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Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 - CHEMK e KF / Consiglio

(Causa T-190/08) 

("Dumping - Importazioni di ferrosilicio originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan e della Russia - Determinazione del prezzo all'esportazione - Margine di profitto - Impegno di prezzi - Danno - Nesso di causalità - Denuncia - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia); e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, poi da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, poi H. van Vliet e M. França agenti);

Oggetto

Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU, L 55, pag. 6), nei limiti in cui esso si applica alle ricorrenti

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 197 del 2.8.2008