ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
2 dicembre 2008 (*)
«Intervento»
Nella causa C-297/08,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 3 luglio 2008,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Zadra, dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. J.-B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale sig. J. Mazák,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 14 ottobre 2008 (fax del 10 ottobre 2008), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra Jenkinson, in qualità di agente, ha chiesto di intervenire nella causa C‑297/08, a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.
2 L’istanza d’intervento è stata proposta ai sensi dell’art. 93, n. 1, del regolamento di procedura e presentata in applicazione dell’art. 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
1) È ammesso l’intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nella causa C-297/08 a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.
2) All’interveniente sarà fissato un termine per esporre, per iscritto, i motivi e gli argomenti a sostegno delle sue conclusioni.
3) Una copia di tutti gli atti di procedura sarà notificata all’interveniente a cura del cancelliere.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 2 dicembre 2008
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