Ricorso proposto il 9 novembre 2021 – TO / EASO
(Causa T-727/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione entrata in vigore il 1° gennaio 20[21] e che sarebbe stata adottata il 18 dicembre 202[0], di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 4 gennaio 2021 mediante il via il link [riservato]1 , adottata da [riservato], nella parte in cui non proroga, di un primo anno supplementare, ovvero fino al 31 dicembre 2021, la validità dell’elenco di riserva recante i seguenti riferimenti [riservato] che era valido fino al 31 dicembre 2020;
riaprire, di conseguenza, l’elenco di riserva e prorogarne la validità, come nel caso degli altri 44 elenchi di cui alla decisione impugnata, per un anno a far data dalla sua riapertura e, di conseguenza, nominare la ricorrente al grado superiore AST 3;
condannare il convenuto a pagare alla ricorrente un importo destinato a risarcire tanto il danno materiale quanto il danno morale da lei subiti, corrispondente:
alla differenza di retribuzione tra quella percepita attualmente con il grado AST 1, scatto 3, e quella relativa al grado AST 3, scatto 1, calcolata su un periodo di cinque anni, dalla data contestata, ovvero il 1° gennaio 2021, tenendo conto di una perdita di opportunità valutata al 75 %;
alla differenza di diritti a pensione tra quelli riconosciuti attualmente per il grado AST 1 scatto 3 e quelli corrisposti per il grado AST 3, scatto 1, calcolato su un medesimo periodo di cinque anni dalla data contestata, ovvero il 1°gennaio 2021, tenendo conto di una perdita di opportunità valutata al 75%;
a un importo di EUR 7 500 per il danno morale causato;
a EUR 1,00 in via provvisoria per la perdita della copertura assicurativa della cassa malattia;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Primo motivo, relativo al fatto che le legittime aspettative e la fiducia della ricorrente sono state ingannate e al difetto di motivazione della decisione impugnata.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e degli articoli 27 e 29, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dello Statuto.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine, dell’eccesso e dello sviamento di potere.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
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1 Dati riservati occultati.