Language of document : ECLI:EU:C:2019:504

Causa C591/17

Repubblica d’Austria

contro

Repubblica federale di Germania

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2019

«Inadempimento di uno Stato – Articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE – Normativa di uno Stato membro che prevede un canone per l’uso delle infrastrutture per gli autoveicoli privati – Situazione in cui i proprietari dei veicoli immatricolati in detto Stato membro beneficiano di un’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo corrispondente a detto canone»

1.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Normativa nazionale che prevede per gli autoveicoli un canone d’uso delle infrastrutture – Esenzione dei soli proprietari di veicoli immatricolati nello Stato membro di cui trattasi – Inammissibilità

(Art. 18 TFUE)

(v. punti 46, 49‑51, 54‑57, 60, 69, 78)

2.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità – Divieto – Canone d’uso delle infrastrutture per gli autoveicoli – Configurazione e applicazione del canone – Trattamento differenziato dei contravventori del codice della strada a seconda del luogo di immatricolazione del veicolo – Imposizione di una cauzione ai proprietari dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 18 TFUE)

(v. punti 94, 103, 109)

3.        Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che prevede per gli autoveicoli un canone d’uso delle infrastrutture – Misura che ostacola l’accesso al mercato nazionale dei prodotti provenienti da altri Stati membri – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

(Art. 34 TFUE)

(v. punti 120, 127, 132‑134)

4.        Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale che prevede per gli autoveicoli un canone d’uso delle infrastrutture – Aumento del costo dei servizi erogati da fornitori stabiliti in un altro Stato membro – Misura che ostacola l’accesso al mercato nazionale dei fornitori e dei destinatari di servizi provenienti da un altro Stato membro – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

(Art. 56 TFUE)

(v. punti 135, 144, 149)

5.        Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che prevede per gli autoveicoli un canone d’uso delle infrastrutture – Tasse sull’utilizzo delle strade da parte degli autoveicoli pesanti – Trattamento differenziato dei trasportatori immatricolati in un altro Stato membro – Trasportatori nazionali beneficiari di una compensazione per detto canone – Situazione sfavorevole per i trasportatori stranieri – Inammissibilità

(Art. 92 TFUE)

(v. punti 141, 143, 161, 162)

Sintesi

Il bollo tedesco per l’uso, da parte degli autoveicoli privati, delle strade federali è contrario al diritto dell’Unione

Nella sentenza Austria/Germania (C‑591/17), del 18 giugno 2019, la Grande Sezione della Corte, pronunciandosi su un ricorso per inadempimento introdotto dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 259 TFUE, ha accertato la violazione da parte della Repubblica di Germania degli articoli 18, 34, 56 e 92 TFUE derivante dall’introduzione per gli autoveicoli privati di un canone per l’uso delle infrastrutture e dell’esenzione, per un importo almeno equivalente a detto canone, dalla tassa sugli autoveicoli per i proprietari di veicoli immatricolati in Germania. A fondamento del suo ricorso, la Repubblica d’Austria ha sollevato quattro censure. La prima e la seconda censura si basano sulla violazione dell’articolo 18 TFUE derivante, da un lato, dal combinato effetto del canone per l’uso delle infrastrutture e dell’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per gli autoveicoli immatricolati in Germania nonché, dall’altro, dalla configurazione e dall’applicazione del canone per l’uso delle infrastrutture. La terza censura riguarda una violazione degli articoli 34 e 56 TFUE ad opera del complesso delle misure criticate a titolo della prima e della seconda censura. La quarta censura riguarda la violazione dell’articolo 92 TFUE per l’effetto combinato del canone per l’uso delle infrastrutture e dell’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per i veicoli immatricolati in Germania.

Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’articolo 18 TFUE derivante dall’effetto combinato delle misure nazionali controverse, la Corte, dopo aver constatato un nesso ‐ sia dal punto di vista temporale sia da quello materiale ‐ tra le misure nazionali controverse che ne giustifica una valutazione congiunta alla luce del diritto dell’Unione, ha, anzitutto, riconosciuto la sussistenza di una differenza di trattamento in ragione della cittadinanza. A questo proposito, per quanto concerne la riscossione del canone di cui trattasi, la Corte ha osservato in particolare che tutti gli utenti delle autostrade tedesche sono soggetti al canone per l’uso delle infrastrutture, indipendentemente dal luogo di immatricolazione dei loro veicoli. Tuttavia, i proprietari di veicoli immatricolati in Germania godono di un’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per un importo almeno equivalente a quello del canone che essi hanno dovuto versare, cosicché l’onere economico di detto canone grava, de facto, solo sui proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania. Risulta pertanto che, in conseguenza del combinato disposto delle misure nazionali controverse, questi ultimi, ove facciano uso delle autostrade tedesche, vengono trattati in modo meno favorevole dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania per quanto concerne l’uso di queste autostrade, e ciò malgrado essi si trovino in situazioni paragonabili riguardo a detto uso. A parere della Corte, tale differenza conduce di fatto allo stesso risultato di una differenza di trattamento basata sulla cittadinanza.

Orbene, la Corte ha ricordato che, quando istituiscono tasse sugli autoveicoli, gli Stati membri devono rispettare, in particolare, il principio della parità di trattamento, in modo tale che le modalità di applicazione di tali tasse non costituiscano un mezzo di discriminazione.

Certamente, in forza della libera scelta di cui dispongono di definire le modalità di finanziamento delle proprie infrastrutture pubbliche, è lecito per gli Stati membri modificare il sistema di finanziamento delle loro infrastrutture stradali, purché detta modifica rispetti il diritto dell’Unione, ivi compreso il divieto di discriminazioni sancito dall’articolo 18, primo comma, TFUE. Tuttavia, la Corte ha constatato che il meccanismo di compensazione mediante l’esenzione di cui trattasi è discriminatorio nei confronti dei proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, posto che la Repubblica federale di Germania non è stata in grado di dimostrare che detto meccanismo risponde all’obiettivo indicato da detto Stato membro di passare da un sistema di finanziamento delle infrastrutture mediante imposta a un sistema di finanziamento da parte dell’insieme degli utenti, e che la riduzione della tassa sugli autoveicoli introdotta da questo Stato membro ha di fatto, come conseguenza, la concessione di un’esenzione dal canone per l’uso delle infrastrutture a favore dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania.

Per quanto attiene alla seconda censura, relativa alla violazione dell’articolo 18 TFUE derivante dalla configurazione e dall’applicazione del canone per l’uso delle infrastrutture, la Corte ha osservato che la circostanza che gli elementi integranti talune infrazioni, quali il pagamento incompleto del canone o la scorretta fornitura di informazioni, possano essere accertati solo in capo ai proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, non giustifica l’affermazione della Repubblica d’Austria secondo la quale queste disposizioni colpirebbero soprattutto questi ultimi. Essa ha così constatato, in particolare, che lo scopo di garantire il pagamento delle ammende inflitte ai contravventori che facciano uso di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dalla Germania, perseguito dalla possibilità di esigere da questi ultimi il versamento di una cauzione, giustifica la differenza di trattamento che ne deriva tra detti contravventori e quelli che facciano uso di un veicolo immatricolato in Germania e che tale misura è proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

Per quanto concerne la terza censura, relativa alla violazione degli articoli 34 e 56 TFUE, la Corte ha stabilito che le misure nazionali controverse possono ostacolare l’accesso al mercato tedesco dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Infatti, il canone per l’uso delle infrastrutture al quale sono soggetti, di fatto, solo i veicoli che trasportano questi prodotti può aumentare i costi di trasporto e, conseguentemente, il prezzo di detti prodotti, pregiudicando in tal modo la loro competitività.

La Corte ha altresì osservato che le misure nazionali controverse possono ostacolare l’accesso dei fornitori e dei destinatari di servizi provenienti da uno Stato membro diverso dalla Germania al mercato tedesco. Infatti, il canone per l’uso delle infrastrutture, a causa dell’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli che fa parte delle misure nazionali controverse, può o aumentare il costo di servizi prestati in Germania da detti fornitori, o aumentare il costo che costituisce, per tali destinatari, il fatto di recarsi in questo Stato membro per godere ivi di un servizio.

Infine, per quanto concerne la quarta censura, basata sulla violazione dell’articolo 92 TFUE, la Corte ha sottolineato ancora che, compensando integralmente il nuovo onere costituito dal canone per l’uso delle infrastrutture, che dev’essere versato da tutti i vettori, mediante un’esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di importo almeno equivalente al canone versato, della quale profittano i trasportatori tedeschi e dalla quale sono esclusi i trasportatori stranieri, le misure nazionali controverse producono l’effetto di modificare, in senso loro sfavorevole, la posizione dei trasportatori stranieri rispetto a quella dei trasportatori tedeschi. Le misure nazionali controverse sono state quindi dichiarate contrarie al summenzionato articolo 92 TFUE.