Language of document : ECLI:EU:T:2011:115

Causa T‑386/06

Pegler Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Effetto deterrente»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Regole comunitarie — Impresa — Nozione — Società «dormiente» — Esclusione

(Art. 81, n. 1, CE)

2.      Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Presupposti

(Art. 81, n. 1, CE)

3.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda

(Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, quarto e quinto comma)

1.      Il diritto comunitario in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato.

Una società «dormiente» ai sensi del diritto societario inglese, che non eserciti attività economica e non produca fatturato, non può quindi essere ritenuta una partecipante diretta ad un’intesa, né considerata responsabile per infrazioni commesse a suo nome da altre entità del gruppo di società cui appartiene.

(v. punti 46-49, 74, 86-87)

2.      La Commissione ha facoltà di imputare la responsabilità di un comportamento illecito alla società capogruppo, alla controllata, o alla società capogruppo in solido con la sua controllata.

La responsabilità congiunta e solidale di due imprese implica che il pagamento dell’intero importo dell’ammenda da parte di una di esse annulla l’obbligo di pagamento di tale ammenda in capo all’altra.

È possibile imputare una responsabilità solidale a talune imprese anche qualora le entità giuridiche che costituivano l’impresa durante l’infrazione non appartengano più allo stesso gruppo. La circostanza che l’impresa che ha realizzato le attività illecite sia stata scissa dopo la cessazione dell’infrazione, in quanto le entità giuridiche che la componevano sono state separate, non incide quindi sulla loro responsabilità solidale per l’infrazione commessa.

(v. punti 100-101, 103, 106)

3.      Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, prevedono che occorre prendere in considerazione l’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo. Si può inoltre tenere conto del fatto che generalmente le imprese di grandi dimensioni dispongono di conoscenze e di infrastrutture giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza.

Nel contesto del primo elemento, le risorse economiche dell’impresa devono essere valutate alla data in cui viene inflitta l’ammenda. Quanto al secondo elemento, il fatturato in base al quale la Commissione determina le dimensioni delle imprese in questione deve riferirsi alla loro situazione al momento dell’infrazione. Sebbene questi due elementi siano strettamente legati alle dimensioni dell’impresa, si tratta di due motivi distinti di maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda.

Tra questi due elementi la Commissione ha il diritto di scegliere quello che considera più importante per la sua valutazione. Tuttavia, l’applicazione distributiva di questi due elementi a due società che appartengono alla medesima entità economica, di cui una è la società capogruppo dell’altra ed è considerata responsabile dell’infrazione solo per questa ragione, è in contrasto con la nozione d’impresa ai sensi dell’art. 81 CE. Sebbene la Commissione sia autorizzata, per il calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda, a prendere in considerazione il fatturato dell’anno precedente l’adozione della decisione che dichiara detta infrazione (applicando il primo criterio) oppure quello del momento dell’infrazione (applicando il secondo criterio), essa non può tuttavia basarsi su un criterio applicandolo unicamente ad una delle due entità che in precedenza costituivano l’entità economica che ha commesso l’infrazione. Quando una società capogruppo e la sua controllata non formano più un’entità economica ai sensi dell’art. 81 CE alla data dell’adozione della decisione con cui è stata loro irrogata l’ammenda per l’infrazione commessa, la Commissione non può basarsi sul fatturato dell’ex-società capogruppo dell’anno precedente l’adozione di detta decisione per determinare il fattore deterrente applicabile a due società che costituivano una sola impresa all’epoca dei fatti, la quale, nel frattempo, è stata però scissa. Tale fatturato, difatti, non riflette l’effettiva capacità economica di detta impresa di arrecare un danno agli altri operatori al momento dell’infrazione.

(v. punti 123-125, 129, 132-133)