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Ricorso proposto il 16 giugno 2014 – Fujikura/Commissione

(Causa T-451/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. L. Gyselen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ridurre l’ammenda inflittale all’articolo 2, lettera o) della decisione per la sua partecipazione diretta al cartello tra il 18 febbraio 1999 e il 30 settembre 2001;

annullare l’articolo 2, lettera p) della decisione nella parte in cui la Fujikura viene ritenuta solidalmente e congiuntamente responsabile per l’ammenda inflitta alla Viscas tra il 1°gennaio 2005 e il 28 gennaio 2009;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione includendo le vendite indipendenti delle società madri della Viscas nel 2004 nel valore delle vendite usato per determinare l’importo di base dell’ammenda. La ricorrente sostiene di aver partecipato al presunto cartello soltanto fino al 30 settembre 2001 e che le sue vendite indipendenti nel 2004 non facevano parte del cartello.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della Commissione in quanto quest’ultima non ha tenuto sufficientemente conto del peso limitato delle imprese giapponesi nell’ambito del cartello quando ha fissato l’importo di base dell’ammenda. La ricorrente fa valere che avendo dovuto superare notevoli barriere tecniche e commerciali all’ingresso in Europa, il suo impegno a non fare concorrenza nello Spazio economico europeo (SEE) non ha influito sull’efficacia degli accordi conclusi tra fornitori europei e intesi alla ripartizione della clientela nel SEE. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto differenziare in maggior misura i coefficienti di gravità applicati per le ammende inflitte alla ricorrente (o ad altri fornitori asiatici) e quello applicato per le ammende inflitte ai fornitori europei.

Terzo motivo, vertente sull’errore in cui è incorsa la Commissione ritenendo sussistente la responsabilità della ricorrente, in qualità di società madre, per l’ammenda inflitta alla Viscas anche a partire dal 1° gennaio 2005. La ricorrente sostiene che quando la Viscas, nel gennaio 2005, è diventata un'impresa comune a pieno titolo, i legami giuridici (per esempio, in materia di resoconti), organizzativi (per esempio, il distacco a tempo pieno dei membri del consiglio di amministrazione) ed economici (per esempio, le garanzie sui prestiti) tra la Viscas e la ricorrente sono diventati troppo tenui affinché la Commissione potesse giungere alla conclusione che la ricorrente continuava ad esercitare un’influenza determinante sulla Viscas per la durata dell’infrazione tra il gennaio 2005 e il gennaio 2006.