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Ricorso proposto l’11 marzo 2021 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-157/21)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare in toto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione1 ;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

1) Motivo vertente sull’assenza di una valida base giuridica del regolamento 2020/2092.

La Polonia fa valere che un regolamento adottato sulla base dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a) TFUE non può prevedere le condizioni di una violazione dei principi rientranti nella nozione dello «Stato di diritto» o autorizzare la Commissione e il Consiglio ad accertare la violazione di tali principi da parte degli Stati membri, e di conseguenza ad adottare, mediante atti esecutivi, misure per la protezione del bilancio dell’Unione. La Polonia afferma, inoltre, che il meccanismo creato non soddisfa le condizioni che deve soddisfare un meccanismo di condizionalità ed è, quindi, un meccanismo di sanzione degli Stati membri per il mancato rispetto dei loro obblighi derivanti dai Trattati.

2) In subordine, laddove il Tribunale riconoscesse la competenza del legislatore dell’Unione ad adottare il regolamento 2020/2092, motivo vertente su una base giuridica inadeguata.

3) In subordine, laddove il Tribunale riconoscesse la competenza del legislatore dell’Unione ad adottare il regolamento 2020/2092, motivo vertente sulla violazione del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

4) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE per non aver sufficientemente motivato la proposta di regolamento 2020/2092.

5) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7 TUE.

La Polonia asserisce che il regolamento 2020/2092 istituisce un nuovo meccanismo, non previsto dai trattati, per controllare il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri e produce quindi effetti equivalenti a una modifica dei trattati. Inoltre, poiché lo scopo del meccanismo istituito nel regolamento 2020/2092 coincide con quello della procedura di cui all’articolo 7 TUE, il regolamento 2020/2092 elude la procedura stabilita all’articolo 7 TUE, mettendo in discussione la legittimità dell’esecuzione di tale procedura, e rendendola addirittura priva di oggetto.

6) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 269, primo comma, TFUE, per aver definito il valore «Stato di diritto» come concetto di diritto primario ai sensi dell'articolo 2 del TUE attraverso uno strumento di diritto secondario, ossia il regolamento 2020/2092.

7) Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragraf1 1 e 2, seconda frase, e dell’articolo 5, paragrafo 2, TUE.

Tale motivo sviluppa gli argomenti esposti nel primo motivo. La Polonia sostiene che, istituendo il meccanismo di controllo del rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri previsto dal regolamento 2020/2092, il legislatore dell'Unione europea ha violato il principio di attribuzione di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 2, TUE. Inoltre, la Polonia sostiene che il legislatore ha anche violato l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, del TUE, di rispettare le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni destinate a garantire l'integrità territoriale, a mantenere l'ordine pubblico e a proteggere la sicurezza nazionale.

8) Motivo vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, prima frase, TUE).

La Polonia sostiene che le disposizioni del regolamento non garantiscono che l’accertamento della violazione del principio dello stato di diritto sia preceduto da una «valutazione qualitativa approfondita», che sia obiettiva, imparziale ed equa. La Polonia fa anche notare che la procedura di adozione delle misure di tutela del bilancio dell'Unione discrimina direttamente e inequivocabilmente gli Stati membri più piccoli e medi rispetto a quelli grandi.

9) Motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.

La Polonia sostiene che le disposizioni del regolamento 2020/2092, in particolare le condizioni per la valutazione della violazione dei principi dello Stato di diritto di cui agli articoli 3 e 4, paragrafo 2, non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione.

10) Motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE).

11) Motivo vertente sullo sviamento di potere in ragione della creazione di un meccanismo il cui scopo effettivo non è quello di proteggere il bilancio dell'Unione europea, ma di eludere i requisiti formali per l'avvio della procedura di cui all'articolo 7 TUE e i requisiti sostanziali per l'avvio della procedura di cui all'articolo 258 TFUE.

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1 GU 2020, L 433I, pag.1.