Language of document : ECLI:EU:T:2023:716

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

15 novembre 2023 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità – Sviamento di potere»

Nella causa T‑193/22,

OT, rappresentato da J.-P. Hordies e C. Sand, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da V. Piessevaux, A. Boggio‑Tomasaz e M.-C. Cadilhac, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Van Regemorter, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da D. Spielmann (relatore), presidente, R. Mastroianni, M. Brkan, I. Gâlea e T. Tóth, giudici,

cancelliere: H. Eriksson, amministratrice

vista l’ordinanza del 30 maggio 2022, OT/Consiglio (T‑193/22 R, non pubblicata, EU:T:2022:307),

vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:

–        il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2022,

–        la decisione del 2 giugno 2022 che accoglie la domanda di anonimato del ricorrente e respinge la sua domanda di procedimento accelerato,

–        la decisione del 25 agosto 2022 che ammette il Regno del Belgio a intervenire a sostegno del Consiglio,

–        la memoria di adattamento depositata presso la cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2022,

–        i documenti del ricorrente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2022 e versati agli atti,

–        la decisione del 6 febbraio 2023 di non versare agli atti nuovi documenti prodotti dal ricorrente il 24 gennaio 2023,

in seguito all’udienza del 26 aprile 2023,

ha pronunciato la presente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente, OT, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44) e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali») e, dall’altro, previo adattamento del ricorso, della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento»), nella misura in cui detti atti (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati») lo riguardano.

 Fatti

2        Il ricorrente è un imprenditore con cittadinanza russa.

3        Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16). Lo stesso giorno, esso ha adottato, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).

4        Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosceva l’indipendenza e la sovranità delle autoproclamate «Repubblica popolare di Donetsk» e «Repubblica popolare di Lugansk» e ha ordinato lo spiegamento delle forze armate russe in tali zone.

5        Il 22 febbraio 2022 l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo: l’«Alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione europea in cui condannava tali azioni, in quanto costituivano una grave violazione del diritto internazionale. Egli ha annunciato che l’Unione avrebbe risposto a queste ultime violazioni da parte della Federazione russa adottando con urgenza ulteriori misure restrittive.

6        Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato una prima serie di misure restrittive. Queste riguardavano, in primo luogo, restrizioni applicabili alle relazioni economiche con le regioni di Donetsk e di Lugansk non controllate dal governo, in secondo luogo, restrizioni all’accesso al mercato dei capitali, in particolare vietando i finanziamenti alla Federazione russa, al suo governo e alla sua banca centrale, e, in terzo luogo, l’aggiunta di membri del governo, di banche, di imprenditori, di generali nonché di 336 membri della Gosudarstvennaya Duma Federal’nogo Sobrania Rossiskoï Federatsii (Duma di Stato dell’Assemblea federale della Federazione russa) all’elenco delle persone, entità ed organismi soggetti a misure restrittive.

7        Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina.

8        Lo stesso giorno, l’Alto rappresentante ha pubblicato una dichiarazione a nome dell’Unione che condannava con la massima fermezza l’«invasione non provocata» dell’Ucraina da parte delle forze armate russe e ha indicato che la risposta dell’Unione avrebbe comportato misure restrittive sia settoriali che individuali.

9        In occasione della sua riunione straordinaria tenutasi in pari data, il Consiglio europeo ha condannato l’intervento militare russo in Ucraina esprimendo il suo accordo di principio per l’adozione di misure restrittive e di sanzioni economiche a carico della Federazione russa alla luce delle proposte della Commissione europea e dell’Alto rappresentante.

10      Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato una seconda serie di misure restrittive. In pari data, considerata la gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato, da un lato, la decisione (PESC) 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1), e, dall’altro, il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1), in particolare al fine di modificare i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, potevano essere oggetto delle misure restrittive di cui trattasi.

11      L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/145, nella versione modificata dalla decisione 2022/329, prevede quanto segue:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

(…)

d)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;

(…)

g)      imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,

e le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad esse associati elencate nell’allegato.

2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

12      Le modalità di tale congelamento di fondi sono definite all’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della decisione 2014/145.

13      L’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), della decisione 2014/145, come modificata, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che possiedono in sostanza i medesimi requisiti stabiliti all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), della stessa decisione.

14      Il regolamento n. 269/2014, nella sua versione modificata dal regolamento 2022/330, impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e definisce le modalità di tale congelamento in termini identici, in sostanza, a quelli della decisione 2014/145 come modificata. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a g), di tale regolamento, come modificato, richiama essenzialmente l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a g), della suddetta decisione.

15      In tale contesto, con gli atti iniziali, il Consiglio ha inserito il nome del ricorrente negli elenchi delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive contenuti nell’allegato della decisione 2014/145 come modificata e nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 come modificato (in prosieguo: gli «elenchi controversi»).

16      Il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi controversi per i seguenti motivi:

«[Il ricorrente] è un importante azionista del conglomerato Alfa Group, che comprende Alfa Bank, uno dei principali contribuenti della Russia. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Ha legami consolidati con il presidente russo. La figlia maggiore di Vladimir Putin, Maria, ha gestito un progetto di beneficenza, Alfa‑Endo, finanziato da Alfa Bank. Vladimir Putin ha ricompensato Alfa Group per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di Alfa Group.

Pertanto, fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. È altresì un imprenditore russo di spicco attivo in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

17      Il 16 marzo 2022 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2022/429, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2022/427 (GU 2022, C 121 I, pag. 1). Tale avviso indicava, in particolare, che le persone interessate potevano presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione che aveva incluso i loro nomi negli elenchi allegati ai suddetti atti.

18      Con lettere del 5 e dell’8 aprile 2022, il ricorrente ha chiesto al Consiglio la trasmissione del fascicolo su cui si fondava l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi.

19      Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha trasmesso al ricorrente l’intero fascicolo WK 3073/2022 (in prosieguo: il «fascicolo di prove»), su cui aveva fondato la sua decisione.

20      Il 14 aprile, il 30 maggio, il 7 giugno, il 5 luglio e il 18 agosto 2022, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni al Consiglio, chiedendogli, in particolare, di riconsiderare la decisione di inserire il suo nome negli elenchi controversi e di essere ascoltato.

21      Il 14 settembre 2022 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento. Da tali atti risulta che le misure restrittive individuali applicabili al ricorrente erano prolungate sino al 15 marzo 2023 per i medesimi motivi indicati negli atti iniziali (v. punto 16 supra).

22      Con lettera del 15 settembre 2022, il Consiglio ha indicato al ricorrente, in particolare, che le osservazioni contenute nelle sue lettere datate 14 aprile, 30 maggio, 7 giugno, 5 luglio e 18 agosto 2022 non rimettevano in discussione la sua valutazione quanto alla necessità di mantenere le misure restrittive di cui trattasi. Il Consiglio ha altresì indicato che, viste le analogie negli argomenti, rimandava alle osservazioni presentate nel quadro del procedimento sommario e nella presente causa. Esso ha concluso che il nome del ricorrente doveva essere mantenuto negli elenchi controversi.

23      Il 15 settembre 2022 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145, modificata dalla decisione 2022/1530, e al regolamento n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione 2022/1529 (GU 2022, C 353 I, pag. 1).

24      Il 1º novembre 2022 il ricorrente ha presentato al Consiglio una richiesta di riesame.

 Conclusioni delle parti

25      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti impugnati;

–        condannare il Consiglio alle spese.

26      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso di annullamento;

–        condannare il ricorrente alle spese.

27      Il Regno del Belgio chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso di annullamento.

 In diritto

28      A fondamento del ricorso, il ricorrente deduce, sollevando un’eccezione, l’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 1, lettere d) e g), del regolamento 2022/330. Egli invoca, inoltre, un motivo vertente sulla violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 2 e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989, e dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, un motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, un motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato, un motivo vertente su un errore manifesto di valutazione, un motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e un motivo vertente sulla violazione del diritto di proprietà, della libertà d’impresa e del diritto di esercitare una professione. Nell’ambito della memoria di adattamento, egli invoca anche un motivo legato all’esistenza di uno sviamento di potere.

29      In udienza, il ricorrente ha comunicato di voler rinunciare a invocare gli argomenti legati alla violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamenti, degli articoli 2 e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché gli argomenti vertenti sulla vita privata e familiare, circostanza di cui è stato preso atto.

 Sullillegittimità, dedotta a titolo di eccezione, dellarticolo 1, lettere d) e g), del regolamento 2022/330, implicante una violazione dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di buona amministrazione

30      Il ricorrente sostiene, in via principale, che l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi è frutto dell’applicazione di un testo illegittimo poiché il regolamento n. 269/2014, come modificato, consente al Consiglio di inserire negli elenchi controversi i nomi di persone con cittadinanza russa che non hanno alcun collegamento con il regime oggetto delle misure restrittive di cui trattasi, con il pretesto che esse costituirebbero, attraverso le loro attività economiche, una fonte di reddito per il governo russo. Egli invoca una violazione dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di buona amministrazione. L’inserimento del suo nome negli elenchi controversi risultante dall’applicazione di un testo illegittimo dovrebbe pertanto essere annullato. Nella replica, egli sostiene che il Consiglio ha esercitato il suo potere discrezionale in maniera selettiva e, quindi discriminatoria, in ragione della nazionalità o dei settori economici interessati. Inoltre, a suo avviso, il Consiglio doveva essere in grado di giustificare in che modo la creazione delle categorie di cui all’articolo 1, lettere d) e g), del regolamento 2022/330 abbia avuto l’effetto di porre rimedio all’inefficacia delle misure adottate dal 2014 e di dimostrare la loro necessità, adeguatezza e non sostituibilità. Nella memoria di adattamento, egli sottolinea l’eliminazione, nei criteri previsti a partire dal 2022, del legame tra la situazione in Ucraina e il ruolo delle persone fisiche sanzionate nonché la necessità di un controllo giurisdizionale rafforzato che ne deriva.

31      Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

32      Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

33      L’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione di cui è destinataria, la validità di atti di portata generale che costituiscono il fondamento di una siffatta decisione, qualora detta parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento. L’atto generale di cui è eccepita l’illegittimità deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla fattispecie oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale impugnata e l’atto generale in questione (v. sentenza del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑14/14 e T‑87/14, EU:T:2017:102, punto 55 e giurisprudenza citata).

34      Per quanto concerne l’intensità del controllo giurisdizionale, secondo una giurisprudenza costante, i giudici dell’Unione, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale condizione è espressamente sancita dall’articolo 275, secondo comma, TFUE (v. sentenze del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, punto 58 e giurisprudenza citata, e del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 65 e giurisprudenza citata).

35      Nondimeno, il Consiglio dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la definizione generale e astratta dei criteri giuridici e delle modalità di adozione delle misure restrittive (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 41 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, le norme di portata generale che definiscono tali criteri e tali modalità, quali le disposizioni degli atti impugnati che prevedono i criteri controversi oggetto del presente motivo, sono assoggettate a un controllo giurisdizionale ristretto che si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti e di sviamento di potere [v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio, T‑246/08 e T‑332/08, EU:T:2009:266, punti 44 e 45, e del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 149 (non pubblicata)].

36      Nel caso di specie, dall’articolo 2 e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento n. 269/2014 come modificato risulta che sono congelati i fondi e le risorse economiche «[del]le persone fisiche o giuridiche, [del]le entità o [de]gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina ovvero che traggono vantaggio dagli stessi» [articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 269/2014 come modificato] [in prosieguo: il «criterio d)»] e «[de]gli imprenditori di spicco o [del]le persone giuridiche, [del]le entità o [de]gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina» [articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014 come modificato] [in prosieguo: il «criterio g)»].

37      Il ricorrente sostiene che i criteri d) e g) (in prosieguo, congiuntamente: i «criteri controversi»), applicati nel caso di specie, violano i principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di buona amministrazione.

38      In primo luogo, va ricordato che il principio di parità di trattamento, che costituisce un principio giuridico fondamentale, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale disparità di trattamento non sia oggettivamente giustificata (sentenza del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio, T‑246/08 e T‑332/08, EU:T:2009:266, punto 135).

39      Orbene, nella specie, si deve constatare che i criteri controversi non si riferiscono unicamente ai cittadini russi o a taluni settori economici, ma a ogni persona che sostenga, materialmente o finanziariamente, i dirigenti russi e a tutte le persone fisiche di spicco ai sensi dei criteri applicabili. Come indicato dal Consiglio, anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione possono essere assoggettati a misure restrittive.

40      Inoltre, nella misura in cui il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di adottare misure restrittive nei confronti di determinate persone o di determinate entità che rispondono ai criteri controversi, ha esercitato il suo potere in maniera discriminatoria e non ha esaminato con cura e imparzialità tutti gli elementi concernenti dette persone o entità, tali argomenti rientrano nell’esame della situazione individuale del ricorrente. Pertanto, essi devono essere respinti come irrilevanti in considerazione della legittimità del criterio di cui trattasi.

41      Tale censura deve essere, quindi, respinta.

42      In secondo luogo, il principio della certezza del diritto implica che la normativa dell’Unione sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per i destinatari (v. sentenze del 5 marzo 2015, Europäisch-Iranische Handelsbank/Consiglio, C‑585/13 P, EU:C:2015:145, punto 93 e giurisprudenza citata, e del 17 febbraio 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio, T‑14/14 e T‑87/14, EU:T:2017:102, punto 192 e giurisprudenza citata).

43      Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che i criteri controversi non rispondono al requisito di prevedibilità poiché, sostanzialmente, sono definiti in termini troppo generici.

44      Occorre osservare che, da un lato, per quanto attiene al criterio d), dal testo stesso del regolamento n. 269/2014 come modificato emerge senza ambiguità che il criterio di cui trattasi si riferisce in modo mirato e selettivo alle persone fisiche e giuridiche che, sebbene non abbiano, in quanto tali, alcun collegamento con la destabilizzazione dell’Ucraina, forniscono un sostegno materiale o finanziario ai i dirigenti russi responsabili di essa o traggono vantaggio dagli stessi. Il criterio d) si compone così di due elementi, vale a dire, il sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e il fatto di trarre un vantaggio da detti dirigenti, fermo restando che questi due elementi non sono cumulativi. Inoltre, questo criterio non richiede che le persone o le entità interessate traggano personalmente vantaggio dall’annessione della Crimea o dalla destabilizzazione dell’Ucraina. È sufficiente che esse traggano vantaggio da uno dei «dirigenti russi» responsabili di tali eventi, senza che sia necessario stabilire un nesso tra i vantaggi di cui beneficiano le persone designate e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Rotenberg/Consiglio, T‑720/14, EU:T:2016:689, punto 87).

45      Dall’altro lato, per quanto attiene al criterio g), la sua formulazione si riferisce in maniera sufficientemente chiara e precisa, in particolare, agli imprenditori di spicco che operano in settori che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo. Alla luce della formulazione di questo criterio, occorre ritenere che le persone di cui trattasi devono essere considerate come di spicco in ragione della loro importanza nel settore in cui operano e dell’importanza che detto settore riveste per l’economia russa (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Rosneft e a./Consiglio, T‑715/14, non pubblicata, EU:T:2018:544, punto 157).

46      Inoltre, il criterio g) si inserisce in un quadro giuridico chiaramente delimitato dagli obiettivi perseguiti dalla normativa che disciplina le misure restrittive di cui trattasi, vale a dire, dalla necessità, tenuto conto della gravità della situazione, di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, nonché all’aggressione militare di tale paese. In questa prospettiva, le misure restrittive di cui trattasi sono conformi all’obiettivo di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco (Stati Uniti) il 26 giugno 1945 (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punti 115 e 123; del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:499, punto 59, e del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 163).

47      Inoltre, il potere discrezionale conferito al Consiglio dai criteri controversi è controbilanciato da un obbligo di motivazione e da diritti procedurali rinforzati (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2014, National Iranian Oil Company/Consiglio, T‑578/12, non pubblicata, EU:T:2014:678, punto 122 e giurisprudenza citata).

48      Ne consegue che i criteri controversi soddisfano il livello di prevedibilità richiesto dal diritto dell’Unione.

49      Inoltre, per quanto attiene al criterio g), contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, esiste un collegamento logico tra, da un lato, il fatto di prendere di mira gli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo, alla luce dell’importanza che detti settori rivestono per l’economia russa, e dall’altro, l’obiettivo delle misure restrittive perseguito nel caso di specie che consiste nell’aumentare la pressione sulla Federazione russa nonché il costo delle azioni da essa intraprese per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Rosneft e a./Consiglio, T‑715/14, non pubblicata, EU:T:2018:544, punto 157 e giurisprudenza citata).

50      Deve essere, pertanto, respinto l’argomento del ricorrente vertente sull’eliminazione del collegamento tra la situazione in Ucraina e il ruolo delle persone fisiche assoggettate alle misure restrittive di cui trattasi.

51      La censura fondata sulla violazione del principio di certezza del diritto va, quindi, respinta.

52      In terzo luogo, la censura vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, che implica l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (v., in tal senso, sentenze del 30 giugno 2016, Al Matri/Consiglio, T‑545/13, non pubblicata, EU:T:2016:376, punto 58, e del 6 giugno 2018, Arbuzov/Consiglio, T‑258/17, EU:T:2018:331, punto 61), non è supportata in altro modo e deve pertanto essere respinta.

53      In quarto luogo, nella replica, il ricorrente contesta al Consiglio di non aver saputo giustificare in che modo le categorie di persone ed entità di cui all’articolo 1, lettere d) e g), del regolamento 2022/330 avrebbero l’effetto di porre rimedio all’inefficacia delle misure adottate a partire dal 2014, né dimostrare la loro necessità, adeguatezza e non sostituibilità.

54      Tuttavia, come sottolinea il Consiglio, senza essere stato smentito dal ricorrente in udienza, si tratta di un argomento non dedotto nell’atto di ricorso. Esso deve, pertanto, essere respinto come irricevibile ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

55      La legittimità delle misure restrittive non è peraltro subordinata all’accertamento dei loro effetti immediati, ma richiede unicamente che esse non siano manifestamente inadeguate alla luce dell’obiettivo che l’istituzione competente intende perseguire (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2020, Rosneft e a./Consiglio, C‑732/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:727, punto 97). Il Consiglio non era, pertanto, in alcun modo tenuto a dimostrare che i criteri controversi fossero idonei a porre rimedio all’asserita inefficacia delle misure adottate a partire dal 2014.

56      Quanto alla censura con cui il ricorrente contesta la necessità e l’adeguatezza dei criteri controversi, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 52).

57      Inoltre, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale in settori che richiedono da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale, e rispetto ai quali esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse e solo la manifesta inidoneità di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di detto provvedimento (sentenza del 1º marzo 2016, National Iranian Oil Company/Consiglio, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, punto 77).

58      Nel caso di specie, i criteri controversi, quali interpretati alla luce del contesto legislativo e storico nell’ambito del quale sono stati adottati, non sembrerebbero manifestamente inadeguati alla luce dell’obiettivo delle misure restrittive, ricordato al punto 46 che precede, dell’importanza essenziale del mantenimento della pace, nonché della sicurezza e delle stabilità europea e mondiale.

59      Infine, quanto alle censure del ricorrente relative al fatto che, come da lui sottolineato, il suo nome è inserito negli elenchi controversi unicamente in ragione della sua qualità di azionista di Alfa Bank e della qualificazione di Alfa Bank quale grande contribuente della Russia, circostanza questa da lui contestata, esse ricadono nell’esame della sua situazione individuale e, quindi, nell’esame del motivo vertente sull’errore di valutazione.

60      L’eccezione di illegittimità deve pertanto essere respinta.

 Sul motivo vertente sulla violazione dellobbligo di motivazione

61      Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la motivazione degli atti impugnati non gli consentiva di stabilire con precisione di quali «operazioni controverse» si trattasse e di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti. In secondo luogo, la motivazione non permetterebbe di riconoscere che il Consiglio abbia esaminato con cura i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi e sarebbe, in realtà, puramente formale. Egli aggiunge, nella replica, che la motivazione degli atti non è suffragata, oltre ad essere inesatta. Nella memoria di adattamento, il ricorrente sostiene che gli atti con cui il suo nome viene mantenuto negli elenchi controversi non consentono di identificare le ragioni di un siffatto mantenimento nel settembre 2022, quando la situazione era mutata rispetto a quella del regolamento iniziale del 2014. Inoltre, non sarebbe stato compiuto né un bilancio dell’impatto delle misure, né una valutazione aggiornata. Parimenti, la lettera del 15 settembre 2022 con cui il Consiglio ha respinto la sua richiesta di riesame non conterrebbe alcuna motivazione che consenta di comprendere le ragioni del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi.

62      Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

63      Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso (sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 49).

64      La motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale esso è stato adottato. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone che l’atto riguarda direttamente e individualmente possono avere alle relative spiegazioni. In particolare, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti né rispondere in modo dettagliato alle considerazioni formulate dall’interessato in occasione della sua consultazione prima dell’adozione dello stesso atto, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. Di conseguenza, un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 53; v., altresì, sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 48 e giurisprudenza citata).

65      Così, da un lato, un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Dall’altro lato, il grado di precisione della motivazione di un atto dev’essere proporzionato alle possibilità materiali e alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 104 e giurisprudenza citata).

66      Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva doveva identificare non soltanto la base giuridica di tale misura, ma anche i motivi specifici e concreti per i quali il Consiglio riteneva, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato dovesse essere assoggettato a una misura di questo tipo (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 105 e giurisprudenza citata).

67      Nella specie, le misure controverse sono state adottate sulla base degli atti impugnati che, sia per gli atti iniziali sia per gli atti di mantenimento, precisano il contesto, nell’ambito dei rispettivi considerando, e i fondamenti giuridici sottostanti alla loro adozione.

68      Inoltre, l’esposizione delle circostanze di fatto ricordata al precedente punto 16 costituisce una motivazione sufficientemente chiara e precisa per consentire al ricorrente di comprendere le ragioni per cui il suo nome è stato inserito e in seguito mantenuto negli elenchi controversi.

69      A tale riguardo, l’argomento secondo cui la motivazione degli atti impugnati non gli consentiva di stabilire con precisione di quali «operazioni controverse» si trattasse non inficia tale constatazione, poiché non è necessario che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti prima dell’adozione di un atto di mantenimento del suo nome nell’elenco controverso. Parimenti, alla luce della motivazione impiegata, l’argomento secondo cui essa sarebbe puramente formale dev’essere anch’esso respinto. Infatti, la motivazione contiene, nella fattispecie, a sufficienza elementi di fatto e precisazioni idonei a consentire al ricorrente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

70      Gli argomenti del ricorrente, secondo cui la motivazione del Consiglio è inesatta o non è suffragata rientrano nella legittimità sostanziale e non rilevano sotto il profilo dell’obbligo di motivazione. Lo stesso vale per l’argomento secondo cui non sarebbe stato compiuto alcun bilancio dell’impatto delle misure, né una valutazione aggiornata.

71      Infine, il ricorrente sostiene, nella memoria di adattamento, che gli atti di mantenimento non consentono di individuare le ragioni di un siffatto mantenimento.

72      Tuttavia, come emerge dai precedenti punti 20 e 22, occorre osservare che il Consiglio, dopo aver esaminato le osservazioni sottoposte dal ricorrente, ha ritenuto che, viste le analogie negli argomenti, trovassero applicazione nella presente causa le sue osservazioni precedenti.

73      Ciò significa, in maniera sufficientemente chiara, che i motivi di mantenimento del ricorrente negli elenchi controversi sono gli stessi che avevano giustificato il suo inserimento iniziale senza che, a distanza di sei mesi, fosse necessaria una motivazione aggiuntiva. Oltre a ciò, non è nemmeno richiesto che la motivazione degli atti di mantenimento risponda in modo dettagliato alle considerazioni formulate dall’interessato in occasione della sua consultazione prima dell’adozione del medesimo atto.

74      Inoltre, l’argomento secondo cui il regolamento di esecuzione 2022/1529 rinvia al regolamento n. 269/2014, benché, secondo il ricorrente, la situazione fosse mutata, si riferisce alla fondatezza dei motivi e non rileva ai fini dell’obbligo di motivazione. Esso deve, in ogni caso, essere respinto. Infatti, i considerando della decisione 2022/1530 si fondano sulla prosecuzione dell’aggressione militare russa in Ucraina e il regolamento di esecuzione 2022/1529 si è limitato ad adattare l’allegato I del regolamento n. 269/2014 al fine di conformarlo all’allegato della decisione 2014/145, a seguito della modifica di quest’ultima intervenuta con la decisione 2022/1530.

75      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che gli atti impugnati enunciano in modo giuridicamente sufficiente gli elementi di diritto e di fatto che ne costituiscono, secondo il loro autore, il fondamento.

76      Si deve pertanto respingere il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato

77      Il ricorrente invoca una violazione dei suoi diritti della difesa, in quanto egli non avrebbe ricevuto tempestivamente i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi. Egli osserva che il Consiglio non gli ha notificato individualmente gli atti impugnati, ma ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale, benché le autorità francesi fossero a conoscenza del suo indirizzo. Egli sottolinea che la sua richiesta di essere ascoltato formulata con la sua lettera del 7 giugno 2022 è rimasta senza risposta. Aggiunge, nella memoria di adattamento, che il Consiglio doveva comunicargli le ragioni del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi. Inoltre, la produzione di un nuovo documento nella controreplica violerebbe i suoi diritti della difesa.

78      Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

79      Va ricordato che il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento, previsto all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, garantisce a qualunque persona la possibilità di manifestare, proficuamente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante un procedimento amministrativo e prima dell’adozione nei suoi confronti di una decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 75 e giurisprudenza citata).

80      L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali ammette, tuttavia, limitazioni all’esercizio dei diritti proclamati da quest’ultima, purché la limitazione in questione sia prevista dalla legge, rispetti il contenuto essenziale del diritto fondamentale di cui trattasi e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia necessaria e corrisponda effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 101 e giurisprudenza citata).

81      A questo proposito, la Corte ha ripetutamente affermato che i diritti della difesa possono essere soggetti a limitazioni o deroghe, e ciò, in particolare, nell’ambito delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 67 e giurisprudenza citata).

82      Inoltre, l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa deve essere valutata in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, segnatamente della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 102 e giurisprudenza citata).

83      Occorre ancora ricordare che il giudice dell’Unione distingue, da un lato, l’inserimento iniziale del nome di una persona negli elenchi di cui trattasi e, dall’altro, il mantenimento del nome di tale persona in detti elenchi (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2015, Al‑Chihabi/Consiglio, T‑593/11, EU:T:2015:249, punto 40).

84      È alla luce di tali principi giurisprudenziali che occorre esaminare il presente motivo.

 Sugli atti iniziali

85      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Consiglio doveva comunicargli gli atti iniziali mediante notifica diretta.

86      Nella specie, la comunicazione dei motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi è stata oggetto di un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 marzo 2022 (v. punto 17 supra).

87      A questo proposito, va osservato, anzitutto, che l’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2014/145 come modificata, da un lato, e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 269/2014 come modificato, dall’altro, prevedono che il Consiglio trasmetta la sua decisione e le ragioni dell’inserimento nell’elenco alla persona assoggettata alle misure restrittive «direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni».

88      Dalla giurisprudenza emerge altresì che, sebbene una comunicazione individuale di tale tipo di decisioni sia, in linea di principio, necessaria, in quanto non è sufficiente la mera pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il giudice dell’Unione deve tuttavia esaminare, in ogni causa, se il fatto di non aver portato a conoscenza del ricorrente in modo individuale i motivi della decisione controversa abbia avuto l’effetto di privare quest’ultimo della possibilità di conoscere tempestivamente la motivazione della decisione controversa e di valutare la fondatezza della misura di congelamento di capitali e di risorse economiche adottata nei suoi confronti (sentenze del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio, T‑383/11, EU:T:2013:431, punto 48, e del 22 settembre 2021, Al-Imam/Consiglio, T‑203/20, EU:T:2021:605, punto 102; v. altresì, in tal senso, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, punto 56).

89      Inoltre, secondo la giurisprudenza, il Consiglio può essere considerato impossibilitato a comunicare individualmente a una persona fisica o giuridica o a un’entità un atto che contiene misure restrittive nei suoi confronti o quando l’indirizzo di tale persona o di tale entità non ha carattere pubblico e non gli viene fornito, o quando la comunicazione inviata all’indirizzo di cui il Consiglio dispone non giunge a destinazione nonostante gli sforzi da esso compiuti, con tutta la necessaria diligenza, al fine di trasmetterla (sentenze del 5 novembre 2014, Mayaleh/Consiglio, T‑307/12 e T‑408/13, EU:T:2014:926, punto 61, e del 22 settembre 2021, Al-Imam/Consiglio, T‑203/20, EU:T:2021:605, punto 103).

90      Nella fattispecie, il Consiglio sostiene di non essere stato in possesso dell’indirizzo del ricorrente.

91      Orbene, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il Consiglio disponeva del suo indirizzo, personale o professionale, alla data dell’adozione degli atti iniziali, o perché detto indirizzo gli era stato fornito, o perché era pubblico. A questo proposito, il fatto invocato dal ricorrente che le autorità francesi avevano il suo indirizzo, deve essere respinto. Infatti, la circostanza che le autorità francesi potessero detenere il suo indirizzo non incide sulla constatazione che, alla data di tali atti, il Consiglio non ne era a conoscenza.

92      Occorre, pertanto, considerare che deve essere respinto l’argomento secondo cui il Consiglio avrebbe dovuto comunicare al ricorrente gli atti iniziali mediante notifica diretta.

93      Va altresì osservato che, secondo la giurisprudenza, la mancata comunicazione individuale degli atti iniziali, pur incidendo sul dies a quo del termine di ricorso, non giustifica di per sé l’annullamento degli atti in questione. Orbene, il ricorrente non deduce alcun argomento teso a dimostrare che, nel caso di specie, la mancata comunicazione individuale degli atti in questione abbia comportato una violazione dei suoi diritti tale da giustificare l’annullamento degli atti medesimi nella misura in cui essi lo riguardano (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, VTB Bank/Consiglio, T‑734/14, non pubblicata, EU:T:2018:542, punto 111 e giurisprudenza citata).

94      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che non avrebbe ricevuto tempestivamente i motivi dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi.

95      Tuttavia, dagli elementi del fascicolo risulta che, a seguito dell’avviso pubblicato il 16 marzo 2022, il ricorrente ha chiesto al Consiglio, con lettera del 5 aprile 2022, di comunicargli i documenti che giustificavano tale inserimento, richiesta cui il Consiglio ha dato riscontro con lettera del 13 aprile 2022. Con lettera del 14 aprile 2022, le osservazioni del ricorrente sono state inviate al Consiglio.

96      Pertanto, la comunicazione dei motivi deve essere considerata, nella fattispecie, come compiuta tempestivamente nella misura in cui essa ha consentito al ricorrente di far conoscere utilmente il suo punto di vista con riferimento ai motivi posti a suo carico.

97      In terzo luogo, va ricordato che né la normativa di cui trattasi né il principio generale del rispetto dei diritti della difesa conferiscono agli interessati il diritto ad un’audizione, essendo sufficiente la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio, T‑256/07, EU:T:2008:461, punto 93; del 6 settembre 2013, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑35/10 e T‑7/11, EU:T:2013:397, punto 105, e del 10 novembre 2021, Alkattan/Consiglio, T‑218/20, non pubblicata, EU:T:2021:765, punto 64).

98      Nel caso di specie, a seguito del ricevimento, il 13 aprile 2022, dell’intero fascicolo di prove, il ricorrente ha inviato le sue osservazioni al Consiglio alle date del 14 aprile, 30 maggio, 7 giugno, 5 luglio e 18 agosto 2022. Egli ha altresì potuto presentare un ricorso dinanzi al Tribunale e una domanda di provvedimenti provvisori, in maniera circostanziata.

99      Pertanto, occorre constatare che, nella fattispecie, la mancata audizione del ricorrente da parte del Consiglio non ha comportato alcuna violazione dei suoi diritti della difesa.

 Sugli atti di mantenimento

100    Nella memoria di adattamento, il ricorrente sostiene che il Consiglio doveva comunicargli, prima del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, le ragioni di detto mantenimento.

101    Occorre ricordare che, nel caso di una decisione di congelamento di capitali, in forza della quale il nome di una persona o di un’entità già figurante nell’elenco delle persone ed entità i cui capitali sono congelati venga ivi mantenuto, l’adozione di una decisione di questo genere, in linea di principio, deve essere preceduta dalla comunicazione degli elementi a carico del destinatario e alla persona o all’entità interessata dev’essere conferita l’opportunità di essere previamente ascoltata (sentenza del 15 settembre 2021, Boshab/Consiglio, T‑107/20, non pubblicata, EU:T:2021:583, punto 78; v. altresì, in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, punto 62).

102    Il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di atti che mantengono il nome di una persona o di un’entità in un elenco di persone o di entità interessate da misure restrittive si impone quando il Consiglio abbia preso in considerazione, nella decisione che comporta il mantenimento del suo nome nel suddetto elenco, nuovi elementi nei confronti di tale persona, ossia elementi che non erano stati presi in considerazione nella decisione iniziale di inserimento del suo nome nel medesimo elenco (v. sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 54 e giurisprudenza citata).

103    Tuttavia, qualora il mantenimento del nome della persona o dell’entità interessata in un elenco di persone o di entità destinatarie di misure restrittive sia fondato sulla stessa motivazione che ha giustificato l’adozione dell’atto iniziale senza che siano stati presi in considerazione nuovi elementi nei suoi confronti, il Consiglio non è tenuto, per rispettare il suo diritto di essere ascoltata, a comunicarle nuovamente gli elementi a suo carico (sentenze del 7 aprile 2016, Central Bank of Iran/Consiglio, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, punti 32 e 33, e del 22 giugno 2022, Haswani/Consiglio, T‑479/21, non pubblicata, EU:T:2022:383, punto 85).

104    Orbene, nella specie, con lettera del 15 settembre 2022, il Consiglio ha respinto la richiesta di riesame per il motivo che le osservazioni del ricorrente non rimettevano in discussione la sua valutazione secondo cui esistevano motivi sufficienti per mantenere il suo nome negli elenchi controversi. Inoltre, viste le analogie negli argomenti, il Consiglio ha rinviato alle sue osservazioni nei procedimenti sommari riguardanti il ricorrente [cause T‑193/22 R e C‑526/22 P (R)] e al controricorso nella presente causa.

105    Così facendo, il Consiglio ha informato il ricorrente del mantenimento del suo nome negli elenchi controversi per gli stessi motivi che avevano giustificato l’adozione degli atti iniziali, senza che fossero stati presi in considerazione nuovi elementi nei suoi confronti.

106    Alla luce di queste circostanze, il Consiglio non era tenuto, per rispettare il suo diritto di essere ascoltato, a comunicargli nuovamente gli elementi a suo carico.

107    Occorre inoltre considerare che, come sostiene il Consiglio, l’articolo della rivista Le Monde diplomatique del settembre 2019, vertente sulla corruzione in Russia, è stato prodotto nella controreplica in risposta a un argomento sollevato nella replica e non quale motivazione a posteriori. Non è pertanto possibile riconoscere, sotto questo profilo, una violazione dei diritti della difesa.

108    Il motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto di essere ascoltato deve, quindi, essere respinto.

 Sul motivo vertente su un errore manifesto di valutazione e su una motivazione priva di fondamento

109    Dalla motivazione dell’inserimento e del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi emerge che egli è assoggettato alle misure restrittive di cui trattasi in forza dei criteri controversi.

110    Nell’ambito del presente motivo, il ricorrente contesta, in primo luogo, il valore probatorio delle prove prodotte a fondamento dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi e, in secondo luogo, eccepisce il carattere manifestamente errato delle valutazioni contenute nella motivazione degli atti impugnati.

111    Il Tribunale ritiene opportuno esaminare queste due parti anzitutto alla luce del criterio g).

 Sulla prima parte, vertente sulla mancanza di valore probatorio delle prove prodotte a supporto del criterio g)

112    Il ricorrente contesta il valore probatorio dei documenti integranti il fascicolo di prove del Consiglio. Egli sostiene che gli articoli di stampa prodotti dal Consiglio non sono datati o risalgono a più di 17 anni prima o che il loro autore è ignoto. Egli ne mette in discussione la credibilità e sottolinea che non è stata effettuata alcuna verifica della loro verosimiglianza mediante raffronti con altre fonti provenienti da autorità ufficiali.

113    Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

114    Va ricordato che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, per l’attività del giudice dell’Unione vale il principio della libera valutazione delle prove e soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. A tale riguardo, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve verificare la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile [v. sentenze del 31 maggio 2018, Kaddour/Consiglio, T‑461/16, EU:T:2018:316, punto 107 e giurisprudenza citata, e del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 95 (non pubblicata) e giurisprudenza citata].

115    In assenza di poteri di indagine in paesi terzi, la valutazione delle autorità dell’Unione deve, di fatto, basarsi su fonti di informazione accessibili al pubblico, come rapporti, articoli di stampa, relazioni dei servizi segreti o altre fonti di informazione simili (sentenze del 14 marzo 2018, Kim e a./Consiglio e Commissione, T‑533/15 e T‑264/16, EU:T:2018:138, punto 107, e del 1º giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 59).

116    Inoltre, va osservato che la situazione di conflitto in cui sono coinvolte la Federazione russa e l’Ucraina rende, nella pratica, particolarmente difficile l’accesso a determinate fonti, l’indicazione espressa della fonte primaria di talune informazioni e l’eventuale raccolta di testimonianza da parte di persone che accettino di essere identificate. Le difficoltà di indagine che ne seguono possono così contribuire a ostacolare la produzione di prove precise e di elementi di informazione oggettivi (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 46, e del 24 novembre 2021, Al Zoubi/Consiglio, T‑257/19, EU:T:2021:819, punto 73).

117    Nel caso di specie, per giustificare l’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi alla luce del criterio g), il Consiglio si è fondato su un articolo redatto il 6 aprile 2018 su un sito di notizie americano, il Daily Beast, a firma di una storica statunitense (elemento di prova n. 1). L’argomento del ricorrente secondo cui detti articoli miravano a sfruttare un nuovo settore di blog satirici e popolari alla vigilia delle elezioni negli Stati Uniti, non può privare detto documento di ogni efficacia probatoria.

118    L’articolo tratto dal sito Internet «astral.ru» (elemento di prova n. 2), benché non datato, contiene un sottotitolo che attesta come esso riguardasse i principali contribuenti in Russia nel 2020. Inoltre, anche se, come osserva il ricorrente, si tratta di un sito commerciale di un fornitore russo di servizi digitali, esso si riferisce a un’ordinanza del servizio federale russo delle imposte e indica i criteri sulla cui base un’organizzazione è considerata essere tra i principali contribuenti. È ivi aggiunto un elenco dei principali contribuenti russi nel 2020. Ne consegue che il valore probatorio di questo articolo, che cita le proprie fonti e gli elementi verificabili su cui si fonda, non può essere negato.

119    L’articolo pubblicato sul sito Internet «banki.ru» il 30 agosto 2018 (elemento di prova n. 3) si riferisce a una classifica della rivista Forbes riguardante i russi più influenti. Pur trattandosi di una fonte secondaria, esso cita come sua fonte la classifica delle figure più influenti redatta da Forbes nel 2018 e il suo valore probatorio non può pertanto essere rimesso in discussione.

120    Alla luce di tutto quanto precede, tenuto conto del contesto che caratterizza la situazione della Russia e in mancanza di poteri di indagine del Consiglio nei paesi terzi (v. giurisprudenza citata ai punti 115 e 116 supra), l’efficacia probatoria dei documenti contenuti nel fascicolo di prove non può essere negata.

 Sulla seconda parte, vertente su una valutazione «manifestamente» errata dei fatti con riferimento al criterio g)

121    Occorre, anzitutto, rilevare che questo motivo dev’essere considerato come vertente su un errore di valutazione e non su un errore manifesto di valutazione. Infatti, se è indubbiamente vero che il Consiglio dispone di un certo potere discrezionale per determinare caso per caso se i criteri giuridici sui quali si fondano le misure restrittive di cui trattasi sono soddisfatti, è altrettanto vero che i giudici dell’Unione devono assicurare un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 1º giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 70 e giurisprudenza citata).

122    Occorre, poi, ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali postula segnatamente che il giudice dell’Unione si assicuri che la decisione con la quale sono state adottate o mantenute misure restrittive, che riveste una portata individuale per la persona o l’entità interessata, si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece sulla questione se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119).

123    In caso di contestazione è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona o dell’entità interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 121, e del 3 luglio 2014, National Iranian Tanker Company/Consiglio, T‑565/12, EU:T:2014:608, punto 57).

124    La valutazione della fondatezza di questi motivi deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova e di informazione non in maniera isolata, bensì nel contesto nel quale essi si inseriscono. Infatti, il Consiglio adempie l’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime o, in generale, le situazioni combattute (v. sentenza del 20 luglio 2017, Badica e Kardiam/Consiglio, T‑619/15, EU:T:2017:532, punto 99 e giurisprudenza citata).

125    È alla luce di questi principi giurisprudenziali che occorre stabilire se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione nel considerare che, nella specie, esisteva una base di fatto sufficientemente solida che poteva giustificare, da un lato, l’inserimento iniziale e, dall’altro, il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi.

126    In via preliminare, occorre pronunciarsi sulla ricevibilità dei documenti aggiuntivi prodotti dal ricorrente.

–       Sulla ricevibilità dei documenti aggiuntivi prodotti dal ricorrente

127    Occorre rammentare che l’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura prevede che, in via eccezionale, le parti principali possono ancora produrre prove od offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

128    Nel caso di specie, il 19 dicembre 2022 il ricorrente ha prodotto cinque documenti aggiuntivi e ha giustificato la loro tardiva produzione sostenendo che seguiva quotidianamente l’istruzione del suo fascicolo e replicava agli argomenti del Consiglio.

129    Il Consiglio sostiene che dette prove sono tardive e, quindi, irricevibili, nonché, in ogni caso, non pertinenti.

130    Il primo documento aggiuntivo è un certificato recante la data del 9 dicembre 2022 emesso dai revisori della ABH Holdings SA, mentre il secondo documento aggiuntivo è un certificato datato 16 dicembre 2022, proveniente dallo studio legale che assiste detta società. Questi documenti citano, segnatamente, la qualità di azionista di minoranza del ricorrente, un accordo concernente la cessione delle sue partecipazioni nella ABH Holdings alla vigilia dell’adozione degli atti impugnati del marzo 2022 e la struttura dell’azionariato di detta società. Tali elementi di prova si riferiscono così ad elementi di informazione di cui il ricorrente era necessariamente a conoscenza in un momento anteriore. Orbene, il ricorrente non ha sostenuto che non era stato in grado di ottenerne la produzione in una fase anteriore del procedimento, né per quale ragione ciò non gli sia stato possibile. Il fatto che egli abbia indicato che seguiva quotidianamente l’istruzione del suo fascicolo non costituisce una circostanza eccezionale che giustifica la loro produzione tardiva ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

131    Il terzo documento aggiuntivo contiene una testimonianza datata 28 marzo 2022, mentre il quarto e il quinto dei documenti aggiuntivi contengono testimonianze datate 1º aprile 2022. Orbene, si deve necessariamente constatare che questi documenti avrebbero potuto essere prodotti in allegato alla replica del 19 agosto 2022, o addirittura in allegato al ricorso del 15 aprile 2022.

132    Date le circostanze, occorre considerare che il ricorrente non ha giustificato, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la produzione tardiva di queste prove aggiuntive. Pertanto, tali elementi sono irricevibili e non saranno presi in considerazione dal Tribunale nell’esame del presente motivo.

–       Sull’inserimento iniziale

133    Il ricorrente sostiene di non soddisfare le condizioni di cui al criterio g), che riguarda, secondo lui, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che godono dei favori del presidente Putin e che sostengono il regime russo, il che non sarebbe il suo caso. Nessuno dei documenti contenuti nel fascicolo di prove consentirebbe di concludere che egli è un imprenditore di spicco. Egli contesta anche la nozione di «persona di spicco» accolta dal Consiglio, che non può fondarsi sulla sola importanza della persona senza esaminare i suoi legami stretti con il regime politico di cui trattasi. Egli contesta la classifica contenuta nell’edizione russa di Forbes sottolineando che taluni imprenditori sono ivi menzionati senza però essere stati sanzionati. Egli aggiunge di non rispondere alla definizione di oligarca nel diritto ucraino.

134    Inoltre, egli contesta la confusione fatta tra lui e l’entità Alfa Bank benché egli non abbia mai rivestito alcun ruolo esecutivo all’interno di essa, di cui sarebbe un azionista di minoranza con una partecipazione del 16,3%, che non costituirebbe nemmeno una minoranza di blocco, e da cui egli si sarebbe dimesso al momento dell’adozione degli atti iniziali. La Alfa Bank opererebbe regolarmente in Russia senza per questo sostenere le attività del regime. Egli sottolinea che la nozione di «spicco» non si esaurisce nella sola detenzione di una partecipazione in una società del paese interessato senza tener conto della funzione esecutiva o del carattere maggioritario della partecipazione. Orbene, egli non eserciterebbe alcun controllo e non sarebbe beneficiario effettivo in nessuna entità dell’Alfa Group.

135    [Riservato] (1).

136    Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

137    Va ricordato che il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi controversi sulla base del criterio g), in quanto egli è un «importante azionista del conglomerato Alfa Group, che comprende Alfa Bank, uno dei principali contribuenti della Russia [e] si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese».

138    Occorre constatare che il criterio g) utilizza la nozione di «imprenditori di spicco» in correlazione con l’esercizio di una «[attività] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo [russo]», senza ulteriori condizioni riguardanti un collegamento, diretto o indiretto, con detto governo. La finalità perseguita da questo criterio è, infatti, quella di esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, nonché all’aggressione militare di detto paese.

139    A questo proposito, come ricordato in precedenza (v. punto 49 supra), esiste un collegamento logico tra il fatto di prendere di mira gli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo, da un lato, e l’obiettivo delle misure restrittive nel caso di specie, che consiste nell’aumentare la pressione sulla Federazione russa nonché il costo delle azioni intraprese da quest’ultima per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, dall’altro (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Rosneft e a./Consiglio, T‑715/14, non pubblicata, EU:T:2018:544, punto 157).

140    Tuttavia, nulla nei considerando o nelle disposizioni della decisione 2014/145 e del regolamento n. 269/2014, come modificati, consente di concludere che incomba al Consiglio dimostrare l’esistenza di un legame stretto o di un vincolo di interdipendenza tra, da un lato, la persona il cui nome è inserito negli elenchi controversi e, dall’altro, il governo russo o le sue azioni volte a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

141    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla giurisprudenza relativa al criterio dell’«imprenditore di spicco» applicato nell’ambito delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana non si può dedurre che la nozione di «imprenditori di spicco», utilizzata nel quadro del criterio applicato nel caso di specie, implichi l’obbligo per il Consiglio di dimostrare l’esistenza di legami stretti o di vincoli di interdipendenza con il governo russo.

142    Una siffatta interpretazione contrasterebbe non soltanto con la formulazione del criterio g), ma anche con l’obiettivo perseguito.

143    Infatti, da un lato, alla luce della formulazione del criterio g), come ricordato al precedente punto 44, occorre osservare che le persone di cui trattasi devono essere considerate di spicco in ragione della loro importanza nel settore in cui operano e dell’importanza che detto settore riveste per l’economia russa (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Rosneft e a./Consiglio, T‑715/14, non pubblicata, EU:T:2018:544, punto 157 e giurisprudenza citata). A questo proposito, la nozione di «imprenditori di spicco» deve, quindi, essere compresa come riferita alla loro importanza alla luce, segnatamente, del loro status professionale, dell’importanza delle loro attività economiche, della vastità dei loro possedimenti di capitali o delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano tali attività.

144    Dall’altro lato, l’obiettivo delle misure restrittive di cui trattasi non è di sanzionare determinate persone o entità in ragione dei loro collegamenti con la situazione in Ucraina o dei loro collegamenti con il governo russo, bensì, come ricordato al precedente punto 46, di imporre sanzioni economiche alla Federazione russa, al fine di aumentare la pressione su di essa esercitata e il costo delle azioni da essa intraprese per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e di porre fine, il più rapidamente possibile, all’aggressione da quest’ultima subita (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Rosneft e a./Consiglio, T‑715/14, non pubblicata, EU:T:2018:544, punto 160).

145    Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il criterio g) non implica la dimostrazione, da parte del Consiglio dell’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza con il governo russo. Esso non dipende nemmeno dall’imputabilità in capo al ricorrente della decisione di continuare l’aggressione militare dell’Ucraina o da un legame diretto o indiretto con l’annessione della Crimea o con la destabilizzazione dell’Ucraina, come sostenuto nella memoria di adattamento.

146    È alla luce di queste considerazioni che occorre valutare se il Consiglio abbia commesso, nella sua decisione, un errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente fosse un imprenditore di spicco operante in un settore economico che costituiva una notevole fonte di reddito per il governo russo.

147    Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto attiene alla qualità di imprenditore di spicco applicata al ricorrente, va ricordato che, come emerge segnatamente dall’elemento di prova n. 1, egli è il co-fondatore dell’Alfa Group, un grande gruppo industriale e finanziario privato russo che, come ammesso dal ricorrente in udienza, ha interessi in svariati settori, quali il petrolio e il gas, il commercio, le assicurazioni, le telecomunicazioni, nonché l’attività bancaria commerciale e d’affari.

148    Dall’elemento di prova n. 3 emerge, inoltre, che la rivista Forbes ha redatto una classifica delle donne e degli uomini russi più influenti, comprendente politici, parlamentari, governatori e direttori delle principali imprese e che il ricorrente era citato nell’elenco delle 100 persone russe più influenti. Come osserva il Consiglio, benché si possano avere opinioni divergenti sui parametri utilizzati per realizzare la classifica di cui trattasi, quest’ultima resta comunque indicativa delle persone che occupano una posizione importante nei settori economico, politico o amministrativo in Russia. Inoltre, ciò trova conferma anche nell’articolo di Insider del 13 aprile 2022, prodotto in allegato al ricorso, che si riferisce alla classifica di Forbes international del 2022 e menziona il ricorrente come «una delle persone più influenti della Russia». L’argomento del ricorrente secondo cui taluni imprenditori sono ivi menzionati senza essere tuttavia destinatari di misure restrittive deve essere respinto poiché un’eventuale prassi divergente del Consiglio a questo riguardo rientra nel suo potere discrezionale e non può ingenerare nelle persone e nelle entità interessate un legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, punto 62).

149    Dagli elementi del fascicolo emerge, inoltre, che il ricorrente è stato, dall’ottobre 2018 al 15 marzo 2022, uno degli otto membri del consiglio di vigilanza (Supervisory Board) della A 1 Investment Holding SA, una struttura di investimento dell’Alfa Group Consortium.

150    Infine, dagli elementi del fascicolo e dalle precisazioni fornite dal ricorrente in udienza, risulta che l’Alfa Group comprende una struttura bancaria, l’ABH Holdings, che detiene, segnatamente, l’Alfa Bank, e che il ricorrente era azionista dell’ABH Holdings con una partecipazione del 16,3%.

151    Ne consegue che, quand’anche dal 2010 il ricorrente non avesse rivestito più funzioni esecutive in seno all’ABH Holdings o alle sue società figlie, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel qualificarlo come «importante azionista del conglomerato Alfa Group», alla luce della detenzione, da parte sua, di una partecipazione del 16,3% nella ABH Holdings. Se è vero che si tratta di una partecipazione minoritaria, essa resta comunque significativa considerato che detta società detiene, a sua volta, l’Alfa Bank, che è la principale banca commerciale e d’affari russa.

152    Vero è che, dal certificato del 6 aprile 2022 del direttore dell’ABH Holdings emerge che il ricorrente avrebbe ceduto le sue partecipazioni all’interno di detta società il 14 marzo 2022 e che egli non avrebbe più alcun interesse (ownership interest) all’interno di essa.

153    Tuttavia, oltre al fatto che l’efficacia probatoria di tale certificato, proveniente dal direttore della società di cui il ricorrente era azionista, deve essere relativizzata in applicazione della giurisprudenza succitata (v. punto 114 supra), va osservato che detto certificato implica che il ricorrente era azionista di ABH Holdings sino alla vigilia dell’adozione degli atti iniziali. Questo asserito mutamento della situazione, intervenuto alla vigilia dell’adozione degli atti iniziali, ammettendo che vi sia effettivamente stato, non consente di negare la qualità di imprenditore di spicco del ricorrente e di riconoscere un errore di valutazione del Consiglio a tale proposito.

154    Oltre a ciò, alla luce del criterio g), la nozione di «imprenditore di spicco» si riferisce ad elementi di fatto che si collocano sia nel passato sia nel lungo periodo. Pertanto, la circostanza che la motivazione dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi si riferisca a una situazione di fatto esistente prima dell’adozione degli atti iniziali e che sarebbe stata modificata molto di recente non implica necessariamente l’obsolescenza delle misure restrittive adottate nei suoi confronti con tali atti (v., per analogia, sentenza del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punto 83).

155    Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, alla data di adozione degli atti iniziali, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente soddisfacesse le condizioni dell’imprenditore di spicco ai sensi del criterio g).

156    In secondo luogo, per quanto attiene al settore economico di cui trattasi, occorre osservare che l’Alfa Bank, detenuta dall’ABH Holdings, è una banca privata che, come indica il ricorrente, opera regolarmente in Russia, è la principale banca commerciale e d’affari privata russa e fa parte dell’Alfa Group, un grande gruppo industriale e finanziario privato russo. A questo proposito, occorre sottolineare che dal criterio g) emerge che è il settore economico, e non la persona fisica o giuridica il cui nome è inserito negli elenchi controversi, a dover costituire una notevole fonte di reddito per il governo russo. Il settore economico di cui trattasi è, nella specie, il settore bancario che non si contesta essere una notevole fonte di reddito per il governo russo.

157    Inoltre, la constatazione secondo cui l’Alfa Bank è uno dei principali contribuenti in Russia si fonda sugli elementi di prova concordanti prodotti dal Consiglio. In particolare, l’elemento di prova n. 1 indica l’Alfa Bank come una delle principali banche private russe e l’elemento di prova n. 2 contiene l’elenco dei 24 principali contribuenti russi del 2020, tra i quali l’Alfa Bank.

158    L’argomento del ricorrente con cui viene contestata la collocazione dell’Alfa Bank tra i 24 principali contribuenti della Russia deve essere respinto. Infatti, il ricorrente contesta la classificazione citata in detto documento per il motivo che, salvo pubblicazione del rispettivo bilancio da parte delle società, la qualità di contribuente fiscale non potrebbe essere verificata e dimostrata senza aver ottenuto, dall’autorità tributaria del paese interessato, informazioni esatte circa la posizione a livello contributivo del contribuente di cui trattasi. Tuttavia, il ricorrente, pur contestando l’attendibilità e l’esattezza di detta classifica, non rimette in discussione lo status di contribuente fiscale rilevante di detta società.

159    Ne consegue che il Consiglio ha stabilito attraverso indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che l’Alfa Group, che comprende l’Alfa Bank, opera in un settore economico, nella specie il settore bancario, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo russo.

160    Alla luce di tutte le suddette considerazioni, alla data di adozione degli atti iniziali, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente soddisfacesse le condizioni di applicazione del criterio g).

161    Gli altri argomenti dedotti dal ricorrente non inficiano tale constatazione.

162    In primo luogo, gli elementi illustrati dal ricorrente in relazione al fatto che l’Alfa Group, non controllato dallo Stato russo e, non ricevendone alcun sostegno, è rimasto estraneo alla politica, applica le «norme occidentali di etica» e occupa una posizione importante nell’economia ucraina, non sono pertinenti con riferimento al criterio g). Lo stesso vale per l’affermazione secondo cui l’Alfa Bank opera regolarmente in Russia senza, tuttavia, sostenere le attività del governo russo contro l’Ucraina. Infatti, il criterio g) indica che il settore deve essere una notevole fonte di reddito per il governo russo, senza prevedere come condizione l’esistenza di un legame tra detta fonte di reddito e le azioni di tale governo in Ucraina o la prova della volontà di sostenere tali azioni. Inoltre, come ammesso dal ricorrente in udienza, l’Alfa Bank figura negli elenchi europei di misure restrittive dal 25 febbraio 2022 [v. allegato V della decisione (PESC) 2022/327 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 48, pag. 1)].

163    In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi è un errore alla luce della politica multilaterale di sanzionamento. Tuttavia, gli argomenti del ricorrente riguardanti il fatto che il suo nome non è iscritto negli elenchi delle sanzioni ucraini o statunitensi non possono essere determinanti per interpretare i criteri di designazione propri all’ordinamento giuridico dell’Unione. Parimenti, ai termini di una disposizione di diritto dell’Unione deve di regola essere data, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Pantochim, C‑19/19, EU:C:2020:456, punto 37 e giurisprudenza citata). Pertanto, la definizione di oligarca nel diritto ucraino non è pertinente per interpretate il criterio g), che è indipendente dal coinvolgimento personale del ricorrente nella guerra o dall’esistenza di collegamenti diretti o stretti o di un vincolo di interdipendenza con il regime politico interessato.

164    [Riservato].

165    Da tutto quanto precede emerge che il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere, negli atti iniziali, che il ricorrente soddisfacesse le condizioni del criterio g).

–       Sul mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi

166    Nella memoria di adattamento il ricorrente sostiene di aver presentato al Consiglio elementi che non sono stati presi in considerazione, come il fatto che egli è soltanto un azionista di minoranza, che non esercita alcuna influenza sulle operazioni o sulla strategia della banca e che non è, pertanto, un imprenditore operante nel settore interessato. Egli invoca altresì l’inefficacia delle misure, l’assenza di un bilancio o di una valutazione di dette misure e la presa in considerazione del solo contesto in essere nel settembre 2022 senza riguardo per la sua situazione individuale.

167    Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

168    Occorre ricordare che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse correlato. Spetta quindi al Consiglio, in sede di riesame periodico delle misure restrittive, procedere ad una valutazione aggiornata della situazione e trarre un bilancio dell’impatto di tali misure, per stabilire se esse abbiano consentito di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’inserimento iniziale dei nominativi delle persone ed entità interessate nell’elenco controverso o se si possa ancora giungere alla stessa conclusione riguardo a dette persone ed entità (v. sentenza del 27 aprile 2022, Ilunga Luyoyo/Consiglio, T‑108/21, EU:T:2022:253, punto 55 e giurisprudenza citata; sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 67).

169    Per giustificare il mantenimento del nome di una persona nell’elenco di cui trattasi, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della persona interessata in tale elenco, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento rimangano inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti (v., in tal senso, sentenza del 23 settembre 2020, Kaddour/Consiglio, T‑510/18, EU:T:2020:436, punto 99). Detto contesto comprende non soltanto la situazione del paese rispetto al quale è istituito il sistema di misure restrittive di cui trattasi, ma anche la situazione particolare della persona interessata [sentenza del 26 ottobre 2022, Ovsyannikov/Consiglio, T‑714/20, non pubblicata, EU:T:2022:674, punto 78; v., altresì, sentenza del 9 giugno 2021, Borborudi/Consiglio, T‑580/19, EU:T:2021:330, punto 60 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. Parimenti, il mantenimento nell’elenco controverso è giustificato alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e, in particolare, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non sarebbero stati raggiunti (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2020, Amisi Kumba/Consiglio, T‑163/18, EU:T:2020:57, punti 83 e 84; del 27 aprile 2022, Boshab/Consiglio, T‑103/21, non pubblicata, EU:T:2022:248, punto 121, e del 27 aprile 2022, Ilunga Luyoyo/Consiglio, T‑108/21, EU:T:2022:253, punto 56).

170    Nella fattispecie, dall’articolo 6 della decisione 2014/145, come modificata, risulta che detta decisione è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 269/2014, come modificato, prevede, dal canto suo, il riesame periodico e almeno ogni dodici mesi dell’elenco di cui al suo allegato.

171    Nell’ambito degli atti di mantenimento, occorre constatare che i motivi di inserimento sono rimasti i medesimi degli atti iniziali.

172    In applicazione della giurisprudenza succitata (punto 169 supra), va quindi verificato se il contesto, gli obiettivi e la situazione individuale del ricorrente consentissero di mantenere l’inserimento del suo nome sulla base di motivi invariati.

173    Per quanto attiene al contesto generale legato alla situazione dell’Ucraina, si deve necessariamente constatare che, alla data dell’adozione degli atti di mantenimento dell’inserimento del nome del ricorrente, la gravità della situazione in Ucraina permaneva.

174    Parimenti, le misure restrittive sono sempre giustificate alla luce dell’obiettivo perseguito, vale a dire esercitare la massima pressione sulle autorità russe, affinché esse pongano fine alle loro azioni e alla loro politica di destabilizzazione dell’Ucraina, nonché all’aggressione militare di tale paese, e aumentare il costo delle azioni intraprese dalla Federazione russa per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

175    Per quanto concerne la situazione individuale del ricorrente, va osservato che le lettere di quest’ultimo, segnatamente la sua lettera del 30 maggio 2022 e la sua richiesta di riesame del 1º novembre 2022, si riferiscono ad argomenti già ricordati nell’ambito delle osservazioni vertenti sugli atti iniziali. In particolare, il ricorrente ivi sottolinea [riservato] che solo l’Alfa Bank è un contribuente russo e che egli non è che un azionista di minoranza dell’Alfa Bank, privo di funzioni dirigenziali.

176    Pertanto, gli elementi dedotti dal ricorrente nei suoi documenti diretti al Consiglio nell’ottica del riesame delle misure restrittive sono stati, a giusto titolo, considerati dal Consiglio come non nuovi, né decisivi rispetto allo scambio di corrispondenza intercorso nell’ambito della presente causa con riferimento agli atti iniziali.

177    Ne consegue che, alla luce di questi elementi, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel riconoscere l’assenza di mutamenti nella situazione individuale del ricorrente e nel rifarsi ai medesimi elementi per mantenere l’inserimento del suo nome negli elenchi controversi.

178    L’argomento del ricorrente vertente sull’impossibilità di imputare in qualche modo a suo carico la decisione di continuare l’invasione dell’Ucraina, sollevato nella memoria di adattamento, deve essere respinto, poiché il criterio g) non menziona una siffatta condizione.

179    Analogamente, gli altri argomenti del ricorrente, vertenti sull’assenza di un bilancio o di una valutazione di dette misure e sulla loro inefficacia, devono essere respinti. Essi non possono, infatti, dimostrare un errore di valutazione nell’esame della sua situazione individuale alla luce del criterio applicabile.

180    Infine, per quanto attiene all’argomento del ricorrente vertente sulla cessione delle sue partecipazioni nella ABH Holdings, va ricordato che vi è motivo di ritenere che detta cessione non sia stata dimostrata mediante elementi sufficientemente convincenti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, come ricordato al precedente punto 114, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato nonché il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile.

181    Nella specie, il certificato prodotto in allegato alla replica, il 19 agosto 2022, proviene dal direttore dell’ABH Holdings e indica che, il 14 marzo 2022, il ricorrente ha ceduto le sue partecipazioni in detta società a un terzo e non ha più alcun interesse (ownership interest) nella suddetta società.

182    Orbene, va osservato che tale certificato è stato prodotto senza essere accompagnato da alcun altro documento ufficiale di supporto e senza alcuna precisazione, segnatamente, quanto al cessionario delle partecipazioni del ricorrente o alle modalità di cessione di dette partecipazioni. Inoltre, nell’ambito della richiesta di riesame presentata al Consiglio il 1º novembre 2022, come nel quadro delle sue memorie dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha continuato a menzionare la sua qualità di «socio di minoranza» o di «azionista di minoranza dell’Alfa Bank».

183    Nelle circostanze del caso di specie, si deve considerare che, in mancanza di prove quanto alla cessione, dedotta dal ricorrente, delle partecipazioni a un soggetto terzo a lui non legato, il Consiglio ha correttamente ritenuto che la situazione individuale del ricorrente non avesse subito modifiche tali da rendere obsoleti gli elementi del fascicolo di prove nel quadro dell’inserimento iniziale del suo nome negli elenchi controversi.

184    Pertanto, tenuto conto della gravità della situazione in Ucraina che permane tale, del fatto che gli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive non sono stati raggiunti, nonché della mancanza di elementi di prova che attestino un mutamento nella situazione individuale del ricorrente, il Consiglio non ha commesso alcun errore di valutazione nel mantenere le misure restrittive di cui trattasi.

185    Alla luce di tutto quanto precede, occorre considerare che il motivo di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi controversi, basato sullo status di imprenditore di spicco operante in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo, corrispondente al criterio g), è sufficientemente suffragato, cosicché, in base ad esso, risultano fondati l’inserimento e il mantenimento del suo nome negli elenchi controversi, come risultanti dagli atti iniziali e dagli atti di mantenimento.

186    Orbene, secondo la giurisprudenza, per quanto attiene al sindacato di legittimità di una decisione recante misure restrittive, e in considerazione della loro natura preventiva, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno degli elementi della motivazione sia sufficientemente preciso e concreto, risultando dimostrato e costituendo di per sé un fondamento adeguato della decisione medesima, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detta decisione (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, punto 72 e giurisprudenza citata).

187    Pertanto, senza che si renda necessario esaminare la fondatezza degli altri motivi sollevati dal ricorrente e volti a rimettere in discussione la valutazione del Consiglio con riferimento al criterio d), occorre respingere il quarto motivo in quanto infondato per quanto attiene sia gli atti iniziali, sia agli atti di mantenimento.

 Sui motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione del diritto di proprietà, della libertà di impresa e del diritto di esercitare una professione

188    Il ricorrente sostiene che gli atti impugnati sono sproporzionati nella misura in cui gli impediscono di esercitare un’attività professionale. Le misure restrittive cui è assoggettato integrerebbero altresì una violazione sproporzionata del suo diritto di proprietà, della sua libertà di impresa e del suo diritto di esercitare una professione, tanto più che le prove su cui il Consiglio si è fondato sarebbero manifestamente insufficienti.

189    Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

190    Va ricordato che il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione e che è ripreso all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano quanto è necessario per raggiungerli (sentenze del 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al‑Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 122, e del 1º giugno 2022, Prigozhin/Consiglio, T‑723/20, non pubblicata, EU:T:2022:317, punto 133).

191    Inoltre, il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed è sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali. Parimenti, ai sensi dell’articolo 16 di detta Carta, «[è] riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».

192    Nel caso di specie, va osservato che le misure restrittive contenute negli atti impugnati comportano limitazioni all’esercizio da parte del ricorrente del suo diritto di proprietà e del suo diritto alla libertà d’impresa.

193    Tuttavia, i diritti fondamentali invocati dal ricorrente non costituiscono prerogative assolute e il loro esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone ai suddetti obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 148, e del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio, C‑729/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:499, punto 80).

194    Per essere conforme al diritto dell’Unione, una violazione dei diritti fondamentali di cui trattasi deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tale libertà, perseguire un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione, e non essere sproporzionata (v. sentenza del 27 luglio 2022, RT France/Consiglio, T‑125/22, EU:T:2022:483, punto 222 e giurisprudenza citata).

195    Orbene, si deve necessariamente constatare che, nel caso di specie, queste quattro condizioni sono soddisfatte.

196    In primo luogo, le misure restrittive in questione sono «previste dalla legge», poiché sono contenute in atti aventi, in particolare, una portata generale e che dispongono di una base giuridica chiara nel diritto dell’Unione, nonché di una prevedibilità sufficiente, aspetto questo non contestato dal ricorrente.

197    In secondo luogo, gli atti impugnati si applicano per sei mesi e sono costantemente riesaminati, come previsto all’articolo 6 della decisione 2014/145. Posto che dette misure sono temporanee e reversibili, si deve ritenere che esse non ledano il contenuto essenziale delle libertà invocate. Inoltre, gli atti impugnati prevedono la possibilità di riconoscere delle deroghe alle misure restrittive applicate. In particolare, per quanto attiene al congelamento dei capitali, l’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della decisione 2014/145, come modificato, e l’articolo 4, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 come modificato, prevedono la possibilità, da un lato, di autorizzare l’uso dei capitali congelati per soddisfare esigenze di base o taluni obblighi e, dall’altro, di accordare autorizzazioni specifiche al fine di scongelare capitali, altri proventi finanziari o altre risorse economiche.

198    In terzo luogo, le misure restrittive di cui trattasi rispondono a un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione, idoneo a giustificare eventuali conseguenze negative, anche di un certo peso, per taluni operatori (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 150). Infatti, esse mirano a esercitare pressione sulle autorità russe affinché pongano fine alle loro azioni e alle loro politiche di destabilizzazione dell’Ucraina. A questo proposito, nel febbraio 2022, il Consiglio ha voluto indebolire strategicamente l’economia russa, da un lato, vietando, in particolare, il finanziamento della Federazione russa, del suo governo e della sua banca centrale e, dall’altro, applicando misure siffatte, segnatamente, nel settore della finanza, della difesa e dell’energia. Inoltre, dal considerando 11 della decisione 2022/329 emerge che il Consiglio ha ritenuto, alla luce della gravità della situazione in Ucraina, che fosse opportuno modificare i criteri di designazione. Risulta, quindi, che l’Unione cerca di ridurre le entrate dello Stato russo e di esercitare pressione sul governo russo al fine di limitare la sua capacità di finanziare le azioni da esso svolte che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e di porvi fine nell’ottica dalla preservazione della stabilità europea e mondiale. Orbene, si tratta di un obiettivo rientrante tra quelli perseguiti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e previsti all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b) e c), TUE, quali la preservazione della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale.

199    In quarto luogo, per quanto attiene all’adeguatezza delle misure restrittive di cui trattasi, occorre osservare che, rispetto ad obiettivi di interesse generale così fondamentali per la comunità internazionale come quelli menzionati nel precedente punto 198, esse non possono, di per se stesse, essere considerate inadeguate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 dicembre 2020, Kalai/Consiglio, T‑178/19, non pubblicata, EU:T:2020:580, punto 171 e giurisprudenza citata).

200    Inoltre, quanto alla loro necessità, altre misure meno restrittive, come un sistema di autorizzazione preliminare, non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente lo scopo perseguito, ossia l’esercizio di una pressione sui sostenitori del governo russo o sugli imprenditori di spicco, in particolare alla luce della possibilità di eludere le restrizioni imposte (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 dicembre 2020, Kalai/Consiglio, T‑178/19, non pubblicata, EU:T:2020:580, punto 172 e giurisprudenza citata). In aggiunta, come indicato in precedenza, si tratta di limitazioni temporanee e reversibili e che prevedono possibilità di deroga accordate dagli Stati membri.

201    Per quanto attiene al danno arrecato al ricorrente, è vero che il suo diritto di proprietà è limitato dagli atti impugnati, posto che egli non può, in particolare, disporre dei capitali a lui appartenenti siti nel territorio dell’Unione o trasferire capitali a lui appartenenti verso l’Unione, se non in forza di una particolare autorizzazione.

202    Tuttavia, gli inconvenienti causati al ricorrente non sono sproporzionati rispetto all’importanza dell’obiettivo perseguito dagli atti impugnati. Infatti, questi atti prevedono che l’inserimento negli elenchi controversi sia rivisto periodicamente al fine di garantire che i nomi delle persone e delle entità che non rispondano più ai criteri per comparirvi ne siano cancellati. Inoltre, come ricordato al precedente punto 197, gli atti impugnati contemplano la possibilità di autorizzare l’utilizzo di capitali congelati per soddisfare esigenze di base o taluni obblighi e di accordare autorizzazioni specifiche al fine di scongelare capitali, altri proventi finanziari o altre risorse economiche. A tale riguardo, compete alle autorità nazionali valutare, in conformità al principio di proporzionalità, l’opportunità e la portata delle autorizzazioni e delle deroghe necessarie e garantire la loro attuazione a livello nazionale.

203    Infine, l’argomento del ricorrente riguardante l’insufficienza delle prove relative alla fondatezza delle misure restrittive di cui trattasi ricade nella valutazione delle medesime nel merito e non nella valutazione della loro proporzionalità.

204    Da quanto precede risulta che gli atti impugnati non hanno violato il principio di proporzionalità e non hanno comportato una violazione sproporzionata del diritto di proprietà, della libertà di impresa o del diritto di esercitare una professione riconosciuti al ricorrente.

205    Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere i motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione del diritto di proprietà, della libertà di impresa e del diritto di esercitare una professione.

 Sul motivo, sollevato nellambito delladattamento del ricorso, vertente sullesistenza di uno sviamento di potere

206    Il ricorrente sostiene che, inserendo il suo nome negli elenchi controversi, il Consiglio lo ritiene responsabile, in particolare, della situazione in Ucraina benché non vi sia alcun collegamento, diretto o indiretto, tra lui e la destabilizzazione di detto paese. Adottando misure restrittive il cui obiettivo non può essere il mantenimento dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Unione, trattandosi di misure del tutto scollegate dai soggetti realmente responsabili della destabilizzate di tale paese e prive di ogni collegamento diretto o indiretto con detta situazione, il Consiglio avrebbe modificato l’oggetto inizialmente perseguito, senza trarne le necessarie conseguenze dal punto di vista del mantenimento delle misure restrittive individuali. In tal modo, esso avrebbe commesso uno sviamento di potere, consistente nel sostituire l’obiettivo senza preliminarmente effettuare un bilancio che giustifichi il mantenimento delle misure restrittive nei confronti del ricorrente.

207    Il Consiglio, sostenuto dal Regno del Belgio, contesta tale argomentazione.

208    Secondo una giurisprudenza costante, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato esclusivamente, o quantomeno in maniera determinante, per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 135, e del 25 giugno 2020, Vnesheconombank/Consiglio, C‑731/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:500, punto 63).

209    Orbene, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito simili indizi. Come sottolinea il Consiglio, l’obiettivo perseguito, vale a dire esercitare sulla Federazione russa la massima pressione affinché ponga fine alla guerra in Ucraina, non è minimamente mutato.

210    Occorre, pertanto, respingere il motivo vertente sull’esistenza di uno sviamento di potere e, di conseguenza, il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

211    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda di quest’ultimo, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

212    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, il Regno del Belgio si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      OT si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)      Il Regno del Belgio si farà carico delle proprie spese.

Spielmann

Mastroianni

Brkan

Gâlea

 

      Tóth

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 novembre 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.


1 Dati riservati omessi.