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Ricorso proposto il 21 febbraio 2018 – Austria / Commissione

(Causa T-101/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) 2017/2112 della Commissione europea, del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 — 2015/C (ex 2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II [notificata con il numero C(2017) 1486], pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1° dicembre 2017, L 317, pag. 45, nonché

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente sul mancato svolgimento di una procedura di appalto

In primo luogo, la decisione sarebbe invalida in ragione della violazione di disposizioni essenziali in materia di appalto, il cui contenuto sarebbe inscindibilmente connesso all’obiettivo dell’aiuto.

Secondo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Assenza di un obiettivo di comune interesse

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria fa valere che, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, non sussiste alcun interesse comune necessario per la concessione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Terzo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – inesatta delimitazione dell’attività economica ed erronea supposizione di un fallimento del mercato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

In terzo luogo, la convenuta avrebbe a torto autorizzato l’aiuto programmato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto riterrebbe erroneamente esistente un mercato proprio dell’energia nucleare e – altrettanto erroneamente – supporrebbe che in tale mercato vi sia un fallimento del mercato o del mercato dei capitali.

Quarto motivo, vertente sul carattere sproporzionato della misura

In quarto luogo, la decisione sarebbe viziata da nullità anche a causa dell’omessa esecuzione da parte della convenuta di un esame della proporzionalità conforme alla legge ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE: in concreto gli effetti negativi sarebbero prevalenti.

Quinto motivo, vertente su distorsioni della concorrenza sproporzionate che sarebbero incompatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

In quinto luogo, la presente decisione comporterebbe distorsioni della concorrenza sproporzionate, e dunque incompatibili con il diritto dell’Unione, e a disparità di trattamento in materia di aiuti di Stato nel mercato interno dell’energia elettrica.

Sesto motivo, vertente sull’esistenza di un “progetto in difficoltà”

In sesto luogo, la ricorrente fa valere che non avrebbe dovuto essere autorizzato un aiuto per un “progetto in difficoltà” nel mercato interno liberalizzato dell’energia elettrica in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Settimo motivo, vertente sul rafforzamento/creazione di una posizione di mercato dominante

In settimo luogo, la posizione di mercato dominante dello Stato ungherese – attivo in un’economia di mercato – derivante dall’aiuto escluderebbe la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Ottavo motivo, vertente sul rischio di liquidità per il mercato all’ingrosso

In ottavo luogo, l’aiuto non avrebbe dovuto essere autorizzato tenuto conto del rischio intrinseco della riduzione della liquidità del mercato.

Nono motivo, vertente sull’insufficiente determinazione dell’aiuto

In nono luogo, la ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso che la convenuta non ha sufficientemente determinato l’entità dell’aiuto.

Decimo motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE

In decimo luogo, la convenuta avrebbe violato – ripetutamente e gravemente – l’obbligo di motivazione ad essa incombente.

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