Language of document : ECLI:EU:T:2011:618

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 ottobre 2011(*)

«Dumping – Importazioni di ferrosilicio originarie dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Cina, dell’Egitto, del Kazakhstan e della Russia – Determinazione del prezzo all’esportazione – Margine di profitto – Impegno in materia di prezzi – Danno – Nesso di causalità – Denuncia – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑190/08,

Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), con sede in Chelyabinsk (Russia),

Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), con sede in Novokuznetsk (Russia),

rappresentate dall’avv. P. Vander Schueren,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. J.‑P. Hix, successivamente dai sigg. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf, successivamente dall’avv. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra K. Talabér‑Ritz, successivamente dai sigg. van Vliet e M. França, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6), nella parte riguardante le ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Le ricorrenti, la Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF), sono due società aventi sede in Russia, operanti nella produzione del ferrosilicio. All’epoca dei fatti controversi, le vendite di tali due società nella Comunità europea erano effettuate tramite l’intermediazione di società collegate.

2        In seguito a una denuncia depositata il 16 ottobre 2006 da Euroalliages (il comitato di coordinamento dell’industria delle ferro-leghe), la Commissione delle Comunità europee ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originario dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Cina, dell’Egitto, del Kazakhstan e della Russia, conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22)], e in particolare conformemente all’art. 5 del regolamento di base (divenuto art. 5 del regolamento n. 1225/2009). L’avviso di apertura del procedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 novembre 2006 (GU C 291, pag. 34). L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha avuto ad oggetto il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006 (in prosieguo: il «periodo di inchiesta»). L’esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha coperto il periodo dal gennaio 2003 fino alla fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «periodo considerato»).

3        Nell’ambito di tale procedimento, il 15 gennaio 2007, le ricorrenti e le loro società collegate hanno depositato le rispettive risposte al questionario antidumping della Commissione. In pari data esse hanno altresì presentato talune osservazioni riguardo al pregiudizio, al nesso di causalità tra l’asserito pregiudizio e le importazioni controverse nonché alla legittimità dell’apertura del procedimento antidumping (in prosieguo: le «osservazioni sul pregiudizio»).

4        Dal 2 al 7 maggio 2007 la Commissione si è recata nei locali delle ricorrenti e delle loro società collegate per procedere alla verifica dei dati da esse depositati.

5        Il 5 giugno 2007 si è svolta un’audizione nei locali della Commissione, durante la quale le ricorrenti hanno esposto il proprio punto di vista riguardo al pregiudizio, al nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni che costituivano oggetto di dumping nonché alla legittimità della decisione di apertura di un procedimento antidumping. Per quanto riguarda il nesso di causalità, nel corso dell’audizione le ricorrenti hanno insistito sul ruolo della domanda di acciaio e dei costi di produzione, in particolare il costo dell’energia, nonché sulla decisione volontaria di taluni produttori comunitari di orientarsi verso la fabbricazione di altri prodotti e, in alcuni casi, di porre fine alla produzione di ferrosilicio.

6        Il 29 agosto 2007 la Commissione ha pubblicato il regolamento (CE) 28 agosto 2007, n. 994, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 223, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Il regolamento provvisorio ha istituito, tra l’altro, un dazio antidumping provvisorio il cui tasso è stato fissato al 22,8% per i prodotti delle ricorrenti.

7        Con lettera datata 30 agosto 2007, la Commissione ha comunicato alle ricorrenti i fatti e le considerazioni essenziali sulla cui base erano state adottate le misure provvisorie (in prosieguo: il «documento di informazione provvisorio»). Con lettera del 10 settembre 2007, la Commissione ha fatto pervenire alle ricorrenti un complemento del documento di informazione provvisorio riguardante, più in particolare, il problema della legittimità dell’apertura del procedimento antidumping (in prosieguo: il «documento di informazione provvisoria addizionale»).

8        Il 1° ottobre 2007 le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sul documento di informazione provvisoria e sul documento di informazione provvisoria addizionale. Esse hanno reiterato gli argomenti relativi alla determinazione del pregiudizio, all’esistenza di un nesso di causalità fra tale pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping e alla legittimità dell’apertura di un procedimento antidumping. Inoltre, esse hanno affermato, da un lato, che il calcolo del prezzo all’importazione era erroneo in quanto il margine di profitto dell’importatore collegato, utilizzato nell’ambito del suddetto calcolo, era stato sopravvalutato e, dall’altro lato, che esse avevano costituito oggetto di una «discriminazione», poiché il documento di informazione provvisoria era stato comunicato in anticipo alla Silmak Ltd, un produttore di ferrosilicio stabilito nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

9        Il 18 dicembre 2007 la Commissione ha inviato alle ricorrenti una lettera contenente i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva raccomandare l’istituzione di misure definitive (in prosieguo: il «documento di informazione finale»). Il documento di informazione finale conteneva un allegato che riguardava specificamente la CHEMK (in prosieguo: il «documento di informazione finale specifico per la CHEMK»). Nel documento di informazione finale, la Commissione ha mantenuto le sue conclusioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità. Quanto al calcolo del prezzo all’esportazione, la Commissione ha spiegato di aver corretto il margine di profitto utilizzato all’atto della costruzione del suddetto prezzo, basandosi non più sul profitto realizzato dall’importatore collegato alle ricorrenti, ma sul profitto presunto di un importatore non collegato. Per contro, nel documento di informazione finale la Commissione non è tornata sul problema della legittimità dell’apertura del procedimento antidumping e non ha affrontato il problema sollevato dalle ricorrenti relativo alla divulgazione anticipata del documento di informazione provvisorio alla Silmak.

10      Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sul documento di informazione finale, con lettera inviata alla Commissione il 7 gennaio 2008. Come nelle osservazioni sul documento di informazione provvisorio, in esse le ricorrenti hanno dedicato taluni commenti essenziali al problema della determinazione del pregiudizio e a quello del nesso di causalità tra il presunto pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping. Inoltre esse hanno contestato il nuovo metodo di calcolo del margine di profitto da tenere in considerazione nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione.

11      L’8 febbraio 2008 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una domanda di sospensione delle misure antidumping, conformemente all’art. 14, n. 4, del regolamento di base (divenuto art. 14, n. 4, del regolamento n. 1225/2009).

12      Il 25 febbraio 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 172/2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Ai sensi dell’art. 1 del regolamento impugnato, l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stata fissata al 22,7% per i prodotti fabbricati dalle ricorrenti.

13      Con lettera datata 28 febbraio 2008, la Commissione ha respinto la domanda di sospensione delle ricorrenti.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. Il ricorso era diretto non solo all’annullamento del regolamento impugnato, ma altresì, in subordine, all’annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2008 che respingeva la domanda di sospensione dei dazi antidumping che le ricorrenti avevano rivolto alla Commissione con lettera 8 febbraio 2008. La lettera era inviata al Consiglio e alla Commissione.

15      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2008, le ricorrenti hanno presentato una domanda di misure di organizzazione del procedimento e di misure istruttorie.

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2008, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità riguardo alla domanda di annullamento della sua decisione del 28 febbraio 2008. Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Commissione ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio, nell’ipotesi in cui il ricorso fosse dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la suddetta decisione.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 gennaio 2009, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione di irricevibilità.

18      Con ordinanza 12 maggio 2009, causa T‑190/08, CHEMK/Consiglio e Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale (Seconda Sezione) ha dichiarato il ricorso irricevibile nella parte in cui era diretto contro la decisione della Commissione 28 febbraio 2008. Nella stessa ordinanza il Tribunale ha ammesso la Commissione a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

19      Con lettera 26 giugno 2009, la Commissione ha informato il Tribunale che rinunciava a depositare una memoria di intervento, ma che avrebbe partecipato all’udienza.

20      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese.

21      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

22      A sostegno del ricorso, le ricorrenti sollevano cinque motivi. Nell’ambito del primo motivo le ricorrenti contestano la determinazione del prezzo all’esportazione. Il secondo motivo riguarda l’offerta di impegno di prezzo della Silmak. Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti contestano la determinazione del pregiudizio. Nell’ambito del quarto motivo le ricorrenti mettono in discussione la determinazione del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Infine, nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver accolto le loro domande di informazioni non riservate complementari riguardanti il reclamo.

1.     Sul primo motivo, relativo all’utilizzo di un margine di profitto astratto nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione

 Sul primo capo del primo motivo, attinente a un errore di diritto commesso nell’interpretazione dell’art. 2, n. 9, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

23      Le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 2, n. 9, del regolamento di base (divenuto art. 2, n. 9, del regolamento n. 1225/2009), avendo considerato di essere tenuta, in forza del suddetto articolo, a utilizzare il margine di profitto astratto degli importatori non collegati anziché il margine di profitto reale dell’importatore collegato. Secondo le ricorrenti, l’art. 2, n. 9, del regolamento di base non prescrive un metodo specifico per stabilire il margine di profitto ragionevole, ma non vieta al Consiglio di utilizzare il margine di profitto reale degli importatori collegati, come dimostrerebbe la prassi anteriore di tale istituzione. In ogni caso, né l’art. 2, n. 9, del regolamento di base né una presunta prassi anteriore obbligherebbero giuridicamente il Consiglio ad utilizzare il margine di profitto degli importatori non collegati.

24      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

25      In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 2, n. 8, del regolamento di base (divenuto art. 2, n. 8, del regolamento n. 1225/2009) stabilisce che il prezzo all’esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione dal paese esportatore alla Comunità. Ai sensi dell’art. 2, n. 9, primo comma, del regolamento di base (divenuto art. 2, n. 9, primo comma, del regolamento n. 1225/2009), quando non esiste un prezzo all’esportazione oppure quando il prezzo all’esportazione non è considerato attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto d’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo, il prezzo all’esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

26      Pertanto, dall’art. 2, n. 9, del regolamento di base emerge che la Commissione e il Consiglio possono ritenere il prezzo all’esportazione inattendibile in due casi, vale a dire in presenza di un rapporto di associazione oppure di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o un terzo. Al di fuori di tali casi, le istituzioni sono tenute, quando esista un prezzo all’esportazione, a basarsi sul medesimo ai fini della determinazione del dumping (sentenza del Tribunale 21 novembre 2002, causa T‑88/98, Kundan e Tata/Consiglio, Racc. pag. II‑4897, punto 49).

27      Occorre ancora rilevare che, ai sensi dell’art. 2, n. 9, secondo comma, del regolamento di base (divenuto art. 2, n. 9, secondo comma, del regolamento n. 1225/2009), quando il prezzo all’esportazione è costruito in base al prezzo al primo acquirente indipendente o su qualsiasi altra base equa, per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera comunitaria, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita nonché di un margine di profitto. L’art. 2 n. 9, terzo comma, del regolamento di base (divenuto art. 2, n. 9, terzo comma, del regolamento n. 1225/2009) dispone che i costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti.

28      Come sottolineato dalle parti, pur prevedendo l’applicazione di un adeguamento per tener conto del margine di profitto, l’art. 2, n. 9, del regolamento di base non prevede alcun metodo di calcolo o di determinazione di tale margine, limitandosi a rinviare al carattere equo del margine di profitto che costituisce oggetto dell’adeguamento.

29      Secondo la giurisprudenza, allorché sussiste un’associazione tra produttore ed importatore nella Comunità, il calcolo di tale equo margine di profitto può fondarsi non già sui dati forniti dall’importatore affiliato, che possono venire influenzati da questa associazione, ma su quelli provenienti da un importatore indipendente [v., per quanto riguarda l’art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), che è sostanzialmente identico all’art. 2, n. 9, del regolamento di base, sentenze della Corte 5 ottobre 1988, cause riunite 273/85 e 107/86, Silver Seiko e a./Consiglio, Racc. pag. 5927, punto 25, e cause riunite 277/85 e 300/85, Canon e a./Consiglio, Racc. pag. 5731, punto 32].

30      Pertanto, alla luce di quanto precede, l’art. 2, n. 9, del regolamento di base dev’essere interpretato nel senso che lascia alle istituzioni la scelta tra l’utilizzo del margine di profitto reale dell’esportatore collegato e l’utilizzo di un margine di profitto astratto di importatori non collegati, con il solo obbligo che tale margine sia equo.

31      È alla luce dei suddetti principi che vanno esaminate le affermazioni delle ricorrenti secondo le quali la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 2, n. 9, del regolamento di base.

32      Anzitutto, occorre rilevare che le parti concordano sul fatto che le vendite di ferrosilicio prodotto dalle ricorrenti erano avvenute, durante il periodo dell’inchiesta, tramite società collegate. Di conseguenza, le istituzioni non erano soggette all’obbligo, previsto dall’art. 2, n. 8, del regolamento di base, di basarsi sul prezzo all’esportazione reale, ossia sul prezzo realmente pagato per il prodotto venduto per l’esportazione verso la Comunità. Al contrario, il caso di specie consentiva di applicare l’art. 2, n. 9, del regolamento di base, e quindi di costruire il prezzo all’esportazione, il che implica altresì che le istituzioni erano libere di scegliere qualunque metodo che permettesse di stabilire un equo margine di profitto.

33      Inoltre, va rilevato che le ricorrenti non contestano tale conclusione. Al contrario, esse affermano che le istituzioni potevano scegliere se optare per il margine di profitto astratto di un importatore indipendente o per il margine reale dell’importatore collegato. Tuttavia, come precisato in risposta ad un quesito posto dal Tribunale tramite una misura di organizzazione del procedimento, esse ritengono che dai termini utilizzati dalle istituzioni tanto al punto 41 del documento di informazione finale quanto al ‘considerando’ 41 del regolamento impugnato emerge che le istituzioni ritenevano di essere obbligate, in forza dell’art. 2, n. 9, del regolamento di base, ad utilizzare il margine di profitto astratto di un importatore indipendente nel calcolare il prezzo all’esportazione.

34      Secondo il Tribunale, le affermazioni delle ricorrenti non sono corroborate dal dettato del punto 41 del documento di informazione finale e del ‘considerando’ 41 del regolamento impugnato. In essi infatti le istituzioni affermano che, secondo una prassi consolidata, il profitto da utilizzare deve basarsi su quello realizzato da importatori indipendenti. Simile affermazione non menziona alcun obbligo di ricorrere al margine di profitto astratto di un importatore indipendente. Essa consiste in un semplice rinvio alla prassi delle istituzioni, in forza della quale il suddetto margine viene generalmente utilizzato, in presenza di un’associazione tra esportatore e importatore, per il calcolo del prezzo all’esportazione.

35      Una tale interpretazione del punto 41 del documento di informazione finale e del ‘considerando’ 41 del regolamento impugnato, in base alla quale le istituzioni hanno voluto riferirsi ad una semplice prassi che, a seconda delle circostanze, viene osservata o meno, è corroborata dalla prassi precedente delle istituzioni come descritta dalle ricorrenti stesse nei loro atti. Infatti, queste ultime in essi fanno riferimento al regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1987, n. 374, recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone (GU L 35, pag. 32), in cui il Consiglio ha utilizzato il margine di profitto reale degli importatori collegati per calcolare il prezzo all’esportazione.

36      Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che, nel caso di specie, l’utilizzo del margine di profitto astratto di importatori non collegati non deriva dal fatto che le istituzioni ritenevano di essere obbligate a ricorrervi, ma dal fatto che esse hanno scelto di utilizzare il margine di profitto di importatori non collegati, poiché il margine di profitto di un importatore collegato era falsato dal prezzo di trasferimento tra le società collegate.

37      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, al riguardo non è stato commesso alcun errore di diritto.

38      Ad abundantiam si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le istituzioni dispongono, nell’ambito degli strumenti di difesa commerciale, di un ampio potere discrezionale, di modo che il giudice dell’Unione è chiamato a svolgere soltanto un sindacato giurisdizionale limitato (sentenze del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II‑85, punto 51, e 17 luglio 1998, causa T‑118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II‑2991, punti 32 e 33). La determinazione di un equo margine di profitto non costituisce un’eccezione nell’applicazione di tale giurisprudenza, poiché comporta necessariamente valutazioni economiche complesse (v., per analogia, sentenze del Tribunale 30 marzo 2000, causa T‑51/96, Miwon/Consiglio, Racc. pag. II‑1841, punto 42, e Kundan e Tata/Consiglio, cit. supra al punto 26, punto 50).

39      Orbene, nell’ambito del presente capo del primo motivo, le ricorrenti si limitano a sostenere che il Consiglio è incorso in un errore di diritto interpretando l’art. 2, n. 9, del regolamento di base, in quanto ha erroneamente considerato di essere obbligato ad utilizzare il margine di profitto astratto degli importatori indipendenti, mentre tale disposizione non vieta di utilizzare il margine di profitto reale degli importatori collegati, ma non tentano in nessun momento di dimostrare che le istituzioni sono incorse in un errore manifesto di valutazione decidendo effettivamente di ricorrere al suddetto margine di profitto astratto anziché al margine di profitto reale dell’importatore collegato.

40      Di conseguenza, il primo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo capo del primo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

41      Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione come previsto dall’art. 253 CE poiché avrebbe deciso, senza adeguata giustificazione, di respingere l’utilizzo del margine di profitto reale dell’importatore ad esse collegato e di calcolare il prezzo all’esportazione sulla base del margine di profitto astratto che avrebbe realizzato un importatore indipendente.

42      Infatti, da un lato, il Consiglio non avrebbe mai comunicato alle ricorrenti le ragioni che lo avevano condotto a considerare che il profitto effettivamente realizzato dall’importatore ad esse collegato fosse meno equo rispetto a un margine di profitto astratto determinato in base a margini di profitto di importatori non collegati. Dall’altro lato, il semplice riferirsi da parte del Consiglio ad una prassi anteriore consistente nell’utilizzare un margine di profitto astratto determinato con riferimento al margine di profitto degli importatori non collegati non costituirebbe una spiegazione sufficiente alla luce dell’art. 253 CE.

43      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

44      Secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autorità dell’Unione da cui promana l’atto impugnato onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti e permettere al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punto 88, e sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-48/96, Acme/Consiglio, Racc. pag. II‑3089, punto 141).

45      In proposito, occorre ricordare che il Consiglio non è tenuto a pronunciarsi, nella motivazione del regolamento, su tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo (sentenza del Tribunale 20 ottobre 1999, causa T‑171/97, Swedish Match Philippines/Consiglio, Racc. pag. II‑3241, punto 82). Inoltre, non è necessario che la motivazione specifichi tutti i vari aspetti di fatto e di diritti pertinenti, in quanto le esigenze di motivazione devono essere valutate, in particolare, alla luce del contesto dell’atto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Commissione, Racc. pag. II‑2681, punto 118). È sufficiente che il Consiglio esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell’economia del regolamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punti 103 e 104).

46      Nel caso di specie, al ‘considerando’ 41 del regolamento impugnato e al punto 41 del documento di informazione finale il Consiglio ha spiegato, in primo luogo, che il profitto impiegato nella fase provvisoria ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione era quello dell’importatore collegato interessato, in secondo luogo che, secondo una prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione, il profitto da utilizzare dovrebbe basarsi su quello realizzato da importatori indipendenti e, in terzo luogo, che si era dovuto pertanto rettificare il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria, il che aveva determinato un lieve aumento del profitto utilizzato, benché le ricorrenti sostengano che il margine di profitto sarebbe stato sopravvalutato.

47      Contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, dal ‘considerando’ 41 del regolamento impugnato e dal punto 41 del documento di informazione finale emerge in modo chiaro e non equivoco che la decisione delle istituzioni, adottata nella fase di adozione delle misure antidumping definitive, di non utilizzare il margine di profitto reale dell’importatore collegato alle ricorrenti e di calcolare il prezzo all’esportazione sulla base del margine di profitto astratto che avrebbe realizzato un importatore indipendente è la conseguenza diretta del nesso esistente tra le ricorrenti e il loro importatore. In tal modo, le istituzioni hanno reso noto alle ricorrenti che esse consideravano più ragionevole ricorrere al margine di profitto astratto di importatori non collegati anziché al margine di profitto dell’importatore collegato.

48      Per di più, occorre rilevare che, nelle loro osservazioni sul documento di informazione finale, le ricorrenti hanno contestato la decisione delle istituzioni di utilizzare un margine di profitto astratto, dimostrando in tal modo di aver perfettamente compreso il ragionamento delle istituzioni e di essere in grado di difendere i propri diritti. In particolare, in primo luogo esse ritenevano che l’utilizzo, nel caso di specie, del margine di profitto di una società non collegata fosse inopportuno. In secondo luogo, esse hanno spiegato che il margine di profitto reale dell’importatore collegato era attendibile ed equo. In terzo luogo, esse sostengono che, sebbene la Commissione avesse come prassi costante di ricorrere al margine di profitto astratto di un importatore indipendente, nessuna disposizione del regolamento di base impediva alla Commissione di valersi del margine di profitto reale di una società collegata.

49      Pertanto, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sul terzo capo del primo motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti

 Argomenti delle parti

50      Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha pregiudicato i loro diritti della difesa in quanto, a causa dell’assenza di motivazione, esse non hanno potuto difendere utilmente i propri interessi. Difatti, il Consiglio non avrebbe mai offerto alle ricorrenti, prima del deposito del controricorso, la possibilità di presentare le loro osservazioni riguardo al suo argomento a sostegno dell’utilizzo del margine di profitto astratto. In particolare, solo nella fase del controricorso il Consiglio avrebbe spiegato la natura dell’errore commesso, al momento del regolamento provvisorio, nel determinare il margine di profitto reale, errore di cui le ricorrenti sarebbero state informate soltanto il 3 marzo 2008, dopo l’adozione del regolamento impugnato.

51      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta l’argomento delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

52      Dalla giurisprudenza risulta che le esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa si impongono non solo nell’ambito dei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di una sanzione, ma anche nei procedimenti di inchiesta che preludono all’adozione di regolamenti antidumping i quali possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente e comportare per esse conseguenze sfavorevoli (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C‑49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I‑3187, punto 15). In particolare, le imprese interessate devono in ogni caso essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni e relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, cit., punto 17).

53      È alla luce delle considerazioni che precedono che si deve verificare se il Consiglio ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti.

54      In primo luogo, quanto all’argomento delle ricorrenti secondo il quale il Consiglio non avrebbe mai offerto, prima del controricorso, la possibilità di presentare le loro osservazioni riguardo al suo argomento a sostegno dell’utilizzo del margine di profitto astratto, occorre ricordare, come è stato osservato supra ai punti 47 e 48, che tanto il punto 41 del documento di informazione finale quanto il ‘considerando’ 41 del regolamento impugnato spiegavano in modo chiaro e non equivoco che la decisione delle istituzioni di non utilizzare il margine di profitto reale dell’importatore collegato alle ricorrenti era stato la diretta conseguenza del nesso esistente tra le ricorrenti e il loro importatore. Inoltre, nelle loro osservazioni sul documento di informazione finale, le ricorrenti hanno contestato la decisione delle istituzioni di utilizzare un margine di profitto astratto. Ne consegue che non solo le ricorrenti sono state messe in grado di far conoscere utilmente il loro punto di vista sull’utilizzo di un margine di profitto astratto, ma che per di più esse hanno effettivamente fatto conoscere il loro punto di vista al riguardo.

55      Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo il quale il Consiglio, prima del controricorso, non avrebbe fornito loro alcuna spiegazione sulla natura dell’errore commesso nel determinare il margine di profitto reale, va rilevato che il margine di profitto reale è stato utilizzato per la costruzione del prezzo all’esportazione, nell’ambito dell’istituzione delle misure antidumping provvisorie. Per contro, dal ‘considerando’ 41 del regolamento impugnato deriva che, nella fase dell’istituzione delle misure antidumping definitive, è stato utilizzato un margine di profitto astratto. Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato perché le spiegazioni che esse sostengono di aver ricevuto tardivamente fossero pertinenti per la difesa dei loro interessi nell’ambito dell’adozione del regolamento impugnato.

56      Da ciò consegue che non è stata commessa alcuna violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.

57      Pertanto, il terzo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto capo del primo motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione

 Argomenti delle parti

58      Le ricorrenti sostengono in sede di replica che il Consiglio è venuto meno al suo dovere di diligenza e ha violato il principio di buona amministrazione. Infatti, dal controricorso deriverebbe che il Consiglio sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione che le ricorrenti non avrebbero potuto contestare nel ricorso a causa del fatto che il Consiglio non aveva esaminato i loro argomenti in tempo utile.

59      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

60      In forza dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma del detto Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑679, punto 20, e 3 febbraio 2005, causa T-19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II‑315, punto 64).

61      Orbene, gli elementi di fatto e di diritto sui quali le ricorrenti si basano a sostegno della presente censura non emergono in maniera comprensibile dai loro atti. Le ricorrenti infatti sostengono che, dal momento che il Consiglio non ha esaminato i loro argomenti in tempo utile, esse non avevano potuto contestare un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti tuttavia non precisano né a quale argomento si riferiscono né di quale errore manifesto di valutazione si tratti.

62      Il quarto capo del primo motivo dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile, ragion per cui il primo motivo dev’essere rigettato in toto.

2.     Sul secondo motivo, relativo all’impegno di prezzo offerto dalla Silmak

 Sul primo capo del secondo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento

 Argomenti delle parti

63      Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato il principio della parità di trattamento, avendo esso comunicato in anticipo il documento di informazione provvisorio alla Silmak, consentendole in tal modo di proporre un impegno di prezzo. Esse rilevano che il Consiglio ha omesso di comunicare loro simultaneamente il suddetto documento, mentre esse si trovavano in una situazione identica a quella della Silmak. Per di più, le ricorrenti sostengono che, secondo la sentenza della Corte 11 luglio 1990, causa C‑323/88, Sermes (Racc. pag. I‑3027, punti 46 e 47), una «discriminazione» non può essere giustificata sulla base delle differenze nello status giuridico delle parti interessate, a meno che esista una base normativa che giustifichi tali differenze. Orbene, il Consiglio stesso si riferirebbe a una prassi costante e non a un atto giuridico.

64      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

65      Il principio di non discriminazione vieta, da un lato, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall’altro, di trattare in modo uguale situazioni differenti, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata [sentenza della Corte 27 gennaio 2005, causa C‑422/02 P, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, Racc. pag. I‑791, punto 33].

66      A questo proposito, il Tribunale ritiene che non si poteva considerare che le ricorrenti e la Silmak versassero in situazioni analoghe.

67      Infatti, va ricordato che nei suoi atti il Consiglio spiega che le istituzioni hanno agito in applicazione dei principi sanciti nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen (Germania) del 9 e 10 dicembre 1992, nonché nell’art. 36, n. 2, dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU 2004, L 84, pag. 13; in prosieguo: l’«ASA»). In forza di detti principi, la Commissione avrebbe stabilito una prassi costante per le inchieste antidumping riguardanti alcuni paesi candidati all’adesione, secondo la quale, circa due mesi prima di adottare misure provvisorie, essa informa il consiglio di stabilizzazione e di associazione, il governo interessato e i produttori-esportatori riguardo ai fatti sulla base dei quali essa intende raccomandare l’istituzione di misure provvisorie. Il Consiglio precisa che tale informazione, che verte unicamente sui fatti che dimostrano il dumping, mira principalmente a permettere all’esportatore di presentare un’offerta di impegno di prezzo.

68      Occorre rilevare, come fa il Consiglio, che l’art. 36, n. 2, dell’ASA prevede, da un lato, che il consiglio di stabilizzazione e di associazione dev’essere informato del caso di dumping non appena sia stata avviata un’indagine antidumping e, dall’altro lato, che, qualora non si sia posto fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata notificata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono essere adottate le misure del caso. Da tale disposizione deriva che tra la Commissione e i produttori-esportatori dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia debbono necessariamente aver luogo degli scambi, prima dell’istituzione di misure antidumping provvisorie, altrimenti nessuna soluzione soddisfacente può essere individuata ai sensi della medesima disposizione. Per la stessa ragione, da tale disposizione deriva che le considerazioni e i fatti essenziali sulla base dei quali le istituzioni prevedono di raccomandare l’istituzione di misure antidumping provvisorie debbono essere noti ai produttori-esportatori, altrimenti potrebbe essere difficile per questi ultimi proporre una soluzione soddisfacente.

69      Essendo un produttore stabilito nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Silmak ha beneficiato dell’applicazione di tale disposizione ed ha ricevuto il documento di informazione provvisorio in anticipo, il che le ha permesso di presentare un’offerta di impegno di prezzo alla Commissione. Di conseguenza, la comunicazione anticipata di tale documento alla Silmak non costituisce una violazione della parità di trattamento poiché, tenuto conto dell’applicazione dell’art. 36, n. 2, dell’ASA, tale società si trovava in una situazione diversa da quella delle ricorrenti.

70      Questa conclusione non è messa in discussione dall’argomento delle ricorrenti relativo alla sentenza Sermes, citata supra al punto 63.

71      Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, in detta sentenza la Corte non afferma in via generale che una «discriminazione» può essere giustificata da differenze nello status giuridico delle parti interessate solo a condizione che esista una base legislativa che legittima tali differenze. Nella causa che ha dato origine a tale sentenza, la parte ricorrente affermava che l’applicazione delle specifiche disposizioni relative al commercio interno tedesco, che consentivano di realizzare le esportazioni della Repubblica democratica tedesca verso la Repubblica federale di Germania in esenzione dal dazio antidumping, comportavano una «discriminazione». Nella sentenza la Corte ha risposto che la disparità di trattamento rilevata dalla Sermes trovava un fondamento normativo in un protocollo che fa parte integrante del Trattato e non poteva pertanto essere considerata una «discriminazione». In tal modo, pertanto, la Corte si è limitata ad affermare che il fatto che un protocollo che fa parte integrante del Trattato prevedesse specifiche disposizioni relative al commercio interno tedesco costituiva una ragione oggettiva che giustificava un trattamento più favorevole per i produttori-esportatori stabiliti nella Repubblica democratica tedesca, secondo la giurisprudenza cit. supra al punto 65.

72      Dall’altro lato, e comunque, occorre rilevare che, nel caso di specie, come indicato supra al punto 68, la disparità di trattamento tra la Silmak e le ricorrenti trovava il proprio fondamento in un testo normativo, ossia l’art. 36, n. 2, dell’ASA.

73      Ad abundantiam, va osservato che le ricorrenti non hanno dimostrato in modo sufficiente che l’accertamento di un «trattamento discriminatorio» riguardante la diffusione del documento di informazione provvisorio era stato in grado di pregiudicare la legittimità del regolamento impugnato, giustificandone in tal modo l’annullamento. Interrogate sul punto in udienza, esse hanno ricordato di aver spiegato nei propri atti che, a causa di questo «trattamento discriminatorio», nel regolamento impugnato il Consiglio stabiliva un obbligo di pagamento dei dazi antidumping per una durata di cinque anni e mezzo, per quanto riguarda le ricorrenti, e per una durata di soli cinque anni, per quanto riguarda la Silmak.

74      Orbene, da un lato, anche nel caso in cui si dovesse interpretare tale affermazione nel senso che il regolamento impugnato va annullato, per quel che riguarda le ricorrenti, in quanto anche la Silmak avrebbe dovuto essere soggetta ad un obbligo di pagamento dei dazi antidumping per una durata di cinque anni e mezzo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’osservanza del principio della parità di trattamento o di non discriminazione, come ricordato al punto 65 supra, deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, il che implica che nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II‑925, punto 259, e 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 367). Pertanto, le ricorrenti non possono fondare la loro domanda di annullamento del regolamento impugnato, nella parte in cui le riguarda, sul fatto che tale regolamento impone alla Silmak, in maniera illegittima, un obbligo di pagamento per una durata di soli cinque anni.

75      Dall’altro lato, anche qualora si dovesse interpretare la suddetta affermazione nel senso che il regolamento impugnato va annullato, per quanto riguarda le ricorrenti, poiché esse avrebbero dovuto essere sottoposte, al pari della Silmak, ad un obbligo di pagamento dei dazi antidumping per una durata di soli cinque anni, occorre ricordare, come emerge dal ‘considerando’ 132 del regolamento impugnato, che le ricorrenti hanno proposto un impegno di prezzo alla Commissione e che quest’ultima lo ha respinto. Orbene, le ricorrenti non hanno dedotto alcun argomento diretto a provare che l’impegno di prezzo che esse avrebbero potuto offrire prima, contemporaneamente alla Silmak, avrebbe avuto un contenuto diverso da quello offerto dopo la comunicazione del documento di informazione finale e avrebbe pertanto avuto migliori possibilità di essere accettato dalla Commissione. Pertanto, l’accertamento di un «trattamento discriminatorio» a favore della Silmak non era in ogni caso idoneo a giustificare l’annullamento del regolamento impugnato.

76      Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo capo del secondo motivo deve essere dichiarato infondato.

 Sul secondo capo del secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 6, n. 7, dell’art. 8, n. 4, e dell’art. 20, n. 1, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

77      Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato l’art. 20, n. 1, l’art. 6, n. 7, e l’art. 8, n. 4, del regolamento di base (divenuto art. 20, n. 1, art. 6, n. 7, e art. 8, n. 4, del regolamento n. 1225/2009).

78      In primo luogo, le ricorrenti rilevano che l’art. 20, n. 1, del regolamento di base dispone che il documento di informazione provvisorio può essere comunicato agli esportatori solo dopo l’istituzione di misure antidumping provvisorie e su richiesta scritta. Orbene, secondo le ricorrenti, benché la Silmak non avesse inviato alla Commissione alcuna richiesta scritta di comunicazione del documento di informazione provvisorio, quest’ultima glielo ha comunicato l’11 luglio 2007, ben prima dell’adozione del regolamento provvisorio.

79      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che l’impegno di prezzo proposto dalla Silmak sulla base della divulgazione illegittima del documento di informazione provvisorio è stato inserito nel fascicolo non riservato del procedimento solo dopo la pubblicazione formale del regolamento provvisorio, il che, a loro avviso, viola l’art. 6, n. 7, e l’art. 8, n. 4, del regolamento di base. Infatti, le ricorrenti sarebbero venute a conoscenza dell’impegno di prezzo solo nel regolamento provvisorio e avrebbero potuto esaminarne la versione non riservata soltanto il 3 settembre 2007.

80      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

81      In primo luogo, per quanto riguarda la censura attinente alla violazione dell’art. 20, n. 1, del regolamento di base, va ricordato che detto articolo riguarda la divulgazione di informazioni. Più in particolare, tale articolo prevede la possibilità per le parti interessate di chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite misure provvisorie e ne organizza le modalità pratiche. L’art. 20, n. 1, del regolamento di base prevede infatti che le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l’istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

82      Tuttavia, nulla nel testo di tale articolo permette di concludere, come sostenuto dalle ricorrenti, che il documento di informazione provvisorio possa essere comunicato all’esportatore solo dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie e su richiesta scritta. Pur se è possibile dedurre dall’art. 20, n. 1, del regolamento di base che le parti interessate non possono domandare la comunicazione del documento di informazione provvisorio prima dell’istituzione delle misure antidumping provvisorie e debbono presentare la loro richiesta per iscritto, tale articolo non vieta alla Commissione di prendere l’iniziativa di comunicare il suddetto documento prima dell’istituzione delle misure provvisorie e senza che le sia stata presentata una richiesta scritta a tal fine.

83      Pertanto, la censura dedotta dalle ricorrenti è basata su una lettura erronea dell’art. 20, n. 1, del regolamento di base e va dunque respinta.

84      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura attinente alla violazione dell’art. 6, n. 7, e dell’art. 8, n. 4, del regolamento di base, occorre ricordare, da un lato, che in sostanza l’art. 6, n. 7, del regolamento di base prevede che le parti interessate possono, dietro richiesta scritta, domandare di essere autorizzate a consultare il fascicolo non riservato del procedimento e che possono formulare osservazioni riguardo agli elementi contenuti nel detto fascicolo, osservazioni che debbono essere prese in considerazione dalla Commissione. Dall’altro lato, l’art. 8, n. 4, del regolamento di base dispone che alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell’impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all’inchiesta.

85      Occorre nuovamente osservare che nella lettera di tali disposizioni non vi sono elementi a suffragio dell’affermazione delle ricorrenti secondo la quale l’impegno di prezzo offerto dalla Silmak è stato inserito nel fascicolo non riservato del procedimento soltanto dopo la pubblicazione formale del regolamento provvisorio, in violazione dell’art. 6, n. 7, e dell’art. 8, n. 4, del regolamento di base. Anche se tali disposizioni prevedono, da un lato, l’obbligo per le parti che hanno offerto un impegno di prezzo di fornire una versione non riservata dell’impegno stesso e, dall’altro lato, l’obbligo per la Commissione di dare accesso a tale versione non riservata alle parti interessate che ne abbiano fatto richiesta scritta, tuttavia esse non contengono alcuna indicazione, né tanto meno alcun obbligo, riguardo al momento in cui è opportuno inserire la copia dell’impegno di prezzo nel fascicolo non riservato del procedimento.

86      Pertanto, così come la censura precedente, occorre rilevare che la presente censura è basata su una lettura erronea dell’art. 6, n. 7, e dell’art. 8, n. 4, del regolamento di base, e deve pertanto essere respinta.

87      Ad abundantiam, va rilevato che un’irregolarità procedurale, come quella fatta valere dalle ricorrenti nel caso di specie, può portare all’annullamento del regolamento impugnato solo qualora sia idonea a pregiudicare concretamente i loro diritti della difesa e, di conseguenza, il contenuto del regolamento stesso (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26).

88      Orbene, le ricorrenti non hanno fatto valere alcun argomento diretto a provare che l’impegno di prezzo che esse avrebbero potuto offrire prima, una volta consultato l’impegno della Silmak e il documento di informazione provvisorio, da un lato, avrebbe avuto un contenuto diverso da quello che esse hanno offerto successivamente alla comunicazione del documento di informazione finale e, dall’altro lato, avrebbe avuto migliori possibilità di essere accettato dalla Commissione. Pertanto, esse non hanno dimostrato che il regolamento impugnato avrebbe avuto un contenuto diverso, per quel che le riguarda, in assenza delle irregolarità che esse fanno valere.

89      Alla luce di quanto precede, il secondo capo del secondo motivo dev’essere dichiarato infondato.

 Il terzo capo del secondo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

90      Le ricorrenti sostengono che il Consiglio è venuto meno al proprio obbligo di motivazione. Infatti, anche se nelle loro osservazioni relative al documento di informazione provvisorio esse avevano invocato una violazione del principio della parità di trattamento, il Consiglio non ha mai spiegato loro, neppure nel regolamento impugnato, i motivi che lo hanno portato a divulgare in anticipo il documento di informazione provvisorio, ad avviare discussioni riguardo all’impegno di prezzo e ad adottare il suddetto regolamento.

91      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

92      La presente censura dev’essere esaminata alla luce della giurisprudenza cit. supra ai punti 44 e 45.

93      Nel caso di specie, la Commissione ha indicato, ai ‘considerando’ 175 e 180 del regolamento provvisorio, le ragioni per cui aveva ritenuto accettabile l’offerta di impegno della Silmak. Inoltre, ai ‘considerando’ 130-132 del regolamento impugnato, il Consiglio ha spiegato per quali motivi aveva deciso di non accettare gli impegni offerti da quattro produttori-esportatori e di revocare l’accettazione dell’impegno offerto dalla Silmak. In tal modo, le istituzioni hanno rispettato le condizioni stabilite dalla giurisprudenza cit. supra ai punti 44 e 45.

94      Per contro, secondo questa stessa giurisprudenza e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Consiglio non era tenuto a rispondere alle loro osservazioni relative alla violazione del principio di parità di trattamento derivante dalla divulgazione anticipata del documento di informazione provvisorio. Infatti, anche se le ragioni in base alle quali gli impegni di prezzo offerti alla Commissione vengono accettati o respinti rivestono un’importanza essenziale nell’economia del regolamento impugnato, non si può dire che lo stesso valga per le ragioni relative alla comunicazione anticipata del documento di informazione finale alla Silmak. A questo proposito, occorre ricordare che ai punti 73-75 della presente sentenza è già stato stabilito che l’accertamento di una violazione del principio della parità di trattamento legata alla divulgazione anticipata del suddetto documento non poteva pregiudicare la legittimità del regolamento impugnato. Pertanto, anche se le ricorrenti avessero ottenuto delle spiegazioni sui motivi della divulgazione anticipata del documento di informazione provvisorio, tali spiegazioni non avrebbero chiarito loro per quali ragioni il loro impegno di prezzo era stato respinto e quello della Silmak era stato accettato nella fase provvisoria e successivamente respinto nella fase definitiva. In altri termini, i motivi della divulgazione anticipata del documento di informazione provvisorio non si possono considerare come fondamentali per il regolamento impugnato, al punto che, in assenza di spiegazioni al riguardo, le ricorrenti non sarebbero in grado di intendere il regolamento stesso.

95      Pertanto, il terzo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto capo del secondo motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti

 Argomenti delle parti

96      Le ricorrenti sostengono che i loro diritti della difesa sono stati violati, in quanto l’impegno di prezzo della Silmak non è stato inserito nel fascicolo non riservato in tempo utile, ossia nel momento in cui i dati non riservati erano utilizzati dalle parti interessate ai fini dell’esercizio dei loro diritti della difesa. Infatti, mentre il Consiglio sostiene di aver inserito il detto impegno di prezzi nel fascicolo non riservato il 3 agosto 2007, le ricorrenti fanno rilevare che, sulla copia dell’impegno di cui esse sono venute a conoscenza nel fascicolo non riservato, compare la data del 3 settembre 2007, il che significherebbe che tale impegno non è stato inserito nel fascicolo non riservato prima di quella data. Pertanto, le ricorrenti non sarebbero state in grado di proporre un impegno di prezzo prima dell’adozione delle misure provvisorie e i loro diritti della difesa sarebbero stati violati.

97      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

98      È opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza alla quale viene fatto riferimento al punto 52 della presente sentenza, occorre che le imprese interessate siano state in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista. Sempre secondo la giurisprudenza, non può sussistere una lesione dei diritti della difesa se è accertato che, nonostante l’irregolarità commessa dalle istituzioni, le ricorrenti sono state in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista (sentenza del Tribunale 19 novembre 1998, causa T‑147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4137, punto 79). Infine, spetta alla parte ricorrente dimostrare che, in assenza della suddetta irregolarità, essa avrebbe potuto garantire meglio la propria difesa (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4235, punto 81, e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375, punto 318).

99      Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che la versione non riservata dell’impegno di prezzo offerto dalla Silmak avrebbe dovuto essere inserita nel fascicolo del procedimento il 3 agosto 2007, prima dell’adozione del regolamento provvisorio. Tuttavia, esse non spiegano in che modo, da un lato, tale irregolarità avrebbe impedito loro di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista e, dall’altro lato, in assenza di tale irregolarità, esse avrebbero potuto garantire meglio la propria difesa. Al riguardo, pur non avendo avuto accesso alla versione non riservata dell’impegno di prezzo offerto dalla Silmak prima dell’adozione del regolamento provvisorio, le ricorrenti sono state comunque in grado di presentare tale impegno alla Commissione, come indicato al ‘considerando’ 132 del regolamento impugnato, successivamente alla comunicazione del documento di informazione finale. Le ricorrenti non hanno presentato alcun elemento atto a dimostrare che l’impegno che esse avrebbero potuto offrire prima, una volta consultato l’impegno della Silmak, da un lato avrebbe avuto un contenuto diverso da quello che esse hanno offerto dopo la comunicazione del documento di informazione finale e, dall’altro lato, avrebbe avuto migliori possibilità di essere accettato dalla Commissione. Si deve pertanto considerare che le ricorrenti non avrebbero garantito meglio la propria difesa se avessero avuto accesso all’impegno della Silmak prima dell’adozione del regolamento provvisorio.

100    Pertanto, alle istituzioni non può essere imputata alcuna violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti. Ne consegue che occorre respingere il quarto capo del secondo motivo in quanto infondato.

101    Alla luce di quanto precede, il secondo motivo dev’essere integralmente respinto.

3.     Sul terzo motivo, relativo alla determinazione del pregiudizio

 Argomenti delle parti

102    Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato l’art. 3, n. 6, del regolamento di base (divenuto art. 3, n. 6, del regolamento n. 1225/2009), dal momento che la maggior parte dell’industria comunitaria non avrebbe sofferto alcun pregiudizio. Infatti, sarebbe pacifico che la FerroAtlántica SL e la FerroPem SAS, due produttori comunitari di ferrosilicio che rappresentavano, durante il periodo d’inchiesta, una parte molto significativa dell’industria comunitaria in termini di capacità produttiva e di volume di produzione, non avevano subito alcun pregiudizio durante il suddetto periodo, poiché la loro produzione, le loro vendite e il loro tasso di utilizzazione erano rimasti stabili o addirittura aumentati. Tuttavia il Consiglio, sulla base dell’art. 4 e dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base (divenuti art. 4 e art. 3, n. 5, del regolamento n. 1225/2009), aveva ritenuto di dover determinare il pregiudizio notevole causato al complesso dell’industria comunitaria. Secondo le ricorrenti, in tal modo il Consiglio ha con evidenza commesso numerosi «errori significativi».

103    In primo luogo, sarebbe errato affermare che la valutazione del pregiudizio impone al Consiglio di prendere in considerazione soltanto i fattori economici che colpiscono allo stesso modo tutti i membri dell’industria comunitaria. A questo proposito, le ricorrenti sostengono che, sebbene l’art. 3 del regolamento di base richieda in effetti che il pregiudizio notevole venga accertato con riferimento all’industria comunitaria, tale disposizione non precisa se la Commissione debba basarsi unicamente sui risultati, determinati in forma di media ponderata, dei produttori comunitari nel loro insieme o se si debba tenere ugualmente conto dei risultati individuali di ciascun produttore comunitario.

104    In secondo luogo, le ricorrenti ricordano che il Consiglio è tenuto a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio notevole ai sensi dell’art. 3, nn. 1 e 6, del regolamento di base (l’art. 3, n. 1, del regolamento di base è divenuto l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1225/2009). Anzitutto, a loro avviso, poiché la maggior parte dell’industria comunitaria non ha subito alcun pregiudizio, non può sussistere alcun pregiudizio notevole causato all’industria comunitaria né sotto il profilo giuridico né sotto quello fattuale. Inoltre, secondo le ricorrenti, le misure applicate in circostanze di questo tipo sono sproporzionate. Infine, esse sostengono che una dichiarazione dell’esistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria comunitaria, quando la maggior parte di tale industria, di fatto, non ha sofferto alcun pregiudizio, non si può considerare come fondata su una «prova attendibile e affidabile» né effettuata in modo equo. Orbene, l’art. 3, n. 2, del regolamento di base (divenuto art. 3, n. 2, del regolamento n. 1225/2009) esige che tale determinazione sia basata su una prova positiva e su un esame obiettivo dell’incidenza sull’industria comunitaria delle importazioni che si sostiene costituiscano oggetto di dumping.

105    In terzo luogo, le ricorrenti ritengono, da un lato, che l’approccio del Consiglio, consistente nel determinare il pregiudizio sulla base dei risultati medi ponderati dell’industria comunitaria nel suo complesso, non sia previsto dal regolamento di base né, a maggior ragione, sia contemplato dal suddetto regolamento come l’unico metodo che permette di stabilire l’esistenza del pregiudizio. Dall’altro lato, qualora l’approccio del Consiglio consistente nel determinare il pregiudizio sulla base dei risultati medi ponderati dell’industria comunitaria nel suo complesso fosse corretto, tale approccio sarebbe in contrasto con il divieto dell’abuso di diritto che è un principio generale del diritto dell’Unione, come sancito dalla giurisprudenza.

106    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

107    Le ricorrenti contestano, in sostanza, la conclusione del Consiglio secondo cui l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio mentre, a loro parere, la produzione, le vendite e il tasso di utilizzazione di due produttori comunitari che rappresentano la maggior parte dell’industria comunitaria sono rimasti stabili o sono addirittura aumentati. Esse sostengono che in tal modo il Consiglio ha violato l’art. 3, n. 6, del regolamento di base.

108    Per esaminare il terzo motivo è necessario un approccio in due fasi. In primo luogo, occorre interpretare l’art. 3, n. 6, del regolamento di base e, più in generale, l’art. 3 di tale regolamento, relativo all’accertamento di un pregiudizio, al fine di stabilire gli obblighi che tale ultima disposizione impone alle istituzioni riguardo al metodo di valutazione del pregiudizio. In secondo luogo, bisogna verificare se, nel caso di specie, le istituzioni abbiano agito conformemente ai principi dettati da tale disposizione, anche tenuto conto della situazione della FerroPem e della FerroAtlántica, come descritta dalle ricorrenti.

109    In primo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 3, n. 6, del regolamento di base, che secondo le ricorrenti è stato violato, va osservato che tale disposizione enuncia tre principi. Anzitutto, l’analisi del pregiudizio implica che le istituzioni dimostrino l’impatto sull’industria comunitaria delle importazioni oggetto di dumping. Inoltre, tale disposizione precisa che va analizzato l’impatto del volume e/o del livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Infine, è necessario che il pregiudizio sia notevole.

110    Per contro, tale disposizione non descrive il metodo che le istituzioni debbono seguire per analizzare l’impatto sull’industria comunitaria del volume e/o dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping. Al riguardo, occorre far riferimento all’art. 3, nn. 2 e 5, del regolamento di base. L’art. 3, n. 2, di tale regolamento prescrive, in via generale, che l’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo. L’art. 3, n. 5, del regolamento di base dispone che l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria. Esso contiene un elenco non tassativo di questi fattori e indicatori economici pertinenti e precisa che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

111    Pertanto, dal combinato disposto dei nn. 2, 5 e 6 dell’art. 3 del regolamento di base emerge che l’accertamento del pregiudizio implica un esame obiettivo, basato su prove positive, dell’impatto del volume e/o dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell’industria comunitaria, e che tale esame consiste in una valutazione dei fattori e degli indicatori economici pertinenti per la situazione della suddetta industria.

112    Va ancora precisato che la nozione di industria comunitaria, cui l’art. 3, nn. 2, 5 e 6, del regolamento di base si riferisce, è definita all’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento (divenuto art. 4, n. 1, del regolamento n. 1225/2009), ai sensi del quale si intende per «industria comunitaria» il complesso dei produttori di prodotti simili o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell’articolo 5, n. 4, del regolamento di base (divenuto art. 5, n. 4, del regolamento n. 1225/2009), della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

113    L’art. 5 del regolamento di base riguarda l’apertura del procedimento antidumping. Ai sensi del n. 4 di tale disposizione, la denuncia all’origine dell’apertura dell’inchiesta antidumping si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto interessato.

114    Pertanto, dall’analisi delle disposizioni menzionate supra ai punti 109-113, emerge che, da un lato, anche se l’esame da parte delle istituzioni deve portare alla conclusione che il pregiudizio causato all’industria comunitaria è notevole, non è necessario che tutti i fattori e indicatori economici pertinenti dimostrino una tendenza negativa. Dall’altro lato, le istituzioni devono valutare l’impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell’industria comunitaria nel suo complesso – ossia dell’insieme dei produttori comunitari o, quanto meno, sulla situazione dei produttori comunitari che hanno sostenuto l’apertura del procedimento antidumping, le cui produzioni addizionate costituiscono oltre il 50% della produzione comunitaria totale del prodotto interessato – ma sono libere di scegliere il metodo da utilizzare per ottenere tale risultato. A titolo di esempi, come osservato dalle ricorrenti, le istituzioni possono scegliere tanto di dimostrare l’esistenza di un pregiudizio causato a ciascun produttore comunitario, quanto di dimostrare l’esistenza di tale pregiudizio sulla base dei dati aggregati o ponderati dell’insieme dei produttori comunitari che compongono l’industria comunitaria ai sensi dell’art. 4, n. 1, e dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base.

115    In secondo luogo, occorre verificare se nel caso di specie l’analisi effettuata dalle istituzioni sia stata conforme all’art. 3, n. 6, del regolamento di base e, più in generale, all’art. 3 del medesimo regolamento, come interpretato supra ai punti 109-114.

116    Al riguardo va ricordato, in via preliminare, che in materia di politica commerciale comune, e più in particolare nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenze della Corte 27 settembre 2007, causa C‑351/04, Ikea Wholesale, Racc. pag. I‑7723, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché 3 settembre 2009, causa C‑535/06 P, Mosaer Baer India/Consiglio, Racc. pag. I‑7051, punto 85).

117    Secondo la giurisprudenza, la determinazione dell’esistenza di un danno per l’industria comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse e il controllo giurisdizionale di siffatta valutazione deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di manifesti errori di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (sentenza Mosaer Baer India/Consiglio, cit. supra al punto 116, punto 86).

118    In tale contesto, si deve osservare che l’analisi del pregiudizio è stata effettuata dalle istituzioni sulla base dei dati relativi a sei produttori comunitari, comprese la FerroPem e la FerroAtlántica. Occorre poi rilevare che le spiegazioni fornite dalla Commissione al riguardo, figuranti ai ‘considerando’ 77 e 78 del regolamento provvisorio, non vengono contestate dalle ricorrenti. La Commissione ha infatti spiegato che, durante il periodo d’inchiesta, esistevano sette produttori comunitari di ferrosilicio, che la denuncia alla base del procedimento antidumping all’origine al regolamento impugnato era stata presentata da cinque produttori comunitari, che un sesto produttore comunitario aveva deciso di associarsi al procedimento cooperando all’inchiesta e che il settimo produttore non aveva fornito alcun dato. Secondo la Commissione, i sei produttori comunitari che hanno collaborato rappresentavano il 95% della produzione comunitaria di ferrosilicio durante il periodo d’inchiesta.

119    Su questa base le istituzioni hanno analizzato l’evoluzione dei fattori e degli indicatori economici pertinenti, per la situazione dell’industria comunitaria, conformemente all’art. 3, n. 5, del regolamento di base. L’analisi è stata condotta sulla base dei dati aggregati o ponderati, a seconda del tipo di fattore o di indicatore economico, dei sei produttori comunitari che hanno collaborato al procedimento. Infatti, ai ‘considerando’ 91-106 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato in particolare l’evoluzione della produzione comunitaria, delle capacità di produzione, dell’utilizzazione delle capacità, delle scorte, delle vendite, delle quote di mercato, dei prezzi medi ponderati, della redditività, dei flussi di cassa, degli investimenti, degli utili sul capitale investito e della capacità di ottenere capitali, dell’occupazione, della produttività e dei salari. I dati numerici esposti nei suddetti ‘considerando’ non sono contestati dalle ricorrenti. Ai ‘considerando’ 107-109 del regolamento provvisorio la Commissione ha concluso che, sebbene alcuni indicatori economici fossero rimasti stabili o avessero mostrato una tendenza positiva, la situazione dell’industria comunitaria si era complessivamente deteriorata nel corso del periodo considerato. Questa analisi è stata confermata integralmente dal Consiglio al ‘considerando’ 82 del regolamento impugnato.

120    Più in particolare, dall’analisi dell’evoluzione della produzione, dell’utilizzazione delle capacità e delle vendite, effettuata rispettivamente ai ‘considerando’ 91, 93 e 95 del regolamento provvisorio, sono emerse tendenze negative anche se, come osservano le ricorrenti, i dati forniti dalla FerroPem e dalla FerroAtlántica, che erano comprese nell’analisi, erano stabili o mostravano un’evoluzione positiva.

121    Pertanto, si deve considerare che il metodo seguito dalle istituzioni nell’ambito di tale analisi, ossia l’utilizzazione di dati aggregati o ponderati, è confermata all’art. 3, n. 6, del regolamento di base e, più in generale, all’art. 3 del medesimo regolamento, come interpretato supra ai punti 109-144. Di conseguenza, poiché nessuno degli argomenti fatti valere dalle ricorrenti è idoneo a dimostrare che tale analisi è viziata da un errore manifesto di valutazione, la detta analisi non può essere rimessa in discussione.

122    Infatti, in primo luogo, l’argomento secondo il quale è errato in diritto affermare che la valutazione del pregiudizio impone al Consiglio di prendere in considerazione solamente i fattori economici che colpiscono allo stesso modo tutti i membri dell’industria comunitaria è privo di rilevanza, dal momento che, come accertato supra ai punti 119 e 120, il Consiglio non si è limitato a prendere in considerazione unicamente i fattori economici che colpivano in maniera identica tutti i membri dell’industria comunitaria.

123    In secondo luogo, non è convincente l’argomento secondo il quale una dichiarazione dell’esistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria comunitaria, quando la maggior parte di tale industria, di fatto, non ha sofferto alcun pregiudizio, non si può considerare fondata su una «prova attendibile e affidabile» né effettuata in modo equo. Infatti, da un lato, ai punti 119 e 120 della presente sentenza è stato accertato che i dati della FerroPem e della FerroAtlántica erano stati presi in considerazione e che l’analisi effettuata dalle istituzioni era nel complesso conforme all’art. 3, n. 6, del regolamento di base e, più in generale, all’art. 3 del medesimo regolamento. Dall’altro lato, le ricorrenti non hanno presentato alcun argomento diretto a dimostrare che la suddetta analisi era viziata da un errore manifesto di valutazione, per esempio che i dati della FerroPem e della FerroAtlántica relativi alla produzione, alle vendite e alla capacità di produzione avrebbero dovuto essere trattati in maniera ponderata e non in maniera aggregata.

124    In terzo luogo, poiché difetta di precisione, la censura delle ricorrenti relativa a un abuso di diritto dev’essere dichiarata irricevibile, in applicazione dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamenti di procedura del Tribunale, come interpretato dalla giurisprudenza alla quale viene fatto riferimento al punto 60 supra.

125    Da ciò consegue che il terzo motivo va respinto in parte in quanto infondato e in parte in quanto irricevibile.

4.     Sul quarto motivo, attinente all’analisi del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio

126    Il quarto motivo si articola in sei capi.

 Il primo capo del quarto motivo, attinente all’incidenza sull’industria comunitaria del ritiro dal mercato comunitario di produttori di paesi terzi e delle riconversioni e delle riduzioni di produzione di alcuni produttori comunitari

 Argomenti delle parti

127    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che le conclusioni del Consiglio relative all’incidenza del volume delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria, esposte ai ‘considerando’ 112-114 del regolamento provvisorio e confermate al ‘considerando’ 86 del regolamento impugnato, sono manifestamente erronee e in contrasto con l’art. 3, n. 6, del regolamento di base. Infatti esse ricordano di aver dimostrato, nelle loro osservazioni sul documento di informazione provvisorio, che se l’industria aveva subito un pregiudizio, questo non poteva essere la conseguenza delle importazioni oggetto di dumping, dal momento che tali importazioni non avevano consentito di occupare quote di mercato che non fossero state lasciate volontariamente libere da parte dei produttori comunitari di ferrosilicio.

128    A questo proposito, innanzitutto, le ricorrenti sostengono di aver dimostrato, da un lato, che l’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping derivava, in gran parte, dal «vuoto» lasciato sul mercato comunitario a seguito del ritiro di produttori di Norvegia, Islanda e Venezuela, nonché dall’impossibilità per i produttori comunitari di ferrosilicio di soddisfare la domanda corrispondente degli utilizzatori comunitari. Dall’altro lato, il restante aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping si spiegherebbe con il fatto che la OFZ a.s., un produttore di ferrosilicio, aveva riconvertito la propria produzione verso un altro prodotto, che la Huta Laziska SA, un produttore comunitario importante, aveva ridotto in modo estremamente sostanziale la propria produzione a seguito di un grave contenzioso contro il proprio fornitore di energia e che la Vargön Alloys AB, un altro produttore comunitario di ferrosilicio, aveva ridotto la propria produzione a causa degli elevati costi dell’energia.

129    Inoltre, le ricorrenti aggiungono che, anche se fosse vero che la sostituzione del ferrosilicio di paesi terzi non era stata all’origine di una diminuzione della quota di mercato dell’industria comunitaria, della sua capacità inutilizzata e dei suoi prezzi sotto-quotati, questo non vuol dire di per sé che le importazioni oggetto di dumping costituiscano una causa materiale di questi cattivi risultati. Infatti, l’aumento delle importazioni provenienti dal Venezuela e dall’Islanda sarebbe causa di gran parte del calo di produzione dell’industria comunitaria, così come le misure volontarie adottate dai produttori comunitari a seguito di controversie con alcuni fornitori di energia e dell’aumento dei costi di produzione.

130    In secondo luogo, nella replica le ricorrenti sostengono, sulla base dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nel determinare l’importanza e la causa delle riduzioni di produzione volontarie da parte dell’industria comunitaria. In particolare, le affermazioni del Consiglio secondo cui la Huta Laziska era passata alla produzione di silico-manganese a causa di interruzioni di energia elettrica e aveva posto fine alla sua produzione di ferrosilicio sarebbero in contraddizione con i dati contenuti nel fascicolo presentato dalle ricorrenti e dalla denunciante, l’affermazione del Consiglio secondo cui la OFZ non aveva riconvertito la propria produzione verso il silico-manganese sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni della denunciante e con i rendiconti della OFZ, l’affermazione del Consiglio secondo cui la Vargön Alloys non disponeva delle capacità tecniche di riconvertire la sua produzione verso il ferrocromo sarebbe errata, come dimostrerebbero i rendiconti di tale società, e questi stessi rendiconti hanno permesso alle ricorrenti di sostenere che la Vargön Alloys aveva deciso di fermare la produzione a causa di interruzioni di elettricità.

131    In terzo luogo, come le ricorrenti sostengono sempre nella replica, il fatto che le affermazioni del Consiglio a cui viene fatto riferimento supra al punto 130, relative alla Huta Laziska e alla OFZ, appaiano per la prima volta nel controricorso costituisce una violazione dei loro diritti della difesa.

132    In quarto luogo, secondo le ricorrenti il Consiglio è venuto meno al suo dovere di diligenza, come previsto in particolare nella sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T‑413/03, Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio (Racc. pag. II‑2243, punto 49), e al suo obbligo di motivazione. Infatti, nel documento di informazione finale, in risposta agli argomenti dedotti dalle ricorrenti, come esposti supra al punto 128, il Consiglio aveva ammesso che le importazioni controverse avevano potuto sostituire le importazioni provenienti da paesi terzi. Tuttavia, nell’ambito dell’accertamento di un nesso di causalità, esso aveva affermato che l’aumento delle importazioni oggetto di dumping «era coinciso altresì con un notevole declino dei volumi delle vendite dell’industria comunitaria (- 37%), nonché con una perdita significativa di quota di mercato (- 11%), cosa che tende[rebbe] effettivamente a dimostrare un forte nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria». Orbene, tale ragionamento costituirebbe solo una reiterazione della conclusione già formulata in fase di regolamento provvisorio e non risponderebbe agli argomenti delle ricorrenti, il che, a loro avviso, dimostrerebbe che il Consiglio non ha né analizzato questi argomenti con la diligenza necessaria né ha fornito una motivazione sufficiente.

133    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

–       La censura relativa alle quote di mercato liberate da alcuni produttori di Stati terzi e comunitari

134    In sostanza, le ricorrenti sostengono che le istituzioni sono incorse in un errore manifesto di valutazione e hanno violato l’art. 3, n. 6, del regolamento di base non avendo riconosciuto che le importazioni oggetto di dumping avevano occupato le quote di mercato precedentemente liberate da alcuni produttori di Stati terzi e da taluni produttori comunitari.

135    Al riguardo, da un lato, occorre ricordare che l’art. 3, n. 6, del regolamento di base stabilisce che occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi delle importazioni oggetto di dumping ha avuto un impatto sull’industria comunitaria.

136    Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, il problema di sapere se l’industria comunitaria abbia subito un danno e se quest’ultimo sia imputabile alle importazioni oggetto di dumping nonché quello di sapere se altri fattori noti abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria presuppongono la valutazione di questioni economicamente complesse, in ordine alla quale le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale. Il sindacato del giudice dell’Unione sulle valutazioni delle istituzioni deve pertanto limitarsi all’accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata e dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 marzo 2007, causa T‑107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. pag. II‑669, punto 71, e 17 dicembre 2008, causa T‑462/04, HEG e Graphite India/Consiglio, Racc. pag. II‑3685, punto 120).

137    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rilevare che ai ‘considerando’ 112-114 del regolamento provvisorio la Commissione ha esposto, in modo chiaro e preciso, i motivi per i quali riteneva che le importazioni oggetto di dumping avessero avuto un notevole impatto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria.

138    Infatti, anzitutto, al ‘considerando’ 112 del regolamento provvisorio, essa ha esposto gli elementi di fatto su cui aveva fondato la sua conclusione: il volume delle importazioni oggetto di dumping aveva registrato un forte incremento durante il periodo considerato ed era anche aumentata la corrispondente quota sul mercato della Comunità; i prezzi medi di queste importazioni erano aumentati durante il periodo considerato, ma erano rimasti nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria nel corso dello stesso periodo; durante il periodo dell’inchiesta i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping erano inferiori dal 3,7 all’11% a quelli dell’industria comunitaria, secondo il produttore‑esportatore interessato, ad eccezione di tre produttori‑esportatori che avevano collaborato, per i quali non era stata constatata alcuna sotto-quotazione, e i prezzi dell’industria comunitaria avevano subito un calo.

139    Inoltre, al ‘considerando’ 113 del regolamento provvisorio, la Commissione ha proceduto all’analisi degli elementi di fatto. Al riguardo, essa ha sottolineato che l’aumento del volume delle importazioni a basso prezzo e l’incremento della quote di mercato nel corso del periodo considerato avevano coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria. Inoltre, secondo la Commissione, l’industria comunitaria non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi a un livello sufficiente per coprire tutti i suoi costi, perché i suoi prezzi di vendita hanno subito nel corso del periodo dell’inchiesta una sotto-quotazione per effetto delle importazioni oggetto di dumping.

140    Detta analisi è stata confermata dal Consiglio ai ‘considerando’ 85 e 86 del regolamento impugnato.

141    Le ricorrenti contestano tale analisi. A loro avviso, le importazioni oggetto di dumping non possono essere state all’origine del pregiudizio, poiché non hanno fatto altro che occupare quote di mercato che erano precedentemente state liberate, da un lato, dai produttori-esportatori norvegesi, islandesi e venezuelani e, dall’altro lato, da tre produttori comunitari di ferrosilicio, ossia la OFZ, la Huta Laziska e la Vargön Alloys, che avevano riconvertito la loro produzione.

142    Tuttavia, l’affermazione delle ricorrenti non è convincente per due ragioni.

143    In primo luogo, essa non è suffragata da elementi di prova sufficienti. Infatti, le ricorrenti rinviano in particolare alle loro osservazioni sul documento di informazione provvisorio, nell’ambito delle quali esse sostengono di aver prodotto elementi di prova volti a dimostrare, da un lato, che la maggior parte dell’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping era conseguente al «vuoto» lasciato sul mercato comunitario a seguito del ritiro di produttori della Norvegia, dell’Islanda e del Venezuela e all’impossibilità per i produttori comunitari di ferrosilicio di soddisfare la domanda corrispondente degli utilizzatori comunitari e, dall’altro lato, che il restante aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping si spiegava con la decisione della OFZ, della Huta Laziska e della Vargön Alloys di ridurre o riconvertire la propria produzione.

144    Orbene, occorre sottolineare che le ricorrenti hanno prodotto prove del fatto che le importazioni provenienti dalla Norvegia erano diminuite, nel 2005 e durante il periodo dell’inchiesta. Esse hanno altresì prodotto una tabella che dimostra come le importazioni provenienti dall’Islanda e dal Venezuela fossero diminuite nel 2005, ma che prova altresì come fossero aumentate nel 2006. Del pari, esse hanno presentato prove del fatto che la OFZ, la Huta Laziska e la Vargön Alloys avevano ridotto o riconvertito la propria produzione e che, quanto alla Huta Laziska, la diminuzione era dovuta ad una lite con il suo fornitore di energia elettrica.

145    Al di là del caso della Huta Laziska, va rilevato che le ricorrenti non deducono alcun elemento per dimostrare che la diminuzione delle importazioni provenienti dalla Norvegia, dall’Islanda e dal Venezuela nonché la diminuzione della produzione comunitaria non sono state causate dalle importazioni oggetto di dumping.

146    Per di più, le ricorrenti non dimostrano una corrispondenza esatta tra l’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e il volume liberato dai produttori-esportatori norvegesi, islandesi e venezuelani nonché dalla OFZ, dalla Huta Laziska e dalla Vargön Alloys.

147    In secondo luogo, le ricorrenti forniscono solo una presentazione lacunosa e parziale dei fatti trascurando l’evoluzione di numerosi fattori economici rilevanti.

148    Anzitutto, le ricorrenti non considerano l’influenza del prezzo. Orbene, occorre rilevare, come fa il Consiglio, che lo sviluppo del volume delle importazioni dev’essere valutato in connessione con i prezzi delle importazioni oggetto di dumping e comparando questi ultimi ai prezzi tanto delle importazioni originarie di paesi terzi, quanto dei prezzi praticati dall’industria comunitaria. Nel caso di specie, le importazioni originarie di paesi terzi il cui ritiro aveva creato un «vuoto» sul mercato erano caratterizzate da prezzi superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping. Per di più, i prezzi dell’industria comunitaria sono stati sotto-quotati a causa di tali importazioni.

149    Inoltre, le ricorrenti non considerano il fatto che la quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita. Orbene, se le importazioni oggetto di dumping si fossero limitate ad occupare quote di mercato lasciate libere da taluni produttori‑esportatori stabiliti in altri paesi terzi, la quota di mercato dell’industria comunitaria sarebbe rimasta stabile. Pertanto, le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che la quota di mercato perduta dall’industria comunitaria durante il periodo considerato corrispondeva alle riduzioni di produzione della OFZ, della Huta Laziska e della Vargön Alloys, cosa che invece non hanno fatto.

150    Infine, le ricorrenti non hanno considerato il fatto che i produttori comunitari disponevano di capacità di produzione non utilizzata. Orbene, le ricorrenti sostengono che i produttori comunitari hanno volontariamente deciso di non fare uso di tale capacità, ma non lo dimostrano.

151    Pertanto, si deve dichiarare che nessuno degli argomenti sollevati dalle ricorrenti è idoneo a dimostrare che l’analisi delle istituzioni, contenuta ai ‘considerando’ 112-114 del regolamento provvisorio, e confermata ai ‘considerando’ 85 e 86 del regolamento impugnato, è viziata da un errore manifesto di valutazione e in contrasto con l’art. 3, n. 6, del regolamento di base.

152    Di conseguenza, la presente censura dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla censura relativa all’importanza e alla causa delle riduzioni di produzione volontarie da parte dell’industria comunitaria

153    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che le spiegazioni fornite dal Consiglio nel controricorso, riguardo alla valutazione dell’importanza e della causa delle riduzioni e delle riconversioni di produzione da parte della OFZ, della Huta Laziska e della Vargön Alloys, costituiscono un errore manifesto di valutazione che esse non hanno potuto far valere nel ricorso.

154    Va osservato che tale censura ha lo stesso oggetto della censura precedente, ossia l’accertamento di un errore manifesto di valutazione e di una violazione dell’art. 3, n. 6, del regolamento di base, dal momento che le istituzioni avrebbero effettuato una valutazione erronea dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria e avrebbero, in particolare, omesso di tener conto del fatto che la OFZ, la Huta Laziska e la Vargön Alloys avevano volontariamente ridotto e riconvertito la propria produzione.

155    Poiché la censura precedente è stata dichiarata infondata, la presente censura dev’essere respinta per gli stessi motivi.

–       La censura attinente a una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti

156    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che le spiegazioni fornite dal Consiglio nel controricorso, riguardo all’importanza e alla causa delle riduzioni e delle riconversioni di produzione da parte della OFZ, della Huta Laziska e della Vargön Alloys, sono apparse per la prima volta nella detta memoria, il che costituirebbe una violazione dei loro diritti della difesa.

157    La presente censura va analizzata alla luce della giurisprudenza esposta supra ai punti 52 e 98. Orbene, secondo tale giurisprudenza, una lesione dei diritti della difesa esiste solo se, a causa di un’irregolarità commessa dalle istituzioni, le ricorrenti non sono state in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista.

158    Nel caso di specie va osservato che le ricorrenti hanno avuto occasione, nel corso del procedimento antidumping, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista. Infatti, le loro osservazioni sul documento di informazione provvisorio e quelle sul documento di informazione finale contengono argomentazioni sostanziali dedicate al fatto che i produttori comunitari hanno volontariamente diminuito la loro produzione.

159    Per di più, nel documento di informazione finale, le istituzioni hanno risposto agli elementi presentati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni sul documento di informazione provvisorio. Pertanto, nessuna irregolarità è stata commessa dalle istituzioni che, nel controricorso, si limitano a rispondere agli elementi sollevati dalle ricorrenti nel ricorso.

160    Di conseguenza, la presente censura dev’essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla censura attinente ad una violazione del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione

161    In sostanza, le ricorrenti affermano che il Consiglio è venuto meno al suo dovere di diligenza e ha violato l’obbligo di motivazione, dal momento che il documento di informazione finale conterrebbe un ragionamento, relativo all’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria, che consiste in una semplice ripetizione della conclusione già formulata nella fase del regolamento provvisorio e non risponde agli argomenti che esse avevano formulato nelle loro osservazioni sul documento di informazione provvisorio.

162    A questo proposito, va rilevato che le ricorrenti non possono invocare il mancato rispetto del dovere di diligenza e una violazione dell’obbligo di motivazione mentre contestano in realtà la fondatezza della conclusione delle istituzioni. La circostanza che le ricorrenti ritengano non soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle istituzioni non dimostra affatto che queste ultime abbiano violato il loro dovere di diligenza e l’obbligo di motivazione.

163    Per di più, occorre ricordare che al punto 159 della presente sentenza è stato accertato che il documento di informazione finale aveva risposto alle affermazioni delle ricorrenti nelle loro osservazioni sul documento di informazione provvisorio, riguardo all’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria. Pertanto, non si può accusare il Consiglio di alcuna violazione del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione.

164    Occorre pertanto respingere perché infondata la presente censura e, conseguentemente, il primo capo del quarto motivo nella sua integralità.

 Sulla seconda censura del quarto motivo, attinente alle cause del pregiudizio subito individualmente dai membri dell’industria comunitaria

 Argomenti delle parti

165    Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato l’art. 3, nn. 5 e 6, del regolamento di base poiché ha rifiutato di esaminare il nesso di causalità con riferimento ai singoli produttori comunitari ed ha affermato, ai ‘considerando’ 63‑65 del regolamento impugnato, che tale analisi del nesso di causalità doveva essere effettuata con riferimento al complesso dell’industria comunitaria.

166    A sostegno di tale affermazione che, a detta delle ricorrenti, è distinta dal terzo motivo, da un lato, esse fanno osservare che l’art. 3, n. 5, del regolamento di base non impone alle autorità incaricate dell’inchiesta di esaminare unicamente i fattori economici che hanno colpito in maniera analoga tutti i produttori comunitari. Tale disposizione imporrebbe non solo di valutare tutti i fattori economici, ma altresì di effettuare tale valutazione alla luce dello «stato dell’industria», un concetto molto più ampio di quello di «industria comunitaria». Del pari, secondo le ricorrenti, l’art. 3, n. 6, del regolamento di base va letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 5, del medesimo regolamento. Di conseguenza, non sarebbe possibile stabilire se le importazioni oggetto di dumping sono all’origine di un pregiudizio notevole se non sono stati presi in considerazione tutti i fattori economici che influiscono sullo stato dell’industria comunitaria, il che significa l’impossibilità di ignorare taluni fattori economici dei quali sia dimostrato che colpiscono in modo diverso i produttori comunitari. Le ricorrenti aggiungono che, se tali fattori fossero ignorati, sarebbe troppo facile concludere che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e un qualsiasi pregiudizio basandosi sulla coincidenza temporale delle importazioni stesse e del pregiudizio.

167    Dall’altro lato, le ricorrenti rilevano di aver presentato numerosi elementi di prova diretti a dimostrare, in primo luogo, che, secondo i dati relativi alla produzione di due produttori comunitari che rappresentano la maggior parte dell’industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping non avevano determinato un calo della produzione, in secondo luogo, che quattro produttori comunitari che rappresentano la maggior parte dell’industria comunitaria avevano proceduto ad aumenti considerevoli dei prezzi e, in terzo luogo, che la Huta Laziska, uno dei principali produttori comunitari, aveva ridotto la sua produzione di 60 000 tonnellate a causa delle difficoltà di rifornimento di energia elettrica. Il Consiglio non avrebbe contestato tali fatti.

168    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

169    Anche se il presente capo del quarto motivo ha l’obiettivo di mettere in discussione la fondatezza della valutazione effettuata dalle istituzioni riguardo al nesso di causalità, occorre rilevare che tutti gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti a sostegno del suddetto capo, tranne uno, riguardano in sostanza la valutazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Infatti, solo l’argomento riguardante la Huta Laziska attiene all’analisi del nesso di causalità, dato che le ricorrenti cercano di dimostrare che il pregiudizio subito da questo produttore comunitario non è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping, bensì da difficoltà di rifornimento di energia elettrica. Per contro, l’argomento relativo all’art. 3, nn. 5 e 6, del regolamento di base verte non sull’analisi del nesso di causalità, bensì sulla valutazione dei fattori del pregiudizio. Lo stesso vale per gli argomenti attinenti alla produzione di due produttori comunitari che rappresentano la maggior parte dell’industria comunitaria, nonché al rialzo dei prezzi operato da quattro produttori comunitari, anch’essi rappresentanti la maggior parte dell’industria comunitaria.

170    Di conseguenza, in primo luogo, quanto agli argomenti che vertono, in sostanza, sulla valutazione del pregiudizio, va ricordato che, ai punti 118-123 della presente sentenza, è stato accertato che il metodo utilizzato dalle istituzioni per accertare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria era conforme all’art. 3 del regolamento di base e che i dati numerici riguardanti la produzione comunitaria, le capacità di produzione, l’utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, le quote di mercato, i prezzi medi ponderati, la redditività, i flussi di cassa, gli investimenti, gli utili sul capitale investito, la capacità di ottenere capitali, l’occupazione, la produttività e i salari non sono stati contestati dalle ricorrenti.

171    Pertanto, non si può considerare che le istituzioni hanno ignorato alcuni fattori economici che, a detta delle ricorrenti, indicano tendenze divergenti a seconda dei produttori comunitari. In particolare, per quanto riguarda l’evoluzione della produzione e dei prezzi, le istituzioni hanno debitamente tenuto conto dei dati relativi a tutti i produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta.

172    In secondo luogo, quanto all’argomento relativo alla Huta Laziska, va osservato, in via preliminare, che l’analisi dell’esistenza di un nesso di causalità non deve necessariamente essere effettuata con riferimento al complesso dell’industria comunitaria, con la conseguenza che un pregiudizio causato a un singolo produttore comunitario da un fattore diverso dalle importazioni oggetto di dumping non potrebbe essere tenuto in considerazione. Infatti, nell’ambito della cosiddetta analisi di «non imputazione» prevista dall’art. 3, n. 7, del regolamento di base (divenuto art. 3, n. 7, del regolamento n. 1225/2009), le istituzioni debbono, per un verso, esaminare tutti gli altri fattori noti che hanno causato un pregiudizio all’industria comunitaria, contemporaneamente alle importazioni oggetto di dumping e, per altro verso, evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle suddette importazioni. L’art. 3, n. 7, del regolamento di base non precisa che tale esame deve tener conto soltanto di un pregiudizio causato, da altri fattori, al complesso dell’industria comunitaria. Tenuto conto dell’obiettivo di tale disposizione, che è di far sì che le istituzioni tengano separati e distinti gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping da quelli degli altri fattori, è possibile, in talune circostanze, che un pregiudizio causato a un singolo produttore comunitario da un fattore diverso dalle importazioni oggetto di dumping debba essere preso in considerazione perché ha contribuito al pregiudizio osservato per l’industria comunitaria nel suo complesso.

173    Orbene, si deve constatare che il pregiudizio che la Huta Laziska ha potuto subire a causa delle difficoltà di rifornimento di energia elettrica è stato debitamente preso in considerazione al ‘considerando’ 101 del regolamento impugnato. In tale ‘considerando’, infatti, il Consiglio ha spiegato che, anche escludendo dall’analisi del pregiudizio i dati relativi a questo produttore, le tendenze osservate per l’industria comunitaria continuerebbero a indicare l’esistenza di un pregiudizio. Le ricorrenti tuttavia non hanno cercato di dimostrare che tale considerazione era viziata da un errore manifesto di valutazione.

174    Pertanto, è giocoforza constatare che l’argomento delle ricorrenti relativo alla situazione della Huta Laziska non può essere accolto e che, alla luce delle considerazioni che precedono, il presente capo del quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo capo del quarto motivo, relativo al calo della produzione dell’industria comunitaria

 Argomenti delle parti

175    Le ricorrenti sostengono che la conclusione del Consiglio secondo la quale le importazioni oggetto di dumping hanno provocato un calo della produzione dell’industria comunitaria è manifestamente erronea, in quanto la maggior parte dei produttori comunitari non ha ridotto la produzione.

176    Le ricorrenti infatti ricordano di aver prodotto elementi di prova idonei a dimostrare che la FerroAtlántica e la FerroPem, due produttori comunitari che rappresentavano la maggior parte dell’industria comunitaria, non avevano ridotto la loro produzione malgrado le importazioni oggetto di dumping. Orbene, secondo le ricorrenti, se le importazioni controverse avessero inciso di per se stesse negativamente sulla produzione dell’industria comunitaria, tale evoluzione negativa avrebbe dovuto essere osservata per ciascun produttore comunitario. Poiché i dati contenuti nel fascicolo processuale rivelano evoluzioni molto diverse a seconda dei produttori comunitari, la «conclusione semplicistica» secondo la quale le importazioni oggetto di dumping avrebbero registrato un rialzo notevole che è stato all’origine del simultaneo calo della produzione dell’industria comunitaria dovrebbe essere respinta.

177    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

178    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la conclusione del Consiglio secondo la quale le importazioni oggetto di dumping hanno provocato un calo della produzione dell’industria comunitaria è manifestamente erronea, in quanto due produttori che rappresentano la maggioranza dei produttori comunitari non avevano ridotto la loro produzione.

179    Va rilevato che, sebbene l’obiettivo del presente capo sia di mettere in discussione la fondatezza della valutazione delle istituzioni riguardo al nesso di causalità mentre il terzo motivo è diretto a contestare la fondatezza della determinazione del pregiudizio, gli argomenti presentati dalle ricorrenti nell’ambito del presente capo sono identici a quelli esposti nel terzo motivo. Di conseguenza, tali argomenti vanno dichiarati infondati per le ragioni esposte supra ai punti 107-123.

180    Pertanto, il presente capo del quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto capo del quarto motivo, attinente all’incidenza dell’aumento dei costi sopportato dall’industria comunitaria

 Argomenti delle parti

181    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che le affermazioni formulate nel regolamento provvisorio e nel regolamento impugnato, secondo le quali, da un lato, il prezzo dell’energia è aumentato in tutto il mondo, inclusi i paesi interessati, in alcuni casi in misura assai maggiore che in Europa, e, dall’altro lato, la presenza di importazioni oggetto di dumping e a basso prezzo non aveva permesso all’industria comunitaria di trasferire l’aumento dei costi sui suoi clienti, derivano da un errore manifesto di valutazione.

182    Innanzitutto, le ricorrenti ritengono che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione riguardo all’incidenza dell’aumento dei costi di produzione. Al riguardo, esse ricordano di aver fornito, nel corso del procedimento di inchiesta, taluni elementi di prova atti a dimostrare, da un lato, che i costi unitari della manodopera sostenuti dall’industria comunitaria erano aumentati in media del 45% per tonnellata e, dall’altro lato, che i costi dell’energia erano cresciuti per tutti i produttori comunitari, tranne uno, di oltre il 10%. Inoltre, le ricorrenti avrebbero dimostrato che questi costi erano aumentati in maniera significativamente maggiore nell’Unione rispetto ad altre parti del mondo, inclusi i paesi interessati dal procedimento antidumping. Orbene, il Consiglio non avrebbe né preso in considerazione né contestato i suddetti elementi di prova.

183    Inoltre, le ricorrenti affermano che il Consiglio è incorso in un errore manifesto nel valutare il ruolo che la domanda del settore siderurgico ha sulla facoltà dell’industria comunitaria di trasferire l’aumento dei costi sui consumatori. Al riguardo, le ricorrenti ricordano che, in base a un grafico da cui emerge una mancanza di correlazione tra la produzione mondiale di acciaio grezzo e i prezzi contrattuali del ferrosilicio nell’Unione, il Consiglio ha affermato, nel documento di informazione finale, che la domanda dei produttori di acciaio non aveva avuto alcun ruolo nella fissazione dei prezzi, in quanto a livello comunitario i prezzi del ferrosilicio, in alcuni periodi, erano in calo malgrado un aumento della domanda del settore siderurgico.

184    Orbene, secondo le ricorrenti, da un lato, il grafico utilizzato dal Consiglio dimostra che l’evoluzione complessiva dei prezzi è stata parallela a quella della domanda di acciaio. Dall’altro lato, il Consiglio non avrebbe utilizzato il grafico adatto e avrebbe dovuto analizzare l’evoluzione della produzione comunitaria di acciaio con riferimento all’evoluzione dei prezzi del ferrosilicio sul mercato comunitario. Questa analisi avrebbe dimostrato che l’evoluzione dei prezzi comunitari del ferrosilicio seguiva esattamente quella della produzione comunitaria di acciaio, che la produzione comunitaria di acciaio costituiva il principale fattore determinante del prezzo del ferrosilicio e che, pertanto, era la domanda dei produttori di acciaio che aveva limitato le possibilità di trasferire l’aumento dei costi di produzione sui consumatori.

185    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio è venuto meno al suo dovere di diligenza e al suo obbligo di motivazione, in quanto, sebbene esse avessero fornito numerosi elementi di prova riguardo all’aumento dei costi di produzione, nel corso del procedimento di inchiesta il Consiglio non ha contestato né ribattuto a tali argomenti.

186    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla censura relativa ad errori manifesti di valutazione

187    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che il Consiglio è incorso in errori manifesti nel valutare l’incidenza dell’aumento dei costi sopportati dall’industria comunitaria.

188    Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e ad escludere invece ogni danno derivante da altri fattori (sentenza della Corte 11 giugno 1992, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑3813, punto 16).

189    Inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 136 della presente sentenza, il problema di sapere se fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria presuppone la valutazione di questioni economicamente complesse, in ordine alla quale le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, il che implica che il giudice dell’Unione può esercitare un sindacato limitato su tale valutazione.

190    Di conseguenza, va rilevato che, ai ‘considerando’ 131-133 del regolamento provvisorio e ai ‘considerando’ 97-99 del regolamento impugnato, le istituzioni hanno esposto le ragioni per cui ritenevano che l’aumento dei costi di produzione non fosse stato idoneo a interrompere il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Il loro ragionamento consta di tre fasi. In primo luogo, esse hanno sottolineato che gli aumenti dei costi osservati nel settore delle leghe si erano verificati generalmente su scala mondiale e di conseguenza avevano avuto lo stesso impatto sul settore in tutto il mondo. In secondo luogo, hanno rilevato che nel periodo in esame si era effettivamente verificato un incremento dei costi. In terzo luogo, hanno constatato che, sebbene tali incrementi fossero stati in parte compensati da un aumento dei prezzi di vendita, la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping non aveva permesso all’industria comunitaria di traslare interamente l’effetto di questi rincari.

191    Le ricorrenti contestano tale ragionamento e ricordano di aver presentato, nel corso del procedimento amministrativo, due serie di elementi probatori che dimostrano la mancanza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Da un lato, esse affermano di aver fornito la prova che i prezzi dell’energia erano più alti nell’Unione che non a livello internazionale. Al riguardo, esse rinviano ad affermazioni di ordine generale formulate dalla Commissione nel «terzo pacchetto “Energia”» e dalla Alliance of Energy‑Intensive Industries. Dall’altro lato, le ricorrenti affermano di aver dimostrato che la domanda di acciaio aveva avuto un ruolo determinante nell’incapacità dell’industria comunitaria di trasferire sui prezzi gli aumenti dei costi. A tal proposito, esse producono un grafico che illustra l’evoluzione della produzione dell’acciaio nella Comunità con riferimento ai prezzi di ferrosilicio sempre nella Comunità. Secondo le ricorrenti, tale grafico dimostra che i prezzi del ferrosilicio nella Comunità seguono esattamente la produzione di acciaio nella Comunità e che, pertanto, la detta produzione di acciaio costituisce il principale elemento che determina il prezzo del ferrosilicio. Esse contrappongono il suddetto grafico a quello prodotto dalle istituzioni nel documento di informazione finale, dal quale emerge una mancanza di correlazione tra la domanda mondiale di acciaio e i prezzi contrattuali del ferrosilicio nella Comunità.

192    Tuttavia, va rilevato che nessuno degli elementi di prova dedotti dalle ricorrenti è decisivo. Innanzitutto, quanto alla prova del fatto che i prezzi dell’energia erano più alti nella Comunità che non a livello internazionale, si deve sottolineare che le ricorrenti si limitano a rinviare ad affermazioni di ordine generale senza fornire alcun dato numerico. In particolare, esse non hanno effettuato un confronto preciso e quantitativo dei prezzi comunitari e dei prezzi mondiali dell’energia, né hanno provato che il suddetto aumento dei costi dell’energia, nella Comunità, fosse tale da essere stato all’origine del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

193    Inoltre, quanto al grafico relativo all’evoluzione della produzione dell’acciaio nella Comunità con riferimento ai prezzi del ferrosilicio nella Comunità, va osservato che le ricorrenti si limitano ad affermare in maniera generale, sulla base del suddetto grafico, che i prezzi del ferrosilicio nella Comunità seguono esattamente la produzione dell’acciaio. Esse tuttavia non hanno analizzato tale grafico per dimostrare che la domanda di acciaio (ossia della produzione di acciaio) si era evoluta in maniera tale che i produttori comunitari non avevano potuto, durante il periodo dell’inchiesta, traslare sui prezzi l’aumento dei costi di produzione. Per di più, occorre rimarcare che il grafico indica un aumento della produzione di acciaio durante i primi tre mesi del periodo dell’inchiesta, che va dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006, con una limitata riduzione nel quarto trimestre. Dal grafico emerge altresì che i prezzi del ferrosilicio nella Comunità sono aumentati durante tutto il periodo dell’inchiesta. Orbene, le ricorrenti non spiegano perché l’aumento della produzione di acciaio durante i primi tre mesi del periodo dell’inchiesta non fosse sufficiente per determinare un aumento dei prezzi che permettesse ai produttori comunitari di ferrosilicio di trasferire sui consumatori l’aumento dei costi di produzione.

194    Pertanto, gli elementi di prova prodotti dalle ricorrenti non sono idonei a dimostrare che l’aumento dei costi è stato all’origine del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

195    Tenuto conto di quanto precede, in particolare del ragionamento delle istituzioni nel regolamento provvisorio e nel regolamento impugnato e dell’insufficienza degli elementi di prova dedotti dalle ricorrenti, le affermazioni riguardo ad errori manifesti di valutazione formulate da queste ultime vanno respinte.

196    Di conseguenza, occorre respingere la presente censura in quanto infondata.

–       Sulla censura attinente a una violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione

197    In sostanza, le ricorrenti affermano che il Consiglio è venuto meno al suo dovere di diligenza e al suo obbligo di motivazione, in quanto, sebbene durante il procedimento di inchiesta esse avessero prodotto numerosi elementi di prova riguardo all’aumento dei costi di produzione, il Consiglio non ha contestato né ribattuto alla presentazione di tali elementi.

198    In proposito occorre osservare, anzitutto, che contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti il Consiglio ha risposto agli elementi da esse dedotti. Infatti, da un lato le istituzioni hanno risposto alle affermazioni delle ricorrenti relative ai costi di produzione ai ‘considerando’ 131-133 del regolamento provvisorio, nel documento di informazione finale, nel documento di informazione finale specifico alla CHEMK e ai ‘considerando’ 97-99 del regolamento impugnato. Dall’altro lato, le istituzioni hanno ribattuto alle asserzioni delle ricorrenti relative alla domanda di acciaio nel documento di informazione finale e nel documento di informazione finale specifico alla CHEMK. Pertanto, alle istituzioni non si può contestare alcuna violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione.

199    Inoltre, come indicato supra al punto 162, le ricorrenti non possono invocare il mancato rispetto del dovere di diligenza e una violazione dell’obbligo di motivazione mentre in realtà contestano la fondatezza della conclusione delle istituzioni. Infatti, la circostanza che le ricorrenti ritengano non soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle istituzioni non dimostra affatto che queste ultime abbiano violato il loro dovere di diligenza e l’obbligo di motivazione.

200    Di conseguenza, la presente censura dev’essere respinta in quanto infondata.

201    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il quarto capo del quarto motivo dev’essere dichiarato infondato.

 Sul quinto capo del quarto motivo, attinente a una violazione dell’obbligo di motivazione riguardo all’analisi del pregiudizio subito dalla Huta Laziska

 Argomenti delle parti

202    Le ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione come definito, in particolare, nella sentenza della Corte 9 gennaio 2003, causa C‑76/00 P, Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. I‑79, punto 87), in quanto l’affermazione, che esso ha fatto al ‘considerando’ 101 del regolamento impugnato, riguardo all’impatto dei dati relativi specificamente alla Huta Laziska sulla determinazione del pregiudizio, non sarebbe suffragata da alcun elemento di prova. Secondo le ricorrenti, tale affermazione costituisce una «ripetizione» in quanto non apporta alcuna informazione e non fornisce alcun motivo verificabile a sostegno della sua conclusione, e questo nonostante, da un lato, le domande da esse formulate in tal senso, in particolare nelle loro osservazioni sul documento di informazione finale, e, dall’altro lato, gli elementi di prova da esse prodotti durante il procedimento di inchiesta. Tali elementi dimostrerebbero che la Huta Laziska, il più importante produttore comunitario di ferrosilicio, aveva smesso di produrre ferrosilicio durante gli anni 2005-2006 a seguito di un contenzioso con il suo fornitore di energia elettrica e che, pertanto, detta società aveva subito un pregiudizio che non era stato causato dalle importazioni oggetto del procedimento di inchiesta. Inoltre, le ricorrenti sostengono che il calo della produzione della Huta Laziska è stato di dimensioni tali da essere stato il motivo principale del calo di produzione dell’industria comunitaria nel suo complesso.

203    Nella replica le ricorrenti contestano l’osservazione del Consiglio secondo cui esse non avrebbero domandato precisazioni circa la valutazione del pregiudizio che quest’ultimo ha effettuato escludendo i dati relativi alla Huta Laziska, come emerge dal ‘considerando’ 101 del regolamento impugnato. Infatti, le ricorrenti avevano presentato una domanda precisa in tal senso il 7 gennaio 2008.

204    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

205    In sostanza, le ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione, dal momento che il ‘considerando’ 101 del regolamento impugnato, relativo all’impatto dei dati relativi specificamente alla Huta Laziska sulla determinazione del pregiudizio, costituirebbe una «ripetizione» in quanto non apporta alcuna informazione e non fornisce alcun motivo verificabile, a sostegno della sua conclusione, e questo nonostante le domande da esse formulate in tal senso.

206    Come già indicato supra al punto 162, le ricorrenti non possono invocare il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione mentre in realtà contestano la fondatezza della conclusione delle istituzioni. Infatti, la circostanza che le ricorrenti non ritengano soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle istituzioni non dimostra affatto che queste ultime abbiano violato l’obbligo di motivazione.

207    Per di più, va aggiunto che dai punti 99 e 100 del documento di informazione finale e dai ‘considerando’ 100 e 101 del regolamento impugnato emerge che le istituzioni hanno ritenuto, da un lato, che la causa del pregiudizio dovesse essere esaminata facendo riferimento al complesso dell’industria comunitaria e che le informazioni relative alla Huta Laziska fossero state prese in considerazione e, dall’altro lato, che, anche escludendo dall’analisi i dati relativi a questo produttore, le tendenze osservate per il resto dell’industria comunitaria sarebbero rimaste profondamente negative. Tali spiegazioni possono certamente essere considerate sintetiche, tuttavia esse fanno emergere, in modo chiaro e inequivoco, il ragionamento delle istituzioni, secondo la giurisprudenza alla quale viene fatto riferimento al punto 44 della presente sentenza. In ogni caso, la situazione della fattispecie non può affatto essere paragonata a quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Petrotub e Republica/Consiglio, citata supra al punto 202, che le ricorrenti citano nei loro atti. Difatti, in tale causa la Corte ha dichiarato che il Consiglio aveva proceduto ad un semplice rinvio alle norme comunitarie, non contenente alcun elemento esplicativo atto a fornire chiarimenti agli interessati e al giudice.

208    Infine, va osservato che il fatto che le istituzioni non abbiano dato seguito alla richiesta di comunicare la valutazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria che escludeva la Huta Laziska non costituisce di per sé una violazione dell’obbligo di motivazione.

209    Di conseguenza, il quinto capo del quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul sesto capo del quarto motivo, attinente a una violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alle conclusioni del Consiglio relative all’impatto delle importazioni originarie di paesi terzi

 Argomenti delle parti

210    Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione avendo affermato, al ‘considerando’ 95 del regolamento impugnato, che le importazioni originarie di altri paesi terzi non avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Al riguardo, esse fanno rinvio alle loro osservazioni sul documento di informazione finale nelle quali, con riferimento alle prove fornite assieme alle osservazioni sul documento di informazione provvisorio, esse sostengono che tale affermazione era erronea, in quanto le importazioni originarie dell’Islanda e del Venezuela erano fortemente aumentate, dal 2005 al periodo dell’inchiesta, sottraendo in tale occasione alcune quote di mercato ai produttori comunitari di ferrosilicio.

211    Nella replica le ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio, non vi è contraddizione tra l’argomento secondo cui le importazioni provenienti da altri paesi terzi hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria e l’argomento secondo il quale le importazioni oggetto di dumping hanno occupato il «posto liberato» dalle importazioni provenienti dalla Norvegia, dal Venezuela e dall’Islanda. Infatti, le importazioni oggetto di dumping avevano sostituito il ferrosilicio originario del Venezuela e dell’Islanda dal 2004 al 2005. Nello stesso tempo, dal 2005 al periodo dell’inchiesta, ossia durante un periodo diverso, le importazioni originarie del Venezuela e dell’Islanda erano aumentate, danneggiando di conseguenza l’industria comunitaria.

212    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

213    In sostanza, le ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato l’obbligo di motivazione in quanto ha affermato, al ‘considerando’ 95 del regolamento impugnato, che le importazioni originarie di altri paesi terzi non avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

214    Ancora una volta, come esposto al punto 162 della presente sentenza, le ricorrenti non possono invocare il mancato rispetto dell’obbligo di motivazione mentre in realtà contestano la fondatezza della conclusione delle istituzioni. Infatti, la circostanza che le ricorrenti ritengano non soddisfacenti le spiegazioni fornite dalle istituzioni non dimostra affatto che queste ultime abbiano violato l’obbligo di motivazione.

215    Per di più, va rilevato che, ai ‘considerando’ 115-121 del regolamento provvisorio, le istituzioni hanno esaminato dettagliatamente l’impatto delle importazioni originarie di altri paesi terzi sullo stato dell’industria comunitaria. Esse hanno confermato l’analisi esposta nel regolamento provvisorio al ‘considerando’ 95 del regolamento impugnato. Più in particolare, le istituzioni hanno dedicato approfondimenti sostanziali all’esame dell’impatto delle importazioni originarie del Venezuela e dell’Islanda ai ‘considerando’ 118 e 120 del regolamento provvisorio. In tali ‘considerando’, le istituzioni hanno precisato che, anche se non si poteva escludere che le importazioni dall’Islanda e dal Venezuela avessero potuto avere un effetto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria, tale incidenza non poteva tuttavia essere considerata significativa in rapporto al volume e ai prezzi delle importazioni in dumping. Ne consegue che le istituzioni hanno mostrato in maniera chiara e inequivoca il loro ragionamento nei suddetti ‘considerando’, e pertanto non si può validamente contestare ad esse alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.

216    Il sesto capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto in quanto infondato.

5.     Sul quinto motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti riguardo alla comunicazione di informazioni relative all’apertura del procedimento antidumping

 Argomenti delle parti

217    Le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato i loro diritti della difesa in quanto non ha accolto le domande da esse formulate dirette a ottenere l’inserimento nel fascicolo non riservato del procedimento di alcuni dati non riservati complementari, relativi agli elementi di prova che la denuncia deve contenere per portare all’apertura del procedimento antidumping.

218    A questo proposito, in primo luogo, le ricorrenti fanno rilevare di aver domandato, nelle loro osservazioni sul pregiudizio, presentate il 15 gennaio 2007, e nelle loro osservazioni sul documento di informazione provvisorio, che venissero fornite delle sintesi non riservate delle informazioni contenute nella denuncia e relative, specificamente, al calcolo del consumo apparente, alla base di calcolo del margine di dumping e ai costi di produzione delle società all’origine della denuncia. Le ricorrenti precisano che tali sintesi avrebbero dovuto essere comunicate, da un lato, per dimostrare che tali informazioni erano state effettivamente prodotte nella denuncia in maniera sufficiente per giustificare le affermazioni in essa contenute e, dall’altro lato, per consentire agli esportatori di esaminare, in forma di sintesi non riservata, le informazioni in base alle quali la Commissione aveva ritenuto necessaria l’apertura del procedimento antidumping. Secondo le ricorrenti, senza tali sintesi esse non erano in grado di rispondere alle censure formulate da Euroalliages nella denuncia.

219    Più precisamente, per quanto riguarda le informazioni relative al calcolo del consumo apparente, le ricorrenti spiegano, da un lato, che la denuncia conteneva due gruppi di dati divergenti riguardo al consumo (importazioni, esportazioni, vendite, scorte e produzione), divergenza dovuta a correzioni diverse. A causa di tale divergenza, le ricorrenti avevano chiesto precisazioni e un’armonizzazione dei calcoli per i due gruppi. Le ricorrenti non avrebbero ottenuto nulla dalle istituzioni. Dall’altro lato, in risposta all’argomento del Consiglio, secondo il quale la formula utilizzata per convertire le diverse qualità di ferrosilicio in ferrosilicio al 75% era stata comunicata, le ricorrenti sostengono nella replica che esse non chiedevano la formula, bensì il motivo per cui tale formula venisse utilizzata in una situazione in cui nessuna formula era necessaria.

220    Quanto alle informazioni relative alla base di calcolo del margine di dumping, le ricorrenti osservano che la versione non riservata della denuncia riepiloga, all’allegato C bis, tutti i dettagli forniti dalle ricorrenti riguardo al dumping. Orbene, le suddette pagine erano bianche, il che significa che le ricorrenti non avevano potuto verificare se la denuncia contenesse elementi di prova del dumping e, in ogni caso, se tali elementi fossero sufficienti.

221    Per quanto riguarda le informazioni relative ai costi di produzione delle società all’origine della denuncia, le ricorrenti precisano che, nel corso del procedimento amministrativo, esse hanno proceduto a un confronto tra l’evoluzione dei costi di produzione ai quali si fa riferimento nella denuncia, per tutta l’industria comunitaria, con i dati contenuti nella risposta al questionario antidumping per ciascun produttore comunitario. Dal confronto sarebbero emerse differenze significative, il che aveva spinto le ricorrenti a chiedere alla Commissione di divulgare i dati non riservati di ciascun produttore comunitario, come figuranti nella denuncia. La Commissione avrebbe negato tale divulgazione senza giustificazione.

222    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che nel fascicolo del procedimento non è stata inserita alcuna «versione non riservata utile» delle informazioni fornite dalle società che sostenevano la denuncia di Euroalliages. Inoltre, esse rilevano che, anche se alcune informazioni erano state alla fine prodotte, la loro credibilità è inficiata a causa dell’accertata incoerenza tra i dati contenuti nei diversi documenti comunicati dalle suddette società.

223    Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.

 Giudizio del Tribunale

224    Secondo la giurisprudenza alla quale si è fatto riferimento al punto 52 della presente sentenza, in forza del principio del rispetto dei diritti della difesa le imprese interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del danno ad essa conseguente. Al riguardo, le istituzioni comunitarie devono dare alle imprese interessate, entro i limiti di ciò che è compatibile con l’osservanza del segreto professionale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi, scegliendo, eventualmente d’ufficio, i modi appropriati di siffatta comunicazione (sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, cit. supra al punto 52, punto 17).

225    Quanto al segreto commerciale, occorre ancora ricordare che l’art. 19, n. 1, del regolamento di base (divenuto art. 19, n. 1, del regolamento n. 1225/2009) prevede che le informazioni di natura riservata oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall’inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità. Inoltre, ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento di base (divenuto art. 19, n. 2, del regolamento n. 1225/2009), alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare una sintesi non riservata salvo casi eccezionali in cui talune informazioni non si prestano ad essere sintetizzate. Sempre ai sensi di tale disposizione, le suddette sintesi debbono essere sufficientemente particolareggiate affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa.

226    È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre stabilire se il Consiglio abbia effettivamente violato i diritti della difesa delle ricorrenti non accogliendo le richieste volte ad ottenere l’inserimento nel fascicolo non riservato del procedimento di taluni dati non riservati complementari.

227    In primo luogo, le ricorrenti sostengono di aver chiesto, nelle osservazioni sul pregiudizio inviate alla Commissione il 15 gennaio 2007, che venissero inserite nel fascicolo non riservato del procedimento delle sintesi non riservate delle informazioni contenute nella denuncia, riguardanti il calcolo del consumo, la base di calcolo del margine di dumping e i costi di produzione delle società all’origine della denuncia. A causa della mancanza di tali informazioni nel fascicolo non riservato, le ricorrenti non avrebbero potuto rispondere alle accuse formulate nella denuncia.

228    Innanzitutto, per quanto riguarda il calcolo del consumo, occorre ricordare che, nelle osservazioni relative al pregiudizio, le ricorrenti hanno chiesto la comunicazione di tre tipi di dati: in primo luogo, una giustificazione della formula utilizzata per convertire l’insieme dei dati relativi all’importazione in ferrosilicio al 75%, in secondo luogo un chiarimento sul modo in cui tale conversione è stata calcolata per determinare le spedizioni destinate all’interno e, in terzo luogo, la produzione stimata per due produttori comunitari, la SKW Trotsberg AG e la TDR – Metalurgija d.d., alla quale si fa riferimento nella tabella relativa al consumo apparente fornita nella versione non riservata della denuncia, nonché il modo in cui la conversione è stata calcolata per le suddette stime.

229    Orbene, va sottolineato che la formula utilizzata per convertire i diversi tipi di ferrosilicio in ferrosilicio al 75% compare nella versione non riservata della denuncia. Inoltre, la giustificazione dell’utilizzazione di tale formula è stata fornita alle ricorrenti dalla Commissione nel documento di informazione provvisorio addizionale, inviato alle ricorrenti il 10 settembre 2007, da cui emerge che la formula di conversione utilizzata era divenuta necessaria per potere comparare i dati in maniera adeguata.

230    Occorre altresì sottolineare, per quanto riguarda le spedizioni destinate all’interno, che dalla versione non riservata della denuncia emerge che i dati relativi a tali spedizioni erano basati sulle spedizioni reali i cui dati erano stati forniti dalle diverse denuncianti, in base al ferrosilicio al 75%, nonché su stime riguardanti la SKW e la TDR. Inoltre, dalla stessa versione della denuncia deriva che i dati relativi alle spedizioni reali sono stati considerati riservati. Poiché, nella versione non riservata della denuncia, compaiono i dati totali relativi alle spedizioni destinate all’interno, si deve considerare che le istituzioni hanno agito nel rispetto dell’art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento di base.

231    Occorre infine sottolineare, per quanto riguarda la produzione stimata della SKW e della TDR, che nel documento di informazione provvisorio addizionale la Commissione ha spiegato che quest’ultima era basata sulla conoscenza del mercato posseduta dalle denuncianti e che era stata quindi considerata come riservata. Come indicato supra al punto 230, poiché nella versione non riservata della denuncia compaiono i dati totali relativi alle spedizioni destinate all’interno, le istituzioni hanno agito nel rispetto dell’art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento di base.

232    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che a torto le ricorrenti sostengono che le informazioni relative al calcolo del consumo di cui esse avevano chiesto la produzione, in forma non riservata, non sono state loro comunicate. Difatti, o tali informazioni sono state inserite nel fascicolo non riservato, oppure hanno costituito oggetto del documento di informazione provvisorio addizionale. Pertanto, riguardo a questo aspetto concreto della denuncia, le ricorrenti non sono legittimate a far valere una violazione dei diritti della difesa.

233    Inoltre, per quanto concerne la base di calcolo del margine antidumping, si deve rilevare che la versione non riservata della denuncia contiene una spiegazione sintetica, ma chiara, del modo in cui sono stati calcolati il valore normale e i prezzi all’esportazione. Inoltre, il documento di informazione provvisorio addizionale fornisce alcune spiegazioni dettagliate riguardo al modo in cui è stato calcolato il valore normale. In particolare, in quest’ultimo documento la Commissione ha fatto riferimento ai prezzi utilizzati come base di calcolo del valore normale che compaiono negli allegati C 1, C 2, C 3 e C 4 della versione non riservata della denuncia. Pertanto, si deve constatare che le ricorrenti disponevano di elementi sufficienti, riguardo alla base di calcolo del margine di dumping, per poter esercitare i loro diritti della difesa e che il fatto che le pagine relative all’allegato C bis, nella versione non riservata della denuncia, fossero bianche era irrilevante.

234    Infine, quanto ai costi di produzione delle società all’origine della denuncia, è necessario osservare che i costi di produzione delle denuncianti nel loro complesso comparivano nell’allegato 5 della versione non riservata della denuncia. Dal momento che i dati relativi ai costi di produzione reali di ogni denunciante sono incontestabilmente dati riservati e le cifre totali dei costi di produzione delle denuncianti compaiono nella versione non riservata della denuncia, le istituzioni hanno agito nel rispetto dell’art. 19, nn 1 e 2, del regolamento di base. Di conseguenza, le istituzioni hanno dato alle ricorrenti informazioni utili alla difesa dei loro interessi, assicurando al contempo il rispetto del segreto commerciale. Pertanto, neppure riguardo ai costi di produzione delle società all’origine della denuncia le ricorrenti sono legittimate a invocare una violazione dei loro diritti della difesa.

235    In secondo luogo, le ricorrenti criticano il Consiglio per non aver inserito nel fascicolo una «versione non riservata utile» delle informazioni fornite dalle società che sostenevano la denuncia di Euroalliages. Inoltre, esse osservano che, pur se alla fine alcune informazioni sono state prodotte, la loro credibilità è inficiata dall’incoerenza accertata tra i dati contenuti in diversi documenti comunicati dalle suddette società.

236    A questo proposito, si deve sottolineare la mancanza di precisione di queste affermazioni e concludere che esse vanno dichiarate irricevibili alla luce dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del suddetto Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, come interpretati dalla giurisprudenza cit. supra al punto 60. Infatti, le ricorrenti non forniscono alcuna precisazione quanto alle versioni non riservate che esse ritengono non sufficientemente utili. In particolare, esse non precisano se si tratti di versioni non riservate di documenti prodotti a sostegno della denuncia o di documenti prodotti successivamente. Né esse non forniscono alcuna precisazione quanto ai dati che considerano incoerenti. Pertanto, la presente censura va respinta in quanto irricevibile.

237    Di conseguenza, il quinto motivo dev’essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

238    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto.

239    Va altresì respinta la richiesta da parte delle ricorrenti di misure di organizzazione del procedimento e di misure istruttorie. Infatti, da un lato, le ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare la produzione di informazioni a sostegno del ‘considerando’ 101 del regolamento impugnato relativo all’impatto dei dati riguardanti specificamente la Huta Laziska sulla determinazione del pregiudizio. Poiché ai punti 205-209 della presente sentenza è stato dichiarato che il suddetto ‘considerando’ era correttamente motivato, non vi è ragione di accogliere la richiesta delle ricorrenti. Dall’altro lato, le ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare la produzione di informazioni relative al calcolo del consumo, alla base di calcolo del margine di dumping nonché ai costi di produzione di ognuna delle società all’origine della denuncia, così da poter verificare se l’apertura dell’inchiesta abbia avuto luogo sulla base di prove sufficienti dell’esistenza di un dumping e di un pregiudizio. Orbene, ai punti 224-234 della presente sentenza è stato dichiarato che le ricorrenti avevano ottenuto indicazioni utili alla difesa dei loro interessi riguardo a ognuno di questi tre elementi. Non vi è quindi ragione di accogliere neppure la domanda delle ricorrenti a questo riguardo.

 Sulle spese

240    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

241    Ai termini dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2011.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sul primo motivo, relativo all’utilizzo di un margine di profitto astratto nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione

Sul primo capo del primo motivo, attinente a un errore di diritto commesso nell’interpretazione dell’art. 2, n. 9, del regolamento di base

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo capo del primo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo capo del primo motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto capo del primo motivo, attinente alla violazione del principio di buona amministrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sul secondo motivo, relativo all’impegno di prezzo offerto dalla Silmak

Sul primo capo del secondo motivo, attinente alla violazione del principio di parità di trattamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo capo del secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 6, n. 7, dell’art. 8, n. 4, e dell’art. 20, n. 1, del regolamento di base

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il terzo capo del secondo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto capo del secondo motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sul terzo motivo, relativo alla determinazione del pregiudizio

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

4.  Sul quarto motivo, attinente all’analisi del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio

Il primo capo del quarto motivo, attinente all’incidenza sull’industria comunitaria del ritiro dal mercato comunitario di produttori di paesi terzi e delle riconversioni e delle riduzioni di produzione di alcuni produttori comunitari

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  La censura relativa alle quote di mercato liberate da alcuni produttori di Stati terzi e comunitari

–  Sulla censura relativa all’importanza e alla causa delle riduzioni di produzione volontarie da parte dell’industria comunitaria

–  La censura attinente a una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti

–  Sulla censura attinente ad una violazione del dovere di diligenza e dell’obbligo di motivazione

Sulla seconda censura del quarto motivo, attinente alle cause del pregiudizio subito individualmente dai membri dell’industria comunitaria

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo capo del quarto motivo, relativo al calo della produzione dell’industria comunitaria

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto capo del quarto motivo, attinente all’incidenza dell’aumento dei costi sopportato dall’industria comunitaria

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

–  Sulla censura relativa ad errori manifesti di valutazione

–  Sulla censura attinente a una violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione

Sul quinto capo del quarto motivo, attinente a una violazione dell’obbligo di motivazione riguardo all’analisi del pregiudizio subito dalla Huta Laziska

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul sesto capo del quarto motivo, attinente a una violazione dell’obbligo di motivazione riguardo alle conclusioni del Consiglio relative all’impatto delle importazioni originarie di paesi terzi

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

5.  Sul quinto motivo, attinente alla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti riguardo alla comunicazione di informazioni relative all’apertura del procedimento antidumping

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.