Ricorso proposto il 2 novembre 2021 – Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ)
(Causa T-703/21)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Grucelski, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna (Zielona Góra)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FALUBAZ» – Marchio dell’Unione europea n. 14 535 835
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2021 nel procedimento R 1681/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare integralmente la decisione impugnata;
condannare la parte soccombente a rimborsare alla ricorrente sia le spese del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO;
in caso di intervento dei controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso, condannarli a sopportare le proprie spese.
Motivi invocati
Violazione delle norme in materia di libera valutazione delle prove mediante un’arbitraria valutazione delle prove raccolte;
Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/20091 [attualmente articolo 59, paragrafo 1 lettera b) del regolamento 2017/1001].
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1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1)