Language of document : ECLI:EU:T:2013:514

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

12 settembre 2013 (*)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Appalti pubblici di servizi – Eccezione di irricevibilità – Domanda di annullamento – Articolo 263, primo e quinto comma, TFUE – Articolo 122 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere prematuro del ricorso – Qualità di convenuta – Competenza del Tribunale – Domanda di risarcimento – Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale – Ricevibilità»

Nella causa T‑556/11,

European Dynamics Luxembourg SA, con sede in Ettelbrück (Lussemburgo),

European Dynamics Belgium SA, con sede in Bruxelles (Belgio),

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, con sede in Atene (Grecia),

rappresentate da N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, avvocati,

ricorrenti,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da N. Bambara e M. Paolacci, in qualità di agenti, assistiti da P. Wytinck, avvocato,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione dell’UAMI, adottata nell’ambito della gara di appalto AO/029/10 intitolata «Sviluppo di software e servizi di manutenzione» e comunicata alle ricorrenti con lettera dell’11 agosto 2011, di attribuire l’appalto di cui trattasi ad altri offerenti e di rigetto dell’offerta della prima ricorrente e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da J. Azizi (relatore), presidente, S. Frimodt Nielsen e M. Kancheva, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

A –  Disposizioni generali

1        Secondo l’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea «esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi».

2        Ai termini dell’articolo 263, quinto comma, TFUE, «[g]li atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti».

3        Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento marchi n. 207/2009»), che istituisce l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dispone, all’articolo 122, rubricato «Controllo di legittimità» quanto segue:

«1. La Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell’[UAMI] per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo, nonché degli atti del comitato del bilancio istituito all’interno dell’[UAMI] ai sensi dell’articolo 138.

2. Essa esige la modifica o la revoca di ogni atto illegittimo di cui al paragrafo 1.

3. Qualsiasi atto di cui al paragrafo 1, implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità. L’interessato deve adire la Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’atto in questione. La Commissione prende una decisione entro tre mesi. La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di rigetto».

4        Secondo l’articolo 124 del regolamento marchi n. 207/2009, intitolato «Poteri del presidente», in particolare:

«1. L’[UAMI] è diretto da un presidente.

2. Il presidente ha in particolare le competenze seguenti:

(…)

c)      compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese ed esegue il bilancio dell’[UAMI];

(…)

f)      può delegare i suoi poteri.

3. Il presidente è assistito da uno o più vicepresidenti (…)».

5        Ai termini dell’articolo 143 del regolamento marchi n. 207/2009, con la rubrica «Disposizioni finanziarie»:

«Il comitato del bilancio adotta, previo parere della Commissione e della Corte dei conti (…), le disposizioni finanziarie interne che specificano segnatamente le modalità relative all’elaborazione e all’esecuzione del bilancio dell’[UAMI]. Le disposizioni finanziarie si rifanno, compatibilmente con il carattere proprio dell’[UAMI], ai regolamenti finanziari adottati per altri organismi creati dall[‘Unione]».

6        L’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario generale»), così dispone:

«La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente sovvenzioni a carico del bilancio. I regolamenti finanziari di questi organismi possono discostarsi dal regolamento quadro soltanto se lo impongano esigenze specifiche di funzionamento e previo accordo della Commissione».

7        Secondo l’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario generale (GU L 357, pag. 72, e rettifica GU 2003, L 2, pag. 39), e modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione, del 9 luglio 2008 (GU L 181, pag. 23) «[p]er quanto riguarda le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (...) n. 2342/2002, nel rispetto [de]i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo».

B –  Regolamento CB‑3‑09 dell’UAMI

8        Secondo l’articolo 33, primo comma, del regolamento CB‑3‑09 del comitato del bilancio dell’UAMI, del 17 luglio 2009, che stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio, «[i]l presidente dell’[UAMI] esercita le funzioni di ordinatore» e «esegue il bilancio sia per quanto riguarda le entrate che le spese conformemente al regolamento finanziario dell’[UAMI], sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti assegnati».

9        L’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento CB‑3‑09 dispone, in particolare, che «[i]l presidente dell’[UAMI] può delegare i propri poteri d’esecuzione del bilancio ad agenti dell’[UAMI] soggetti allo “Statuto”, alle condizioni da [esso] specificate e nei limiti fissati dall’atto di delega».

10      L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento CB-3-09 prevede:

«Per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, nel rispetto [dei] paragrafi da 4 a 7 del presente articolo».

 Fatti

11      Le ricorrenti, la European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, esercitano la propria attività nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e concorrono regolarmente agli appalti pubblici indetti da diverse istituzioni e organismi dell’Unione, tra cui l’UAMI.

12      Con bando del 15 gennaio 2011, l’UAMI ha pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011/S 10-013995) una gara d’appalto, con il numero AO/029/10, intitolata «Servizi di manutenzione e sviluppo di software». L’appalto da attribuire consisteva nel fornire all’UAMI servizi informatici per la produzione di prototipi, l’analisi, la progettazione, la progettazione grafica, lo sviluppo, il collaudo e l’installazione di sistemi d’informazione, nonché nel mettere a disposizione la documentazione tecnica, la formazione e la manutenzione di tali sistemi.

13      Ai termini del punto II.1.4 del bando, l’appalto riguardava la conclusione di contratti quadro di una durata massima di sette anni con tre fornitori di servizi informatici distinti. Al riguardo, il punto 14.2 del capitolato d’oneri (allegato I del fascicolo della gara d’appalto) precisava che siffatti contratti quadro dovevano essere conclusi separatamente e mediante il meccanismo detto «a cascata». Secondo siffatto meccanismo, se il concorrente classificato al primo posto non è in grado di fornire il servizio richiesto, l’UAMI si rivolgerà al secondo, e via di seguito.

14      Secondo il punto IV.2.1 del bando di gara, l’appalto doveva essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. Al punto VI.4.1 era previsto che l’organo responsabile per le procedure di ricorso fosse la Commissione europea e che quello incaricato della procedura di mediazione fosse il Mediatore europeo. Il punto VI.4.2 indicava che la base giuridica per i ricorsi era l’articolo 118 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; divenuto articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009) e che la Commissione doveva essere adita nel termine di quindici giorni a partire dal giorno in cui l’interessato era venuto a conoscenza per la prima volta dell’atto in questione.

15      Con lettere del 19 e 24 gennaio e del 1° febbraio 2011 indirizzate all’UAMI, le ricorrenti si dolevano di alcune irregolarità legate alle condizioni e alle modalità della procedura di appalto AO/029/10. L’UAMI rispondeva con lettere del 28 gennaio e 4 febbraio 2011 respingendo tali allegazioni e attirando l’attenzione delle ricorrenti sulla possibilità di presentare reclamo alla Commissione a norma dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009.

16      Con lettera del 16 febbraio 2011 indirizzata all’UAMI, le ricorrenti reiteravano le proprie critiche riguardo alla mancanza di chiarezza e all’ambiguità di alcuni criteri tecnici esposti nel capitolato d’oneri e chiedevano all’Ufficio di modificarli.

17      Con lettera del 4 marzo 2011, le ricorrenti proponevano reclamo dinanzi alle direzioni generali (DG) «Mercato interno» e «Concorrenza» della Commissione, invitandola a controllare il comportamento dell’UAMI, nella sua qualità di amministrazione aggiudicatrice, in particolare per quanto riguarda le presunte irregolarità legate alla gestione della gara d’appalto AO/029/10 e ai contratti quadro di manutenzione anteriori, recanti il numero 4020070018, che l’UAMI aveva aggiudicato nel maggio 2007, mediante il meccanismo «a cascata», a tre società, tra cui la terza ricorrente.

18      Con lettere dell’8 e del 9 marzo 2011 indirizzate all’UAMI, le ricorrenti contestavano nuovamente le condizioni e le modalità della gara d’appalto numero AO/029/10.

19      L’11 marzo 2011, la prima ricorrente presentava un’offerta in risposta al bando di gara del 15 gennaio 2011.

20      Con lettera del 30 maggio 2011, la Commissione informava le ricorrenti che, da un lato, essa riteneva il reclamo proposto oltre il termine e dunque da essa non esaminabile, e che, dall’altro, aveva trasmesso alcune asserzioni all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in quanto di sua competenza. Con lettera del 13 dicembre 2011, l’OLAF informava l’UAMI di avere archiviato il caso in quanto esso riguardava un altro bando di gara ugualmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011/S 55-089144).

21       Con lettera del 31 maggio 2011 indirizzata alla Commissione, le ricorrenti contestavano il rigetto del proprio reclamo in quanto tardivo e invitavano nuovamente la Commissione a esaminarlo.

22      Con lettera dell’11 agosto 2011 (in prosieguo: la «lettera controversa»), l’UAMI informava le ricorrenti del risultato della gara d’appalto AO/029/10 (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione») e indicava loro di non avere scelto l’offerta della prima ricorrente perché non si era rivelata quella economicamente più vantaggiosa. Siffatta lettera conteneva inoltre una tabella comparativa che riportava il punteggio attribuito a detta offerta e quello attribuito rispettivamente alle offerte dei tre concorrenti che avevano ottenuto il punteggio più elevato.

23      Con lettera del 12 agosto 2011, le ricorrenti chiedevano all’UAMI di comunicare loro, in primo luogo, la composizione esatta dal consorzio degli offerenti prescelti, nonché i nomi del o dei partner o del o dei potenziali subappaltatori di tali offerenti e le percentuali dell’appalto che erano state loro affidate, in secondo luogo, i voti assegnati alla loro offerta e a quelle degli offerenti prescelti per ogni criterio di attribuzione tecnico, corredati di un’analisi comparativa dettagliata dei pro e dei contro di dette offerte per ciascun sotto-criterio, nonché una spiegazione dei meriti relativi e dei servizi supplementari o di migliore qualità proposti dagli offerenti prescelti rispetto all’offerta delle ricorrenti, in terzo luogo, una copia dettagliata del rapporto di valutazione, in quarto luogo, le offerte finanziarie degli offerenti prescelti, comparate a quella delle ricorrenti, e, in quinto luogo, i nomi dei membri del comitato di valutazione al fine di verificare l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi. Inoltre, le ricorrenti affermavano l’esistenza di un conflitto di interessi riguardo a due dei tre offerenti prescelti nonché alcune irregolarità nell’applicazione fatta dall’UAMI, dei criteri economici di valutazione delle offerte finanziarie. Esse chiedevano infine all’UAMI di astenersi dalla conclusione di un contratto con gli offerenti prescelti fino alla ricezione e successiva verifica da parte loro delle risposte dell’UAMI.

24      Con lettera del 26 agosto 2011, l’UAMI trasmetteva alle ricorrenti un estratto del rapporto di valutazione che includeva la valutazione qualitativa della loro offerta secondo tre criteri, e cioè la qualità dei servizi di manutenzione dei programmi, l’aspetto commerciale e la qualità del servizio clienti. Inoltre comunicava loro, da una parte, i nomi degli offerenti prescelti, e, dall’altra, due tabelle che contenevano i punteggi che detti offerenti e la prima ricorrente avevano ottenuto rispettivamente per le proprie offerte tecniche e finanziarie.

25      Con lettera del 29 agosto 2011 indirizzata alla Commissione, le ricorrenti si dolevano del fatto che la Commissione non avesse ancora esaminato gli elementi sottoposti alla sua attenzione nelle loro lettere del 4 marzo e del 31 maggio 2011. Inoltre, esse contestavano la legalità della decisione di aggiudicazione in considerazione di «nuove irregolarità» intervenute nel corso della gara di appalto AO/029/10. Infatti, gli offerenti prescelti al secondo e terzo posto avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara in ragione, da un lato, dell’esistenza di un conflitto di interessi e, dall’altro, del fatto che il consorzio di cui faceva parte il terzo offerente includeva un operatore che era stato responsabile della preparazione del capitolato d’oneri. Le ricorrenti invitavano dunque la Commissione a esaminare «la procedura di valutazione gestita dall’UAMI riguardante la gara d’appalto AO/029/10 e a prendere le misure necessarie per garantirne la conformità con il diritto dell’Unione europea applicabile».

26      Con lettera del 2 settembre 2011 indirizzata all’UAMI, le ricorrenti deploravano l’insufficienza delle informazioni fornite sui risultati della gara d’appalto, in particolare la non divulgazione delle parti del rapporto di valutazione riferite alle offerte degli offerenti prescelti nonché la composizione esatta di detti offerenti. Inoltre, esse deducevano una manipolazione della «formula di valutazione finanziaria» che l’UAMI avrebbe utilizzato ai fini della valutazione delle offerte finanziarie, e ribadivano le asserzioni fatte nelle loro lettere precedenti.

27      Con lettera del 15 settembre 2011 indirizzata alle ricorrenti, l’UAMI si riferiva alla motivazione che figurava nella lettera controversa e nelle lettere del 26 agosto 2011, che reputava sufficiente. Tuttavia, si dichiarava disposto a fornire altri dettagli sui criteri finanziari e trasmetteva una tabella comparativa. Riguardo alla «formula di valutazione finanziaria» da esso utilizzata, l’UAMI indicava alle ricorrenti che tale formula era fondata su un’ipotesi di lavoro, i cui fattori di ponderazione dipendevano dalla situazione esistente all’UAMI al momento dell’elaborazione dei criteri di attribuzione dell’appalto.

28      Con lettera del 16 settembre 2011 indirizzata all’UAMI, le ricorrenti reiteravano le loro doglianze, rimettevano in causa la spiegazione fornita per quanto riguarda l’uso della «formula di valutazione finanziaria» sulla base di un’ipotesi di lavoro, contestavano i risultati della gara d’appalto AO/029/10 e invitavano l’UAMI a rivedere la propria posizione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

30      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di aggiudicazione, come comunicata con la lettera controversa, in quanto respinge l’offerta della prima ricorrente;

–        annullare tutte le altre decisioni connesse dell’UAMI, comprese quelle di attribuire l’appalto di cui trattasi agli offerenti classificati dal primo al terzo posto, secondo il meccanismo «a cascata»;

–        condannare l’UAMI a risarcire alle ricorrenti i danni subiti in conseguenza della gara d’appalto in questione, per un importo pari a EUR 67 500 000;

–        condannare l’UAMI a risarcire alle ricorrenti il danno subito in conseguenza della perdita di una opportunità e il danno causato alla loro reputazione e credibilità, per un importo pari a EUR 6 750 000;

–        condannare l’UAMI alle spese.

31      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi, alcuni dei quali suddivisi in varie parti. Il primo motivo verte sulla violazione da parte dell’UAMI dell’obbligo di motivazione a titolo dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario generale, per aver fornito alle ricorrenti informazioni e spiegazioni insufficienti riguardo al ragionamento che ha condotto l’autorità aggiudicatrice a adottare la decisione di attribuzione dell’appalto. Il secondo motivo verte su vari errori manifesti di valutazione riguardanti, in particolare, l’uso di criteri di attribuzione nuovi o ignoti e contrari al capitolato d’oneri e che non sono stati spiegati a sufficienza (prima parte), l’uso di una formula di valutazione finanziaria errata, che ha dato luogo a distorsioni (seconda parte) e che è stata manipolata dagli offerenti prescelti (terza parte), nonché la modifica dell’oggetto dell’appalto (quarta parte). Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di parità di trattamento, in particolare in ragione della non esclusione degli offerenti prescelti che si trovavano in situazione di conflitto di interessi, dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera f), degli articoli 94 e 96 del regolamento finanziario generale, degli articoli 133 bis e 134 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario generale (GU L 357, pag. 1) e del principio del «buon andamento dell’amministrazione».

32      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2012, l’UAMI ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale avverso le domande di annullamento e di risarcimento. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni in merito a tale eccezione il 26 aprile 2012.

33      Nell’eccezione di irricevibilità, l’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere le domande di annullamento e di risarcimento in quanto manifestamente irricevibili;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

34      Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti reiterano le conclusioni dedotte nell’atto introduttivo e concludono che il Tribunale voglia respingere l’eccezione di irricevibilità ed esaminare nel merito la controversia.

 In diritto

A –  Osservazioni preliminari

35      In forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

36      In forza dell’articolo 114, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il Tribunale provvede sull’eccezione di irricevibilità o rinvia al merito. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa per statuire su detta eccezione. Pertanto, non è necessario avviare a tal fine la fase orale del procedimento.

B –  Sulla ricevibilità delle domande di annullamento

1.     Argomenti delle parti

37      Nell’ambito della propria eccezione, l’UAMI deduce tre motivi di irricevibilità delle domande di annullamento. In primo luogo, il ricorso giurisdizionale sarebbe prematuro. Secondo l’UAMI, l’avvio del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione in virtù dell’articolo 122, paragrafo 3, del regolamento marchi n. 207/2009 è una fase obbligatoria prima di poter adire il giudice dell’Unione. Dato che, nel caso di specie, siffatto ricorso è stato proposto prima dello scadere del termine previsto da tale articolo, esso sarebbe prematuro e dunque irricevibile. Lo stesso varrebbe anche nel caso in cui il controllo amministrativo della Commissione fosse considerato facoltativo, giacché, nel caso di specie, le ricorrenti hanno effettivamente adito la Commissione a titolo dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009. In secondo luogo, in via subordinata, l’UAMI ritiene di non disporre della legittimazione passiva come convenuto dato che, in seguito alla conclusione del procedimento amministrativo di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro la Commissione. In terzo luogo, e in via ancora più subordinata, l’UAMI sostiene che il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso. Anche supponendo che il controllo che deve essere eseguito dalla Commissione in forza dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 sia solo facoltativo, il reclamo e il ricorso presentati, rispettivamente, alla Commissione e al Tribunale si fonderebbero sugli stessi fatti e perseguirebbero i medesimi obiettivi, con la conseguenza che il reclamo, proposto per primo, prevarrebbe sul ricorso giurisdizionale. Perciò quest’ultimo dovrebbe essere dichiarato irricevibile ratione temporis.

38      In via preliminare, l’UAMI sostiene che l’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 deve essere interpretato alla luce dell’articolo 263, secondo comma, TFUE. Secondo le pertinenti disposizioni di bilancio, la decisione di aggiudicazione controversa sarebbe un atto del presidente dell’UAMI. Nel caso di specie, quest’ultimo avrebbe delegato il proprio potere amministrativo al vice presidente dell’UAMI, il sig. Archambeau, che avrebbe firmato la decisione di aggiudicazione. Inoltre, il riferimento, nel punto VI.4.1 del bando di gara, all’articolo 118 del regolamento n. 40/94 dovrebbe essere inteso come un riferimento all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009.

39      Riguardo al primo motivo di irricevibilità, vertente sul carattere prematuro delle domande di annullamento, l’UAMI afferma, in primo luogo, che lo svolgimento del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, in virtù dell’articolo 122, paragrafo 3, del regolamento marchi n. 207/2009, è condizione preliminare obbligatoria per la proposizione di un ricorso giurisdizionale. Così, per essere ricevibile, siffatto ricorso dovrebbe essere proposto dopo la conclusione del procedimento amministrativo. L’UAMI sostiene in secondo luogo che, anche considerando che il procedimento amministrativo di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 sia facoltativo, il ricorso giurisdizionale sarebbe comunque prematuro, visto che le ricorrenti hanno deliberatamente avviato il procedimento amministrativo previsto da siffatta disposizione.

40      L’UAMI ricorda che, il 29 agosto 2011, le ricorrenti hanno depositato dinanzi alla Commissione un reclamo contro la decisione di aggiudicazione presa al termine della gara di appalto AO/029/10 e che, in conformità con l’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, la Commissione aveva tempo fino al 29 novembre 2011 per adottare una decisione al riguardo. In virtù dell’articolo 122, paragrafo 3, dello stesso regolamento, l’assenza di una decisione formale della Commissione avrebbe dovuto essere considerata come un rigetto implicito del reclamo (ordinanze del Tribunale del 9 luglio 2009, infeurope/Commissione, T‑176/08 et T‑188/08, non pubblicate nella Raccolta, rispettivamente, punti 38 e 39 e 34 e 35), di modo che il termine per proporre il ricorso, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, contro siffatta decisione implicita di rigetto del reclamo decorrerebbe dal 29 novembre 2011.

41      L’UAMI ritiene che l’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 debba essere interpretato anche alla luce del quinto comma dell’articolo 263 TFUE, che prevede una deroga per gli organismi dell’Unione per quanto riguarda il controllo diretto della legalità dei loro atti da parte dei giudici dell’Unione. A dire dell’UAMI, in conformità con i principi generali del diritto dell’Unione, le condizioni specifiche di cui all’articolo 263, quinto comma, TFUE devono essere intese come riferite alle procedure di controllo della legalità che sono obbligatorie o facoltative quanto alle fasi previste per proporre un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione. Quando tali specifiche condizioni, quali quelle previste dall’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, sono obbligatorie, esse dovrebbero essere necessariamente rispettate dal singolo prima di proporre siffatto ricorso.

42      Secondo l’UAMI, il procedimento amministrativo di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 è obbligatorio, per cui non può essere avviato alcun procedimento giurisdizionale finché questo primo procedimento è ancora in corso. Siffatto carattere obbligatorio sarebbe giustificato dai principi di economia processuale e di tutela giurisdizionale effettiva, che esigono l’intervento «deciso» della Commissione entro un termine breve, senza spese per le parti. Il Tribunale avrebbe ammesso che, da una parte, il controllo amministrativo della Commissione ai sensi di questa disposizione, costituiva un prerequisito della proposizione di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (v. ordinanze infeurope/Commissione, cit. supra al punto 40, rispettivamente, punti 38 e 34, e la giurisprudenza ivi citata) e che, d’altra parte, detta disposizione stabiliva un meccanismo di controllo della legalità degli atti del presidente dell’UAMI, in particolare in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, riguardo ai quali il diritto dell’Unione non prevede il controllo di legalità da parte di un altro organo (v. ordinanze infeurope/Commissione, cit. supra al punto 40, rispettivamente, punti 37 e 32, e la giurisprudenza ivi citata). L’UAMI precisa, in sostanza, che non è rilevante il fatto che detta giurisprudenza risalga a un’epoca in cui l’articolo 230 CE era ancora in vigore e non faceva alcun riferimento specifico ai ricorsi in annullamento delle decisioni degli organismi, la cui ricevibilità è stata, appunto, riconosciuta dalla giurisprudenza, come codificata dall’articolo 263 TFUE.

43      L’UAMI deduce dalle considerazioni che precedono che il ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE è irricevibile, poiché comporta l’elusione delle condizioni specifiche e obbligatorie imposte dall’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, che erano espressamente menzionate al punto VI.4.2 del bando di gara, e di cui le ricorrenti hanno fatto uso, depositando il loro reclamo del 29 agosto 2011. L’UAMI ricorda che, in effetti, il presente ricorso è stato proposto il 21 ottobre 2011, ossia prima della fine del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, che poteva durare sino al 29 novembre 2011.

44      A dire dell’UAMI, anche supponendo che il procedimento amministrativo di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 debba essere ritenuto facoltativo, il che non sarebbe, le domande di annullamento sarebbero comunque irricevibili, in quanto introdotte prematuramente. In effetti, nel caso di specie, il preteso carattere facoltativo sarebbe privo di rilevanza dal momento che le ricorrenti hanno deliberatamente deciso di utilizzare tale mezzo di ricorso, e inoltre, di non aspettare la decisione della Commissione di conclusione del procedimento amministrativo prima di proporre il loro ricorso giurisdizionale. Pertanto, le domande di annullamento sarebbero irricevibili a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del controllo amministrativo della Commissione, dato che, in entrambi i casi, il ricorso è stato proposto prima della conclusione del procedimento amministrativo all’uopo previsto.

45      Per quanto riguarda il secondo motivo di irricevibilità, vertente sulla carenza di legittimazione passiva dell’UAMI, quest’ultimo rammenta che, secondo la giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanze infeurope/Commissione, cit. supra al punto 40, rispettivamente, punti 39 e 35, e la giurisprudenza ivi citata), le ricorrenti avrebbero dovuto proporre un ricorso per l’annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, della decisione implicita della Commissione di rigetto del reclamo e non contro la decisione di aggiudicazione dell’UAMI, con la conseguenza che in ogni caso, le domande di annullamento dovrebbero essere dichiarate irricevibili.

46      Per quanto riguarda il terzo motivo di irricevibilità, vertente sull’incompetenza del Tribunale, l’UAMI afferma in sostanza che il controllo amministrativo della Commissione, in base all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, si basa sugli stessi fatti oggetto del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale a titolo dell’articolo 263 TFUE e persegue gli stessi obiettivi. Inoltre, il Tribunale avrebbe statuito che il legislatore dell’Unione non ha previsto il procedimento amministrativo di cui all’articolo 122 dello stesso regolamento come offerta ai singoli di un procedimento alternativo a quello dinanzi ai giudici dell’Unione al fine di proteggere i loro interessi (v. ordinanze infeurope/Commissione, cit. supra al punto 40, rispettivamente, punti 38 et 34, e la giurisprudenza ivi citata).

47      L’UAMI ne deduce che, anche se il procedimento di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 non avesse carattere obbligatorio, detto procedimento si «sostituisce» a quello dinanzi ai giudici dell’Unione. In effetti, al contrario del procedimento dinanzi al Mediatore, una ricorrente rimarrebbe libera di scegliere, tra i due ricorsi disponibili, quello che è idoneo a meglio servire ai propri interessi. Tuttavia, nel momento in cui una decisione sia adottata all’esito di uno di questi due ricorsi, il secondo sarebbe escluso. Secondo l’UAMI, dato che, nel caso di specie, le ricorrenti hanno proposto un reclamo dinanzi alla Commissione in base all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 prima di presentare il ricorso a titolo dell’articolo 263 TFUE, quest’ultimo ricorso non sarebbe più disponibile e dovrebbe essere dichiarato irricevibile in ragione del fatto che il Tribunale non è competente ratione temporis a conoscerne.

48      Le ricorrenti concludono per il rigetto dell’eccezione di irricevibilità. Esse contestano, da un lato, l’applicabilità dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 al caso di specie e, dall’altro, il carattere prematuro del proprio ricorso, il carattere obbligatorio di un procedimento preliminare dinanzi alla Commissione, la carenza di legittimazione passiva dell’UAMI, nonché l’incompetenza del Tribunale.

2.     Sulla competenza dei giudici dell’Unione a conoscere dei ricorsi proposti contro gli atti dell’UAMI

49      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, in un primo tempo, il terzo motivo di irricevibilità, ossia la questione se – indipendentemente dalla portata dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 – il giudice dell’Unione sia competente a conoscere dei ricorsi diretti contro gli atti dell’UAMI.

50      Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE, quale introdotto dal trattato di Lisbona e che è entrato in vigore il 1° dicembre 2009, sancisce una nuova disposizione di diritto primario, in virtù della quale il giudice dell’Unione «esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi». Detta disposizione è volta a colmare una lacuna importante presente nel testo della versione anteriore di quest’articolo, ossia dell’articolo 230, primo comma, CE e pertanto, nel sistema codificato dei mezzi di ricorso del Trattato, rendendo espressamente impugnabili dinanzi ai giudici dell’Unione, oltre agli atti delle sue istituzioni ai sensi dell’articolo 13 TUE, gli atti giuridicamente vincolanti dei suoi organi o organismi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, Racc. pag. II‑2771, punti 33 e seguenti, in particolare punto 36, che si riferisce alla sentenza della Corte del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Racc. pag. 1339).

51      Occorre constatare che, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 1 del regolamento marchi n. 207/2009, l’UAMI è un organismo dell’Unione ai sensi dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE.

52      Di conseguenza, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro gli atti dell’UAMI, compresi quelli del suo presidente in materia di appalti pubblici, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

3.     Sulla portata dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009

53      In un secondo tempo, occorre esaminare se, e se del caso in che misura, siffatta competenza giurisdizionale è limitata o modulata dall’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009.

54      Al riguardo, si deve osservare che, con il titolo «Controllo della legalità», l’articolo 122, paragrafo 1, dello stesso regolamento prevede che «[l]a Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell’[UAMI] per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo (…)». Così, l’ambito di applicazione di tale disposizione è espressamente condizionato dall’assenza di controllo della legalità degli atti del presidente dell’UAMI da parte di un altro organo. Orbene, il Tribunale, quale organo giudiziario della Corte di giustizia secondo l’articolo 19, paragrafo 1, prima frase, TUE, costituisce siffatto «altro organo», nella misura in cui esercita tale controllo di legalità in forza dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE.

55      Ne deriva che, contrariamente alle allegazioni dell’UAMI, il presente caso di specie non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 e che pertanto, in particolare, il paragrafo 3, seconda frase, di tale articolo, secondo cui «[l]’interessato deve adire la Commissione entro un mese a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’atto in questione» non è applicabile. Pertanto, l’UAMI non può sostenere che il fatto di deferire alla Commissione un atto del presidente dell’UAMI, o lo svolgimento di un procedimento amministrativo a tale scopo, o un eventuale decisione esplicita o implicita della Commissione su detto reclamo, costituiscano, in una qualunque forma, condizioni preliminari obbligatorie, o presupposti di ricevibilità, di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione contro tale atto, in virtù dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, e quarto comma, TFUE.

56      Tale valutazione è confermata da un’interpretazione teleologica dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009. Infatti, quando il testo delle norme di diritto primario che disciplinavano il sistema di tutela giurisdizionale del Trattato soffriva ancora della lacuna menzionata supra al punto 50, l’attribuzione alla Commissione di un compito di controllo di legalità, quale previsto all’articolo 122 dello stesso regolamento, rispondeva alla necessità, avvertita dal legislatore dell’Unione, di provocare una decisione della Commissione al fine di rendere gli atti adottati dagli organi o organismi dell’Unione, almeno indirettamente, impugnabili dinanzi al giudice dell’Unione. In tal senso, l’utilizzazione dell’espressione «atti (…) per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo» conferma che si trattava di conferire alla Commissione un potere di controllo residuale e sussidiario al fine di garantire l’accesso al giudice dell’Unione almeno attraverso una decisione esplicita o implicita della Commissione ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 3, terza e quarta frase, del regolamento marchi n. 207/2009. Tuttavia, almeno dall’entrata in vigore dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE, siffatto obiettivo ha perso la sua ragion d’essere e non può giustificare un preteso carattere obbligatorio del procedimento a titolo dell’articolo 122 di detto regolamento come tappa preliminare al ricorso al giudice dell’Unione.

57      A sostegno della sua eccezione d’irricevibilità, l’UAMI sostiene tuttavia che, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 deve essere interpretato anche alla luce dell’articolo 263, quinto comma, TFUE, secondo il quale «[g]li atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti».

58      Orbene, occorre ricordare che, per i motivi esposti al punto 55 supra, l’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 è, nella specie, inapplicabile, di modo che i criteri ivi previsti non possono essere qualificati come «condizioni e modalità specifiche» ai sensi dell’articolo 263, quinto comma, TFUE.

59      In ogni caso, l’articolo 263, quinto comma, TFUE non è tale da mettere in causa la competenza giurisdizionale del Tribunale, come sancita dall’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE (v. punti 49 e 52 supra). Ogni interpretazione contraria rischierebbe infatti di pregiudicare la netta separazione tra il potere legislativo ed esecutivo, da un lato, e il potere giudiziario, dall’altro, sottesa agli articoli da 13 a 19 TUE, nonché al dovere del solo giudice dell’Unione di assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e l’applicazione dei trattati», quale imposto dall’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, TUE. Ciò vale a maggior ragione dato che la lettera dell’articolo 122, paragrafo 2, del regolamento marchi n. 207/2009, secondo la quale la Commissione «esige la modifica o la revoca di ogni atto illegittimo di cui al paragrafo 1», presuppone da parte di tale istituzione una constatazione di illegittimità e, pertanto, un vero giudizio di legalità sugli atti del presidente dell’UAMI, come quello di un giudice. Allo stesso modo, il passaggio del paragrafo 3, prima frase, di detto articolo, secondo il quale «[o]gni atto (…) può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o da qualsiasi persona direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità» dimostra che il legislatore dell’Unione aveva previsto di conferire alla Commissione un potere di controllo che assomiglia a quello di un giudice in virtù dell’articolo 230, secondo e quarto comma, CE. Orbene, anche se, dal punto di vista di detto legislatore, alla data di adozione dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, siffatto potere di controllo della legalità devoluto alla Commissione poteva ancora presumersi destinato a colmare un’eventuale lacuna nel sistema di tutela giurisdizionale del Trattato, in ogni caso ha perso la sua ragion d’essere in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE (vedi punto 56 supra).

60      Inoltre, dalle considerazioni che precedono discende che l’articolo 263, quinto comma, TFUE non disciplina un caso quale quello previsto dall’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, che attribuisce un potere di controllo della legalità degli atti di un organo o di un organismo dell’Unione a un’istituzione esterna. Al contrario, i criteri «Condizioni e modalità particolari» ai sensi dell’articolo 263, quinto comma, TFUE devono essere interpretati nel senso che si riferiscono a condizioni e modalità, di ordine puramente interno, stabilite da detto organo o organismo, preliminari a un ricorso giurisdizionale e che disciplinano, in particolare, il funzionamento di un meccanismo di auto-sorveglianza o lo svolgimento di un procedimento di composizione amichevole della controversia per preparare o evitare un contenzioso dinanzi ai giudici dell’Unione. In tal senso, in materia di appalti pubblici, gli articoli 33 e 34 della decisione 2007/497/CE della Banca centrale europea, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184, pag. 34) prevedono un mezzo di ricorso interno preliminare dinanzi a un’autorità di controllo degli appalti (Procurement Review Body), riconoscendo allo stesso tempo la competenza esclusiva e autonoma della Corte di giustizia a conoscere delle controversie che insorgano tra la Banca centrale europea (BCE) e un offerente.

61      Infine, nella misura in cui l’UAMI invoca, a sostegno della propria eccezione di irricevibilità, le ordinanze infeurope/Commission (cit. supra al punto 40, rispettivamente, punti 37 e 38 e 33 e 34), in cui era stato statuito, in sostanza, che la previsione all’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 122, paragrafo 3, del regolamento marchi n. 207/2009), di un termine per proporre un reclamo dinanzi alla Commissione dimostrava il carattere obbligatorio di siffatto procedimento amministrativo preliminare alla proposizione di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione in forza dell’articolo 230 CE, è sufficiente rilevare che tale giurisprudenza anteriore è diventata obsoleta con l’entrata in vigore dell’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE (v. punti 49 e 52 supra).

62      In tali condizioni, si deve respingere anche l’argomento principale dell’UAMI, in base al quale l’avvio del procedimento amministrativo di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009 costituisce una condizione preliminare necessaria per proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, perciò una condizione di ricevibilità dello stesso.

4.     Sulla pertinenza del fatto che le ricorrenti hanno avviato il procedimento di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009

63      L’UAMI afferma, in sostanza, che dal momento che le ricorrenti hanno volontariamente avviato il procedimento amministrativo di cui all’articolo 122 del regolamento marchi 207/2009 proponendo, con la lettera del 29 agosto 2011, un reclamo dinanzi alla Commissione, esse avrebbero dovuto aspettare l’esito di detto procedimento prima di proporre un ricorso giurisdizionale, che, per di più, avrebbe dovuto essere proposto contro la decisione finale della Commissione. Al contrario, le ricorrenti negano aver proposto siffatto reclamo conformemente all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009.

64      Nel caso di specie, non è necessario decidere se la lettera delle ricorrenti del 29 agosto 2011 costituisse o meno un reclamo a titolo dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009. Anche supponendo che lo sia, dalle considerazioni sviluppate ai punti da 49 a 62 supra, risulta che l’avvio di un procedimento di reclamo dinanzi alla Commissione non può avere l’effetto di impedire alle ricorrenti di proporre, nei termini previsti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso contro la decisione di aggiudicazione quale comunicata con la lettera controversa. Infatti, eccetto l’invocazione del testo dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, che è inapplicabile al caso di specie (v. punto 55 supra) e della giurisprudenza obsoleta risultante dalle ordinanze infeurope/Commissione (punto 40 supra), l’UAMI non si avvale di alcun fondamento giuridico quanto a un siffatto limite del diritto delle ricorrenti a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389). Al contrario, tenuto conto delle considerazioni esposte supra ai punti da 49 a 62, le ricorrenti si sarebbero esposte a un rischio considerevole di preclusione di un tale ricorso contro la decisione dell’UAMI, se si fossero limitate a proseguire la contestazione dinanzi alla Commissione.

65      Di conseguenza, il solo fatto che le ricorrenti abbiano cercato di insistere, con la loro lettera del 29 agosto 2011, perché la Commissione esaminasse il loro reclamo del 4 marzo 2011, non può avere l’effetto di rendere irricevibili le domande di annullamento che esse hanno introdotto dinanzi al Tribunale, in virtù delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE.

5.     Conseguenza sulla valutazione dei motivi di irricevibilità invocati

66      Alla luce delle considerazioni sviluppate supra ai punti da 49 a 62, il Tribunale constata che il ricorso delle ricorrenti, nella misura in cui contiene domande di annullamento, non era né prematuro né irricevibile e che è dunque necessario respingere il primo motivo di irricevibilità. Lo stesso vale per il secondo e il terzo motivo di irricevibilità, dato che la competenza giurisdizionale del Tribunale sia nel merito che ratione temporis deriva direttamente dall’articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE e non, in modo solo indiretto, dall’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009, che, a causa della sua inapplicabilità, non è tale da limitare detta competenza. Ne deriva anche che, nella fattispecie, l’UAMI ha la legittimazione passiva nella presente controversia e che la ricevibilità delle domande di annullamento non dipende da un previo ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione, a titolo dell’articolo 122 dello stesso regolamento.

67      Di conseguenza, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità nella misura in cui essa riguarda le domande di annullamento.

C –  Sulla ricevibilità delle domande di risarcimento danni

68      L’UAMI ritiene che, data l’irricevibilità delle domande di annullamento, anche le domande di risarcimento danni debbano essere dichiarate irricevibili. In via subordinata, l’UAMI chiede che queste ultime domande siano dichiarate irricevibili o manifestamente infondate in diritto, in virtù dell’articolo 111 del regolamento di procedura, per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Infatti, omettendo di descrivere, almeno brevemente, i motivi e gli elementi di diritto su cui si fondano le conclusioni per risarcimento danni, l’atto introduttivo del ricorso non soddisferebbe il requisito secondo il quale esso deve indicare la natura e l’importanza del pregiudizio subito in modo sufficientemente preciso. In particolare, nell’ambito dell’atto di ricorso, le ricorrenti non avrebbero prodotto alcun elemento di prova del preteso comportamento illegittimo e non avrebbero spiegato con sufficiente precisione il collegamento tra detto comportamento e il danno lamentato.

69      Le ricorrenti contestano l’irricevibilità delle loro domande di risarcimento danni.

70      In primo luogo, è sufficiente rilevare che, tenuto conto delle considerazioni esposte supra ai punti da 49 a 68, l’argomento principale dell’UAMI, per cui l’irricevibilità delle domande di risarcimento danni deriverebbe direttamente da quella delle domande di annullamento, deve essere respinto.

71      In secondo luogo, riguardo all’argomento dedotto in subordine, vertente sulla violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, occorre ricordare che, in virtù del combinato disposto degli articoli 21, primo comma e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di procedura, il ricorso deve sempre contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. In particolare, per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. sentenza del Tribunale del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, Racc. pag. II‑211, punto 132, e la giurisprudenza ivi citata).

72      Orbene, nel caso di specie, l’UAMI non può affermare che le ricorrenti abbiano violato dette prescrizioni formali nel loro ricorso, in quanto esso contiene elementi sufficienti per permettere di identificare il preteso comportamento illegittimo addebitato all’UAMI, le ragioni per cui le ricorrenti hanno ritenuto che esista un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno lamentato, nonché la natura e l’ampiezza del danno stesso. In effetti, senza che occorra anticipare l’esame della fondatezza delle domande di risarcimento danni, le ricorrenti espongono a lungo questi diversi elementi, nei punti da 126 a 155 del loro ricorso, in una sezione separata intitolata «Risarcimento danni», basandosi sui motivi di illegittimità esposti a sostegno delle loro domande di annullamento (punti 126, da 133 a 136 e 140), spiegando l’esistenza di un nesso di causalità (punto 137) e precisando la natura e l’ampiezza del danno lamentato che deriverebbe dai comportamenti illegittimi (punti 139 e da 141 a 148 riguardanti la perdita dell’appalto, e punti da 150 a 155). Pertanto, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene l’UAMI, il Tribunale non è tenuto a cercare e identificare, tra i diversi motivi esposti a sostegno delle domande di annullamento, quello o quelli che le ricorrenti intendono utilizzare a fondamento delle loro domande di risarcimento danni, o addirittura a valutare e verificare l’esistenza di un eventuale nesso di causalità tra il o i comportamenti indicati in questi motivi e il preteso danno subito (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2012, Ben Ali/Consiglio, T‑301/11, punti 72 e seguenti), cosa che potrebbe giustificare il rigetto di dette domande di risarcimento in quanto irricevibili a titolo dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura.

73      In terzo luogo, nel caso di specie, l’UAMI non ha specificato le ragioni per cui riteneva che le domande di risarcimento del danno fossero manifestamente prive di fondamento in diritto, in virtù dell’articolo 111 del regolamento di procedura, di modo che anche questo argomento deve essere respinto. In ogni caso, in assenza di mezzi difensivi dedotti dall’UAMI al riguardo, anche per quanto riguarda il preteso comportamento illegittimo dell’UAMI, in questa fase il Tribunale non è in grado di statuire definitivamente sulla fondatezza dei diversi motivi di illegittimità dedotti dalle ricorrenti (v. punto 31 supra).

74      Dunque, i motivi di irricevibilità invocati dall’UAMI contro le domande di risarcimento del danno devono essere respinti in toto.

75      Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, le domande di annullamento e di risarcimento del danno sono ricevibili e l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’UAMI deve essere respinta.

 Sulle spese

76      Occorre riservare le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 12 settembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi

Indice


Contesto normativo

A – Disposizioni generali

B – Regolamento CB‑3‑09 dell’UAMI

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A – Osservazioni preliminari

B – Sulla ricevibilità delle domande di annullamento

1. Argomenti delle parti

2. Sulla competenza dei giudici dell’Unione a conoscere dei ricorsi proposti contro gli atti dell’UAMI

3. Sulla portata dell’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009

4. Sulla pertinenza del fatto che le ricorrenti hanno avviato il procedimento di cui all’articolo 122 del regolamento marchi n. 207/2009

5. Conseguenza sulla valutazione dei motivi di irricevibilità invocati

C – Sulla ricevibilità delle domande di risarcimento danni

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.