Language of document : ECLI:EU:T:2018:452





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018 – Fujikura/Commissione

(causa T451/14)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Prova dell’infrazione – Durata della partecipazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Competenza estesa al merito»

1.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata che può dedursi da un insieme di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua controllante – Circostanze che consentono di dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante – Controllo effettivo del consiglio di amministrazione della controllata – Ricezione periodica di informazioni sulla strategia commerciale della controllata – Forte dipendenza economica della controllata nei confronti della società capogruppo

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 44‑49, 58‑70)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Valore delle vendite che serve per la fissazione dell’importo di base dell’ammenda di una società controllata – Presa in considerazione di vendite effettuate dalle società capogruppo – Vendite delle società capogruppo effettuate in un mercato su cui incide l’intesa – Società capogruppo e controllata appartenenti a una medesima unità economica – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 18)

(v. punti 98‑113)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Presa in considerazione di vendite realizzate su scala mondiale al fine di esprimere il peso relativo di ciascuna impresa

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 18)

(v. punti 119‑126)

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Obbligo di prendere in considerazione l’impatto concreto sul mercato – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 22)

(v. punti 132‑135)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

(v. punto 142)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo [SEE] (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fujikura Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Viscas Corp sopporterà le proprie spese.