Language of document : ECLI:EU:T:2004:328

Causa T‑164/02

Kaul GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL — Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL — Ampiezza dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso — Valutazione di elementi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio — Esame da parte della commissione di ricorso — Portata

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74)

Dalla continuità funzionale tra le istanze dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deriva che, nell’ambito di applicazione dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, avente ad oggetto gli impedimenti relativi alla registrazione, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto o durante il procedimento dinanzi all’unità che ha deciso in primo grado, o, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, relativo agli elementi dedotti tardivamente, nella procedura di ricorso.

Quindi, dalla continuità funzionale esistente tra le diverse istanze dell’Ufficio non consegue che una parte che non ha prodotto taluni elementi di fatto o di diritto dinanzi all’unità che ha deciso in primo grado entro i termini applicabili dinanzi a quest’ultima non possa avvalersi, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso. La continuità funzionale ha, al contrario, la conseguenza che una tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso, salvo il rispetto, dinanzi a tale istanza, dell’art. 74, n. 2, del detto regolamento.

(v. punto 29)