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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 28 giugno 2021 – Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH / Arik Air Limited e a.

(Causa C-393/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

Altre parti nel procedimento: Arik Air Limited e a.

Questioni pregiudiziali

Come debba essere interpretata, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 805/2004, 1 in particolare l’obiettivo di rendere più celere e semplice l’esecuzione delle decisioni giudiziarie degli Stati membri e l’effettiva tutela del diritto a un equo processo, la nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quale sia il potere discrezionale di cui dispongono le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione nell’interpretare la nozione di «circostanze eccezionali».

Se circostanze come quelle della presente fattispecie, relative a un procedimento giudiziario nello Stato d’origine che risolve una questione riguardante l’annullamento della decisione giudiziaria sulla base della quale è stato rilasciato un titolo esecutivo europeo, debbano essere considerate rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quali siano i criteri secondo i quali valutare la procedura di impugnazione nello Stato membro d’origine e quanto debba essere ampia la valutazione del procedimento che ha luogo nello Stato membro d’origine e che viene svolto dalle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione.

Quale sia l’oggetto della valutazione in sede di decisione sull’applicazione della nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004: se si debba valutare l’impatto delle rispettive circostanze della controversia nel caso in cui la decisione giudiziaria dello Stato d’origine sia impugnata nello Stato d’origine; se si debba analizzare l’eventuale utilità o pregiudizio della corrispondente misura specificata all’articolo 23 del regolamento, o se si debba analizzare la capacità economica del debitore di soddisfare la decisione giudiziaria o altre circostanze.

Se, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, sia possibile applicare simultaneamente più misure fra quelle menzionate in tale articolo. In caso di risposta affermativa a tale questione, su quali criteri debbono fondarsi le autorità competenti dello Stato dell’esecuzione per statuire sul merito e sulla proporzionalità dell’applicazione di più di una di tali misure.

Se il regime giuridico di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba applicarsi a una decisione giudiziaria dello Stato d’origine relativa alla sospensione (o all’annullamento) dell’esecutività o se sia applicabile un regime giuridico analogo a quello previsto all’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento.

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1 Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

2 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).