Language of document : ECLI:EU:T:2020:567

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

25 novembre 2020 (*)

«Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio – Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014‑2020) – Procedura di invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑FRC‑2018-01 – Rigetto della proposta presentata dalla ricorrente – Attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero – Articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1290/2013 – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Esame insufficiente della proposta – Travisamento dei fatti»

Nella causa T‑71/19,

BMC Srl, con sede in Medicina (Italia), rappresentata da S. Dindo e L. Picotti, avvocati,

ricorrente,

contro

Impresa comune Clean Sky 2, rappresentata da B. Mastantuono, in qualità di agente, assistito da M. Velardo, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione dell’impresa comune Clean Sky 2 del 10 ottobre 2018, con la quale è stata respinta la proposta n. 831874 «smart De‑icing bARrier Filter (DwARF)» presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑FRC‑2018‑01, nonché l’annullamento della decisione di detta impresa comune del 6 dicembre 2018, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente di riesame della valutazione della proposta di cui sopra e confermata la decisione del 10 ottobre 2018 di rigetto di tale proposta,


IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e J. Laitenberger, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        La BMC Srl, odierna ricorrente, è un’impresa italiana che opera nei settori dell’automobile, del motociclo e dell’aeronautica.

2        L’impresa comune Clean Sky 2 è un partenariato pubblico‑privato cui partecipano l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, e membri provenienti dal settore privato. Essa è stata istituita, a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2 (GU 2014, L 169, pag. 77), ai fini della realizzazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico.

3        Ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 558/2014, l’impresa comune Clean Sky 2 si propone, segnatamente, l’obiettivo di contribuire all’attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), e, più specificamente, al buon esito di una sfida nel settore dei «trasporti intelligenti, ecologici e integrati», nonché l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche.

4        Dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 8, paragrafo 2, lettere m) e n), dell’allegato I del regolamento n. 558/2014 risulta che l’impresa comune Clean Sky 2 è incaricata, in particolare, di fornire un sostegno finanziario alle azioni indirette di ricerca e innovazione, principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti, trasparenti e concorrenziali, previa valutazione e classificazione in graduatoria delle proposte a cura di esperti indipendenti.

5        In forza dell’articolo 17 del regolamento n. 558/2014, il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione [dei risultati] nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune Clean Sky 2. Inoltre, detto articolo stabilisce, segnatamente, che, in conformità del regolamento n. 1290/2013, «l’impresa comune Clean Sky 2 è considerata un organismo di finanziamento».

6        L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2013 stabilisce i criteri di attribuzione sulla base dei quali le proposte vengono valutate, ossia «eccellenza», «impatto» e «qualità ed efficienza dell’attuazione». In conformità del paragrafo 4 di tale articolo, il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei suddetti criteri di attribuzione, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi. Ai sensi dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo, la valutazione viene effettuata da esperti indipendenti, le proposte sono classificate in una graduatoria sulla base dei risultati della valutazione e la selezione viene effettuata sulla base di tale graduatoria.

7        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 21 e 22, del regolamento n. 1290/2013, il «programma di lavoro» è il documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020, e il «piano di lavoro» è il documento, simile al programma di lavoro della Commissione, adottato dagli organismi di finanziamento, fra cui l’impresa comune Clean Sky 2, ai quali è affidata parte dell’attuazione di detto programma quadro.

8        L’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 istituisce una procedura di riesame della valutazione per i candidati che ritengano che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite da tale regolamento, dal pertinente programma di lavoro o piano di lavoro o dal corrispondente invito a presentare proposte. In conformità al paragrafo 3 di tale articolo, la Commissione o l’organismo di finanziamento competente sono responsabili della disamina della domanda di riesame della valutazione, disamina che riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta. In conformità del successivo paragrafo 4, il comitato di riesame delle valutazioni fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Il comitato può raccomandare o una nuova valutazione della proposta o la conferma della valutazione iniziale. In virtù del paragrafo 5 del medesimo articolo 16, la Commissione o l’organismo di finanziamento competente adottano una decisione sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, e tale decisione viene notificata al coordinatore della proposta. Infine, ai sensi del successivo paragrafo 7, la procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione.

9        L’impresa comune Clean Sky 2 pubblica il proprio piano di lavoro semestrale, gli inviti a presentare proposte e le proprie regole applicabili alle procedure di presentazione, valutazione, selezione, attribuzione e riesame di proposte (in prosieguo: le «regole CS 2»). Tali documenti sono accessibili sul sito Internet dell’impresa comune Clean Sky 2 e sul portale della Commissione dedicato ai partecipanti. Il punto 4 delle regole CS 2 precisa gli aspetti procedurali della valutazione di una proposta. Da esso risulta che gli esperti indipendenti, nel numero di tre o più, valutano le proposte nel corso di una procedura che può comportare tre fasi. In un primo momento, ciascun esperto effettua una valutazione individuale. In un secondo momento, gli esperti si consultano in seno a «gruppi di consenso» al fine di pervenire ad un consenso sui commenti e sui punteggi da attribuire. In una terza fase, la coerenza di tutte le valutazioni dei «gruppi di consenso» viene verificata da un comitato d’esame. Questa terza fase può essere effettuata in occasione della seconda fase qualora gli esperti siano gli stessi. La relazione del comitato d’esame include la relazione di sintesi della valutazione di ciascuna proposta e l’elenco delle proposte che hanno raggiunto la soglia minima e ottenuto un punteggio finale. Successivamente, l’impresa comune Clean Sky 2 stila una graduatoria delle proposte che hanno raggiunto la soglia sulla base delle valutazioni degli esperti indipendenti. L’elenco delle proposte selezionate per un finanziamento sulla base di tale graduatoria è sottoposto per approvazione al consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky 2. Anche la procedura relativa alle domande di riesame viene precisata nelle regole CS 2. Vi è indicato, in particolare, che il riesame riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.

10      Il 3 maggio 2018 l’impresa comune Clean Sky 2 ha pubblicato l’invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑2018-01 [8th Call for proposals (CFP08)] (in prosieguo: l’«invito a presentare proposte»), nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014‑2020).

11      Nell’invito a presentare proposte veniva precisato che i partecipanti dovevano fare riferimento alle regole applicabili come enunciate in un documento dell’impresa comune Clean Sky 2 intitolato «First amended Work Plan 2018-2019» (in prosieguo: il «piano di lavoro 2018‑2019»), nonché alle regole CS 2.

12      L’invito a presentare proposte comprendeva, in particolare, il soggetto tematico JTI‑CS 2‑2018‑CFP08‑FRC‑01‑21, intitolato «Development of effective engine air intake and protection systems for Tilt Rotor». Quest’ultimo aveva ad oggetto lo sviluppo di un sistema integrato di aspirazione e di protezione antighiaccio per il motore degli elicotteri a rotori basculanti.

13      Il 12 luglio 2018 la ricorrente ha inviato una proposta intitolata «smart De-icing bARrier Filter (DwARF)» (in prosieguo: la «proposta DwARF») relativa al soggetto tematico menzionato al punto 12 supra. A tale proposta è stato assegnato il numero 831874.

14      Con lettera del 10 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione del 10 ottobre 2018»), l’impresa comune Clean Sky 2 ha informato la ricorrente che la sua proposta non era stata selezionata ai fini dell’erogazione del finanziamento richiesto, non avendo raggiunto il punteggio necessario (in prosieguo: la «valutazione iniziale»). A tale lettera era allegata la relazione di sintesi della valutazione iniziale (in prosieguo: la «relazione di sintesi»), basata sulle osservazioni e sul parere degli esperti che avevano valutato la proposta per conto dell’impresa comune Clean Sky 2.

15      Dalla relazione di sintesi risulta che la proposta DwARF si è vista assegnare i punteggi di 2,5 su 5 per il criterio di attribuzione «eccellenza», di 3,5 su 5 per il criterio di attribuzione «impatto» e di 2,5 su 5 per il criterio di attribuzione «qualità ed efficienza dell’attuazione» e, di conseguenza, un punteggio totale di 8,5 su 15.

16      L’8 novembre 2018 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della valutazione iniziale.

17      Con lettera del 6 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione del 6 dicembre 2018»), l’impresa comune Clean Sky 2 ha informato la ricorrente che il comitato di riesame delle valutazioni aveva ritenuto che la procedura di valutazione non fosse inficiata da alcun vizio di natura procedurale, cosicché la sua domanda di riesame della valutazione iniziale era stata respinta e quest’ultima era confermata.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2019, la ricorrente ha presentato l’odierno ricorso. Quest’ultimo era diretto contro la Commissione e contro l’impresa comune Clean Sky 2.

19      Il 7 maggio 2019, con atto separato, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione il 15 luglio 2019.

20      Con ordinanza del 22 ottobre 2019, BMC/Commissione e Impresa comune Clean Sky 2 (T‑71/19, non pubblicata, EU:T:2019:755), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile là dove era diretto contro la Commissione.

21      Il 28 maggio 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha depositato il controricorso.

22      Il 3 settembre 2019 la ricorrente ha depositato la replica.

23      Il 18 ottobre 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha depositato la controreplica.

24      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

25      Con lettera della cancelleria dell’11 marzo 2020, le parti sono state invitate, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, a rispondere a vari quesiti, e l’impresa comune Clean Sky 2 è stata invitata a produrre taluni documenti; esse vi hanno provveduto nei termini impartiti.

26      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 6 dicembre 2018;

–        annullare la decisione del 10 ottobre 2018;

–        condannare l’impresa comune Clean Sky 2 alle spese.

27      Nella replica, la ricorrente ha chiesto, inoltre, che il Tribunale ordini all’impresa comune Clean Sky 2 di produrre la proposta da essa selezionata nell’ambito del soggetto tematico di cui trattasi.

28      L’impresa comune Clean Sky 2 chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

29      Nella controreplica, l’impresa comune Clean Sky 2 ha chiesto al Tribunale di respingere, in quanto irricevibile, la domanda di produzione di documenti formulata dalla ricorrente nella replica.

30      Le parti hanno svolto le proprie difese ed hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 2 settembre 2020.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

31      L’impresa comune Clean Sky 2, senza sollevare un’eccezione di irricevibilità con atto separato sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, conclude per l’irricevibilità del ricorso per mancanza di chiarezza e di precisione dei motivi dedotti.

32      Nel caso di specie, benché i motivi dedotti dalla ricorrente manchino in una certa misura di chiarezza e si sovrappongano, occorre – alla luce dell’argomentazione esposta nel controricorso e nella controreplica – considerare che l’impresa comune Clean Sky 2, non avendo espresso dubbi in merito all’oggetto del ricorso ed essendo riuscita a rispondere nel merito ai motivi dedotti, è stata in grado di comprendere gli addebiti che le venivano mossi dalla ricorrente. Tale constatazione è sufficiente per dichiarare che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali il ricorso si fonda emergono, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dello stesso atto introduttivo del giudizio.

33      In tali circostanze, risultano soddisfatte le condizioni di ricevibilità stabilite dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

 Sulla domanda di adozione di una misura di organizzazione del procedimento

34      Per quanto riguarda la richiesta di ingiungere all’impresa comune Clean Sky 2 di produrre la proposta da essa selezionata nell’ambito del soggetto tematico di cui trattasi, occorre rilevare che, nell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha indicato che intendeva ottenere una copia delle proposte che avevano ottenuto un finanziamento e ha formulato una riserva in merito all’eventuale presentazione di ulteriori motivi di ricorso. Essa fa valere che, in assenza del documento di cui trattasi, le risulta impossibile verificare se il consorzio assegnatario abbia rispettato gli obiettivi da conseguire ed eventualmente contestare l’attribuzione.

35      Nel caso di specie, da un lato, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 15 del regolamento n. 558/2014, fatto salvo il successivo articolo 16, l’impresa comune Clean Sky 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi, fra l’altro, dei partecipanti alle sue attività. Il punto 2 delle regole CS 2 sottolinea, tra diversi «punti chiave», che la riservatezza delle proposte sarà rispettata. Dall’altro lato, si deve sottolineare che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 558/2014, ai documenti detenuti dall’impresa comune Clean Sky 2 si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

36      Pertanto, il documento richiesto, detenuto dall’impresa comune Clean Sky 2, avrebbe potuto essere oggetto di una domanda di accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ferme restando eventuali eccezioni relative alla protezione dei segreti commerciali idonee a giustificare un diniego di accesso parziale. Orbene, dal fascicolo non risulta che la ricorrente abbia presentato una siffatta domanda. Inoltre, essa non ha esposto le ragioni per le quali non ha potuto presentare una domanda di questo tipo in una fase precedente. Peraltro, essa non ha fornito un minimo di elementi atti a suffragare l’utilità, ai fini del giudizio, del documento richiesto.

37      Da quanto precede deriva che occorre respingere la domanda della ricorrente diretta all’adozione di una misura di organizzazione del procedimento.

 Nel merito

38      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

39      Il primo verte, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1290/2013 e dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e su uno sviamento di potere, poiché alla proposta DwARF è stato assegnato, per ciascuno dei tre criteri di attribuzione, un punteggio non previsto nella scala dei punteggi, in quanto non corrispondente ad un numero intero. Tale motivo si articola, in sostanza, in due parti. La prima parte del motivo verte sulla legittimità dell’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero. La seconda parte, che è suddivisa in tre censure, verte sulla fondatezza dei punteggi attribuiti alla proposta DwARF e delle valutazioni degli esperti con riferimento a ciascuno dei tre criteri di attribuzione, ossia «eccellenza», «impatto» e «qualità ed efficienza dell’attuazione».

40      Il secondo motivo deduce uno sviamento di potere là dove è stato applicato, in relazione ai tre criteri di attribuzione, un punteggio non previsto nella scala dei punteggi, in quanto non corrispondente ad un numero intero.

41      Il terzo motivo verte su uno sviamento di potere collegato ad un esame insufficiente della proposta e ad un travisamento dei fatti, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto attiene alla valutazione della capacità della ricorrente di realizzare la proposta DwARF. Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente mette in evidenza il carattere asseritamente completo e innovativo di tale proposta, relativo al criterio di attribuzione «eccellenza».

42      Il quarto motivo deduce uno sviamento di potere a causa di un esame insufficiente della proposta e di un travisamento dei fatti per quanto attiene al criterio di attribuzione «eccellenza».

43      Il quinto motivo ha ad oggetto uno sviamento di potere a causa di un esame insufficiente della proposta e di un travisamento dei fatti per quanto attiene al criterio di attribuzione «impatto».

44      Il sesto motivo riguarda uno sviamento di potere là dove la decisione del 10 ottobre 2018 e la decisione del 6 dicembre 2018 non consentirebbero la realizzazione di taluni obiettivi più ampi che l’impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe perseguire.

45      Inoltre, attraverso un motivo preliminare formulato nella premessa dell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente addebita all’impresa comune Clean Sky 2 di avere confermato la decisione del 10 ottobre 2018 nella decisione del 6 dicembre 2018 senza rispondere alle censure sollevate nella domanda di riesame della valutazione iniziale.

46      Il Tribunale ritiene che i motivi e gli argomenti dedotti possano essere utilmente raggruppati. In primo luogo, sarà analizzata la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione che inficerebbe la decisione del 6 dicembre 2018 (motivo figurante nella premessa dell’atto introduttivo del giudizio). In secondo luogo, saranno esaminate la legittimità dell’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero e le censure riguardanti uno sviamento di potere connesso a tale attribuzione, nonché un difetto di motivazione (prima parte del primo motivo e secondo motivo). In terzo luogo, saranno prese in esame le censure relative alla fondatezza delle valutazioni e vertenti su uno sviamento di potere collegato ad un esame insufficiente della proposta e ad un travisamento dei fatti riguardo ai criteri di attribuzione «eccellenza» (prima censura della seconda parte del primo motivo, taluni argomenti sollevati nell’ambito del terzo e del quarto motivo), «impatto» (seconda censura della seconda parte del primo motivo e quinto motivo) e «qualità ed efficienza dell’attuazione» (terza censura della seconda parte del primo motivo), nonché riguardo alla «capacità operativa» della ricorrente (terzo motivo). In quarto e ultimo luogo, sarà vagliato il sesto motivo, avente ad oggetto uno sviamento di potere più ampio.

 Sul motivo preliminare relativo ad un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione che inficerebbe la decisione del 6 dicembre 2018

47      La ricorrente addebita all’impresa comune Clean Sky 2 di avere confermato la decisione del 10 ottobre 2018 mediante la decisione del 6 dicembre 2018 senza rispondere alle censure sollevate nella sua domanda di riesame della valutazione iniziale.

48      L’impresa comune Clean Sky 2 contesta tale argomentazione.

49      Occorre ricordare che l’obbligo di motivazione stabilito all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale, che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate. Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto sono privi di rilevanza e inoperanti nell’ambito di un motivo vertente sul difetto o sull’insufficienza di motivazione (sentenze del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37, e del 15 giugno 2005, Corsica Ferries France/Commissione, T‑349/03, EU:T:2005:221, punti 52 e 59; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, EU:C:2001:178, punti da 35 a 38).

50      Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑301/96, EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, EU:C:2004:379, punto 66).

51      Così, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

52      Nel caso di specie, la decisione del 10 ottobre 2018 mirava a statuire sulla proposta DwARF, presentata dalla ricorrente in risposta all’invito a presentare proposte. Lo scopo della decisione del 6 dicembre 2018 era di pronunciarsi in merito alla regolarità procedurale della valutazione di tale proposta alla luce degli eventuali argomenti invocati a sostegno della domanda di riesame della decisione del 10 ottobre 2018. Pertanto, la decisione del 6 dicembre 2018 poteva fondarsi solo su motivi diversi da quelli della decisione del 10 ottobre 2018 e la motivazione della decisione del 6 dicembre 2018 deve essere valutata tenendo conto anche degli elementi di motivazione contenuti nella decisione del 10 ottobre 2018.

53      Nella sua domanda di riesame della valutazione iniziale, la ricorrente, da un lato, ha sottolineato la sua collocazione sul mercato aerospaziale e il fatto di essere titolare di diversi brevetti a tutela delle tecnologie innovative di filtrazione dell’aria con sistema di de‑icing. Dall’altro, essa ha contestato le valutazioni degli esperti relative ai tre criteri di attribuzione, anche in merito alle diverse mancanze d’informazioni individuate, e ha affermato che lo stesso invito a presentare proposte difettava di precisione.

54      La decisione del 6 dicembre 2018 ha informato la ricorrente dei motivi che giustificavano il rigetto della sua domanda di riesame, in particolare il fatto che essa non aveva individuato alcun elemento fattuale che consentisse di rilevare un eventuale errore procedurale nella procedura di valutazione e che quest’ultima non era inficiata da alcun errore di tale natura.

55      Poiché il procedimento di riesame di cui all’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 verte unicamente sugli aspetti procedurali della valutazione, e non sulla pertinenza della proposta, e poiché gli elementi sollevati dalla ricorrente nella sua domanda di riesame vertevano unicamente sulla fondatezza delle valutazioni degli esperti, e non su aspetti procedurali della valutazione, l’impresa comune Clean Sky 2 poteva, senza con ciò violare il suo obbligo di motivazione nell’ambito del procedimento di riesame, astenersi dal rispondere alle censure della ricorrente relative alla fondatezza delle valutazioni degli esperti. Occorre al riguardo sottolineare che la ricorrente non ha sollevato, in sede di domanda di riesame, la questione dell’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero.

56      Ne consegue che la decisione del 6 dicembre 2018 fa apparire in modo chiaro e sufficiente le ragioni per le quali la domanda di riesame è stata respinta. Tale decisione è quindi sufficientemente motivata alla luce dei requisiti ricordati dalla giurisprudenza citata ai punti da 49 a 51 supra.

57      Pertanto, il motivo preliminare relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione che inficerebbe la decisione del 6 dicembre 2018 deve essere respinto.

 Sulla prima parte del primo motivo e sul secondo motivo, relativi alla legittimità dell’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero

58      Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero costituisce una violazione dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2013 e un vizio della procedura di valutazione che, a causa di uno sviamento di potere, ha avuto come conseguenza l’attribuzione alla proposta DwARF di un punteggio inferiore alla soglia minima. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che l’attribuzione di siffatti punteggi per ciascun criterio di attribuzione appare preordinata a non far raggiungere alla proposta DwARF la soglia minima di dieci punti, che avrebbe consentito di ottenere un finanziamento, e costituisce pertanto uno sviamento di potere. A suo parere, non vi è alcuna ragione logica per attribuire un punteggio che non corrisponde ad un numero intero per ciascuno dei tre criteri di attribuzione. Inoltre, non sono stati forniti alcuna motivazione e alcun criterio per giustificare un simile modus operandi.

59      L’impresa comune Clean Sky 2 contesta tali argomenti.

60      Al riguardo, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2013, le proposte vengono valutate sulla base di tre criteri di attribuzione, precisamente «eccellenza», «impatto» e «qualità ed efficienza dell’attuazione». Il paragrafo 4 di tale articolo dispone che «[i]l programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi».

61      Da un lato, è necessario constatare che l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2013 non vieta l’attribuzione di punteggi non corrispondenti a un numero intero. Dall’altro, neppure gli altri testi ai quali detto articolo fa espresso rinvio per quanto riguarda le modalità di applicazione, i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi – ossia il programma di lavoro o il piano di lavoro – prevedono un siffatto divieto.

62      Infatti, nel caso di specie, e conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2013, le modalità di applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1 di detto articolo erano stabilite nella parte H degli allegati generali del programma di lavoro del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 per il periodo 2018-2019 (in prosieguo: gli «allegati generali»), e al punto 3.3 del piano di lavoro 2018‑2019, punto nel quale si rinviava all’invito a presentare proposte, che, a sua volta, faceva rinvio alle regole CS 2.

63      La parte H degli allegati generali e il punto 3.3 del piano di lavoro 2018‑2019 non vietano l’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero. Peraltro, il punto 4.3 delle regole CS 2 stabilisce che, per ciascun criterio di attribuzione, venga assegnato un punteggio da zero a cinque e associa una nota esplicativa a ciascun punteggio corrispondente ad un numero intero. Esso stabilisce altresì che sono possibili punteggi intermedi, vale a dire mezzi punti. Le regole CS 2, dunque, consentono espressamente l’attribuzione di simili punteggi. Pertanto, la normativa applicabile all’invito a presentare proposte, i cui testi costitutivi erano stati tutti pubblicati in anticipo, autorizzava espressamente l’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero.

64      Ne consegue che, attribuendo alla proposta DwARF punteggi non corrispondenti ad un numero intero, gli esperti non hanno violato l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2013. E neppure hanno disatteso il programma di lavoro, il piano di lavoro o l’invito a presentare proposte. Essi hanno dunque pienamente osservato la scala dei punteggi che era stata stabilita in anticipo.

65      Tale conclusione non è smentita dagli argomenti della ricorrente secondo i quali l’attribuzione di punteggi non corrispondenti a un numero intero aprirebbe la via a valutazioni soggettive, non consentirebbe di stabilire se il punteggio debba essere inteso come corrispondente a – 0,5 punti rispetto al punteggio superiore oppure a + 0,5 punti rispetto al punteggio inferiore, potrebbe essere assimilata ad un eccesso di potere per «perplessità» della motivazione ai sensi del diritto amministrativo italiano, o rifletterebbe un’intenzione di impedire alla proposta DwARF di raggiungere la soglia minima di dieci punti e costituirebbe pertanto uno sviamento di potere.

66      In primo luogo, senza che fosse necessario che la normativa lo precisasse esplicitamente mediante note esplicative supplementari, è evidente che un punteggio non corrispondente ad un numero intero avrebbe potuto essere attribuito laddove gli esperti avessero ritenuto che una proposta si collocasse tra due punteggi per quanto riguardava il criterio di attribuzione pertinente. Così, l’attribuzione di punteggi non corrispondenti a numeri interi – nella fattispecie, 2,5 su 5 per i criteri di attribuzione «eccellenza» e «qualità ed efficienza dell’attuazione» e 3,5 su 5 per il criterio di attribuzione «impatto» – dimostra proprio che gli esperti avevano ritenuto che la proposta DwARF si collocasse tra due punteggi in riferimento ai suddetti criteri di attribuzione. Pertanto, anche qualora si ritenesse ricevibile ed applicabile l’argomento relativo alla «perplessità» menzionata dalla ricorrente per la prima volta in udienza, l’attribuzione di punteggi non corrispondenti a numeri interi non genera alcuna perplessità.

67      Inoltre, l’attribuzione di siffatti punteggi, lungi dal comportare un rischio di soggettività, consente una valutazione più precisa dei meriti delle proposte a fronte dei vari criteri e, di conseguenza, contribuisce ad una maggiore obiettività e ad una maggiore trasparenza.

68      In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere soltanto qualora risulti, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che esso è stato adottato con l’intento esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (v. sentenza del 5 febbraio 2018, Ranocchia/ERCEA, T‑208/16, EU:T:2018:68, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

69      Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato alcun elemento oggettivo, pertinente e concordante idoneo a dimostrare che, nel caso di specie, l’impresa comune Clean Sky 2 avrebbe utilizzato il proprio potere discrezionale per finalità diverse da quella di valutare la proposta DwARF alla luce dei criteri di attribuzione previsti dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2013 e conformemente all’invito a presentare proposte ed alle regole CS 2, e, ancor meno, idoneo a dimostrare l’intenzione di impedire alla proposta DwARF di raggiungere la soglia di dieci punti. La decisione del 10 ottobre 2018 e la decisione del 6 dicembre 2018 non sono dunque viziate da uno sviamento di potere sotto tale profilo.

70      In terzo luogo, nella misura in cui la ricorrente fa valere che l’attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero non sarebbe oggetto di una motivazione, occorre rilevare che, poiché l’attribuzione di tali punteggi era espressamente autorizzata e la ricorrente non ha in alcun modo contestato tale attribuzione nella domanda di riesame della valutazione, la decisione del 10 ottobre 2018 e la decisione del 6 dicembre 2018 non dovevano contenere una motivazione particolare su detto punto e non sono inficiate da alcuna irregolarità al riguardo.

71      Dalle considerazioni che precedono deriva che la prima parte del primo motivo nonché il secondo motivo devono essere respinti in quanto infondati.

 Sulle tre censure della seconda parte del primo motivo nonché sui motivi terzo, quarto e quinto, relativi ai criteri di assegnazione «eccellenza», «impatto» e «qualità ed efficienza dell’attuazione» nonché alla «capacità operativa» della ricorrente

–       Osservazioni preliminari

72      Conformemente all’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE, il giudice dell’Unione esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Ai sensi del secondo comma di detto articolo, il ricorso dinanzi al giudice dell’Unione può essere proposto per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere.

73      Secondo una giurisprudenza costante, nel caso di valutazioni complesse, le autorità dell’Unione dispongono, in taluni settori del diritto dell’Unione, di un ampio margine di discrezionalità, cosicché il controllo del giudice dell’Unione riguardo a tali valutazioni deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti presi a fondamento per operare la scelta contestata, nonché dell’assenza di un errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’insussistenza di uno sviamento di potere (v. sentenza del 5 febbraio 2018, Ranocchia/ERCEA, T‑208/16, EU:T:2018:68, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata).

74      Ebbene, la valutazione dell’eccellenza scientifica di una proposta da parte di un gruppo di esperti e di valutatori individuali delle discipline interessate rientra nella categoria delle valutazioni complesse ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 73 (sentenza del 5 febbraio 2018, Ranocchia/ERCEA, T‑208/16, EU:T:2018:68, punto 71).

75      Inoltre, un organismo di finanziamento come l’impresa comune Clean Sky 2 gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’esistenza delle condizioni che giustificano la concessione di un contributo finanziario dell’Unione, e il Tribunale non può, nell’ambito di un ricorso dinnanzi ad esso presentato, procedere ad un riesame nel merito della proposta in questione (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1992, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, C‑258/90 e C‑259/90, EU:C:1992:199, punto 25; del 13 dicembre 1995, Windpark Groothusen/Commissione, T‑109/94, EU:T:1995:211, punto 57, e dell’8 luglio 2009, Zenab/Commissione, T‑33/06, non pubblicata, EU:T:2009:250, punto 38).

76      Inoltre, secondo la giurisprudenza, per dimostrare che un’istituzione è incorsa, nel valutare fatti complessi, in un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di un atto, gli elementi di prova forniti dalla parte ricorrente devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni dei fatti operate in tale atto. Fatto salvo tale esame di plausibilità, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione di fatti complessi a quella dell’autore dell’atto. Di conseguenza, il motivo vertente su un errore manifesto di valutazione dev’essere respinto se, nonostante gli elementi dedotti dalla parte ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come tuttora vera o valida (v. sentenza del 9 settembre 2011, Francia/Commissione, T‑257/07, EU:T:2011:444, punti 86 e 87).

77      Pertanto, l’unica ipotesi in cui le valutazioni sottese a una decisione adottata sulla base di fatti complessi possono essere esaminate dal Tribunale è quella in cui la parte ricorrente affermi che le valutazioni in punto di fatto controverse sono prive di plausibilità.

78      Nel descritto contesto, il fatto che un candidato, la cui proposta non è stata accolta nell’ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020, sia in disaccordo con le valutazioni degli esperti che hanno esaminato la sua proposta, costituisce, eccezion fatta per l’ipotesi in cui egli affermi che tali valutazioni sono prive di plausibilità, una contestazione che va oltre il limitato controllo esercitabile dal Tribunale ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 73 e 74.

79      È alla luce delle suesposte considerazioni nonché – nella misura in cui la ricorrente fa valere anche uno sviamento di potere – della giurisprudenza citata al precedente punto 68, che occorre esaminare le tre censure della seconda parte del primo motivo nonché i motivi terzo, quarto e quinto.

–       Sulla prima censura della seconda parte del primo motivo, su taluni argomenti sollevati nell’ambito del terzo motivo e sul quarto motivo, mediante i quali si lamenta che la proposta DwARF avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 3 su 5 relativamente al criterio di attribuzione «eccellenza», nonché uno sviamento di potere collegato ad un travisamento dei fatti e ad un esame insufficiente della proposta

80      Con la prima censura della seconda parte del primo motivo, relativa al criterio di attribuzione «eccellenza», la ricorrente sostiene che la proposta DwARF avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 3 su 5, corrispondente alla menzione «buono», e non il punteggio di 2 su 5, corrispondente alla menzione «sufficiente», poiché il punteggio di 3 su 5 viene assegnato nel caso in cui la proposta sia «buona» ma presenti alcune «carenze», mentre il punteggio di 2 su 5 corrisponde ad una proposta «sufficiente» ma con «significative debolezze». Secondo la ricorrente, l’assenza di talune informazioni, le quali non sarebbero neppure decisive, sarebbe meno grave della presenza di significative debolezze.

81      Nell’ambito del terzo motivo e in risposta ai punti 11 e 77 del controricorso, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione del 10 ottobre 2018 è inficiata da uno sviamento di potere connesso ad un travisamento dei fatti e ad un esame insufficiente della proposta – assimilabile, quest’ultimo, ad un vizio di procedura – per quanto riguarda le valutazioni degli esperti in merito alla completezza ed al carattere innovativo della proposta DwARF. Da un lato, essa indica che i termini sommari e generici dell’invito a presentare proposte non le hanno consentito di formulare una proposta più specifica e dettagliata di quella presentata. Dall’altro, facendo riferimento al contenuto della proposta DwARF e citando numerosi passaggi della medesima, la ricorrente illustra le ragioni per le quali, a suo avviso, tale proposta è innovativa e completa. Infine, essa indica che la relazione tecnica allegata alla sua replica, redatta da un ingegnere da essa consultato in merito alla conformità della proposta DwARF all’invito a presentare proposte, conclude che tale proposta è complessivamente aderente a quanto richiesto dall’invito a presentare proposte.

82      Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, che la decisione del 10 ottobre 2018 è inficiata da uno sviamento di potere collegato ad un travisamento dei fatti e ad un esame insufficiente della proposta – assimilabile, quest’ultimo, ad un vizio di procedura – per quanto riguarda le valutazioni degli esperti relative al criterio di attribuzione «eccellenza» e, più in particolare, concernenti la sua capacità di progettare ed ottimizzare la presa d’aria e il sistema di by-pass, la carenza di dettagli per quanto riguarda il sistema antighiaccio, nonché i rischi connessi al progetto DwARF. Essa sostiene che tali valutazioni sono infondate, poiché gli esperti non avrebbero tenuto conto del fatto che essa era già titolare di taluni brevetti le cui descrizioni erano accessibili al pubblico e la cui esistenza avrebbe dimostrato come la stessa fosse in grado di realizzare il sistema di filtrazione oggetto dell’invito a presentare proposte.

83      L’impresa comune Clean Sky 2 contesta tali argomenti.

84      A tal riguardo, si deve rilevare che il punto 3.3 del piano di lavoro 2018‑2019 stabilisce che la parte H degli allegati generali si applica agli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune Clean Sky 2. La parte H di detti allegati presenta, sotto forma di tabella, gli aspetti che gli esperti devono prendere in considerazione per quanto riguarda i tre criteri di attribuzione. Tra gli aspetti evidenziati per il criterio di attribuzione «eccellenza» figurano, in particolare, la chiarezza e la pertinenza degli obiettivi, la solidità del concetto, la credibilità della metodologia e la misura in cui la proposta va oltre lo stato della tecnica e dimostra un potenziale innovativo.

85      Gli esperti hanno attribuito il punteggio di 2,5 su 5 per il criterio di attribuzione «eccellenza». Dalle loro valutazioni risulta che, sebbene abbiano ritenuto che la descrizione dell’eccellenza della proposta DwARF fosse «generalmente buona», da un lato, essi hanno riscontrato talune carenze nella descrizione degli obiettivi tecnici del progetto, nell’esposizione relativa al modo in cui il progetto proposto soddisferebbe i requisiti dell’invito a presentare proposte, nell’esposizione relativa alla progettazione e all’ottimizzazione del sistema di presa d’aria e di by-pass, nell’esposizione relativa alla realizzazione del sistema di de‑icing, nonché nell’illustrazione del potenziale innovativo del sistema. Dall’altro lato, essi hanno altresì rilevato taluni rischi legati a una mancanza di dettagli sull’esperienza della ricorrente nel settore della progettazione di sistemi di presa d’aria per l’industria aerospaziale ed alla circostanza che la ricorrente non disponesse di riconoscimenti quale organismo di progettazione o di produzione.

86      Occorre constatare che siffatte valutazioni rientrano nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli esperti ai quali un organismo di finanziamento come l’impresa comune Clean Sky 2 affida la valutazione delle proposte tecniche che le vengono presentate.

87      Orbene, in primo luogo, come ricordato ai precedenti punti da 73 a 76, la portata del controllo di legittimità che spetta al giudice dell’Unione è limitata in caso di valutazioni complesse.

88      L’argomento sollevato dalla ricorrente nell’ambito della prima censura della seconda parte del primo motivo non è idoneo a dimostrare un errore in merito alla sussistenza dei fatti o un errore manifesto di valutazione. Come dedotto dall’impresa comune Clean Sky 2, la valutazione della coerenza fra il punteggio numerico e le corrispondenti valutazioni degli esperti non si arresta ad un esame puramente linguistico, cosicché la sola utilizzazione dell’aggettivo «buono» in dette valutazioni non deve portare automaticamente al punteggio di 3 su 5 corrispondente alla menzione «buono». Pertanto, il fatto che gli esperti abbiano attribuito alla proposta DwARF il punteggio di 2,5 su 5, corrispondente ad una valutazione che, per quanto riguarda il criterio di attribuzione «eccellenza», si colloca tra la valutazione «2 – Sufficiente: la proposta risponde in linea di massima al criterio, ma vi sono carenze significative», e la valutazione «3 – Buono: la proposta risponde al criterio molto bene, ma con una serie di carenze», non può essere considerato manifestamente erroneo soltanto in ragione dell’uso di tale aggettivo.

89      Dalle considerazioni che precedono deriva che la prima censura della seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

90      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione formulata dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo, mediante la quale essa deduce, in sostanza, una violazione dell’invito a presentare proposte da parte degli esperti, che non avrebbero tenuto conto dei termini asseritamente generici di tale invito, e senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità di detta argomentazione, si deve rilevare che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, lettera g), dell’allegato I del regolamento n. 558/2014, il direttore esecutivo supervisiona gli inviti a presentare proposte sulla base del contenuto e delle tematiche proposti dal pertinente comitato direttivo e in linea con gli obiettivi del programma. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, lettera e), del suddetto allegato, i comitati direttivi dell’impresa comune Clean Sky 2 hanno il compito di proporre il contenuto degli inviti a presentare proposte. Ne consegue che l’impresa comune Clean Sky 2 gode di un margine di discrezionalità nell’elaborazione dei soggetti tematici oggetto di inviti a presentare proposte, purché essi siano coerenti con gli obiettivi del programma.

91      In tale contesto, il grado adeguato di precisione dell’invito a presentare proposte e, in particolare, di un soggetto tematico rientrante in una «azione d’innovazione», come nel caso di specie, è rimesso alla valutazione scientifica dell’impresa comune Clean Sky 2 e, in particolare, degli esperti riuniti in seno al comitato direttivo. A tal riguardo, come fa valere in sostanza l’impresa comune Clean Sky 2, si tratta di descrivere la portata del soggetto tematico, senza però ostacolare la formulazione di proposte innovative con la predefinizione di caratteristiche troppo vincolanti.

92      Orbene, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, dal punto 2, intitolato «Entità del lavoro», del pertinente soggetto tematico dell’invito a presentare proposte risulta che tale soggetto conteneva requisiti precisi di alto livello riguardanti, in particolare, la presa d’aria e il sistema antighiaccio. A tale punto era previsto quanto segue:

«[L]a presa d’aria comprende sistemi di protezione completa dell’aspirazione motore. Sarà previsto un sistema di de-icing oppure antighiaccio allo scopo di impedire (...) la formazione di ghiaccio nell’aspirazione motore. Inoltre, la presa d’aria include un filtro barriera, al fine di ridurre la corrosione delle componenti del motore, di evitare danni e di prolungare la vita del motore una volta installata sul[l’aeromobile a] rotori basculanti».

93      L’invito a presentare proposte specificava anche requisiti di alto livello riguardanti, in particolare, il filtro barriera, la manutenzione, talune analisi e prove nonché i prodotti e gli elementi principali.

94      Ciò posto, non risulta che la valutazione della proposta DwARF da parte degli esperti abbia violato i termini dell’invito a presentare proposte.

95      Per quanto riguarda l’argomentazione sollevata dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo e vertente sul carattere completo ed innovativo della proposta DwARF, occorre rilevare che la disamina di questi aspetti rientra nell’ambito della valutazione scientifica degli esperti riuniti in seno al comitato d’esame incaricato di giudicare le proposte presentate.

96      A tal riguardo, gli elementi presentati dalla ricorrente non sono idonei a dimostrare che la valutazione della proposta DwARF perseguisse uno scopo diverso dalla disamina della sua qualità scientifica. Come indicato al precedente punto 85, dalle valutazioni degli esperti emerge che essi hanno ritenuto che la proposta DwARF presentasse un certo numero di mancanze. Orbene, la semplice riproduzione di passaggi della proposta DwARF nella replica non è idonea a dimostrare un esame insufficiente della proposta oppure un travisamento dei fatti. Inoltre, non vi è alcun indizio del fatto che gli elementi addotti dalla ricorrente nella replica, quali erano esposti nella proposta DwARF, non siano stati presi in considerazione dagli esperti. Pertanto, a tale titolo, non è possibile constatare né la mancanza di un esame sufficiente né alcun travisamento di fatti da parte di tali esperti. Infine, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, dalla relazione di sintesi non risulta che gli esperti abbiano ritenuto che essa avesse presentato una proposta riguardante soltanto «la fornitura di una presa d’aria o di parti separate» oppure di «parti separate».

97      In considerazione di quanto precede, la decisione del 10 ottobre 2018 non è inficiata da uno sviamento di potere, da un difetto di esame sufficiente della proposta o da un travisamento dei fatti per quanto riguarda la valutazione del carattere completo o innovativo della proposta DwARF.

98      Ne consegue che gli argomenti sollevati nell’ambito del terzo motivo per quanto riguarda il criterio di attribuzione «eccellenza» devono essere respinti in quanto infondati.

99      In merito agli argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito del quarto motivo, si deve sottolineare che la valutazione dell’esposizione relativa alla progettazione e all’ottimizzazione del sistema di presa d’aria e di by-pass, al funzionamento del sistema antighiaccio, al potenziale innovativo del sistema nonché all’esperienza della ricorrente nel settore di cui trattasi rientra nell’ambito della valutazione scientifica degli esperti. Inoltre, come fatto valere, in sostanza, dall’impresa comune Clean Sky 2, la titolarità di brevetti non può dimostrare il carattere innovativo, vale a dire superiore allo stato della tecnica, della proposta DwARF.

100    Poi, gli elementi presentati dalla ricorrente non sono idonei a dimostrare che la valutazione della proposta DwARF perseguisse uno scopo diverso dalla disamina della sua qualità scientifica.

101    Inoltre, conformemente ai punti 4.3 e 4.4 delle regole CS 2, le proposte sono valutate in base alla loro pertinenza, così come esse sono state presentate. Ne consegue che, in sede di valutazione, gli esperti potevano prendere in considerazione unicamente le informazioni contenute nella proposta DwARF.

102    Nel caso di specie, ai punti 1.3.1, 1.3.2 e 1.4.2 della proposta DwARF, la ricorrente ha indicato di aver sviluppato una tipologia di sistema di de‑icing/antighiaccio IBF (Inlet Barrier Filter) che era già stata collaudata con successo nella galleria climatica nel gennaio 2018 e per la quale essa aveva già ottenuto un brevetto in Italia e richiesto un’estensione mondiale. Tuttavia, tale proposta non conteneva una descrizione dettagliata del sistema brevettato. Inoltre, la ricorrente riconosce di non essersi espressamente riferita, nella proposta DwARF, agli altri tre brevetti citati nell’atto introduttivo del giudizio. Pertanto, e a prescindere dal fatto che il possesso di brevetti non costituiva un requisito necessario secondo l’invito a presentare proposte, non si può addebitare all’impresa comune Clean Sky 2 un esame insufficiente della proposta e neppure un travisamento dei fatti a tal riguardo.

103    Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione del 10 ottobre 2018 non è inficiata da uno sviamento di potere, da un esame insufficiente della proposta o da un travisamento dei fatti per quanto riguarda le valutazioni degli esperti in merito all’esposizione relativa alla progettazione e all’ottimizzazione del sistema di presa d’aria e di by-pass, al funzionamento del sistema antighiaccio, al potenziale innovativo del sistema nonché all’esperienza della ricorrente.

104    Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

105    Dalle considerazioni che precedono deriva che la prima censura della seconda parte del primo motivo, taluni argomenti sollevati nell’ambito del terzo motivo e il quarto motivo devono essere respinti in quanto infondati.

–       Sulla seconda censura della seconda parte del primo motivo e sul quinto motivo, mediante i quali si lamenta che la proposta DwARF avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 4 su 5 con riferimento al criterio di attribuzione «impatto», nonché uno sviamento di potere collegato ad un travisamento dei fatti e ad un esame insufficiente della proposta

106    Con la seconda censura della seconda parte del primo motivo, relativa al criterio di attribuzione «impatto», la ricorrente sostiene che la proposta DwARF avrebbe dovuto ottenere, per tale criterio, il punteggio di 4 su 5, corrispondente alla menzione «molto buono», e non il punteggio di 3,5 su 5, corrispondente alla menzione «buono», poiché il punteggio di 4 su 5 è appropriato se la proposta è «molto buona», ma presenta «un piccolo numero di carenze». Secondo la ricorrente, se anche fossero mancate talune informazioni, esse sarebbero state in numero ridotto e non decisive. Peraltro, non si sarebbe tenuto conto del fatto che il sistema antighiaccio da essa proposto era stato sviluppato ad un livello di maturità tecnologica (technology readiness level; in prosieguo: il «TRL») relativamente elevato, che disponeva di brevetti, che era già stato testato in condizioni di ghiaccio in galleria del vento e che aveva superato taluni test richiesti dalla normativa EASA CS‑29, il che avrebbe escluso qualsiasi dubbio sui test e sulle prestazioni di detto sistema.

107    Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione del 10 ottobre 2018 è inficiata da uno sviamento di potere collegato ad un travisamento dei fatti e ad un esame insufficiente della proposta DwARF – assimilabile, quest’ultimo, a un vizio di procedura – per quanto riguarda le valutazioni degli esperti in merito al criterio di attribuzione in argomento. A suo avviso, le valutazioni relative ai test, alle prestazioni del sistema oggetto della proposta DwARF ed alla mancata diffusione di risultati sarebbero errate nella misura in cui, in primo luogo, nel corso dei test in galleria del vento nel gennaio 2018, sarebbero stati soddisfatti i requisiti della normativa EASA CS‑29 nonché quelli, più severi, dei costruttori più importanti; in secondo luogo, in occasione di riunioni tenutesi il 17 e il 26 aprile del 2018, essa avrebbe illustrato i risultati positivi dei test con dettagli tecnici e video a due costruttori europei di elicotteri; in terzo luogo, essa non avrebbe divulgato i risultati numerici perché il test era stato positivamente superato; e, in quarto luogo, i brevetti da essa ottenuti sulle soluzioni proposte avrebbero costituito un riconoscimento oggettivo della loro novità.

108    L’impresa comune Clean Sky 2 contesta tali argomenti.

109    Occorre rilevare che la tabella menzionata al precedente punto 84 elenca, tra gli aspetti che devono essere presi in considerazione dagli esperti per quanto riguarda il criterio di attribuzione «impatto», la misura in cui i risultati del progetto proposto contribuiranno agli «impatti» del soggetto tematico di cui trattasi, gli eventuali «impatti» supplementari che potrebbero migliorare la capacità d’innovazione, creare nuovi mercati e rafforzare la competitività nonché la qualità delle misure proposte per quanto riguarda lo sfruttamento e la diffusione dei risultati. Il punto 3.3 del piano di lavoro 2018-2019 dispone altresì, per quanto riguarda lo sfruttamento, che il partecipante dovrà dimostrare il proprio impegno a sfruttare i risultati e a contribuire alla competitività dell’Unione. Nel caso di specie, l’invito a presentare proposte enuncia che gli «impatti» del soggetto tematico di cui trattasi riguardano il miglioramento della competitività dell’Unione e della mobilità.

110    Gli esperti hanno assegnato il punteggio di 3,5 su 5 al criterio di attribuzione «impatto», vale a dire un punteggio superiore alla soglia di 3 su 5. Dalle loro valutazioni risulta che, pur avendo ritenuto che la descrizione dell’impatto della proposta DwARF fosse «buona», essi hanno, da un lato, riscontrato carenze nella descrizione dell’impatto per l’industria aerospaziale nonché nell’esposizione relativa al nuovo concetto di filtro dotato di funzioni antighiaccio che sarebbe stato sviluppato dalla ricorrente ed alle sue prestazioni nel corso dei test in galleria del vento. Dall’altro, essi hanno parimenti espresso alcune riserve in merito alla divulgazione di risultati alla luce della politica della ricorrente in materia di proprietà intellettuale.

111    Occorre constatare che valutazioni di questo tipo rientrano nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli esperti ai quali un organismo di finanziamento come l’impresa comune Clean Sky 2 affida la valutazione delle proposte tecniche che le vengono presentate.

112    Orbene, in primo luogo, come ricordato ai precedenti punti da 73 a 76, la portata del controllo di legittimità che spetta al giudice dell’Unione è limitata quando si tratti di valutazioni complesse.

113    Nel caso di specie, ai punti 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 2.2.3.3 e 2.2.5 della proposta DwARF, la ricorrente ha indicato di aver sviluppato una tipologia di sistema di de-icing/antighiaccio IBF che era già stata collaudata con successo nella galleria climatica nel gennaio 2018 e per la quale essa aveva già ottenuto un brevetto in Italia e richiesto un’estensione mondiale. Tuttavia, non veniva fornita alcuna informazione dettagliata per quanto riguardava tale sistema, i test effettuati e i risultati ottenuti. Ai punti 1.3.3 e 4.1 di tale proposta, la ricorrente ha menzionato un progetto su iniziativa della Regione Emilia Romagna (Italia) riguardante lo sviluppo di un nuovo sistema di filtraggio d’aria che avrebbe attivato un sistema di de-icing per elicotteri. Tuttavia, anche a tale riguardo, nessuna informazione dettagliata veniva fornita. Ebbene, nulla induce a ritenere che tali elementi, come esposti nella proposta DwARF, non siano stati presi in considerazione dagli esperti. Peraltro, al punto 4.1 di tale proposta, sotto la rubrica «Pubblicazioni pertinenti», la ricorrente ha indicato quanto segue:

«Nessuna pubblicazione pertinente – i risultati ottenuti da[lla ricorrente] sono riservati e tutelati da brevetti».

114    Dunque, gli argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito della seconda censura della seconda parte del primo motivo non sono idonei a dimostrare l’esistenza di un errore in merito alla sussistenza dei fatti o di un errore manifesto di valutazione.

115    Pertanto, la circostanza che gli esperti abbiano attribuito alla proposta DwARF il punteggio di 3,5 su 5, corrispondente ad una menzione intermedia tra la valutazione «3 – Buono: la proposta risponde al criterio molto bene, ma con una serie di carenze», e la valutazione «4 – Molto buono: la proposta risponde al criterio molto bene ma con un piccolo numero di carenze», relativamente al criterio di attribuzione «impatto», non costituisce un errore manifesto.

116    Dalle considerazioni che precedono deriva che la seconda censura della seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

117    In secondo luogo, gli elementi dedotti dalla ricorrente nell’ambito del quinto motivo non sono idonei a dimostrare che la valutazione della proposta DwARF perseguisse uno scopo diverso dalla disamina della sua qualità scientifica.

118    Come ricordato al precedente punto 101, in sede di valutazione gli esperti potevano prendere in considerazione unicamente le informazioni contenute nella proposta DwARF.

119    Orbene, come indicato al precedente punto 113, la ricorrente non ha fornito, nella proposta stessa, alcuna informazione dettagliata in merito alla tipologia di sistema di de-icing/antighiaccio IBF che era già stata collaudata con successo in galleria climatica nel gennaio 2018, ai test effettuati e ai risultati ottenuti. Inoltre, nell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ammette di non aver fornito, nella proposta DwARF, le informazioni relative al rendimento della tipologia di sistema summenzionata, la cui assenza le è stata contestata. Orbene, essa poteva spiegare nella proposta DwARF quali fossero le conoscenze che intendeva trarre dai suoi brevetti nell’ambito dell’invito a presentare proposte. Pertanto, sotto tale profilo, all’impresa comune Clean Sky 2 non può essere addebitato un esame insufficiente della proposta e neppure un travisamento dei fatti.

120    In considerazione di quanto precede, si deve dichiarare che la decisione del 10 ottobre 2018 non è inficiata da uno sviamento di potere, da un esame insufficiente della proposta DwARF o da un travisamento dei fatti per quanto riguarda le valutazioni degli esperti relative al criterio di attribuzione «impatto».

121    Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

122    Dalle considerazioni che precedono deriva che la seconda censura della seconda parte del primo motivo e il quinto motivo devono essere respinti in quanto infondati.

–       Sulla terza censura della seconda parte del primo motivo, con cui si lamenta che la proposta DwARF avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 3 su 5 con riferimento al criterio di attribuzione «qualità ed efficienza dell’attuazione»

123    Con la terza censura della seconda parte del primo motivo, relativa al criterio di attribuzione «qualità ed efficienza dell’attuazione», la ricorrente sostiene che la proposta DwARF avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 3 su 5, corrispondente alla menzione «buono». Secondo la ricorrente, le riserve espresse dagli esperti riguardo al fatto che essa aveva presentato la sua proposta come entità singola («single entity») e riguardo alla descrizione dei rischi del progetto sarebbero ingiuste o erronee.

124    L’impresa comune Clean Sky 2 contesta tali argomenti.

125    Occorre rilevare che la tabella menzionata al precedente punto 84 annovera, tra gli aspetti che devono essere presi in considerazione dagli esperti riguardo al criterio di attribuzione «qualità ed efficienza dell’attuazione», la qualità e l’efficienza del piano di lavoro e l’adeguatezza della gestione dei rischi. Il punto 3.3 del piano di lavoro 2018‑2019 dispone inoltre che sarà presa in considerazione, fra l’altro, la coerenza delle capacità e delle competenze rispetto al soggetto tematico e agli obiettivi del programma previsti.

126    Gli esperti hanno attribuito il punteggio di 2,5 su 5 per il criterio di attribuzione «qualità ed efficienza dell’attuazione». Dalle valutazioni degli esperti risulta, in particolare, che, a loro avviso, la circostanza che la proposta DwARF si basasse su un unico partecipante rappresentava una debolezza, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato in modo convincente di disporre delle conoscenze richieste, in varie discipline scientifiche e tecniche, per risolvere un problema così complesso e multidisciplinare. Gli stessi esperti hanno inoltre ritenuto che la descrizione dei rischi non fornisse alcuna indicazione in merito all’impatto (modesto, medio o elevato) di ciascun rischio. Essi hanno sottolineato che il rischio che un dipendente chiave lasciasse la ricorrente avrebbe potuto avere un impatto «enorme» per la ragione sopra indicata.

127    Occorre constatare che valutazioni di questo tipo rientrano nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli esperti ai quali un organismo di finanziamento come l’impresa comune Clean Sky 2 affida la valutazione delle proposte tecniche che le vengono presentate.

128    Orbene, come ricordato ai precedenti punti da 73 a 76, la portata del controllo di legittimità che spetta al giudice dell’Unione è limitata in caso di valutazioni complesse.

129    Per quanto riguarda la circostanza che la ricorrente ha presentato la proposta DwARF come «entità singola» («single entity»), dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1290/2013 e dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 624/2014 della Commissione, del 14 febbraio 2014, recante deroga al regolamento n. 1290/2013 per quanto riguarda l’impresa comune Clean Sky 2 (GU 2014, L 174, pag. 14), risulta che le entità singole possono – in deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2013 – presentare proposte in risposta agli inviti a presentare proposte pubblicati dall’impresa comune Clean Sky 2. Inoltre, il punto 3.3 del piano di lavoro 2018‑2019 e i punti 2.1.2 e 3.1 delle regole CS 2 enunciano espressamente che delle proposte possono essere presentate da entità singole.

130    Orbene, dalle valutazioni degli esperti, come sintetizzate al precedente punto 126, consta che questi ultimi non hanno messo in discussione la ricevibilità della proposta DwARF per il motivo che fosse basata su un’entità singola. Essi hanno semplicemente ritenuto che tale circostanza costituisse una debolezza, in quanto la ricorrente non aveva esposto in modo convincente di disporre delle conoscenze multidisciplinari pertinenti necessarie al progetto.

131    A tal riguardo, l’argomentazione della ricorrente relativa alla sua intenzione di ricorrere a subappaltatori per l’apporto di conoscenze complementari in settori specifici non è idonea a dimostrare l’esistenza di un errore in merito alla sussistenza dei fatti o di un errore manifesto di valutazione. Come indicato dall’impresa comune Clean Sky 2, la proposta DwARF non illustrava in modo chiaro la natura delle collaborazioni previste con imprese terze.

132    Infatti, la ricorrente si è designata come candidata unica nella casella 2, intitolata «Participanti e contatti», del modulo di presentazione di proposte nonché nell’«elenco dei candidati» alla pagina 1 della parte B.1 di detto modulo. È vero che la ricorrente ha menzionato, al punto 2.2.2 della parte B.1 del modulo, intitolato «Stakeholder che partecipano all’attuazione del progetto», la circostanza che essa collaborava con tre imprese nel settore delle simulazioni, degli attuatori e dei test in galleria del vento e, al punto 3.2, intitolato «Risorse da assumere», e nella tabella 13, intitolata «Costi dei prodotti e dei servizi», della stessa parte di detto modulo, cinque imprese presso le quali essa intendeva rifornirsi del materiale per lo sviluppo di un prototipo nonché realizzare taluni test. Per contro, al punto 4.2 della parte B.II dello stesso modulo, intitolato «Parti terze coinvolte nel progetto», essa ha indicato di non prevedere il subappalto di taluni compiti né la realizzazione di parti del suo lavoro ad opera di terzi. Orbene, nulla induce a ritenere che tali elementi, così come esposti nella proposta DwARF, non siano stati presi in considerazione dagli esperti.

133    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla valutazione dei rischi del progetto, si deve rilevare che esso si basa su una lettura erronea della valutazione in questione. Infatti, gli esperti non hanno affermato che la ricorrente aveva omesso di fornire una valutazione dei rischi del progetto. Essi hanno semplicemente considerato che quella fornita era lacunosa, circostanza di cui hanno fornito un esempio concreto.

134    A tal riguardo, la ricorrente ha effettivamente presentato una valutazione dei rischi nella tabella 10 della proposta DwARF, che menziona diversi rischi nonché talune misure di attenuazione. Tuttavia, sebbene essa abbia fornito, per ciascuno dei rischi identificati, un’indicazione, secondo la scala «debole/medio/elevato», della probabilità che esso si concretizzi, da detta tabella non risulta che tale indicazione precisasse, come sostenuto dalla ricorrente, la gravità del rischio rispetto a tale probabilità o – secondo i termini della nota esplicativa del modulo dell’invito a presentare proposte quali ripresi nella relazione di sintesi – l’impatto del rischio in questione sul progetto. Peraltro, dalla relazione di sintesi risulta che gli esperti rimproveravano alla ricorrente non già di aver omesso di identificare come rischio le dimissioni di un ingegnere chiave, bensì di aver sottovalutato l’impatto di tale partenza sul progetto. Pertanto, l’argomentazione della ricorrente, che si basa su una lettura erronea del passaggio in questione di detto rapporto, non è idonea a dimostrare l’esistenza di un errore in merito alla sussistenza dei fatti o di un errore manifesto di valutazione.

135    Pertanto, la circostanza che gli esperti abbiano attribuito alla proposta DwARF il punteggio di 2,5 su 5, corrispondente ad una menzione intermedia tra la valutazione «2 – Sufficiente: la proposta risponde in linea di massima al criterio, ma vi sono carenze significative», e la valutazione «3 – Buono: la proposta risponde al criterio molto bene, ma con una serie di carenze», per quanto riguarda il criterio di attribuzione «qualità ed efficienza dell’attuazione», non è manifestamente erronea.

136    Dalle considerazioni che precedono deriva che la terza censura della seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

137    Dato che la prima parte del primo motivo e le tre censure della seconda parte di detto motivo sono state respinte in quanto infondate, il primo motivo deve essere integralmente respinto.

–       Sul terzo motivo, con cui si lamenta uno sviamento di potere collegato ad un travisamento dei fatti e ad un esame insufficiente della proposta DwARF in merito alla «capacità operativa» della ricorrente

138    Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione del 10 ottobre 2018 è inficiata da uno sviamento di potere collegato ad un esame insufficiente della proposta DwARF e ad un travisamento dei fatti, nonché da una violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto attiene alla valutazione degli esperti in merito alla sua «capacità operativa» di realizzare la proposta DwARF. Da un lato, essa sottolinea la propria presenza continuativa sul mercato come fornitore del maggior produttore di elicotteri tedesco da dieci anni. Dall’altro, essa fa valere che la valutazione contestata non tiene conto di alcuni elementi che tuttavia emergerebbero dalla proposta DwARF. In tale contesto, essa sottolinea, segnatamente, le sue qualità di «leader» europeo, di unico produttore di filtri d’aria di tipo IBF per motori nel settore aeronautico e di unico proprietario di una tecnologia di sistema antighiaccio che è stata collaudata con successo in galleria del vento, ha raggiunto il livello TRL 4 e ha soddisfatto la normativa EASA CS‑29. Essa sottolinea parimenti il fatto di essere titolare di più brevetti, quello di essere dotata della certificazione ISO 9100:2015 e quello di aver realizzato i sistemi di filtrazione montati in taluni elicotteri di Airbus Germania. Secondo la ricorrente, l’impresa comune Clean Sky 2 avrebbe ignorato l’esistenza dei suoi brevetti, la sua esperienza comprovata dalla documentazione versata agli atti e i risultati positivi dei test in galleria del vento.

139    L’impresa comune Clean Sky 2 contesta tali argomenti.

140    Per quanto riguarda la «capacità operativa» dei partecipanti, la parte H degli allegati generali dispone quanto segue:

«Gli esperti indicano, quale operazione distinta nell’ambito della valutazione del criterio di attribuzione “qualità ed efficienza dell’attuazione”, se ciascun singolo partecipante possiede, o possederà in tempo utile, una capacità operativa sufficiente per portare a termine i suoi compiti nel piano di lavoro proposto. Tale valutazione si fonda sulle competenze e sull’esperienza del partecipante, ivi incluse le sue risorse operative (umane, tecniche e altre) e, se del caso, in via eccezionale, sulle misure concrete proposte al fine di disporre delle stesse al momento dell’espletamento dei compiti».

141    I punti 4.1.1 e 4.2 delle regole CS 2 enunciano che, al fine di valutare la capacità del partecipante, gli esperti esaminano la capacità operativa del partecipante medesimo ad implementare l’azione ed a contribuire all’attuazione del programma dell’impresa comune Clean Sky 2. I criteri di selezione consentiranno di valutare le capacità, le competenze e i successi del partecipante e la sua capacità di svolgere il lavoro proposto.

142    La valutazione effettuata dagli esperti riguardo alla capacità operativa della ricorrente è la seguente:

«Sussistono seri dubbi in ordine alle capacità di progettare un filtro d’aria motore. L’esperienza menzionata risale a dieci anni fa e non è convincente».

143    Occorre constatare che una valutazione di questo tipo rientra nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli esperti ai quali un organismo di finanziamento come l’impresa comune Clean Sky 2 affida la valutazione delle proposte tecniche che le vengono presentate.

144    Orbene, come ricordato ai precedenti punti da 73 a 76, la portata del controllo di legittimità che spetta al giudice dell’Unione è limitata quando si tratta di valutazioni complesse.

145    Nel caso di specie, gli elementi dedotti dalla ricorrente non sono idonei a dimostrare che la valutazione della proposta DwARF fosse inficiata da un difetto di motivazione oppure perseguisse uno scopo diverso dalla valutazione della sua qualità scientifica.

146    In primo luogo, come ricordato al precedente punto 50, da un lato, non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e, dall’altro, la valutazione della capacità operativa della ricorrente deve essere collocata nel suo contesto, ed essere quindi letta alla luce dell’intera valutazione iniziale, in particolare della parte di quest’ultima relativa al criterio di attribuzione «qualità ed efficienza dell’attuazione». Ebbene, gli esperti hanno chiaramente indicato sia i punti positivi della proposta DwARF, sia le varie carenze e debolezze di quest’ultima in riferimento ai tre criteri di attribuzione. In particolare, essi hanno espresso riserve quanto alla prova delle conoscenze multidisciplinari della ricorrente e della sua esperienza in materia di progettazione di sistemi di presa d’aria per l’industria aerospaziale (v. supra, punti 85, 110, 126 e 130). Pertanto, non si può constatare alcun difetto né alcuna insufficienza di motivazione riguardo alla valutazione della capacità operativa della ricorrente nel caso di specie.

147    Come ricordato al precedente punto 101, in sede di valutazione gli esperti potevano prendere in considerazione unicamente le informazioni contenute nella proposta DwARF.

148    A questo proposito occorre rilevare che, ai punti 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 2.2.3.3 e 2.2.5 della proposta DwARF, la ricorrente ha indicato di aver sviluppato una tipologia di sistema di de-icing/antighiaccio IBF che era già stata collaudata con successo nella galleria climatica nel gennaio 2018 e per la quale essa aveva già ottenuto un brevetto in Italia e richiesto un’estensione mondiale. Tuttavia, non è stata fornita alcuna informazione dettagliata riguardo a tale tipologia di sistema e nessuna informazione era fornita per quanto riguardava i test effettuati ed i risultati ottenuti, tranne il fatto che un prototipo semplificato avrebbe superato tutti i test EASA CS‑29. Al punto 2.2.5 della suddetta proposta, essa menzionava altresì una domanda di brevetto di una presa d’aria per il motore di un aeromobile. Tuttavia, anche a tal riguardo, non veniva fornita alcuna ulteriore informazione. Inoltre, la ricorrente riconosce, al punto 29 dell’atto introduttivo del giudizio, di non aver fatto riferimento, nella proposta DwARF, agli altri tre brevetti menzionati ai punti da 30 a 32 del medesimo atto introduttivo. Si deve altresì rilevare che, ai punti 1.3.3 e 4.1 di tale proposta, la ricorrente menzionava un progetto avviato su iniziativa della Regione Emilia Romagna riguardante lo sviluppo di un nuovo sistema di filtrazione dell’aria che avrebbe attivato un sistema di de‑icing per elicotteri. Sennonché, nessuna informazione dettagliata veniva fornita riguardo a tale progetto e al coinvolgimento della ricorrente nello stesso. Inoltre, ai punti 1.3.4, 1.4.1, 3.1.5, 3.1.10, 3.1.12 e 4.1 della proposta DwARF, essa menzionava la propria esperienza maturata nel settore automobilistico nonché sul mercato dell’aeronautica con la realizzazione di un sistema di filtrazione per elicotteri. Infine, ai punti 3.1.1, 3.1.5 e 3.1.6 e nella descrizione del lotto di lavoro 7, essa menzionava le sue certificazioni ISO9100.

149    Orbene, nulla induce a ritenere che gli elementi enumerati al precedente punto 148, come esposti nella proposta DwARF, non siano stati presi in considerazione dagli esperti. Pertanto, sotto tale profilo, non può essere addebitato all’impresa comune Clean Sky 2 un esame insufficiente della proposta e neppure un travisamento dei fatti. Inoltre, per quanto riguarda gli allegati da A.9 a A.16 e A.18 e A.19 dell’atto introduttivo, nessun esame insufficiente della proposta, né alcun travisamento dei fatti può essere utilmente addebitato all’impresa comune Clean Sky 2, dato che tali documenti non erano allegati alla proposta DwARF.

150    In considerazione di quanto precede, la decisione del 10 ottobre 2018 non è inficiata da un difetto di motivazione, da uno sviamento di potere, da un esame insufficiente della proposta o da un travisamento dei fatti per quanto riguarda la valutazione della capacità operativa della ricorrente.

151    Dalle considerazioni che precedono deriva che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul sesto motivo

152    Con il sesto motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione del 10 ottobre 2018 sarebbe inficiata da uno sviamento di potere nella misura in cui essa non consentirebbe la realizzazione di taluni obiettivi più ampi che l’impresa comune Clean Sky 2 dovrebbe perseguire. Tali obiettivi, elencati in un documento disponibile sul sito Internet della Commissione relativo agli inviti a presentare proposte dell’impresa comune Clean Sky 2, vertono sul rafforzamento del primato industriale dell’Unione, sui programmi e sulla gestione della catena logistica, sui tempi di immissione sul mercato, sulla riduzione dei costi e dei rischi e sulla necessità di soluzioni a breve termine e della validazione di tecnologie attraverso la dimostrazione. Secondo la ricorrente, la proposta DwARF rispondeva a tali obiettivi. A tal riguardo, essa afferma, in particolare, che il sistema proposto sarebbe integralmente fabbricato nell’Unione da imprese europee certificate, che sono già stati ottenuti alcuni brevetti pertinenti e che il sistema avrebbe già raggiunto il livello TRL 4 e superato con successo dei test in galleria del vento. Il sistema proposto potrebbe già essere installato nella nuova generazione di elicotteri.

153    L’impresa comune Clean Sky 2 contesta tali argomenti.

154    Innanzitutto, si deve rilevare che il documento a cui fa riferimento la ricorrente è un documento «informativo» generale avente ad oggetto l’impresa comune Clean Sky 2. Come tale, esso non fa parte della normativa applicabile all’invito a presentare proposte.

155    Inoltre, secondo l’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 558/2014, gli obiettivi dell’impresa comune Clean Sky 2 includono, in particolare, i seguenti:

«b)      contribuire al miglioramento dell’impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche, comprese quelle relative all’aviazione di piccole dimensioni, nonché sviluppare in Europa un’industria aeronautica ed una catena di approvvigionamento forti e competitive a livello globale.

Ciò può essere conseguito accelerando lo sviluppo di tecnologie per il trasporto aereo maggiormente ecologiche da diffondere il più rapidamente possibile e, in particolare, l’integrazione, la dimostrazione e la convalida di tecnologie in grado di:

i)      aumentare l’efficienza energetica degli aeromobili, riducendo così le emissioni di CO2 del 20‑30% rispetto agli aeromobili all’avanguardia che entreranno in funzione a decorrere dal 2014;

ii)      ridurre le emissioni di NOx e sonore degli aeromobili del 20‑30% rispetto agli aeromobili all’avanguardia che entreranno in funzione a decorrere dal 2014».

156    Il punto 3 dell’invito a presentare proposte, intitolato «Quadro generale/[o]biettivi», fa espresso riferimento agli obiettivi (ambientali) di alto livello precisati all’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 558/2014, menzionati al precedente punto 155, ed enuncia che i singoli soggetti tematici dettagliano il nesso tra i suddetti soggetti e gli obiettivi di alto livello. Il soggetto tematico pertinente precisa che esso è destinato a contribuire a migliorare la competitività dell’Unione e a migliorare la mobilità.

157    È necessario constatare che gli elementi dedotti dalla ricorrente, che vertono sulla pertinenza della sua proposta, non sono idonei a dimostrare che la valutazione della proposta DwARF perseguisse uno scopo diverso dalla valutazione della qualità scientifica della proposta alla luce dei criteri di attribuzione pertinenti e degli obiettivi di alto livello di cui ai precedenti punti 155 e 156, applicabili al soggetto tematico in questione.

158    La decisione del 10 ottobre 2018 non è quindi inficiata da uno sviamento di potere. Pertanto, la decisione del 6 dicembre 2018, là dove ha constatato che la procedura di valutazione non era inficiata da alcuna carenza procedurale, non è viziata dall’illegittimità fatta valere.

159    Ne consegue che il sesto motivo va respinto in quanto infondato.

160    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

161    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’impresa comune Clean Sky 2 ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,


IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La BMC Srl è condannata alle spese.

Svenningsen

Mac Eochaidh

Laitenberger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 novembre 2020.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

       M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.