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Ricorso proposto il 21 marzo 2014 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-137/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes, G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 1 (in prosieguo: la «direttiva VIA») e dell’articolo 25 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) 2 (in prosieguo: la «direttiva EI»):

–    ritenendo, in linea di principio, che le disposizioni della direttiva VIA non conferiscano alcun diritto soggettivo, e di conseguenza escludendo ampiamente il diritto dei singoli di farle valere in giudizio (articolo 113, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa);

–    limitando l’annullamento delle decisioni per vizi di procedura alle ipotesi di totale assenza della necessaria valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o di assenza del necessario preesame (articolo 4, paragrafo 1, della legge recante disposizioni relative ai ricorsi in materia ambientale, l’Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz - in prosieguo: l’«UmwRG») e alle ipotesi in cui il ricorrente dimostri che il vizio di procedura è stato determinante ai fini dell’esito della decisone adottata (articolo 46 della legge sulla procedura amministrativa, Verwaltungsverfahrensgesetz – in prosieguo: il «VwVfG») e che è stato pregiudicato un diritto materiale del ricorrente;

–    limitando la legittimazione ad agire e l’ambito dell’esame giurisdizionale alle opposizioni che siano state sollevate entro il termine di presentazione delle opposizioni nel procedimento amministrativo che ha dato luogo all’adozione della decisione (articolo 2, paragrafo 3 dell’UmwRG e articolo 73, paragrafo 6 della VwVfG) e

–    limitando la legittimazione ad agire delle organizzazioni di tutela dell’ambiente nei procedimenti introdotti dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1 dell’UmwRG);

–    limitando, nei procedimenti introdotti dopo il 25 giugno 2005 e conclusi prima del 12 maggio 2011, la portata dell’esame giurisdizionale dei ricorsi delle organizzazioni di tutela dell’ambiente alle norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli (articolo 2, paragrafo 1, dell’UmwRG, nella versione precedente, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo. 1 dell’UmwRG);

–    escludendo, in generale, i procedimenti amministrativi introdotti prima del 25 giugno 2005 dall’ambito di applicazione dell‘UmwRG (articolo 5, paragrafo 1 dell’UmwRG).

Motivi e principali argomenti

Sono dedotti, sostanzialmente, i seguenti motivi:

La convenuta è venuta meno all’obbligo di leale cooperazione, tanto dal punto di vista temporale quanto da quello sostanziale. Infatti, essa ha avuto bisogno di più di 18 mesi per iniziare a trarre le dovute conseguenze dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2011, nella causa C-115/09 3 . Dal punto di vista sostanziale le norme adottate dalla convenuta sono insufficienti e in contrasto tanto con la citata giurisprudenza, quanto con la sentenza della Corte nella causa Altrip 4 .

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei singoli, la Repubblica federale di Germania continua a limitare il controllo giurisdizionale all’osservanza delle disposizioni che conferiscono diritti soggettivi ai sensi della cosiddetta teoria delle norme di tutela (Schutznormtheorie). Essa mantiene ulteriori limitazioni alla tutela giurisdizionale tanto dei singoli quanto delle associazioni. L’UmwRG consente, ad esempio, l’annullamento delle decisioni di autorizzazione solo nel caso di una totale mancanza della valutazione dell’impatto ambientale, ma non nel caso in cui tale valutazione sia affetta da vizi.

Inoltre la Germania prevede, nell’ipotesi di impugnazioni proposte dai singoli, la possibilità di un annullamento di una decisione di valutazione dell’impatto ambientale che presenti vizi sul piano procedurale, solo qualora il ricorrente dimostri in concreto che in assenza del vizio di procedura detta decisione avrebbe avuto un diverso contenuto e che tale vizio di procedura ha arrecato un pregiudizio a un diritto materiale del ricorrente.

Inoltre, le opposizioni delle associazioni nel procedimento giudiziario sono precluse, se non sono state previamente sollevate durante il procedimento amministrativo. Infine, la nuova versione dall’UmwRG e la giurisprudenza tedesca al riguardo non soddisfano, su alcuni aspetti essenziali, i requisiti delle direttiva VIA quali precisati dalla Corte nelle sentenze «Trianel» e «Altrip».

Inoltre, l’UmwRG esclude dal suo ambito di applicazione temporale i procedimenti che sono stati proposti prima dell’entrata in vigore della direttiva.

Limitazioni di tale rilevanza sono in contraddizione con lo scopo della direttiva VIA di garantire un’ampia tutela giuridica conformemente all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della Convenzione di Aarhus.

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1 GU 2012, L 26, pag.1.

2 GU L 334, pag. 17.

3 Sentenza BUND, C-115/09, EU:C:2011:289.

4 Sentenza Altrip, C-72/12, EU:C:2013:712.