Language of document : ECLI:EU:T:2014:912

Causa T‑29/11

Technische Universität Dresden

contro

Commissione europea

«Clausola compromissoria – Programma di azione comunitaria in materia di salute pubblica – Contratto di finanziamento di un progetto – Ricorso di annullamento – Nota di addebito – Natura contrattuale della controversia – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Riqualificazione del ricorso – Costi ammissibili»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione

2.      Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Annullamento di una nota di addebito emessa dalla Commissione – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Presupposti

[Art. 272 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Clausola compromissoria – Nozione

(Art. 272 TFUE)

5.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo

(Art. 317 TFUE)

6.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale a conoscere di una domanda riconvenzionale – Domanda nell’ambito di un rimborso di sovvenzioni eccessive versate dalla Commissione – Esigenza di chiarezza delle osservazioni e delle prove che consentono al Tribunale di valutare la fondatezza – Inosservanza – Inammissibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 46, § 1, c)]

7.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione riguardante solamente le modalità di azione unilaterali – Assenza di obbligo di motivazione nell’ambito di un contratto di finanziamento

(Artt. 272 TFUE e 296 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 24)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 38, 39)

3.      La riqualificazione di un ricorso di annullamento o per risarcimento danni come ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE (clausola compromissoria) è subordinata a due condizioni cumulative. In tal senso, tale riqualificazione è possibile a condizione che l’esplicita volontà della parte ricorrente non vi si opponga e che almeno un motivo relativo alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale di cui trattasi sia dedotto nel ricorso conformemente alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura.

(v. punti 42, 44)

4.      Poiché il Trattato non prescrive alcuna formula particolare da utilizzare in una clausola compromissoria, qualsiasi formula che indichi che le parti intendono sottrarre le loro eventuali controversie agli organi giurisdizionali nazionali per sottoporle agli organi giurisdizionali dell’Unione deve essere ritenuta sufficiente a comportare la competenza di questi ultimi ai sensi dell’art. 272 TFUE.

Costituisce una clausola compromissoria una clausola inserita sotto il titolo «Law applicable and competent court» (Diritto applicabile e organo giurisdizionale competente) in un contratto di finanziamento, in base alla quale «i beneficiari possono proporre un ricorso contro le decisioni della Commissione relative all’applicazione delle disposizioni [di detto] contratto e alle modalità della sua attuazione dinanzi al [Tribunale] e, in caso di impugnazione, dinanzi alla [Corte]».

Sebbene la redazione atipica di siffatta clausola e la sua terminologia, in particolare l’utilizzo dei termini «decisione» e «beneficiario», ricordino il controllo di legittimità effettuato a titolo del ricorso di annullamento istituito all’articolo 263 TFUE, tale circostanza non osta alla qualificazione di detta clausola come clausola compromissoria.

Nella misura in cui detta clausola può essere applicata, in particolare, alle decisioni adottate dalla Commissione sul fondamento delle disposizioni del contratto e che sono inscindibili dal rapporto contrattuale – decisioni che non rientrano, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di applicazione del ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE – un’interpretazione secondo cui tale clausola costituisce un mero richiamo al ricorso di annullamento comporterebbe un’estensione, per via contrattuale, delle condizioni di ricevibilità sancite all’articolo 263 TFUE, quando invece tali condizioni sono di ordine pubblico e non possono, pertanto, essere lasciate nella disponibilità delle parti.

Inoltre, in considerazione della sua formulazione, l’ambito di detta clausola non può nemmeno essere limitato alle sole decisioni che possono essere adottate dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 299 TFUE.

(v. punti 52, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 66)

5.      Secondo un principio fondamentale che disciplina i contributi finanziari dell’Unione, quest’ultima può sovvenzionare unicamente le spese effettivamente sostenute. Pertanto, affinché la Commissione possa svolgere un ruolo di controllo, i beneficiari di tali contributi debbono dimostrare l’effettiva esistenza dei costi imputati ai progetti sovvenzionati, e la comunicazione di informazioni affidabili da parte di tali beneficiari è indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controllo e di prova instaurato per verificare l’adempimento delle condizioni di concessione dei contributi. Non è quindi sufficiente dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una sovvenzione specifica. Il beneficiario dell’aiuto deve altresì fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate in conformità delle condizioni fissate per la concessione del contributo di cui trattasi, in quanto sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese debitamente giustificate. Il suo obbligo di rispettare le condizioni finanziarie stabilite costituisce anzi uno dei suoi impegni essenziali e dunque rappresenta un presupposto dell’attribuzione del contributo finanziario.

(v. punto 71)

6.      Anche supponendo che la Commissione intenda adire il Tribunale di una domanda riconvenzionale e che il Tribunale, malgrado la formulazione della clausola compromissoria, sia competente a statuire su tale domanda, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui, nel sistema degli strumenti di tutela legale del diritto dell’Unione, la competenza a statuire su un ricorso nel procedimento principale implica l’esistenza di una competenza a statuire su qualsivoglia domanda riconvenzionale proposta nel corso del medesimo procedimento che derivi dallo stesso atto o dal medesimo fatto che costituisce oggetto del ricorso, detta domanda riconvenzionale sarebbe comunque irricevibile alla luce dei requisiti dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Infatti, una domanda del genere non risulta con la dovuta chiarezza né dagli atti presentati dalla Commissione né dalle osservazioni formulate da quest’ultima in udienza e non è affatto suffragata da argomenti ed elementi di prova che mettano il Tribunale in grado di valutare la sua fondatezza e che consentano alla ricorrente di preparare la sua difesa.

(v. punto 116)

7.      L’obbligo di motivazione grava sulla Commissione a norma dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Esso, tuttavia, concerne solamente le modalità di azione unilaterali di tale istituzione e non si impone quindi alla Commissione in forza del contratto di finanziamento. Di conseguenza, il motivo relativo all’insufficienza di motivazione è inoperante nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, poiché un’eventuale violazione di tale obbligo è ininfluente sugli obblighi incombenti alla Commissione in forza del contratto di cui trattasi. Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui, in forza della giurisprudenza, tenuto conto del fatto che una decisione di ridurre l’importo di un contributo finanziario dell’Unione determina gravi conseguenze per il destinatario di detto contributo, la motivazione di tale decisione deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all’ammontare inizialmente approvato.

(v. punti 120‑122)