Ricorso proposto il 28 giugno 2012 - Cartoon Network / UAMI - Boomerang TV (BOOMERANG)
(Causa T-285/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Stati Uniti d'America) (rappresentante: I. Starr, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boomerang TV, SA (Madrid Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 aprile 2012 nel procedimento R 699/2011-2; e
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BOOMERANG" per servizi delle classi 38 e 41
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1160050 del marchio figurativo "Boomerang TV", per servizi della classe 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.
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