Language of document :

Ricorso proposto il 10 novembre 2011 - Cheverny Investments / Commissione

(Causa T-585/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cheverny Investments Ltd (St. Julians, Repubblica di Malta) (rappresentante: avv. H. Prinz zu Hohenlohe-Langenburg)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C (2011) 275, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-7/10, a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel, rivolta alla Repubblica federale di Germania;

in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-7/10, rivolta alla Repubblica federale di Germania, in quanto la clausola di risanamento di cui all'articolo 8c, paragrafo 1a), della KStG, come interpretata nel diritto nazionale, non riguarda solo le società sovraindebitate o insolventi oppure minacciate da insolvenza, potendo invece un risanamento ai sensi dell'articolo 8c, paragrafo 1a), della KStG - ove sussistano ulteriori requisiti - condurre al mantenimento del riporto delle perdite in caso di modifica dell'assetto societario anche in quelle società la cui insolvenza od il cui sovraindebitamento sono evitabili, e dunque solamente probabili;

condannare la convenuta alle spese che la ricorrente ha dovuto sostenere, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce che la convenuta, nell'esaminare l'articolo 8c, paragrafo 1a, della Körperschaftsteuergesetz (KStG) (legge tedesca sulla tassazione delle società), ha erroneamente ravvisato un aiuto di Stato nella clausola di risanamento e ha commesso un errore di valutazione, in quanto essa:

ha ritenuto che la norma esaminata riguardasse unicamente le imprese insolventi o minacciate da insolvenza, e non anche quelle per le quali l'insolvenza o il sovraindebitamento sono solamente probabili;

ne ha rilevato la natura selettiva, avendo adottato come sistema di riferimento non la legge sulla tassazione delle società, ma l'articolo 8c di detta legge.

Inoltre la ricorrente deduce che la convenuta, nella decisione impugnata, ha commesso un errore di valutazione, in quanto essa:

non ha determinato il sistema di riferimento nei confronti della KStG alla luce della sua comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU 1998, C 384, pag. 3) e della sua proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

non ha riconosciuto che la clausola di risanamento era giustificata dall'alterazione dell'equilibrio economico generale dell'anno 2009.

In tal modo, ad avviso della ricorrente, la convenuta ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

____________