Language of document : ECLI:EU:C:2024:65

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 18 gennaio 2024 (1)

Causa C240/22 P

Commissione europea

contro

Intel Corporation Inc.

«Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Sconti di fedeltà – Qualificazione come pratica abusiva – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Strategia globale – Infrazione unica e continuata – Valutazione economica complessa – Estrapolazione di dati economici – Sconti concessi sotto forma di vantaggi in natura»






I.      Introduzione

1.        Le presenti conclusioni riguardano l’impugnazione proposta dalla Commissione europea diretta all’annullamento della sentenza del 26 gennaio 2022, Intel Corporation/Commissione (T‑286/09 RENV) (2). Tale sentenza ha fatto seguito alla sentenza della Corte del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P) (3), che, a sua volta, ha disposto l’annullamento della sentenza del 12 giugno 2014, Intel/Commissione (T‑286/09) (4), e il rinvio la causa dinanzi al Tribunale.

2.        Nella sentenza impugnata il Tribunale ha disposto l’annullamento parziale della decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (5).

3.        Più precisamente, il Tribunale ha statuito che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che gli sconti di esclusiva e i pagamenti concessi da Intel a una serie di produttori di apparecchiature informatiche (Original Equipment Manufacturer; in prosieguo: i «costruttori OEM») e a un distributore europeo di computer fissi erano in grado di o idonei ad avere effetti anticoncorrenziali e che essi costituivano pertanto una violazione dell’articolo 102 TFUE (6). Secondo il Tribunale, ciò era imputabile agli errori che inficiavano la decisione controversa concernenti, da un lato, la valutazione effettuata dalla Commissione del criterio del concorrente altrettanto efficiente (as efficient competitor test; in prosieguo: il «test AEC» o l’«analisi AEC») e, dall’altro, la valutazione del tasso di copertura del mercato ad opera della pratica di Intel e della sua durata (7).

4.        La Commissione contesta l’approccio adottato dal Tribunale e deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione. Mediante tali motivi di impugnazione, la Commissione sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha omesso di effettuare una valutazione complessiva della capacità delle pratiche di Intel di escludere la concorrenza alla luce di tutte le circostanze pertinenti, di aver snaturato gli elementi di prova, di essere incorso in una serie di errori di diritto in riferimento al livello di controllo giurisdizionale, di aver interpretato in modo errato il test AEC quale applicato nella decisione controversa e di aver violato i diritti di difesa della Commissione.

5.        La Corte ha richiesto l’esame di due questioni giuridiche specifiche, che riguardano il quarto e il quinto motivo di impugnazione. Con entrambi i motivi si contesta la valutazione, da parte del Tribunale, del test AEC per quanto concerne due costruttori OEM che hanno beneficiato della pratica di Intel. Le presenti conclusioni si concentreranno, quindi, su tali motivi e in particolare sulle questioni da essi sollevate, che riguardano, da un lato, il margine di discrezionalità della Commissione nell’applicare il test AEC a una specifica condotta e, dall’altro, la valutazione degli sconti concessi sotto forma di vantaggi in natura.

II.    Fatti e procedimento

6.        Ai fini delle presenti conclusioni, i fatti e il procedimento possono essere riassunti come segue (8).

A.      Fatti all’origine della controversia e procedimento amministrativo

7.        Intel Corporation, è una società con sede negli Stati Uniti d’America che assicura la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di microprocessori (in prosieguo: le «CPU»), «chipsets» e altri componenti semiconduttori, nonché soluzioni per piattaforme nell’ambito del trattamento dei dati e dei dispositivi di comunicazione.

8.        A seguito di una denuncia formale presentata il 18 ottobre 2000 da Advanced Micro Devices Inc. (in prosieguo: «AMD»), integrata il 26 novembre 2003, la Commissione ha avviato indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (9).

9.        Il 26 luglio 2007 la Commissione ha notificato a Intel una comunicazione degli addebiti relativa al suo comportamento nei confronti di cinque grandi costruttori OEM, ossia Dell Inc., Hewlett‑Packard Company (HP), Acer Inc., NEC Corp. e International Business Machines Corp. (IBM).

10.      Il 17 luglio 2008 la Commissione ha notificato alla ricorrente una comunicazione degli addebiti complementare, relativa al suo comportamento nei confronti di MSH, distributore europeo di dispositivi microelettronici e primo distributore europeo di computer fissi. Tale comunicazione degli addebiti riguardava altresì il comportamento di Intel nei confronti di Lenovo Group Ltd (in prosieguo: «Lenovo») e conteneva nuovi elementi di prova riguardanti il comportamento di Intel nei confronti di alcuni dei costruttori OEM menzionati in precedenza.

11.      Dopo varie fasi procedurali, il 13 maggio 2009 la Commissione ha adottato la decisione controversa, la cui sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2009, C 227, pag. 13).

B.      Decisione controversa

12.      Secondo la decisione controversa, Intel ha commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fra l’ottobre 2002 e il dicembre 2007, mediante una strategia volta a precludere ad un concorrente, ossia AMD, il mercato dei processori basati sull’architettura x86 (in prosieguo: le «CPU x86»).

1.      Mercato rilevante

13.      I prodotti oggetto della decisione controversa sono le CPU, in particolare le CPU x86, che rappresentano componenti essenziali di qualsiasi computer, in termini sia di funzionamento generale sia di costo globale del sistema. Le CPU sono spesso indicate come il «cervello» del computer e il processo di produzione delle CPU richiede costosi impianti ad alta tecnologia. Prima del 2000, vi erano numerosi produttori di CPU x86 sul mercato. Tuttavia, la maggior parte di essi ne è uscita. Nella decisione controversa si rileva che Intel e AMD sono essenzialmente le uniche due società che continuano a produrre CPU x86.

14.      Il mercato geografico è stato definito come esteso a livello mondiale.

2.      Posizione dominante

15.      Basandosi, da un lato, sulle quote di mercato detenute da Intel tra il 1997 e il 2007, pari o superiori al 70% circa e, dall’altro, sui significativi ostacoli all’accesso e all’espansione nel mercato rilevante, dovuti agli investimenti irrecuperabili in materia di ricerca e sviluppo, di proprietà intellettuale e di impianti di produzione necessari, la Commissione ha concluso che Intel ha detenuto una posizione dominante su detto mercato almeno per il periodo oggetto della decisione controversa, ossia dall’ottobre 2002 al dicembre 2007.

3.      Tipi di comportamento

16.      Nella decisione controversa sono descritti due tipi di comportamento adottati da Intel nei confronti dei suoi partner commerciali, ossia gli sconti condizionati e le restrizioni allo scoperto.

17.      In primo luogo, secondo la decisione controversa, Intel ha applicato sconti a quattro costruttori OEM, nella specie Dell, Lenovo, HP e NEC, a condizione che si rifornissero presso di essa per tutto o quasi tutto il loro fabbisogno di CPU x86. Analogamente, Intel ha effettuato pagamenti a MSH, a condizione che quest’ultima vendesse esclusivamente computer muniti di CPU x86 da essa prodotti.

18.      Nella decisione controversa si conclude che gli sconti condizionati concessi da Intel ai costruttori OEM costituivano sconti di fedeltà. Per quanto riguarda MSH, nella decisione controversa si stabilisce che il meccanismo economico dei pagamenti condizionati di Intel era equivalente a quello degli sconti condizionati accordati ai costruttori OEM.

19.      Inoltre, nella decisione impugnata è stata svolta un’analisi economica della capacità degli sconti di precludere il mercato a un concorrente altrettanto efficiente rispetto a Intel, sebbene non in posizione dominante. Più precisamente, l’analisi ha stabilito il prezzo al quale un concorrente altrettanto efficiente rispetto a Intel avrebbe dovuto vendere le sue CPU per compensare un costruttore OEM della perdita di uno sconto che gli sarebbe stato accordato da Intel. Un’analisi dello stesso genere è stata svolta per i pagamenti accordati da Intel a MSH.

20.      In base alle prove acquisite, la Commissione è giunta alla conclusione che gli sconti e i pagamenti condizionati accordati da Intel avevano comportato la conseguenza di fidelizzare i costruttori OEM strategici e MSH. Tali pratiche avevano avuto effetti complementari, nel senso che avevano ridotto in modo significativo la capacità dei concorrenti di competere sulla base della qualità delle loro CPU x86. Il comportamento anticoncorrenziale di Intel aveva pertanto contribuito a determinare una scelta più limitata per i consumatori e minori incentivi all’innovazione.

21.      In secondo luogo, per quanto riguarda le restrizioni allo scoperto, la Commissione ha affermato che Intel aveva accordato taluni pagamenti a tre costruttori OEM, ossia HP, Acer e Lenovo, subordinati alla condizione che essi ritardassero o annullassero il lancio di prodotti muniti di CPU di AMD e/o che ne limitassero la distribuzione. Nella decisione controversa si concludeva che il comportamento di Intel aveva parimenti arrecato un pregiudizio diretto alla concorrenza e non rientrava nell’ambito di una concorrenza normale, basata sui meriti.

4.      Comportamento abusivo e ammenda

22.      Nella decisione controversa, la Commissione ha concluso che ciascuno dei comportamenti adottati da Intel nei confronti dei costruttori OEM e di MSH costituiva un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE, ma che questi singoli abusi nel loro insieme erano anche parte di una strategia complessiva volta a precludere il mercato delle CPU x86 a AMD, unico concorrente importante di Intel. Tali singoli abusi costituivano pertanto un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE, commessa dall’ottobre 2002 al dicembre 2007 (10).

23.      Facendo applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2), la Commissione ha inflitto a Intel un’ammenda pari a EUR 1,06 miliardi (11).

C.      Sentenza iniziale

24.      Il 22 luglio 2009 Intel ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. La Association for Competitive Technology (in prosieguo: «ACT») è stata ammessa a intervenire in tale procedimento a sostegno di Intel.

25.      Con la sentenza iniziale, pronunciata il 12 giugno 2014, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

26.      Nella sua sentenza, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che gli sconti accordati ai costruttori OEM erano sconti di esclusiva, in quanto collegati alla condizione che il cliente si rifornisse presso Intel o per l’integralità del proprio fabbisogno in materia di CPU x86 o per una parte consistente di tale fabbisogno. Inoltre, il Tribunale ha spiegato che la qualificazione come abusivi di siffatti sconti non dipendeva da un’analisi delle circostanze della fattispecie, diretta ad accertare la sua capacità di restringere la concorrenza, né dalla dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali potenziali degli sconti di esclusiva mediante un test AEC.

27.      Ad abundantiam, il Tribunale ha dichiarato, nel contesto di un esame effettuato in via subordinata, che la Commissione aveva provato, in modo giuridicamente adeguato e in base a un’analisi delle circostanze della fattispecie, che gli sconti e i pagamenti di esclusiva accordati da Intel, rispettivamente, a Dell, HP, NEC, Lenovo e a MSH erano atti a restringere la concorrenza. Di converso, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario esaminare se la Commissione avesse effettuato il test AEC secondo le regole applicabili e senza commettere errori.

D.      Sentenza sulla prima impugnazione

28.      Il 26 agosto 2014 Intel ha impugnato la sentenza iniziale.

29.      Mediante la sentenza sulla prima impugnazione, resa il 6 settembre 2017 (12), la Corte ha annullato la sentenza iniziale e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale (13).

30.      In particolare, dopo aver respinto il quinto e il quarto motivo di impugnazione, vertenti, rispettivamente, su un’errata applicazione, da parte del Tribunale, dei criteri relativi alla competenza della Commissione relativamente agli accordi conclusi da Intel con Lenovo e su un’irregolarità procedurale (14), la Corte ha esaminato e accolto il primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto derivante dal mancato esame degli sconti controversi alla luce di tutte le circostanze pertinenti.

31.      A tal riguardo, la Corte ha ricordato, anzitutto, che l’articolo 102 TFUE non ha assolutamente lo scopo di impedire ad un’impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti, una posizione dominante su un dato mercato. Tale disposizione non è diretta neppure a garantire che rimangano sul mercato concorrenti meno efficienti dell’impresa che detiene una posizione dominante (15). Tuttavia, tenuto conto della responsabilità particolare che incombe all’impresa che detiene una posizione dominante di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno, essa non può, in particolare, attuare pratiche che hanno l’effetto di escludere i suoi concorrenti considerati altrettanto efficienti quanto l’impresa stessa (16).

32.      Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha statuito che occorreva precisare i principi elaborati nella sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione (17), nel caso in cui l’impresa considerata sostenga nel corso del procedimento amministrativo, sulla base di elementi di prova, che il suo comportamento non ha avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato addebitati (18). In tal caso, la Commissione è tenuta non solo ad analizzare, da un lato, l’ampiezza della posizione dominante dell’impresa sul mercato pertinente e, dall’altro, il tasso di copertura del mercato ad opera della pratica concordata, nonché le condizioni e le modalità di concessione degli sconti di cui trattasi, la loro durata e il loro importo, ma deve anche valutare l’eventuale esistenza di una strategia diretta ad escludere dal mercato i concorrenti quantomeno altrettanto efficaci (19).

33.      Inoltre, la Corte ha statuito che se nella decisione che accerta il carattere abusivo di un sistema di sconti la Commissione effettua un’analisi AEC, incombe al Tribunale esaminare tutti gli argomenti della parte ricorrente diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle constatazioni raggiunte dalla Commissione quanto alla capacità di preclusione dal mercato del sistema di sconti considerato (20).

34.      Quanto alla decisione controversa, la Corte ha osservato che il test AEC ha rivestito un’importanza reale nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica di sconti di cui trattasi di produrre un effetto di esclusione dal mercato di concorrenti altrettanto efficienti (21). Il Tribunale era pertanto tenuto, secondo la Corte, ad esaminare tutti gli argomenti di Intel formulati relativamente a tale test (22). Poiché il Tribunale aveva dichiarato che non era necessario esaminare la questione se i calcoli alternativi proposti dalla ricorrente fossero stati effettuati correttamente (23), esso si era a torto astenuto dal prendere in considerazione gli argomenti di Intel diretti a mettere in luce presunti errori commessi dalla Commissione nell’ambito del test AEC (24).

E.      Sentenza impugnata

35.      A seguito del rinvio, la causa è stata assegnata alla Quarta Sezione (ampliata) del Tribunale.

36.      Con la sentenza impugnata, resa il 26 gennaio 2022, il Tribunale ha statuito che la decisione controversa doveva essere parzialmente annullata.

37.      In via preliminare, il Tribunale ha menzionato l’oggetto della controversia a seguito del rinvio (25). Più precisamente, il Tribunale ha concluso che l’oggetto della controversia verteva, sostanzialmente, sull’analisi della capacità degli sconti controversi di restringere la concorrenza alla luce, da un lato, delle precisazioni fornite riguardo ai principi sanciti nella sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione e, dall’altro, delle osservazioni principali e complementari delle parti sulle conclusioni da trarre da tali precisazioni (26).

38.      Inoltre, il Tribunale ha ripreso le constatazioni contenute nella sentenza iniziale, concernenti la qualificazione giuridica delle restrizioni allo scoperto e il loro carattere illegittimo alla luce dell’articolo 102 TFUE (27). Esso ha altresì accolto la valutazione relativa alla qualificazione degli sconti controversi come «sconti di esclusiva» (28). Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che, conformemente alla sentenza della Corte sulla prima impugnazione, tale qualificazione non significava che non fosse necessario applicare il test AEC per analizzare la loro capacità di restringere la concorrenza. Tale qualificazione non era nemmeno sufficiente per considerare gli sconti in questione come abusivi ai sensi dell’articolo 102 TFUE (29).

39.      Per quanto riguarda il merito della causa, dopo aver ricordato il metodo definito dalla Corte per valutare la capacità di un sistema di sconti di restringere la concorrenza (30) e i principi derivanti dalla sentenza sulla prima impugnazione (31), il Tribunale ha valutato gli argomenti dedotti da Intel e da ACT.

1.      Argomenti relativi all’analisi giuridica dedotti dalla Commissione

40.      In primo luogo, il Tribunale ha esaminato gli argomenti dedotti da Intel e da ACT, ai sensi dei quali la decisione controversa si basava su un’analisi giuridica errata. A tal riguardo, il Tribunale ha concluso che, essendo partita dalla premessa secondo cui gli sconti controversi violavano l’articolo 102 TFUE poiché erano per loro natura abusivi, senza dover necessariamente tener conto della capacità di tali sconti di restringere la concorrenza, la Commissione aveva commesso un errore di diritto che inficiava la decisione controversa (32). Tuttavia, tenuto conto dell’importanza reale rivestita da test AEC nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica degli sconti in questione di produrre un effetto di esclusione dal mercato di concorrenti altrettanto efficienti, il Tribunale ha ritenuto di essere tenuto ad esaminare, in un secondo tempo, tutti gli argomenti di Intel formulati in merito a tale test (33).

2.      Argomenti relativi agli errori che inficiano l’analisi AEC

41.      In secondo luogo, il Tribunale ha dedicato la sua analisi agli argomenti riguardanti il test AEC. Tale analisi è stata suddivisa in quattro sezioni.

42.      La prima sezione verteva sulla portata del controllo del Tribunale (34), che esso ha ritenuto estendersi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, a tutti gli elementi della decisione della Commissione, in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dalla parte ricorrente e in considerazione di tutti gli elementi pertinenti forniti da quest’ultima. Il Tribunale ha tuttavia ricordato che, nell’ambito del controllo di legittimità dell’atto in questione, esso non poteva sostituire la propria motivazione a quella della Commissione.

43.      La seconda sezione conteneva considerazioni generali relative al test AEC, ed era formulata nei seguenti termini (35):

«152. Il punto di partenza del test AEC (…), è che, tenuto conto in particolare della natura del suo prodotto, della sua immagine di marchio e del suo profilo, Intel era un partner commerciale inevitabile e che i costruttori OEM avrebbero sempre acquistato almeno una parte del loro fabbisogno di CPU presso Intel, indipendentemente dalla qualità dell’offerta del fornitore alternativo. Di conseguenza, è solo per una quota di mercato che i clienti erano disposti e in grado di rinviare il loro approvvigionamento a tale fornitore alternativo (in prosieguo: la «quota contendibile»). Da siffatta qualità di partner commerciale irrinunciabile risultava il potere di Intel di utilizzare la quota non contendibile come leva per ridurre il prezzo sulla quota contendibile del mercato.

153. Come il Tribunale ha osservato al punto 141 della sentenza iniziale, il test AEC effettuato nella decisione impugnata si basa sul principio che un concorrente altrettanto efficiente, il quale cerchi di ottenere la quota contendibile degli ordini fino ad allora soddisfatti da un’impresa dominante, deve offrire al cliente una compensazione per lo sconto di esclusiva che perderebbe laddove acquistasse una quota inferiore a quella definita dalla condizione di esclusiva o di quasi esclusiva. Il test AEC mira a determinare se il concorrente efficiente al pari dell’impresa in posizione dominante, il quale sostenga gli stessi costi di quest’ultima, possa sempre coprire i propri costi in tale caso.

154.      Il test AEC, come applicato nel caso di specie, stabilisce il prezzo a cui un concorrente efficiente al pari di Intel avrebbe dovuto offrire le sue CPU x86 per poter compensare un costruttore OEM per la perdita di un qualsiasi pagamento di esclusiva accordato da Intel. Nel test AEC tale prezzo è denominato “prezzo effettivo” o “PE”.

155.      In linea di principio, la parte degli sconti totali, per la quale un concorrente altrettanto efficace deve offrire una compensazione, comprende soltanto l’importo degli sconti soggetti alla condizione dell’approvvigionamento esclusivo, escludendo gli sconti per quantitativi (in prosieguo: la “quota condizionata” degli sconti). (...) [P]er prendere in considerazione solo la quota condizionata di un pagamento, il test AEC fa riferimento, nel caso di specie, al prezzo medio di vendita (in prosieguo: il “PMV”), vale a dire il prezzo di catalogo previa detrazione degli sconti condizionati.

156.      Più la quota contendibile e, di conseguenza, la quantità dei prodotti con i quali il fornitore alternativo può entrare in concorrenza è minima, maggiore è la probabilità che il pagamento di esclusiva abbia la capacità di estromettere dal mercato un concorrente altrettanto efficiente. Infatti, se la perdita dei pagamenti concessi da Intel al suo cliente deve essere ripartita su una modesta quantità di prodotti offerti dal fornitore alternativo sulla quota contendibile, ciò comporta una riduzione significativa del prezzo effettivo. È più probabile, quindi, che quest’ultimo sarà inferiore alla misura di Intel del costo praticabile.

157.      Il prezzo effettivo deve essere confrontato con la misura di Intel del costo praticabile. La misura di Intel del costo praticabile adottata nella decisione impugnata è quella del costo evitabile medio (in prosieguo: il “CEM”).

158.      (...) [S]i può concludere che un sistema di pagamenti di esclusiva è in grado di bloccare l’accesso al mercato per i concorrenti altrettanto efficienti quando il prezzo effettivo è inferiore al CEM di Intel. Si tratta, in tal caso, di un risultato negativo del test AEC. Se, invece, il prezzo effettivo è superiore al CEM, si presume che un concorrente altrettanto efficiente possa coprire i propri costi e, quindi, essere in grado di accedere al mercato. In tal caso, il test AEC conduce ad un risultato positivo.

159.      È alla luce di tali considerazioni generali che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti della ricorrente secondo i quali l’analisi AEC sarebbe inficiata da numerosi errori».

44.      Dalla sentenza impugnata risulta in particolare (36) che, sulla base del metodo adottato dalla Commissione, il risultato, positivo o negativo, del test AEC, come definito al punto 158 di tale sentenza, è determinato, in ultima analisi, mediante un confronto della quota contendibile con la quota richiesta, che è la quantità del fabbisogno di un cliente che un concorrente altrettanto efficiente deve ottenere per poter accedere al mercato senza subire perdite. Se la quota contendibile è superiore alla quota richiesta, il risultato del test AEC è positivo per Intel. La situazione inversa indica un risultato negativo e che gli sconti controversi sono capaci di precludere il mercato a un concorrente altrettanto efficiente rispetto a Intel.

45.      La terza sezione riguardava l’onere della prova e il livello probatorio richiesto (37).

46.      Nella quarta sezione, il Tribunale ha esaminato la fondatezza degli argomenti di Intel secondo i quali la decisione controversa era viziata da numerosi errori per quanto riguarda il test AEC (38). Tale sezione consta di cinque sottosezioni, ciascuna delle quali tratta gli argomenti dedotti da Intel riguardo all’analisi AEC contenuta nella decisione controversa per quanto concerne i quattro costruttori OEM interessati, vale a dire Dell, HP, NEC e Lenovo, da un lato, e MSH, dall’altro. Alla luce della sua analisi, il Tribunale ha accolto l’argomento di Intel secondo cui l’analisi AEC effettuata dalla Commissione nella decisione controversa era viziata da errori (39).

3.      Argomenti relativi ai criteri menzionati al punto 139 della sentenza sulla prima impugnazione

47.      In terzo luogo, il Tribunale ha esaminato gli argomenti di Intel e di ACT ai sensi dei quali la Commissione non aveva tenuto debitamente conto dei criteri menzionati al punto 139 della sentenza sulla prima impugnazione (40).

48.      A tal riguardo, il Tribunale ha statuito che Intel era legittimata a sostenere che l’analisi effettuata nella decisione controversa era viziata da diversi errori, poiché la Commissione non aveva debitamente esaminato il criterio relativo al tasso di copertura del mercato da parte della prassi contestata e non aveva proceduto a un’analisi corretta della durata degli sconti (41).

4.      Conclusione

49.      Il Tribunale ha constatato che, alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto degli errori che inficiavano la decisione controversa per quanto concerne, in primo luogo, la valutazione del criterio del concorrente altrettanto efficiente effettuata dalla Commissione e, in secondo luogo, la valutazione del tasso di copertura del mercato da parte della prassi di Intel e della sua durata (42), la Commissione non era in grado di dimostrare che gli sconti di esclusiva di Intel erano in grado di o idonei ad avere effetti preclusivi anticoncorrenziali e che essi costituivano pertanto una violazione dell’articolo 102 TFUE (43).

50.      Pertanto, il Tribunale ha concluso che la motivazione della decisione controversa non era idonea a costituire il fondamento dell’articolo 1, lettere da a) a e), di detta decisione, in particolare per quanto concerne gli sconti di esclusiva di Intel. Tale articolo è stato pertanto annullato (44). Inoltre, poiché il Tribunale non si è ritenuto in grado di individuare l’importo dell’ammenda relativa unicamente alle restrizioni allo scoperto, che si reputavano stabilite correttamente nella sentenza iniziale, (45)esso ha annullato anche l’articolo 2 della decisione controversa (46). Infine, l’articolo 3 della decisione controversa è stato annullato nella parte in cui riguardava gli sconti di esclusiva di Intel. Per il resto, il Tribunale ha respinto il ricorso (47).

III. Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

51.      Con la sua impugnazione, depositata presso la Corte il 5 aprile 2022, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–         annullare la sentenza impugnata, tranne il paragrafo 3 del suo dispositivo;

–        rinviare la causa al Tribunale;

–        riservare le spese.

52.      Con decisione del presidente della Corte del 5 agosto 2022, la Repubblica federale di Germania è stata ammessa a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

53.      Intel e ACT chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Commissione alle spese.

54.      Nella presente causa non si è tenuta udienza.

IV.    Valutazione

55.      A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce sei motivi. In particolare, essa sostiene che:

–        il Tribunale ha statuito ultra petita, ha applicato erroneamente la sentenza sulla prima impugnazione e ha omesso di effettuare una valutazione complessiva della capacità delle pratiche di Intel di escludere la concorrenza (primo motivo di impugnazione);

–        il controllo del Tribunale sul test AEC ha violato i diritti della difesa della Commissione (secondo motivo di impugnazione);

–        il Tribunale è incorso in errore per quanto concerne il livello di controllo giurisdizionale, ha violato i diritti della difesa della Commissione e ha snaturato gli elementi di prova nell’ambito dell’esame del test AEC per quanto riguarda Dell (terzo motivo di impugnazione);

–        il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha violato i diritti della difesa della Commissione nell’ambito dell’esame del test AEC per quanto riguarda HP (quarto motivo di impugnazione);

–        il Tribunale ha commesso un errore di interpretazione del test AEC e dell’articolo 102 TFUE, ha snaturato gli elementi di prova e ha violato i diritti della difesa della Commissione nell’ambito dell’esame di tale test per quanto riguarda Lenovo (quinto motivo di impugnazione);

–        nella misura in cui la sentenza impugnata si fonda sul controllo del test AEC ai fini dell’annullamento parziale della decisione controversa, il Tribunale non ha esaminato debitamente gli effetti delle proprie conclusioni (sesto motivo di impugnazione).

56.      Conformemente alla richiesta della Corte, la mia analisi sarà dedicata al quarto e al quinto motivo di impugnazione.

A.      Quarto motivo di impugnazione, vertente su vari errori di diritto e sulla violazione dei diritti della difesa della Commissione nell’ambito dell’esame del test AEC per quanto riguarda HP

57.      Con il suo quarto motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo statuito che la decisione controversa non ha dimostrato gli effetti di esclusione dal mercato degli sconti concessi da Intel a HP per tutto il periodo dell’infrazione.

58.      Tale motivo di impugnazione si articola in quattro parti principali, vertenti, in primo luogo, sull’omessa considerazione del margine di discrezionalità della Commissione nel contesto di valutazioni economiche complesse; in secondo luogo, sull’omessa considerazione del riconoscimento implicito, da parte di Intel, del periodo di riferimento nel corso del procedimento amministrativo; in terzo luogo, sulla violazione dei diritti della difesa della Commissione; e, in quarto luogo, su un errore del Tribunale per quanto concerne la conclusione appropriata da trarre per quanto concerne l’intero periodo della prassi controversa (48).

59.      Dopo aver ricordato le statuizioni del Tribunale per quanto concerne gli sconti concessi da Intel a HP, esaminerò in sequenza ciascuno di tali argomenti.

1.      Statuizioni del Tribunale per quanto concerne gli sconti concessi da Intel a HP

60.      Come risulta dalla sentenza impugnata, secondo la decisione controversa (49) Intel aveva concluso con HP, per il periodo compreso tra il novembre 2002 e il maggio 2005, due accordi aventi a oggetto computer aziendali fissi.(50)

61.      Il primo di tali accordi (in prosieguo: l’«accordo HPA1») riguardava un periodo compreso tra il novembre 2002 e il maggio 2004, mentre il secondo (in prosieguo: l’«accordo HPA2») riguardava un periodo compreso tra il giugno 2004 e il maggio 2005. In entrambi gli accordi, la concessione di sconti da parte di Intel era subordinata alla condizione non scritta che HP si rifornisse presso la prima per almeno il 95% del suo fabbisogno di CPU x86 per dotare i suoi computer. Secondo la Commissione, il test AEC dimostrava che tali sconti erano idonei ad avere effetti anticoncorrenziali di esclusione dal mercato (51).

62.      Tale conclusione si basava sul confronto tra la quota richiesta e la quota contendibile (52) e su due fattori di rinforzo (53).

63.      Per quanto concerne il calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP, che è al centro del motivo di impugnazione in esame, la sentenza impugnata rinvia, anzitutto, alla tabella n. 34 della decisione controversa (in prosieguo: la «tabella n. 34») (54). Come indicato dal Tribunale, tale tabella contiene i parametri e le cifre concrete utilizzate dalla Commissione per calcolare la quota richiesta per quanto riguarda HP, che essa presenta in otto righe, corrispondenti a ciascuno dei trimestri considerati, dal quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2003 al terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2005 (55).

64.      In secondo luogo, la sentenza impugnata richiama la tabella n. 35 della decisione controversa (in prosieguo: la «tabella n. 35») (56), che presenta il calcolo globale effettuato dalla Commissione della quota richiesta per quanto riguarda HP relativamente all’accordo HPA1 e all’accordo HPA2. Come osservato dal Tribunale, tale calcolo globale è il risultato della somma o della media aritmetica delle cifre che figurano nella tabella n. 34 (57). Nella sentenza impugnata si osserva altresì che, secondo la Commissione, la quota richiesta per quanto riguarda HP era sistematicamente superiore alla quota contendibile durante l’intero periodo dell’infrazione (58).

65.      Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che Intel ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la decisione controversa conteneva vari errori riguardanti, in particolare, il periodo di infrazione esaminato (59).

66.      A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la tabella n. 34 non conteneva alcun dato relativo al periodo iniziale coperto dall’accordo HPA1, segnatamente i mesi di novembre e di dicembre 2002 e i primi tre trimestri dell’esercizio fiscale 2003 (60). Tuttavia, il calcolo globale della quota richiesta per quanto riguarda HP relativamente all’accordo HPA1, quale figura nella tabella n. 35, era stato effettuato dalla Commissione sulla base della somma o della media aritmetica delle cifre contenute nella tabella n. 34, in particolare sulla base delle prime tre linee di detta tabella, denominate Q4 FY03, Q1 FY04 e Q2 FY04 (61).

67.      Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che i mesi di novembre e di dicembre 2002 e i primi tre trimestri dell’anno fiscale 2003 non erano stati presi in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP relativamente all’accordo HPA1 (62). A tal riguardo, esso ha aggiunto, in sostanza, che la Commissione non aveva sostenuto che l’assenza, nei suoi calcoli, dei valori per i tre trimestri mancanti risultasse da una coincidenza, né che tali valori fossero identici ai valori dei tre trimestri mancanti del periodo coperto da tale accordo (63).

68.      È in tali circostanze che il Tribunale ha concluso che il calcolo della quota richiesta non copriva l’intero periodo tra il novembre 2002 e il maggio 2005 per il quale la Commissione aveva ritenuto possibile dimostrare l’esistenza di un effetto di esclusione dal mercato prodotto dagli sconti accordati da Intel a HP (64).

69.      Inoltre, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Commissione basati sul fatto che il risultato di un calcolo su base trimestrale non differiva fondamentalmente dal risultato del calcolo globale asseritamente effettuato.(65) Esso ha inoltre dichiarato che i calcoli supplementari presentati dalla Commissione nella controreplica, in particolare nel suo allegato D.17, erano irricevibili e, in ogni caso, non potevano servire da fondamento per le conclusioni raggiunte nella decisione controversa (66).

2.      Omessa considerazione del margine di discrezionalità della Commissione nel contesto di valutazioni economiche complesse

a)      Argomenti delle parti

70.      In primo luogo, la Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, sostiene che la sentenza impugnata non tiene conto della natura del test AEC quale valutazione economica complessa e del margine di discrezionalità riconosciuto in capo alla Commissione in tali casi. Tale margine di discrezionalità deve necessariamente comprendere il calcolo della quota richiesta, per quanto riguarda un’impresa, ai fini dell’applicazione del test AEC e, in particolare, la selezione dei parametri economici e il periodo di riferimento che la Commissione utilizza per tale calcolo, che dovrebbero essere soggetti soltanto a un controllo giurisdizionale limitato.

71.      Inoltre, la Commissione critica la valutazione del Tribunale secondo cui essa si sarebbe basata su cifre incomplete per calcolare la quota richiesta per quanto riguarda HP. La Commissione sostiene che essa era legittimata a basarsi sulle cifre corrispondenti agli ultimi tre trimestri coperti dall’accordo HPA1, in quanto ritenute sufficientemente rappresentative dell’intero periodo, poiché l’importo degli sconti durante detto periodo era stabile da un trimestre all’altro.

72.      Infine, la Commissione sostiene che le cifre utilizzate per calcolare la quota richiesta per il periodo coperto dall’accordo HPA1, quali figurano nella tabella n. 35 della decisione controversa, erano favorevoli a Intel. Se nella decisione controversa fossero stati utilizzati i dati disponibili per i trimestri precedenti, la quota richiesta per tale periodo sarebbe stata persino più elevata, e avrebbe indicato che gli sconti di Intel erano maggiormente idonei a escludere la concorrenza.

73.      Intel, sostenuta da ACT, contesta gli argomenti in parola. Essa sostiene che la Commissione ha scelto di procedere a una valutazione AEC su base trimestrale al fine di accertare l’infrazione commessa da Intel per quanto concerne HP e che la Commissione ha poi omesso di incorporare nei suoi calcoli tutti i dati necessari per dimostrare gli effetti di esclusione dal mercato per l’intero periodo coperto dall’accordo HPA1. Tale omissione non rientrerebbe in una valutazione economica complessa, bensì in una valutazione di fatti. Inoltre, Intel contesta che le cifre medie degli ultimi trimestri fossero sufficientemente rappresentative da consentire l’accertamento di un’infrazione per l’intero periodo. A tal riguardo, essa rileva che, semplicemente, tale valutazione non risulta dalla decisione controversa e che i calcoli supplementari presentati dalla Commissione in corso di causa sono stati dichiarati irricevibili.

b)      Analisi

74.      In via preliminare, desidero sottolineare che l’argomento dedotto dalla Commissione per quanto concerne la natura del test AEC quale valutazione economica complessa si applica trasversalmente agli altri motivi di impugnazione da essa dedotti nel presente procedimento di impugnazione. Alcune delle mie riflessioni potrebbero pertanto essere applicabili all’analisi che la Corte dovrà effettuare relativamente a tali altri motivi di impugnazione che non sono specificamente trattati nelle presenti conclusioni.

75.      Secondo una giurisprudenza consolidata, il grado di controllo dei giudici dell’Unione sulle analisi effettuate dalla Commissione sulla scorta delle regole di concorrenza del Trattato dipende dall’esistenza, implicita in ciascuna decisione considerata, di un margine di valutazione giustificato dalla complessità dell’applicazione di tali norme. Un controllo limitato deve essere circoscritto alle situazioni in cui la decisione contestata si basa su una valutazione economica complessa (67).

76.      Tale giurisprudenza, che stabilisce il criterio del controllo limitato nelle valutazioni economiche complesse, è stata applicata dai giudici dell’Unione in tutti i settori del diritto della concorrenza (68) a partire dalla sua formulazione iniziale nella sentenza nella causa Consten e Grundig (69). Essa esige che, in presenza di situazioni economiche complesse, i giudici dell’Unione limitino il loro controllo alla verifica del rispetto delle norme procedurali, del carattere sufficiente della motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere (70).

77.      Tuttavia, la Corte ha costantemente ribadito che il margine discrezionale riconosciuto alla Commissione nel contesto di valutazioni economiche complesse, in particolare nel settore del diritto della concorrenza, è necessariamente accompagnato da determinate garanzie delle quali i giudici dell’Unione sono tenuti a verificare il rispetto (71).

78.      Di conseguenza, nella sua sentenza nella causa Tetra Laval (72), la Corte ha stabilito che, pur avendo riconosciuto alla Commissione un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. I giudici dell’Unione sono tenuti in particolare non soltanto a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (73).

79.      In seguito, nelle sentenze nelle cause KME Germany (74) e Chalkor (75), che scaturiscono dalla precedente statuizione contenuta nella sentenza Tetra Laval, la Corte ha sottolineato che i giudici dell’Unione non possono basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (76).

80.      Nella presente causa, la Commissione muove una critica generale al criterio di controllo applicato dal Tribunale nella sentenza impugnata. La Commissione ritiene che il Tribunale, in sede di controllo del test AEC applicato nella decisione controversa, anche per quanto concerne gli sconti accordati da Intel a HP, abbia superato i limiti applicabili al controllo giurisdizionale enunciati nella sua giurisprudenza.

81.      È importante rilevare che la questione sollevata dalla Commissione non è se tale istituzione debba disporre di un margine di discrezionalità quanto alla scelta del criterio specifico per stabilire se le pratiche in materia di prezzo adottate da un’impresa in posizione dominante siano idonee a escludere dal mercato un concorrente altrettanto efficiente rispetto a detta impresa (77). Né il Tribunale nella sentenza impugnata, né la convenuta nel presente procedimento di impugnazione rimettono in discussione l’utilizzo del test AEC da parte della Commissione per valutare se gli sconti oggetto della decisione controversa fossero idonei a pregiudicare la concorrenza ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

82.      Peraltro, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, non si contesta che tale istituzione debba beneficiare di un margine di discrezionalità per quanto attiene all’applicazione del test AEC a una specifica condotta, in particolare, in termini di selezione dei parametri economici e del periodo di riferimento da utilizzare al fine di applicare detto test a un comportamento concreto.

83.      Infatti, dalla sentenza impugnata risulta (78), senza che il Tribunale abbia mosso alcuna censura, che il test AEC effettuato dalla Commissione nella decisione controversa per quanto concerne gli sconti concessi da Intel a HP si basava su un modello econometrico, che la Commissione ha deciso di applicare su base trimestrale entro un periodo che aveva previamente definito, da novembre 2002 a maggio 2005. Tale modello richiedeva, da un lato, il calcolo della quota richiesta e, dall’altro, il calcolo della quota contendibile. In particolare, per calcolare la quota richiesta, oggetto della parte del motivo di impugnazione in esame, si è tenuto conto della quota condizionata degli sconti concessi dall’impresa in posizione dominante, del prezzo medio di vendita e del costo evitabile medio di tale impresa. In ultima analisi, il risultato del test AEC, positivo o negativo, è stato determinato confrontando le cifre ricavate dal calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP e della quota di mercato contendibile (79).

84.      Desidero sottolineare, conformemente agli argomenti della Commissione, che, poiché il calcolo della quota richiesta comprende scelte metodologiche di ampia portata, esso deve essere considerato una valutazione economica complessa. Di conseguenza, la Commissione deve poter validamente definire i parametri utilizzati per calcolare tale quota, essendo soggetta soltanto a un controllo limitato da parte dei giudici dell’Unione. Ciò implica che, nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici dell’Unione devono astenersi dal sostituire la propria valutazione a quella della Commissione (80), salvo che l’impresa interessata lamenti e dimostri un errore manifesto di valutazione (81).

85.      Ciò premesso, il calcolo della quota richiesta non può essere sottratto al controllo giurisdizionale su errori di calcolo o sulla presa in considerazione selettiva o incompleta degli elementi di prova. È esattamente in tali casi che la giurisprudenza stabilita con la sentenza Tetra Laval, come successivamente riformulata nelle sentenze KME Germany e Chalkor, trova piena applicazione. Gli elementi di prova sui quali la Commissione si è basata per valutare una situazione complessa devono infatti essere esatti, attendibili e coerenti, costituire l’insieme dei dati necessari ai fini di tale valutazione ed essere di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

86.      Nel caso di specie, ritengo che il Tribunale abbia effettuato la sua valutazione concernente il calcolo, da parte della Commissione, della quota richiesta per quanto riguarda HP nel modo richiesto dalla Corte.

87.      Infatti, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha anzitutto spiegato, per quanto concerne il periodo dell’infrazione precedentemente definito dalla Commissione, i parametri utilizzati da quest’ultima nella tabella n. 34 ai fini del calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP e la valutazione per trimestre parimenti scelta dalla Commissione per effettuare tale calcolo. In seguito, il Tribunale ha indicato il risultato del calcolo globale della quota richiesta per quanto riguarda HP relativamente all’accordo HP1, presentato nella tabella n. 35, che, come ha altresì osservato, risultava dalla somma o dalla media aritmetica delle cifre contenute nella tabella n. 34. Il Tribunale ha poi segnalato l’assenza di qualsiasi cifra corrispondente alla prima parte del periodo coperto da tale accordo, in particolare ai mesi di novembre e dicembre 2002 e ai primi tre trimestri dell’esercizio fiscale 2003. Ciò l’ha indotto a dichiarare che il calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP non potesse essere considerato dimostrato per tutto il periodo dell’infrazione (82).

88.      Ne consegue che, come sostenuto da Intel e ACT, sebbene la Commissione abbia scelto di effettuare una valutazione AEC su base trimestrale al fine di determinare la quota richiesta per quanto riguarda HP nel corso del periodo di riferimento previamente determinato, essa ha successivamente omesso di incorporare nei suoi calcoli, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, tutti i dati pertinenti e necessari. In tali circostanze, il Tribunale era legittimato a concludere, senza violare il potere discrezionale della Commissione, che gli elementi di prova contenuti nella decisione controversa non erano idonei a suffragare le conclusioni in essa contenute relative agli effetti di esclusione dal mercato degli sconti accordati da Intel per tutto il periodo coperto dall’accordo HPA1.

89.      Di conseguenza, la critica mossa dalla Commissione, secondo cui il Tribunale avrebbe imposto un livello di controllo giurisdizionale eccedente i limiti individuati dalla giurisprudenza della Corte, dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.

90.      Inoltre, per quanto concerne l’affermazione della Commissione secondo cui essa era legittimata a basarsi sulle cifre corrispondenti agli ultimi tre trimestri coperti dall’accordo HPA1, poiché tali cifre erano sufficientemente rappresentative dell’intero periodo, tale argomento invita la Corte a esaminare se, nel caso di specie, in assenza di elementi di prova concreti, la Commissione fosse legittimata a dedurre la data di inizio di tale periodo mediante un’operazione di estrapolazione.

91.      Com’è noto, l’estrapolazione implica la stima di un valore incognito sulla base dell’estensione di una sequenza di valori nota. In tal senso, essa implica un elemento di presunzione (83), che è un meccanismo ricorrente utilizzato al fine di alleggerire l’onere della prova (di regola) gravante sulla Commissione in sede di accertamento dell’esistenza di una violazione delle regole di concorrenza del Trattato o di un elemento della violazione (84). Inoltre, poiché le estrapolazioni mirano a dedurre valori incogniti da valori noti, esse devono basarsi su uno schema concreto. Tale schema è ricavato, di regola, da una tendenza risultante dalla particolare sequenza di valori identificata o, perlomeno, dall’esperienza comune o dal buon senso. È importante notare che, salvo nei casi in cui è autoevidente, lo schema che permette l’effettuazione di un’estrapolazione deve essere definito ed esplicitato dalla parte sulla quale incombe l’onere della prova.

92.      Posso convenire sul fatto che la definizione dello schema idoneo a costituire la base di un’estrapolazione di dati può rientrare, in taluni casi, nel margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione, allorché la sua definizione implica una valutazione economica complessa. Tuttavia, tale questione non si pone affatto nel caso di specie, dal momento che la decisione controversa non contiene alcun riferimento a uno schema rappresentativo o regolare il quale dimostrerebbe che i dati relativi alla seconda parte del periodo dell’accordo HPA1 possano applicarsi anche alla prima parte di tale periodo. Non sono quindi persuaso dall’argomento della Commissione secondo cui l’omissione di dati economici constatata dal Tribunale in relazione a tale periodo era, in realtà, il risultato di un’estrapolazione volontaria effettuata dalla Commissione nell’esercizio del suo potere discrezionale.

93.      A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente rilevato che la Commissione non aveva sostenuto che la dimostrazione della quota richiesta per quanto riguarda HP relativamente all’accordo HPA1, quale risultante dalla tabella n. 35, fosse frutto di una coincidenza. Essa non ha neppure sostenuto che i diversi valori indicati in tale tabella fossero identici per i tre trimestri mancanti e per i tre trimestri successivi (85). In tale prospettiva, il Tribunale era pienamente legittimato a concludere, come risulta, del resto, dalla sentenza impugnata (86), che poco importava che i calcoli della Commissione fossero stati effettuati trimestre per trimestre oppure globalmente, dato che i mesi di novembre e di dicembre 2002 nonché i primi tre trimestri dell’esercizio fiscale 2003 non sarebbero, in ogni caso, mai stati presi in considerazione.

94.      Ne consegue che anche l’argomento della Commissione basato sull’estrapolazione dei valori degli ultimi tre trimestri del periodo coperto dall’accordo HPA1 e sulla loro applicazione alla parte iniziale di tale periodo deve essere respinto.

95.      Infine, la Commissione sostiene che le cifre utilizzate per calcolare la quota richiesta durante la seconda parte del periodo coperto dall’accordo HPA1 erano rimaste stabili da un trimestre all’altro e che, in ogni caso, erano favorevoli a Intel. A tal riguardo, fatta salva l’analisi che condurrò nel contesto della terza parte del motivo di impugnazione in esame (87), desidero osservare brevemente che tale valutazione non risulta affatto dalla decisione controversa e che non è neppure autoevidente. Come spiegherò più avanti, essa non può quindi essere utilizzata, nell’ambito del presente procedimento, per giustificare la mancata applicazione di tutti i dati necessari al fine di calcolare la quota richiesta per quanto riguarda HP in relazione all’intero periodo coperto dall’accordo HPA1.

96.      Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale non possa essere accusato di aver violato il potere discrezionale della Commissione nel contesto di valutazioni economiche complesse - né di aver commesso gli altri errori allegati in questa parte - avendo concluso che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un effetto di esclusione dal mercato causato dagli sconti concessi da Intel alla HP durante tutto il periodo di riferimento.

97.      La prima parte del quarto motivo di impugnazione dedotto dalla Commissione dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.

3.      Riconoscimento implicito di Intel nel corso del procedimento amministrativo

a)      Argomenti delle parti

98.      In secondo luogo, la Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, sostiene che la sentenza impugnata contiene un errore, laddove nega qualsiasi valore probatorio al riconoscimento implicito, da parte di Intel, nel corso del procedimento amministrativo, del periodo di riferimento utilizzato nel test AEC per quanto riguarda HP.

99.      Secondo la Commissione, in primo luogo, Intel non ha contestato, nel corso di tale procedimento, la scelta del periodo di riferimento utilizzato nella tabella n. 35 della decisione controversa per il calcolo della quota richiesta per quanto concerne HP. Intel e i suoi consulenti economici si sono basati sulle cifre proposte dalla Commissione ai fini dei loro calcoli e non hanno fornito proposte di calcolo alternative per i trimestri asseritamente mancanti. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che, poiché esiste una presunzione giuridica di illegittimità degli sconti di esclusiva, ai sensi della sentenza resa dalla Corte di giustizia sulla prima impugnazione, spettava a Intel presentare, nel corso dell’indagine, elementi di prova al fine di dimostrare che i suoi sconti non erano idonei a escludere la concorrenza.

100. Intel contesta questi argomenti. Essa sostiene che la tabella n. 35 della decisione controversa, che contiene dati per i tre trimestri in questione e che è stata utilizzata come periodo di riferimento ai fini del calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP per l’intero periodo dell’accordo HPA1, non è mai stata comunicata ad Intel da parte della Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Essa è stata resa nota per la prima volta nella decisione controversa, il che significa che Intel non ha mai riconosciuto, nel corso di tale procedimento amministrativo, la scelta, da parte della Commissione, del periodo di riferimento. In ogni caso, Intel sostiene, conformemente alla sentenza impugnata, che nessuna disposizione impone al destinatario di una comunicazione degli addebiti di contestare il suo contenuto nel corso della fase amministrativa del procedimento.

b)      Analisi

101. Secondo la giurisprudenza della Corte, qualora l’impresa interessata da un’indagine ai sensi delle regole del Trattato in materia di concorrenza non riconosca espressamente i fatti, la Commissione è tenuta a dimostrarli, mentre l’impresa è libera, al momento opportuno e in particolare nell’ambito del procedimento contenzioso, di produrre tutti i mezzi di difesa che ritenga utili (88).

102. Inoltre, nella sentenza Knauf Gips (89), la Corte ha dichiarato che, per quanto attiene all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario della comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale.

103. Infine, dalla sentenza della Corte sulla prima impugnazione risulta espressamente che se, nella decisione che accerta il carattere abusivo di un sistema di sconti, la Commissione effettua un’analisi AEC, incombe al Tribunale esaminare tutti gli argomenti della parte ricorrente diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle constatazioni raggiunte dalla Commissione quanto alla capacità di preclusione dal mercato del sistema di sconti considerato (90).

104. Nel caso di specie osservo che, nella sentenza impugnata (91), il Tribunale ha correttamente richiamato la sentenza Knauf Gips in risposta all’argomento della Commissione secondo cui Intel non aveva contestato, nel corso del procedimento amministrativo, il periodo di riferimento utilizzato dalla Commissione per il calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP. Tale giurisprudenza, che è coerente con le dichiarazioni della Corte nella sentenza sulla prima impugnazione, è chiara quanto al valore limitato attribuito dai giudici dell’Unione, nell’ambito di un ricorso di annullamento, alla posizione che un’impresa possa aver assunto nel corso del procedimento amministrativo (92).

105. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante il procedimento amministrativo non deve limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (93). La base di tale interpretazione si rinviene, in ultima analisi, nei principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa, nonché nel diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale, quale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (94).

106. Pertanto, il controllo giurisdizionale relativo agli articoli 101 e 102 TFUE non può impedire alle imprese di dedurre argomenti e basarsi su fatti che esse non hanno menzionato né contestato nel corso del procedimento amministrativo, nonché di dedurre elementi di prova dei quali la Commissione non disponeva al momento dell’adozione della decisione controversa (95).

107. La Commissione ricorda tuttavia che, nella sentenza Knauf Gips, la Corte ha altresì dichiarato che il riconoscimento, da parte di un’impresa, di elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale (96).

108. A tal riguardo, è sufficiente sottolineare che dalla sentenza impugnata e dalle osservazioni della Commissione nella presente causa non risulta che, per quanto riguarda gli sconti concessi da Intel a HP, la Commissione abbia fornito, nel corso del procedimento amministrativo, elementi di prova integrativi – compresi elementi di prova concernenti l’asserito riconoscimento implicito, da parte di Intel, del periodo di riferimento utilizzato nel test AEC relativo a HP – idonei a corroborare il calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP per l’intero periodo coperto dall’accordo HPA1.

109. Ne consegue che l’affermazione concernente la sentenza Knauf Gips della Corte, citata dalla Commissione, non è pertinente ai fini della presente causa.

110. Infine, per quanto concerne l’argomento della Commissione dedotto nell’ambito della parte del motivo di impugnazione in esame, secondo cui, in ogni caso, spettava a Intel addurre, nel corso dell’indagine, elementi di prova atti a dimostrare che gli sconti da essa accordati non erano idonei a escludere la concorrenza durante i mesi e trimestri mancanti del periodo di riferimento, a mio avviso detto argomento è poco pertinente rispetto all’argomento concreto della Commissione concernente il riconoscimento implicito, da parte di Intel, di tale periodo ai fini del calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP.

111. In ogni caso, tale argomento deve essere respinto alla luce della giurisprudenza citata al precedente paragrafo 103, che trae origine, come già affermato, dalla sentenza della Corte sulla prima impugnazione. (97)Tale giurisprudenza è altresì sufficiente per stabilire che il Tribunale non è incorso in errori neppure nella sua risposta all’argomento della Commissione secondo cui Intel ha utilizzato il periodo di riferimento utilizzato dalla Commissione per i propri calcoli nel corso del procedimento amministrativo. Come risulta dalla sentenza impugnata (98), tale periodo faceva parte della motivazione della decisione controversa e, quindi, poteva essere contestato dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

112. Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errore in sede di valutazione del valore probatorio della posizione di Intel nel corso del procedimento amministrativo per quanto concerne il periodo di riferimento utilizzato nel test AEC ai fini del calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP.

113. La seconda parte del quarto motivo dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.

4.      Violazione dei diritti della difesa della Commissione

a)      Argomenti delle parti

114. In terzo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in errore avendo rifiutato di tener conto dei calcoli supplementari da essa presentati nell’ambito del procedimento dinanzi a tale giudice, in particolare nell’allegato D.17 della controreplica, al fine di contestare gli argomenti di Intel relativi al periodo dell’infrazione coperto dall’accordo HPA1.

115. La Commissione sottolinea che tale allegato dimostrava che gli argomenti di Intel non erano tali da viziare il risultato del test AEC quale effettuato nella decisione controversa per quanto riguarda HP. Inoltre, la Commissione ritiene che, sebbene il Tribunale abbia consentito ad Intel di produrre nuove analisi per contestare il periodo di riferimento del test AEC applicato a HP, esso le ha negato il diritto di rispondere. A tal riguardo, la Commissione invoca principalmente la sentenza nella causa Dole Food (99).

116. Intel contesta tali argomenti. In sostanza, essa sostiene che l’affermazione della Commissione secondo cui quest’ultima dovrebbe essere autorizzata a produrre una nuova analisi AEC per la prima volta nell’ambito del procedimento giurisdizionale, in particolare nella fase della controreplica, è manifestamente incompatibile con la giurisprudenza costante della Corte.

b)      Analisi

117. È importante ricordare che, mediante l’allegato D.17 della sua controreplica, la Commissione ha dedotto per la prima volta dinanzi al Tribunale calcoli supplementari basati su una cifra fornita da HP per due dei tre trimestri mancanti del periodo coperto dall’accordo HPA1, ossia il secondo e il terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2003 (100). Come ho già indicato (101), tale deduzione mirava a dimostrare che, poiché l’importo degli sconti concessi da Intel a HP si era mantenuto stabile durante il periodo coperto dall’accordo HPA1, i risultati del calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP sarebbero stati gli stessi nel caso in cui mesi e i trimestri mancanti fossero stati tenuti in considerazione. Secondo la Commissione, l’allegato D.17 alla controreplica dimostrava anch’esso che i risultati del calcolo che incorporava i dati relativi ai mesi e ai trimestri mancanti erano meno favorevoli a Intel rispetto ai risultati medi sui quali la decisione controversa si basava.

118. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la richiesta di tener conto di tali calcoli supplementari, dichiarando, in primo luogo, che essi non apparivano nella decisione controversa ed erano stati presentati per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale. Secondo il Tribunale, la presa in considerazione di tali calcoli avrebbe comportato, in manifesto contrasto con la giurisprudenza della Corte, la sostituzione della propria valutazione alla motivazione esposta dalla Commissione nella decisione controversa (102). In secondo luogo, in ogni caso, il Tribunale ha concluso, in sostanza, che l’importo degli sconti concessi da Intel a HP era solo uno dei parametri necessari per il calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP, e che mancavano informazioni sugli altri parametri – in particolare il volume degli acquisti di HP e il prezzo medio di vendita. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che nulla garantiva che i dati per i mesi e i trimestri non presi in considerazione ai fini del test AEC differissero da quelli identificati per i trimestri analizzati (103).

119. Devo anzitutto rilevare che, poiché nell’ambito dell’impugnazione in esame la Commissione non sostiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella sua valutazione concernente i calcoli supplementari presentati nell’allegato D.17 alla controreplica, l’argomento della Commissione basato sulla violazione dei suoi diritti della difesa dovrebbe essere respinto in quanto inoperante (104). In ogni caso, dal punto di vista della ricevibilità, ritengo che il Tribunale abbia correttamente rifiutato di prendere in considerazione il contenuto di tale allegato.

120. A tal riguardo, ricordo che il rifiuto di ammettere elementi di prova e motivi supplementari dedotti dalla Commissione nel corso del procedimento giurisdizionale al fine di sostenere un’infrazione alle regole di concorrenza del Trattato può essere considerato sotto diversi profili, che implicano sia la forma (legalità esterna) sia la sostanza (legalità interna) della decisione adottata da tale istituzione.

121. Infatti, ai sensi della giurisprudenza della Corte, sebbene la Commissione possa, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, spiegare più dettagliatamente, nel suo controricorso, la motivazione di una decisione impugnata, essa non può, nel corso di tale procedimento, dedurre motivi totalmente nuovi (105). Tale divieto si basa sul fatto che la mancanza di motivazione iniziale non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza della motivazione soltanto nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione. Tale limite alla deduzione di nuovi motivi o elementi di prova riveste un’importanza fondamentale in sede contenziosa nei procedimenti penali e quasi penali come i procedimenti ai sensi dell’articolo 102 TFUE (106).

122. Inoltre, lo stesso divieto può fondarsi sull’obbligo, per la Commissione, di basare le sue decisioni solo su obiezioni sulle quali le parti abbiano potuto esprimersi. (107) Infatti, la Commissione deve concedere all’impresa l’opportunità, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace la propria posizione sulla realtà e sulla rilevanza degli elementi di prova utilizzati dalla Commissione per suffragare l’asserita infrazione del Trattato (108). Tale obbligo riguarda, oltre ad altri elementi essenziali dell’infrazione, la sua durata effettiva.

123. Infine, come giustamente constatato dal Tribunale nella sentenza impugnata, la Corte ha dichiarato che la rettifica di una lacuna nella motivazione di una decisione impugnata mediante la presa in considerazione di motivi supplementari assenti in tale decisione determina la sostituzione della valutazione del Tribunale a quella contenuta nella decisione impugnata, determinando, quindi, un errore di diritto (109).

124. A mio avviso, ciascuno degli approcci menzionati, fondati sulla giurisprudenza della Corte, era sufficiente per consentire al Tribunale di dichiarare irricevibile l’allegato D.17, compreso quello specificamente accolto nella sua sentenza, concernente il divieto di sostituire la propria valutazione a quella contenuta nella decisione controversa. Infatti, a mio avviso, una statuizione in senso contrario avrebbe condotto il Tribunale a commettere un errore di diritto, consistente nell’omessa constatazione di una violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione, nell’omessa constatazione di una violazione dei diritti della difesa di Intel nel corso del procedimento amministrativo o nella sostituzione della propria valutazione a quella contenuta nella decisione controversa.

125. In risposta alle constatazioni di cui supra, la Commissione invoca la sentenza Dole Food. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, quando una questione è sollevata per la prima volta nell’atto introduttivo del giudizio, la Commissione può, senza violare il divieto di deduzione di motivi nuovi, difendere la propria valutazione contenuta nella decisione controversa mediante elementi forniti in corso di causa (110).

126. A mio avviso, tuttavia, il contesto di fatto nella causa Dole Food e la situazione di cui alla presente causa sono differenti. Nella sentenza Dole Food, la Corte ha avallato l’approccio del Tribunale secondo cui, in sostanza, le precisazioni fornite dinanzi ad esso avevano solo finito per chiarire la motivazione già contenuta nella decisione controversa (111). Di converso, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la decisione controversa avesse omesso di dimostrare che la quota richiesta per quanto riguarda HP sarebbe stata la stessa per il periodo iniziale dell’accordo HPA1 se fossero stati presi in considerazione i mesi e trimestri mancanti. Pertanto, i calcoli supplementari contenuti nell’allegato D.17 della controreplica, forniti ex novo dalla Commissione in sede giurisdizionale, non sono mai stati ancorati alla motivazione già presente nella decisione controversa.

127. Inoltre, dalle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Dole Food risulta che le prove sulle quali la Commissione aveva preso posizione dinanzi al Tribunale figuravano nel fascicolo d’indagine (112). Ciò significa che, a differenza del caso di specie, l’impresa interessata aveva preso conoscenza di tali informazioni nel corso del procedimento amministrativo.

128. Di conseguenza, ritengo che la sentenza Dole Food, come invocata dalla Commissione, non costituisca un valido precedente a sostegno dei suoi argomenti.

129. Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non abbia violato i diritti della difesa della Commissione avendo rifiutato di prendere in considerazione i calcoli supplementari forniti nell’allegato D.17 alla controreplica.

130. La terza parte del quarto motivo di impugnazione dedotto dalla Commissione dovrebbe quindi, a mio avviso, essere respinta.

5.      Errore del Tribunale riguardo alla conclusione appropriata da trarre per quanto concerne l’intero periodo della prassi controversa

a)      Argomenti delle parti

131. La Commissione afferma che, anche supponendo che il Tribunale, nella sentenza impugnata, fosse legittimato a statuire che la Commissione non aveva dimostrato effetti di esclusione dal mercato per il periodo compreso tra il novembre 2002 e il settembre 2003, ciò non vizierebbe la conclusione secondo cui gli sconti concessi da Intel a HP potevano avere effetti di esclusione dal mercato almeno dall’ottobre 2003 al maggio 2005.

132. Intel contesta tale argomento. In particolare, essa sostiene che, nella sentenza impugnata, si stabilisce, a ragione, che, poiché la Commissione non aveva esaminato correttamente il criterio relativo alla quota di mercato coperta dalla pratica controversa e non aveva analizzato correttamente la durata degli sconti, essa non aveva dimostrato gli effetti di esclusione dal mercato degli sconti concessi a HP per l’intero periodo di riferimento.

b)      Analisi

133. Come già sottolineato, nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la Commissione era incorsa in errore nel considerare che il suo calcolo della quota richiesta per quanto riguarda HP le consentiva di trarre conclusioni relative all’effetto di esclusione dal mercato prodotto da tali sconti per tutto il periodo compreso tra il novembre 2002 e il maggio 2005. Secondo il Tribunale, la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di tale effetto per il periodo compreso tra il novembre 2002 e il settembre 2003 (113).

134. In secondo luogo, nell’ambito dell’esame, da parte del Tribunale, dei criteri menzionati al punto 139 della sentenza sulla prima impugnazione, il Tribunale ha altresì statuito che la Commissione non aveva debitamente esaminato, nella decisione controversa, il criterio relativo al tasso di copertura del mercato attraverso la pratica di Intel e alla durata di tale pratica (114).

135. È sulla base di tali considerazioni che il Tribunale ha altresì concluso, per quanto concerne gli sconti concessi da Intel a HP, che, anche dovendosi dedurre che il test AEC potesse essere considerato determinante per una parte del periodo dell’infrazione, gli errori nell’esame dei criteri menzionati al punto 139 della sentenza sulla prima impugnazione facevano sì che l’effetto di esclusione dal mercato degli sconti non fosse stato dimostrato in modo giuridicamente valido (115).

136. A mio avviso, la critica mossa alla motivazione del Tribunale non è giustificata. Tale motivazione è in realtà coerente con i punti 138, 139 e 141 della sentenza sulla prima impugnazione, che la sentenza impugnata giustamente richiama (116). Tale giurisprudenza esige che, quando un’impresa in posizione dominante sostiene, nel corso del procedimento amministrativo, sulla base di elementi di prova in tal senso, che il suo comportamento non era idoneo a restringere la concorrenza e, in particolare, a produrre gli asseriti effetti di esclusione dal mercato, la Commissione deve analizzare la capacità di esclusione dal mercato del sistema di sconti applicando i cinque criteri elencati al punto 139 della sentenza sulla prima impugnazione. Inoltre, qualora la Commissione abbia condotto un test AEC, tale test è uno degli elementi dei quali la Commissione deve tener conto nel valutare se il sistema di sconti sia idoneo a restringere la concorrenza.

137. Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che, poiché il Tribunale aveva ritenuto, in particolare, che il criterio relativo alla copertura del mercato da parte della pratica controversa non fosse stato correttamente valutato dalla Commissione, esso era legittimato a concludere che gli effetti di esclusione dal mercato degli sconti concessi da Intel a HP non potevano essere dimostrati neppure per il periodo compreso tra l’ottobre 2003 e il maggio 2005 (117).

138. Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, il Tribunale non è incorso in alcun errore per quanto riguarda la conclusione appropriata da trarre in ordine all’intero periodo dell’infrazione quanto agli sconti concessi da Intel a HP.

139. La quarta parte del quarto motivo di impugnazione dovrebbe, a mio avviso, essere respinta.

6.      Conclusione intermedia

140. Alla luce di quanto precede, devo concludere che nessuna delle parti del quarto motivo di impugnazione è idonea, a mio avviso, a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui, nella decisione controversa, non è stato dimostrato l’effetto di esclusione dal mercato degli sconti concessi da Intel a HP per l’intero periodo compreso tra il novembre 2002 e il maggio 2005.

141. Il quarto motivo di impugnazione dovrebbe pertanto essere respinto. (118)

B.      Quinto motivo di impugnazione, vertente su vari errori di diritto, sullo snaturamento di elementi di prova e sulla violazione dei diritti della difesa della Commissione nell’ambito dell’esame del test AEC per quanto riguarda Lenovo

142. Con il suo quinto motivo di impugnazione, la Commissione contesta la valutazione del Tribunale del test AEC applicato nella decisione controversa per quanto concerne Lenovo. In particolare, la Commissione critica la valutazione concernente la quantificazione di due vantaggi in natura concessi da Intel quale contropartita dell’obbligo di esclusiva di Lenovo, vale a dire l’estensione della garanzia ordinaria di Intel di un anno e un migliore utilizzo di una piattaforma di Intel situata a Shenzen (Cina).

143. Le statuizioni del Tribunale su tale questione specifica possono essere riassunte come esposto nel prosieguo.

1.      Statuizioni del Tribunale concernenti i vantaggi in natura accordati da Intel a Lenovo

144. Dalla sentenza impugnata consegue che, secondo il Tribunale, nella sentenza iniziale era stato accertato che Intel e Lenovo avevano stipulato una dichiarazione d’intenti, il Memorandum of Understanding del 2007 (in prosieguo: il «MoU 2007»), il quale era soggetto a una condizione non scritta di esclusiva (119). Dalla sentenza impugnata risulta altresì che, secondo la Commissione, l’importo degli sconti concessi da Intel a Lenovo era indicato in tale memorandum, che prevedeva un sostegno finanziario di 180 milioni di dollari statunitensi (USD) per il 2007, sotto forma di pagamenti trimestrali (120).

145. Inoltre, nella sentenza impugnata (121), il Tribunale ha sottolineato che, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, Intel aveva avanzato l’argomento secondo cui solo l’importo di USD 138 milioni era rilevante per le dimensioni degli sconti. Ciò si spiegherebbe con il fatto che, su un sostegno finanziario di Lenovo di USD 180 milioni previsto nel MoU 2007, solo USD 135 milioni sarebbero stati attribuiti in contanti. Il resto del sostegno finanziario sarebbe stato concesso sotto forma di vantaggi in natura, ossia l’estensione della garanzia ordinaria di Intel di un anno e la proposta di un migliore utilizzo di una piattaforma di Intel situata in Cina. La Commissione ha sottolineato che Intel aveva fatto valere che, sebbene il valore di questi due contributi non monetari a Lenovo fosse rispettivamente di USD 20 milioni e di USD 24 milioni, il loro costo per Intel era nettamente inferiore, vale a dire, rispettivamente, di USD 1,7 e di USD 1,3 milioni. Secondo Intel, ai fini dell’analisi del concorrente altrettanto efficiente, era opportuno valutare questi elementi non già in termini di valore per Lenovo, bensì in termini di costo economico per la stessa. Intel è giunta all’importo di USD 138 milioni aggiungendo al sostegno finanziario in contanti di USD 135 milioni i suddetti costi di 1,7 e di USD 1,3 milioni.

146. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nella decisione controversa, la Commissione aveva respinto l’argomento di Intel, ritenendo che si basasse su un’errata interpretazione dei principi dell’analisi del concorrente altrettanto efficiente (122). Secondo la Commissione, tale analisi valuta il prezzo al quale un concorrente efficiente quanto l’impresa dominante – ma che non è dominante – dovrebbe proporre i suoi prodotti al cliente al fine di compensare la perdita dei vantaggi condizionati concessi dall’impresa dominante, perdita derivante dal trasferimento da parte di tale cliente della quota contendibile del suo fabbisogno di approvvigionamento dall’impresa dominante verso tale ipotetico concorrente altrettanto efficiente (123). Secondo la Commissione, risultava chiaramente che occorreva valutare la perdita per il cliente, dal momento che è tale perdita che il concorrente altrettanto efficiente dovrebbe compensare, e non il costo economico per l’impresa dominante, nel caso in cui le due cifre siano diverse (124).

147. In contrasto con la posizione della Commissione e conformemente all’argomento principale di Intel, il Tribunale ha statuito, nella sentenza impugnata, che tale istituzione era partita da un postulato contrario ai fondamenti del test AEC esposti nella decisione controversa, che si basano sul principio secondo il quale il concorrente ipotetico è efficiente quanto Intel, in particolare dal punto di vista dei costi di espansione di una piattaforma o di una garanzia (125).

2.      Erronea interpretazione del test AEC applicato nella decisione controversa e dell’articolo 102 TFUE

a)      Argomenti delle parti

148. La Commissione sostiene che la sentenza impugnata contiene un errore di diritto per quanto concerne la definizione della natura del test AEC applicato nella decisione controversa, il che equivale, in ultima analisi, a un’erronea applicazione dell’articolo 102 TFUE. Essa ritiene che il Tribunale abbia erroneamente valutato, in termini di costi/prezzi, la questione se un concorrente sia altrettanto efficiente rispetto a un’impresa dominante nell’ambito di sconti concessi sotto forma di vantaggi in natura.

149. La Commissione dichiara, in via preliminare, che il test AEC è uno strumento analitico che implica una serie di scelte metodologiche tecniche. Per questo motivo, le conclusioni contenute nella decisione controversa relative agli sconti concessi da Intel a Lenovo potevano essere annullate soltanto in caso di errore manifesto, che il Tribunale non ha riscontrato.

150. Inoltre, secondo la Commissione, l’errore commesso dal Tribunale è consistito nel concludere che la base per la valutazione del valore dei vantaggi in natura concessi da Intel era rappresentata dai costi di tale impresa per concederli, e non dal loro valore per Lenovo. A tal riguardo, la Commissione ribadisce, in sostanza, la risposta fornita nella decisione controversa all’argomento dedotto da Intel nel corso del procedimento amministrativo, quale descritto al precedente paragrafo 146.

151. Infatti, anche supponendo che i vantaggi in natura concessi da Intel dovessero essere esaminati nella prospettiva dei costi sostenuti da tale impresa per fornirli, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare, secondo la Commissione, che un concorrente più piccolo di Intel non disporrebbe di una piattaforma quale quella offerta da Intel a Lenovo e non sarebbe in grado di offrire un’estensione di garanzia analoga sui suoi prodotti. Tale concorrente avrebbe quindi dovuto offrire una compensazione in denaro per la perdita dei vantaggi concessi da Intel a Lenovo.

152. Infine, la Commissione sostiene che, qualora la Corte respinga i summenzionati argomenti, il rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione l’allegato D.39 della controreplica al fine di confutare le affermazioni di Intel ha violato i suoi diritti della difesa.

153. Intel contesta tali argomenti. A suo avviso, l’approccio del Tribunale è conforme alla giurisprudenza costante della Corte, ai sensi della quale l’articolo 102 TFUE si concentra sui concorrenti altrettanto efficienti – e non meno efficienti – e, in particolare, la valutazione delle pratiche in materia di prezzi deve essere fondata sui costi e sulla strategia dell’impresa dominante. Infatti, negli stessi orientamenti della Commissione sull’articolo 102 TFUE si afferma che la Commissione utilizzerà informazioni sui costi dell’impresa dominante, ove disponibili. Un approccio diverso penalizzerebbe l’impresa dominante per aver operato in modo più efficiente rispetto ai suoi concorrenti e, quindi, per aver fornito ai clienti un prodotto a un costo inferiore.

b)      Analisi

154. In via preliminare, desidero sottolineare, in primo luogo, che la questione se vantaggi in natura quali quelli di cui trattasi nella presente causa dovessero essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione del test AEC in relazione a Lenovo è pacifica tra le parti. Ciò che è controverso, invece, è il modo di calcolare i vantaggi in parola ai fini dell’applicazione di tale test. La Commissione ritiene, infatti, che il Tribunale abbia frainteso i principi sottesi al test AEC quali esposti nella decisione controversa e che sia incorso in errore nella sua interpretazione delle modalità di applicazione di tale test in termini di costi/prezzi. Occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il test AEC si dimostra utile anche quando gli elementi della pratica in questione non sono espressi in contanti, ma sono comunque quantificabili. (126)

155. In secondo luogo, a differenza di quanto sostiene la Commissione, non ritengo che la valutazione del Tribunale nella sentenza impugnata abbia rimesso in discussione l’impostazione del test AEC né, come essa sostiene, le «scelte metodologiche» operate da tale istituzione nel predisporre tale test. Dalla sentenza impugnata risulta invece che il Tribunale ha verificato se l’applicazione del test AEC ai vantaggi in natura concessi da Intel a Lenovo fosse conforme al fondamento sotteso a detto test specificamente definito dalla Commissione nella decisione controversa. In tale prospettiva, non ritengo che si possa contestare al Tribunale di non aver rispettato il margine di valutazione della Commissione nella definizione del test AEC. L’analisi del Tribunale si riferisce in realtà alla coerenza interna dell’applicazione da parte della Commissione del test AEC in questo caso particolare.

156. Per quanto riguarda la questione se il Tribunale sia incorso in errore nel censurare l’approccio adottato dalla Commissione in relazione ai vantaggi in natura concessi da Intel a Lenovo, dalla sentenza impugnata (127) risulta correttamente che la logica inerente al test AEC come applicato nella decisione controversa consisteva nell’esaminare se, tenuto conto dei suoi costi e degli effetti degli sconti, Intel fosse essa stessa in grado di entrare nel mercato su una base più limitata senza subire perdite. Il Tribunale ha inoltre sottolineato, senza incorrere in errore, che l’analisi AEC era configurata, nella decisione controversa, come un esercizio puramente ipotetico, nel senso che si trattava di determinare se fosse precluso l’accesso al mercato di un concorrente efficiente quanto Intel, rispetto alla produzione e alla fornitura di CPU x86 di valore equivalente a quello che Intel procurava ai suoi clienti, ma che non avesse una base di vendita così ampia come Intel (128).

157. Osservo che, nella sua giurisprudenza, la Corte ha dichiarato che per valutare le pratiche in materia di prezzi «occorre accogliere un criterio fondato sui costi e sulla strategia della stessa impresa dominante» (129) e, in particolare, che il test AEC deve essere eseguito prendendo in considerazione un ipotetico concorrente che abbia una struttura dei costi analoga a quella dell’impresa in posizione dominante. (130) Inoltre, la Corte ha dichiarato che tale approccio risulta tanto più giustificato in quanto esso risulta parimenti conforme al principio generale della certezza del diritto, considerato che la presa in considerazione dei costi e prezzi dell’impresa dominante consente a quest’ultima, in considerazione della particolare responsabilità ad essa incombente ai sensi dell’articolo102 TFUE, di valutare la legittimità della propria condotta (131) L’interpretazione data dal Tribunale del fondamento del test AEC nella decisione cotroversa appare pertanto coerente con la giurisprudenza della Corte.

158. Inoltre, tale interpretazione è anche coerente con il modo in cui i diversi parametri necessari per l’applicazione del test AEC devono essere calcolati secondo la decisione controversa. Come dichiarato dal Tribunale nella sentenza impugnata, (132) il test AEC è finalizzato in tale decisione a determinare se il concorrente altrettanto efficiente dell’impresa in posizione dominante, che fa fronte ai suoi stessi costi, possa ancora coprire i propri costi su scala inferiore. Pertanto, in ogni fase del calcolo che conduce all’applicazione del test AEC, come descritto ad esempio ai paragrafi 43 e 83 delle presenti conclusioni, i costi dell’impresa dominante sono al centro dell’analisi. (133)

159. È vero che, quando uno sconto in esclusiva è concesso in contanti, il suo valore è oggettivo ed è lo stesso sia per l’impresa dominante che per il beneficiario dello sconto. Al contrario, quando lo sconto è concesso in natura, il valore per l’impresa e per il beneficiario può essere diverso, il che solleva la questione di come debba essere valutato. Ciò detto, la logica del calcolo di tale valore deve avere lo stesso fondamento in entrambi i casi. Altrimenti, la valutazione della capacità di uno sconto di avere un effetto di esclusione non sarebbe fatta con riferimento all’operatore economico pertinente Nella presente causa, non vi è dubbio, come correttamente indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata, (134) che l’operatore economico pertinente debba essere, in linea di principio, un concorrente altrettanto efficiente di Intel che offre vantaggi in natura a Lenovo negli stessi termini di un’impresa dominante.

160. Infine, non si può escludere che quest’ultimo valore possa richiedere un certo adeguamento per consentire di tener conto del fatto che il concorrente altrettanto efficiente non detiene una posizione dominante e che tale concorrente potrebbe operare su scala inferiore. Nella decisione controversa, la Commissione ha illustrato tale situazione facendo riferimento, in sostanza, al caso in cui il concorrente altrettanto efficiente dell’impresa dominante non sia in grado di fornire accesso a una simile piattaforma di distribuzione o estensione di garanzia (135)

161. Comunque, anche ammettendo tale possibilità, ciò non giustifica che uno sconto in natura sia valutato, ai fini di un’analisi AEC, al livello del valore che lo sconto rappresenta per il suo destinatario. Il costo, per un concorrente altrettanto efficiente di Intel, della fornitura di accesso a una piattaforma di distribuzione avrebbe dovuto essere calcolato. Di conseguenza, giustamente il Tribunale ha ritenuto che la quantificazione effettuata dalla Commissione dei vantaggi in natura offerti da Intel a Lenovo fosse viziata da errore.

162.  Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la critica mossa dalla Commissione per quanto concerne l’approccio adottato dal Tribunale debba essere respinta. Il Tribunale non ha commesso, a mio parere, alcun errore allorché ha concluso che la Commissione, nel valutare i vantaggi in natura concessi da Intel a Lenovo, aveva proceduto sulla base di un assunto che era contrario ai fondamenti del test AEC esposti nella decisione controversa.

163. Per il resto, quanto all’affermazione della Commissione secondo cui il Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa a causa del rifiuto di prendere in considerazione l’allegato D.39 della controreplica, tale censura dovrebbe essere respinta per motivi analoghi a quelli esposti dettagliatamente nell’ambito della mia analisi della terza parte del quarto motivo di impugnazione (136).

164. In particolare, l’allegato D.39 alla controreplica dimostrava, secondo la Commissione, che anche ammettendo che un concorrente altrettanto efficiente di Intel avesse una piattaforma di distribuzione in Cina, i costi che avrebbe dovuto sostenere per rendere tale piattaforma disponibile a Lenovo sarebbero stati notevolmente più elevati dei costi sostenuti da Intel per fornire tale vantaggio.

165. Sotto tale profilo, mi limiterò a sottolineare che tale analisi corrisponde alle mie osservazioni svolte supra al paragrafo 160, là dove ammetto che un certo adeguamento potrebbe rendersi necessario nel calcolare il costo di produzione della quota richiesta per prendere in considerazione il fatto che un concorrente altrettanto efficiente di Intel opera su scala inferiore.

166. Tuttavia, nei limiti in cui la Commissione ha fornito una risposta a tale questione solo in fase di controreplica, come correttamente rilevato anche dal Tribunale, (137) esso ben poteva rifiutarsi di prendere in considerazione l’analisi aggiuntiva contenuta nell’allegato D.39 alla controreplica senza con ciò violare i diritti di difesa della Commissione.

3.      Conclusione intermedia

167. Alla luce di quanto precede, concludo che le censure formulate dalla Commissione rispetto alla valutazione, da parte del Tribunale, del test AEC come applicato a Lenovo nella decisione controversa, in particolare per quanto riguarda due vantaggi in natura concessi da Intel quale contropartita del suo obbligo di esclusiva, non sono fondate e dovrebbero essere respinte.

168. Il quinto motivo di impugnazione dovrebbe quindi essere respinto.

V.      Conclusione

169. Alla luce dell’analisi effettuata nelle presenti conclusioni, suggerisco alla Corte di respingere l’impugnazione per quanto riguarda il quarto e il quinto motivo.

170. Non esprimo alcuna opinione sul rigetto dell’impugnazione per quanto riguarda i restanti motivi di impugnazione dedotti dalla Commissione, né su quale parte debba essere condannata alle spese ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      EU:T:2022:19 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).


3      EU:C:2017:632 (in prosieguo: la «sentenza sulla prima impugnazione»).


4      EU:T:2014:547 (in prosieguo: la «sentenza iniziale»).


5      Caso COMP/C‑3/37.990 – Intel (in prosieguo: la «decisione controversa»).


6      Sentenza impugnata, punto 526.


7      Sentenza impugnata, punto 524.


8      V., per maggiori dettagli, sentenza impugnata, punti da 1 a 61.


9      Regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


10      Articolo 1 della decisione controversa.


11      Articolo 2 della decisione controversa.


12      Come rettificata mediante le ordinanze del 19 settembre e del 24 ottobre 2017.


13      Sentenza sulla prima impugnazione, punti 149 e 150.


14      Sentenza sulla prima impugnazione, punti 65 e 107.


15      Sentenza sulla prima impugnazione, punti 133 e 134, in cui la Corte richiama la sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark (C‑209/10, EU:C:2012:172, punto 22).


16      Sentenza sulla prima impugnazione, punti da 135 a 137.


17      85/76, EU:C:1979:36 (in prosieguo: la «sentenza Hoffmann-La Roche»).


18      Sentenza sulla prima impugnazione, punto 138.


19      V. sentenza sulla prima impugnazione, punto 139; in prosieguo: i «criteri di cui al punto 139 della sentenza sulla prima impugnazione».


20      Sentenza sulla prima impugnazione, punto 141.


21      Sentenza sulla prima impugnazione, punto 143.


22      Sentenza sulla prima impugnazione, punto 144.


23      Sentenza sulla prima impugnazione, punto 145.


24      Sentenza sulla prima impugnazione, punto 147.


25      Sentenza impugnata, punti da 74 a 102.


26      Sentenza impugnata, punto 85.


27      Sentenza impugnata, punto 96.


28      Sentenza impugnata, punti 97 e 98.


29      Sentenza impugnata, punto 101.


30      Sentenza impugnata, punti da 116 a 122.


31      Sentenza impugnata, punti da 123 a 127.


32      Sentenza impugnata, punto 145.


33      Sentenza impugnata, punto 149.


34      Sentenza impugnata, punti 150 e 151.


35      Sentenza impugnata, punti da 152 a 159.


36      Sentenza impugnata, punti 175, 258, 260, 283, 285, 286, da 297 a 299 e 334.


37      Sentenza impugnata, punti da 160 a 166.


38      Sentenza impugnata, punti da 167 a 481.


39      Sentenza impugnata, punto 482.


40      Sentenza impugnata, punti da 483 a 520.


41      Sentenza impugnata, punto 521.


42      Sentenza impugnata, punto 524.


43      Sentenza impugnata, punto 526.


44      Sentenza impugnata, punto 527 e punto 1 del dispositivo.


45 V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.


46      Sentenza impugnata, punto 529.


47      Sentenza impugnata, punti da 527 a 531 e punto 3 del dispositivo.


48      Nel suo ricorso, la Commissione sostiene inoltre, in una quinta parte, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo constatato un difetto di motivazione della decisione controversa per quanto concerne i fattori di rinforzo che, secondo tale decisione, avrebbero rafforzato i risultati del test AEC effettuato in riferimento a HP. Poiché tale parte non è oggetto della richiesta della Corte, la escluderò dalla mia analisi.


49      Decisione controversa, punti 338, 341, 413 e 1296.


50 Sentenza impugnata, punti 288 e 289, che fanno riferimento alla decisione controversa, punti 338, 341, 413 e 1296.


51      Sentenza impugnata, punto 288, che richiama il punto 1406 della decisione controversa.


52      Sentenza impugnata, punti da 297 a 299, 303 e 304, che richiamano i punti da 1334 a 1337 e da 1385 a 1389 della decisione controversa.


53      Sentenza impugnata, punto 321, che richiama i punti da 1390 a 1395 della decisione controversa. I fattori di rinforzo consistevano, da un lato, nel fatto che la Commissione aveva utilizzato le cifre più favorevoli a Intel e, dall’altro, che, in caso di trasferimento da parte di HP dei suoi acquisti verso AMD, Intel avrebbe potuto a sua volta trasferire gli sconti inizialmente destinati a HP a un altro concorrente che utilizzasse i suoi CPU x86, come Dell.


54      Sentenza impugnata, punto 303, in cui si osserva che la tabella n. 34 figura al punto 1334 della decisione controversa.


55      I trimestri in questione sono contrassegnati da una sequenza di abbreviazioni che vanno da Q4 FY03 a Q3 FY05, in cui «Q» indica il trimestre e «FY» l’esercizio fiscale.


56      Sentenza impugnata, punto 292, in cui si osserva che la tabella n. 35 è contenuta nel punto 1337 della decisione controversa.


57      Sentenza impugnata, punto 304.


58      Sentenza impugnata, punti 298 e 299, che rinviano ai punti da 1385 a 1389 e 1406 della decisione controversa.


59      Sentenza impugnata, punto 291.


60      Sentenza impugnata, punto 303.


61      Sentenza impugnata, punti 304 e 305.


62      Sentenza impugnata, punto 307.


63      Sentenza impugnata, punto 306.


64      Sentenza impugnata, punto 307.


65      Sentenza impugnata, punti 308-310.


66      Sentenza impugnata, punti da 308 a 320.


67      V., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 54).


68      Per quanto concerne l’evoluzione del criterio di controllo limitato delle valutazioni economiche complesse, v. Jaeger, M., «The standard of review in competition cases involving complex economic assessments: towards marginalisation of the marginal review?», Oxford Journal of European Competition Law & Practice, vol. 2, n. 4, 2011, pagg. 295 e ss.; e Da Cruz Vilaça, J. L., «The intensity of judicial review in complex economic matters – recent competition law judgments of the Court of Justice of the EU», Journal of Antitrust Enforcement, vol. 6, n. 2, 2018, pagg. 173 e ss.


69      Sentenza del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione (56/ 64 e 58/64, EU:C:1966:41, pag. 524).


70      Sentenza dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione (42/84, EU:C:1985:327, punto 34).


71      V. sentenza del 21 novembre 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14).


72      Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87; in prosieguo: la «sentenza Tetra Laval», punto 39).


73      Il criterio in questione, quale riformulato nella sentenza Tetra Laval, è menzionato in relazione all’articolo 102 TFUE, ad esempio, nella sentenza del 10 aprile 2008, Deutsche Telekom/Commissione (T‑271/03, EU:T:2008:101, punto 185), nella sentenza del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione (T‑340/03, EU:T:2007:22, punti 163 e 165), nella sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione (T‑201/04, EU:T:2007:289, punti da 379 a 381) e nella sentenza del 1º luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T‑321/05, EU:T:2010:266, punto 32).


74      Sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C‑272/09 P, EU:C:2011:810; in prosieguo: la «sentenza KME Germany»).


75      Sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, ECLI:EU:C:2011:815; in prosieguo: la «sentenza Chalkor»).


76      V. sentenza KME Germany, punto 102, e sentenza Chalkor, punto 62.


77      V. sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt.  Operations (C‑680/20, EU:C:2023:33, punti 56 e 57), in cui la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda il test AEC, «tale nozione fa riferimento a diversi criteri che hanno in comune il fine di valutare la capacità di una prassi di produrre effetti preclusivi anticoncorrenziali» e che il test AEC è «solo uno dei diversi metodi» per valutare tali effetti.


78      V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni.


79      V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.


80      V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2009:555, paragrafo 90), che cita la sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, paragrafo 145). Nel settore degli aiuti di Stato, v. sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 66).


81      Un esempio è offerto dalla sentenza del 10 aprile 2008, Deutsche Telekom/Commissione (T‑271/03, EU:T:2008:101, punti 183 e seguenti), confermata dalla sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 143).


82      V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni.


83      Ritter, C., «Presumptions in EU competition law», Journal of Antitrust Enforcement, 2018, vol. 6, pag. 193.


84      Un esempio classico nel diritto della concorrenza è la presunzione di responsabilità della società madre. V. sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536). Un elenco tassativo di presunzioni è contenuto in Ritter, C., op. cit., pagg. da 189 a 212, e Bailey, D., «Presumptions in EU competition law», European Competition Law Review, vol. 9, n. 20, 2010, pag. 20.


85      Sentenza impugnata, punto 306.


86      Sentenza impugnata, punto 310.


87      V. paragrafi da 117 a 129 delle presenti conclusioni.


88      Sentenza del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione (C‑297/98 P, EU:C:2000:633, punto 37).


89      Sentenza del 1º luglio 2010, Knauf Gips/Commissione (C‑407/08 P, EU:C:2010:389; in prosieguo: la «sentenza Knauf Gips», punto 89).


90      Sentenza sulla prima impugnazione, punto 141.


91      Sentenza impugnata, punti da 300 a 302.


92      V. sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione (C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punti 57 e 58).


93      Sentenza Knauf Gips, punto 90.


94      Sentenza Knauf Gips, punto 91.


95      V., a tal riguardo, van der Woude, M., «Judicial control in complex economic matters», Journal of European Competition Law & Practice, vol. 10, n. 7, 2019, pag. 421.


96      Sentenza Knauf Gips, punto 90.


97      V. anche sentenza sulla prima impugnazione, punto 144.


98      Sentenza impugnata, punto 302.


99      Sentenza del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (C‑286/13 P, EU:C:2015:184; in prosieguo: la «sentenza Dole Food»).


100      Sentenza impugnata, punti 316 e 317.


101      V. paragrafo 95 delle presenti conclusioni.


102      Sentenza impugnata, punto 317, che rinvia anche al punto 150 di tale sentenza.


103      Sentenza impugnata, punto 318.


104      Tale osservazione non è rimessa in discussione dall’argomento, succinto, dedotto dalla Commissione in una nota a piè di pagina del suo ricorso di impugnazione, mediante il quale essa sostiene, in sostanza, che l’importo degli sconti è “di gran lunga” il parametro più importante nel calcolo della quota richiesta e che i calcoli supplementari forniti al Tribunale erano sufficienti per calcolare la quota richiesta per quanto riguarda HP per i trimestri mancanti. La giurisprudenza consolidata ai sensi della quale gli argomenti presentati alla Corte devono essere adeguatamente sviluppati trova applicazione. V., in tal senso, ordinanza del 26 marzo 2020, Magnan/Commissione (C‑860/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:227, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


105      V., in particolare, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 463).


106      V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione (C‑286/13 P, EU:C:2014:2437, paragrafo 26).


107      V. articolo 27, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1/2003.


108      V. sentenza del 14 maggio 2020, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione (C‑607/18 P, EU:C:2020:385, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).


109      V. sentenze del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione (C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punti 89 e 90) e del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punti 73, 78 e 79).


110      Sentenza Dole Food, punto 38.


111      V., in tal senso, sentenza Dole Food, punti da 34 a 38, in combinato disposto con la sentenza del 14 marzo 2013, Dole Food e Dole Germany/Commissione (T‑588/08, EU:T:2013:130, punti 46 e 47).


112      V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, citata supra, paragrafo 22.


113      Sentenza impugnata, punti 319 e 334.


114      Sentenza impugnata, punti 500 e 520.


115      Sentenza impugnata, punto 525.


116      Sentenza impugnata, punto 522, sotto il titolo «Conclusione sulla domanda diretta all’annullamento della decisione impugnata». V. anche paragrafi 32 e 33 delle presenti conclusioni


117      Tuttavia, dall’impugnazione nella presente causa risulta che, con il suo primo motivo, la Commissione mira a rimettere in discussione la fondatezza della conclusione del Tribunale concernente la valutazione sulla base dei criteri menzionati al punto 139 della sentenza sulla prima impugnazione. Qualora la Corte accolga tale primo motivo di impugnazione, la parte in esame del quarto motivo richiederebbe una valutazione alla luce di tale considerazione.


118 Tale conclusione intermedia resterebbe corretta anche se la Corte dovesse ritenere che la quinta parte del quarto motivo di impugnazione, che come già detto non è coperta dalle presenti conclusioni, sia fondata. Tale parte riguarda i fattori di rinforzo che hanno rafforzato i risultati del test AEC effettuato con riferimento a HP, che per definizione non possono bastare a compensare gli errori correttamente rilevati dal Tribunale nell’applicazione di tale test, secondo la mia analisi.


119      Sentenza impugnata, punto 98, che richiama i punti da 1045 a 1208 della sentenza iniziale.


120      Sentenza impugnata, punto 415, che richiama il punto 1461 della decisione controversa.


121      Sentenza impugnata, punto 417, che richiama il punto 1463 della decisione controversa.


122      Sentenza impugnata, punto 419.


123      Sentenza impugnata, punto 420, che richiama il punto 1466 della decisione controversa.


124      Sentenza impugnata, punto 421, che richiama il punto 1467 della decisione controversa.


125      Sentenza impugnata, punti da 433 a 439, che richiamano i punti 1003 e 1004 della decisione controversa.


126      V., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punto 59)


127      Sentenza impugnata, punto 434, che richiama il punto 1003 della decisione controversa.


128      Sentenza impugnata, punto 435, che richiama il punto 1004 della decisione controversa.


129      Sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C-280/08 P, EU:C:2010:603, punto 198).


130      Sentenza del 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C-680/20, EU:C:2023:33, punto 59).


131      V. sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione (C-280/08 P, EU:C:2010:603, punto 202).


132      Sentenza impugnata, punti 152, 154, 157 e 158. V. anche paragrafo 43 delle presenti conclusioni.


133      V., in tal senso, sentenza 19 gennaio 2023, Unilever Italia Mkt.  Operations (C‑680/20, EU:C:2023:33, punto 59).


134 Sentenza impugnata, punti 437 e 439.


135      Sentenza impugnata, punto 438.


136      V. paragrafi da 117 a 129 delle presenti conclusioni.


137      Sentenza impugnata, punto 441.