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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 4 agosto 2021 – TX / Repubblica federale di Germania

(Causa C-481/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: TX

Convenuta: Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundeskriminalamt Wiesbaden

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 15, paragrafi 3 e 1, in combinato disposto con l’articolo 14 della [direttiva (UE) 2016/680] 1 , alla luce dell’articolo 54 di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale

a)    in forza della quale, in caso di contitolarità del trattamento dei dati, l’organismo effettivamente responsabile dei dati conservati non deve necessariamente essere identificato, e

b)    che ammetta altresì che a un giudice non sia fornita una motivazione nel merito del rifiuto di fornire informazioni.

2)    In caso di risposta affermativa alla questione 1), lettere a) e b), se l’articolo 15, paragrafi 3 e 1, della direttiva (UE) 2016/680 sia compatibile con il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta 1 , anche qualora ciò renda impossibile per il giudice

a)    chiamare a intervenire in un procedimento amministrativo in più fasi, conformemente alle norme procedurali nazionali, l’altra autorità coinvolta ed effettivamente responsabile, che deve fornire il proprio accordo alla comunicazione delle informazioni e

b)    verificare nel merito se siano soddisfatte le condizioni del rifiuto di fornire informazioni e se esse siano state correttamente applicate dall’autorità che ne ha negato l’accesso.

3)    Se il rifiuto di fornire informazioni e, quindi, il diniego di un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta interferisca in modo illegittimo con la libertà professionale ai sensi dell’articolo 15 della Carta qualora le informazioni conservate siano utilizzate per escludere una persona interessata dall’attività richiesta a causa di un presunto rischio per la sicurezza.

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1 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag.89).

1 GU 2012, L 326, pag. 391.