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Ricorso proposto il 28 giugno 2012 - Cartoon Network / UAMI - Boomerang TV (BOOMERANG)

(Causa T-285/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Stati Uniti d'America) (rappresentante: I. Starr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Boomerang TV, SA (Madrid Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 2 aprile 2012 nel procedimento R 699/2011-2; e

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BOOMERANG" per servizi delle classi 38 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 1160050 del marchio figurativo "Boomerang TV", per servizi della classe 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

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