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Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 – Fujikura / Commissione

(Causa T-451/14)1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Prova dell’infrazione – Durata della partecipazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: L. Gyselen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da M. Johansson, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Fujikura Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Viscas Corp sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 303 dell’8.9.2014.