Language of document : ECLI:EU:T:2011:660





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 15 novembre 2011 – CTG Luxembourg PSF / Corte di giustizia

(cause riunite T‑170/10 e T‑340/10)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di supporto agli utenti dei sistemi informatici – Rigetto dell’offerta di un concorrente per deposito tardivo – Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente – Ricorso di annullamento – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Fissazione di un’ora limite per il deposito e l’invio delle offerte – Ammissibilità – Obbligo di precisare il fuso orario applicabile – Insussistenza (Regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 130, n. 2, lett. a), e 145, n. 3, primo comma) (v. punti 26‑35)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Termine per l’accesso ai documenti della gara d’appalto – Obbligo di fornire ai potenziali offerenti le informazioni complementari richieste – Limiti (Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 141, n. 2) (v. punti 39‑42)

3.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Decisione di rigetto di un’offerta – Obbligo di motivazione – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, n. 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, nn. 2 e 3) (v. punti 46‑47, 49)

4.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Irregolarità del procedimento amministrativo – Effetti – Annullamento della decisione controversa – Presupposti (v. punto 51)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Corte di giustizia 9 febbraio 2010, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio cui appartiene la ricorrente nel contesto della procedura di aggiudicazione dell’appalto AO 008/2009, intitolato «Supporto agli utenti dei sistemi IT e telefonici di primo e secondo livello, call center, gestione hardware end user», in secondo luogo, della decisione 5 marzo 2010, che conferma detto rigetto e, in terzo luogo, della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente; nonché, dall’altra parte, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa di queste decisioni.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) è condannata alle spese.