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Cause riunite T‑405/07 e T‑406/07

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari denominativi P@YWEB CARD e PAYWEB CARD — Impedimento assoluto alla registrazione — Parziale assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Esame degli impedimenti alla registrazione per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione — Obbligo di motivazione del diniego di registrazione — Portata

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, e 73)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, e 73)

1.      L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario deve essere interpretato nel senso che, da una parte, l’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione deve riferirsi a ciascuno dei prodotti o dei servizi per cui la registrazione del marchio è richiesta e che, dall’altra, la decisione con cui l’autorità competente rifiuta la registrazione di un marchio deve in via di principio essere motivata per ciascuno di detti prodotti o di detti servizi. Tale obbligo di motivazione deriva anche dall’esigenza essenziale che qualsiasi decisione di un’autorità che rifiuta il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto comunitario possa essere sottoposta ad un controllo giurisdizionale destinato a garantire la protezione effettiva di tale diritto e che, pertanto, deve vertere sulla legittimità dei motivi. Tuttavia, quando il medesimo impedimento alla registrazione viene opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi, tale autorità può limitarsi ad una motivazione complessiva per tutti i prodotti o i servizi interessati.

Tuttavia, la possibilità per l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di fornire una motivazione complessiva in relazione all’applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione ad una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi non deve pregiudicare l’obiettivo dell’obbligo di motivazione, a titolo dell’art. 253 CE e dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, che consiste nell’assoggettare una decisione che rifiuta la registrazione di un marchio comunitario ad un controllo giurisdizionale effettivo. Di conseguenza, occorre esigere che i prodotti o i servizi interessati presentino tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di un’omogeneità sufficiente per consentire all’Ufficio una tale motivazione complessiva. Orbene, la semplice circostanza che i prodotti ed i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza non è sufficiente a tale scopo, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra loro un tale nesso sufficientemente diretto e concreto.

(v. punti 54-55)

2.      Quanto ai segni denominativi P@YWEB CARD e PAYWEB CARD, di cui viene chiesta la registrazione come marchi comunitari per taluni prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza, non è stato dimostrato sufficientemente che detti segni non possono soddisfare la funzione essenziale di un marchio, ovvero indicare l’origine commerciale dei prodotti denominati «supporti di dati magnetici».

Quanto agli altri prodotti rientranti in tale classe, ad eccezione delle «carte a memoria o a microprocessore, carte magnetiche, carte magnetiche o a microprocessore d’identificazione, carte magnetiche o a microprocessore di pagamento, di credito o di debito» e dei «meccanismi di prepagamento per apparecchi televisivi», non soddisfa i requisiti dell’art. 253 CE e dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario la motivazione secondo cui, in considerazione del fatto che i marchi richiesti mirano principalmente ad incoraggiare il consumatore ad acquistare i prodotti e ad utilizzare i servizi di cui trattasi per poter effettuare, mediante una carta, pagamenti in linea, tali prodotti hanno tutti la funzione specifica e necessaria di garantire l’attuazione dei servizi di telecomunicazione e dei servizi bancari e finanziari indispensabili per la realizzazione di tali pagamenti. Tale motivazione non consente di assoggettare le decisioni impugnate ad un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della valutazione quanto all’assenza di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dei marchi richiesti rispetto ai prodotti di cui trattasi. Così, in base a tale motivazione molto generale e vaga, e tenuto conto della gran varietà e della eterogeneità dei prodotti, le cui caratteristiche essenziali non sono descritte nelle decisioni impugnate, è impossibile verificare se vi sia un nesso sufficientemente diretto e concreto tra tali diversi prodotti e le carte che consentono al loro possessore di accedere ad una rete di comunicazione, di trasmettere dati e di effettuare talune transazioni in linea, per determinare così se si tratti di un gruppo omogeneo di prodotti idonei a costituire l’oggetto di una motivazione complessiva.

Per quanto riguarda i servizi denominati «agenzie d’informazioni (notizie) segnatamente nel settore bancario, comunicazioni radiofoniche, comunicazioni telefoniche, spedizione di dispacci, trasmissione di dispacci, diffusione di programmi televisivi, trasmissioni radiofoniche, trasmissioni televisive, locazione di apparecchi di telecomunicazione, locazione di apparecchi per la trasmissione di messaggi, locazione di telefoni, radiotelefonia mobile, servizi telefonici» rientranti nella classe 38 ai sensi dell’Accordo di Nizza, per i quali la registrazione di detti segni è parimenti richiesta, non soddisfa i requisiti dell’art. 253 CE e dell’art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, nemmeno la motivazione secondo cui tali servizi si riferiscono ad un complesso di procedimenti di trasmissione di informazioni elettroniche e presentano un nesso immediato con il funzionamento e con l’uso della rete Internet e, più in generale, delle nuove tecnologie dell’informazione, per cui il fatto di poter realizzare operazioni di pagamento su tale rete mediante carte intelligenti costituisce una qualità di tali servizi. Tale motivazione non consente di assoggettare le decisioni impugnate ad un controllo giurisdizionale effettivo. Pertanto, da tale motivazione generale non emergono né le ragioni per cui tali servizi rientrano in un gruppo omogeneo che potrebbe giustificare una motivazione complessiva né quelle, con riferimento ai segni di cui trattasi, per cui essi presenterebbero, dal punto di vista del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e concreto con i pagamenti in linea effettuati mediante una carta.

(v. punti 59, 65, 67-68, 70, 88-89, 91, 95)