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Ricorso proposto il 2 novembre 2021 – Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ)

(Causa T-703/21)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Grucelski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna (Zielona Góra)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FALUBAZ» – Marchio dell’Unione europea n. 14 535 835

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2021 nel procedimento R 1681/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la parte soccombente a rimborsare alla ricorrente sia le spese del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO;

in caso di intervento dei controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso, condannarli a sopportare le proprie spese.

Motivi invocati

Violazione delle norme in materia di libera valutazione delle prove mediante un’arbitraria valutazione delle prove raccolte;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/20091 [attualmente articolo 59, paragrafo 1 lettera b) del regolamento 2017/1001].

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1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1)