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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Appeal Tribunal (Northern Ireland) - Regno Unito) – CG / The Department for Communities in Northern Ireland

(Causa C-709/20) 1

(Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale – Articolo 18, primo comma TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi – Articolo 24 –Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Parità di trattamento – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Periodo di transizione – Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell’Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 1, 7 e 24)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CG

Convenuto: The Department for Communities in Northern Ireland

Dispositivo

L’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro ospitante che esclude dalle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell’Unione economicamente inattivi che non dispongono di risorse sufficienti e ai quali tale Stato ha concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro interessato che si trovano nella stessa situazione.

Tuttavia, se un cittadino dell’Unione soggiorna legalmente, secondo il diritto nazionale, nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le autorità nazionali competenti a concedere prestazioni di assistenza sociale sono tenute a verificare che il rifiuto di concedere tali prestazioni sulla base di tali norme non esponga tale cittadino e i figli a suo carico, a un rischio concreto e attuale di violazione dei loro diritti fondamentali sanciti dagli articoli 1, 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quando il suddetto cittadino non ha risorse per mantenere sé stesso e i suoi figli ed è isolato, queste autorità devono garantire che, in caso di rifiuto delle prestazioni di assistenza sociale, lo stesso cittadino possa comunque vivere con i suoi figli in condizioni dignitose. Nell’ambito di questo esame, le suddette autorità possono prendere in considerazione tutti i regimi di assistenza previsti dal diritto nazionale e di cui il cittadino interessato e i suoi figli possono effettivamente beneficiare.

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1 GU C 110 del 29.3.2021.