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Ricorso proposto il 14 maggio 2008 - CHEMK e Kuznetskie ferrosplavy / Consiglio e Commissione

(Causa T-190/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk elektrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia) e Kuznetskie ferrosplavy OAO (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti in relazione a questi procedimenti; o

in subordine, annullare la decisione impugnata; e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti in relazione a questi procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono cinque censure a sostegno del loro ricorso di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172 1, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (in prosieguo: "il regolamento controverso") nella parte in cui riguarda le ricorrenti. In subordine, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, notificata loro il 3 marzo 2008, con la quale la Commissione ha respinto la loro richiesta di sospensione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento controverso (in prosieguo: "la decisione controversa").

In primo luogo, le ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato l'art. 2, n. 9 del regolamento di base 2 (in prosieguo: "il regolamento di base") ed è venuto meno all'obbligo di motivazione, quando si è rifiutato di utilizzare il margine di profitto reale dell'importatore collegato alle ricorrenti per calcolare il loro prezzo all'esportazione.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio abbia violato il principio di non-discriminazione nonché gli artt. 6, n. 7, 8, n. 4 e 20, n. 1, del regolamento di base consentendo al produttore macedone SILMAK una divulgazione anticipata.

In terzo luogo, le ricorrenti dichiarano che il Consiglio ha violato l'art. 3, n. 6 del regolamento di base, avendo commesso un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione nel concludere che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio.

In quarto luogo, le ricorrenti affermano che il regolamento controverso è contrario agli artt. 3, n. 6 e 3, n. 7, del regolamento di base ed è viziato da un errore di diritto, da molteplici errori manifesti di valutazione, da mancanza di diligenza e da carenze di motivazione, in quanto il Consiglio avrebbe asseritamente ignorato l'effetto di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria che spezzano il nesso tra le importazioni desiderate e l'asserito notevole pregiudizio causato all'industria comunitaria.

In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato i loro diritti della difesa rifiutandosi di fornire dati sul reclamo, che giustificassero l'avvio delle indagini antidumping.

In subordine, le ricorrenti deducono un motivo di annullamento della decisione controversa, segnatamente il fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto, un errore manifesto di valutazione e ha violato i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione respingendo la richiesta delle ricorrenti di sospendere tali dazi.

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1 - GU 2008 L 55, pag. 6.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).