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Impugnazione proposta il 22 marzo 2024 dalla Oil company «Lukoil» PAO avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024, causa T-280/23, Lukoil / Parlamento e a.

(Causa C-223/24 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oil company «Lukoil» PAO (rappresentanti: B. Lebrun, C. Alter, avocats)

Altre parti nel procedimento: Registro per la trasparenza, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 25 gennaio 2024, Oil company «Lukoil» PAO / Parlamento europeo e a., T-280/23 (ECLI:EU:T:2024:41), la quale stabilisce che il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente il 17 maggio 2023 – volto a ottenere l’annullamento della decisione del segretariato del registro per la trasparenza Ares(2023) 1618717 del 6 marzo 2023 in cui si stabilisce che la ricorrente non soddisfa più le condizioni di ammissibilità al registro per la trasparenza per inosservanza della lettera e) del codice di condotta del registro per la trasparenza e si esclude la ricorrente dal registro per la trasparenza (la «decisione») – è respinto in quanto manifestamente irricevibile; e

condannare i convenuti all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull’errore di diritto.

Il primo motivo di annullamento contesta al Tribunale dell’Unione europea (il «Tribunale») di aver commesso un errore di diritto nel giudicare che la decisione di esclusione della ricorrente dal registro per la trasparenza fosse stata debitamente notificata.

In primo luogo, la decisione, così come comunicata dal segretariato del registro per la trasparenza (il «segretariato») non precisa i pertinenti mezzi di ricorso come espressamente richiesto dal paragrafo 7.1 (ultimo periodo) dell’allegato III all’accordo interistituzionale.

Inoltre, la decisione non è stata notificata alla parte interessata (PJSC Lukoil, con sede a Mosca), né a una persona legalmente abilitata a ricevere decisioni giuridicamente vincolanti e atte a sanzionare tale entità.

La decisione non è stata, pertanto, validamente notificata al destinatario e il termine di ricorso non ha dunque iniziato a decorrere.

In secondo luogo, se si dovesse considerare che la decisione sia stata notificata al destinatario (quod non), il Tribunale ha commesso un errore di diritto, confondendo la nozione di ricezione della decisione con la nozione di possibilità di prendere utilmente conoscenza della decisione stessa (applicabile nella presente fattispecie). Tale conclusione deriva da una confusione tra due corpus di norme differenti. Il Tribunale ha utilizzato un fatto interno al procedimento di riesame dinanzi al segretariato per trarne una conseguenza nell’ambito del procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale e per concludere erroneamente che il destinatario era in grado di prendere utilmente conoscenza della decisione alla data della notifica, ossia il 6 marzo 2023.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che una dichiarazione dei consulenti legali della ricorrente costituisse riconoscimento della valida notifica della decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE, laddove invece i consulenti legali non avevano la capacità di operare un tale riconoscimento in nome della ricorrente e la dichiarazione verteva su un fatto che non poteva comportare alcuna conseguenza di diritto.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Il secondo motivo di annullamento contesta al Tribunale di avere violato l’obbligo di motivazione avendo seguito l’argomento delle parti convenute, laddove invece nessuna delle affermazioni di tali ultime parti, sulle quali grava l’onere della prova, è supportata da elementi concreti forniti dalle stesse, mentre tali affermazioni si basano esclusivamente su un’intenzionale confusione tra le norme applicabili al computo dei termini, ossia, da un lato, le norme applicabili per chiedere al segretariato il riesame della decisione, e, dall’altro lato, le norme che valgono nei ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto

Il terzo motivo di annullamento addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto violando il principio della certezza del diritto così come i diritti della difesa della ricorrente e, più precisamente, il suo diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali) nonché il suo diritto a un processo equo (articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

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