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Ricorso proposto il 28 agosto 2008 - IFAW Internationaler Tiershutz-Fonds / Commissione

(Causa T-362/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IFAW Internationaler Tiershutz-Fonds GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Crosby e S. Santoro)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale la lettera del 15 marzo 2000, inviata dal sig. Schröder, cancelliere tedesco, al sig. Prodi, presidente della Commissione;

dichiarare che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto e da manifesti errori di valutazione e annullarla; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale;

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 18 dicembre 2007, causa C-64/05 P 2, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 2004, causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione (Racc. pag. II-1345), che annullava la decisione della Commissione 26 marzo 2002 con cui quest'ultima aveva negato l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con lettera 20 dicembre 2001, relativi al declassamento del sito dell'Elbe ad Amburgo, riserva naturale tutelata in forza del programma Natura 2000, come stabilito dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE , ai fini dell'ingrandimento della fabbrica della Daimler Chrysler Aerospace GmbH per l'assemblaggio finale dell'airbus A3XX. Come conseguenza, alla luce della sentenza d'appello della Corte, la ricorrente, con lettera 13 febbraio 2008, ha reiterato la sua richiesta d'accesso ai documenti in questione e, il 29 aprile 2008, ha presentato una domanda di conferma a norma dell'art. 7, n. 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 .

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, che ha parzialmente accolto la sua richiesta a norma del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, ma ha negato l'accesso ad uno dei documenti oggetto di tale domanda.

La ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto applicando l'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 ad un rapporto puramente intracomunitario. La ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha commesso un manifesto errore di diritto considerando che il contenuto della lettera del sig. Schröder fosse riservato al punto che la sua divulgazione avrebbe compromesso la politica economica della Germania e di altri Stati membri dell'UE. La ricorrente lamenta poi che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione ritenendo che la divulgazione della lettera avrebbe compromesso il processo decisionale e, infine, non considerando il pubblico interesse come prevalente rispetto alla natura riservata del suo processo decisionale.

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1 - Causa C-64/05 P, Regno di Svezia/Commissione, Racc. pag. I-11389.

2 - Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

3 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).