Language of document : ECLI:EU:T:2014:933





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 novembre 2014 –

FIS’D / Commissione

(causa T‑283/12)

«Programma d’azione Erasmus Mundus – Convenzione-quadro di partenariato – Convenzione di sovvenzione specifica – Decisione dell’EACEA di recedere dalla convenzione quadro e di modificare la convenzione specifica – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione della Commissione di rigetto del ricorso amministrativo in quanto infondato – Violazione delle convenzioni e del manuale amministrativo e finanziario»

Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Programma d’azione per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) – Convenzione quadro di partenariato e convenzione di sovvenzione specifica – Adozione di una decisione, da parte dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), sul recesso dalla convenzione quadro e sulla modifica della convenzione specifica – Sviamento di potere – Insussistenza (Art. 263 TFUE; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1298/2008) (v. punto 113)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 12 aprile 2012 [n. Ares (2012) 446225], che ha respinto il ricorso amministrativo promosso contro la decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) del 13 gennaio 2012, con cui quest’ultima ha esercitato il recesso anticipato dalla convenzione quadro di partenariato 2011/0181 che aveva stipulato con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e ha modificato la convenzione di sovvenzione specifica da essa conclusa con detta università.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La FIS’D – Formazione integrata superiore del design sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

3)

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) sopporterà le proprie spese.