Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 – Message Management / UAMI - Absacker (ABSACKER of Germany)
(Causa T-304/12)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ABSACKER of Germany – Marchio nazionale figurativo anteriore ABSACKER – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Message Management GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: C. Konle, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Absacker GmbH (Colonia, Germania)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 1028/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Absacker GmbH e la Message Management GmbH.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Message Management GmbH è condannata alle spese.
____________1 GU C 273 dell’8.9.2012.