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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

22 luglio 2021 (*)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Garanzia finanziaria – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Capacità contributiva – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza del fumus boni iuris»

Nella causa T‑130/21 R,

CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, con sede in Reggio Emilia (Italia),

Coopbox Group SpA, con sede in Bibbiano (Italia),

Coopbox Eastern s.r.o., con sede in Nové Mesto nad Váhom (Slovacchia),

rappresentate da E. Cucchiara ed E. Rocchi, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi e T. Baumé, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8940 final della Commissione, del 17 dicembre 2020, che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione C(2015) 4336 final della Commissione del 24 giugno 2015 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nella parte in cui riguarda CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox Group SpA e Coopbox Eastern s.r.o. (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui impone alle ricorrenti di fornire una garanzia finanziaria o di effettuare il pagamento provvisorio delle ammende inflitte,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Le ricorrenti, CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (in prosieguo, a titolo individuale: «CCPL»), Coopbox Group SpA e Coopbox Eastern s.r.o., sono società appartenenti al gruppo CCPL, attive, segnatamente, nel settore degli imballaggi alimentari.

2        Il 24 giugno 2015 la Commissione europea ha adottato la decisione C(2015) 4336 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio; in prosieguo: la «decisione del 2015»), con cui ha constatato che alcune società attive nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio avevano partecipato, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2008, a cinque infrazioni distinte all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Ai sensi dell’articolo 2 di tale decisione, la Commissione, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), ha inflitto ammende per un totale pari a EUR 33 694 000, in particolare, alle ricorrenti e ad altre due società che all’epoca facevano parte del gruppo CCPL.

3        L’importo finale di tali ammende è stato fissato dopo che alle cinque società interessate era stata concessa, ai sensi del paragrafo 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), una riduzione del 25% dell’importo finale delle ammende che la Commissione avrebbe dovuto infliggere loro, in ragione della loro ridotta capacità contributiva.

4        Con ordinanza del 15 dicembre 2015, CCPL e a./Commissione (T‑522/15 R, EU:T:2015:1012), il presidente del Tribunale ha sospeso l’obbligo di costituire, a favore della Commissione, una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata delle ammende che erano state inflitte alle cinque società interessate a condizione, da un lato, che esse versassero alla Commissione la somma di EUR 5 milioni nonché la totalità dei proventi liberati dalla programmata dismissione di talune partecipazioni e, dall’altro, che presentassero per iscritto a quest’ultima, ogni tre mesi fino all’adozione della decisione nel procedimento principale, e comunque al sopravvenire di ogni evento atto a influire sulla loro futura capacità di assolvere le ammende inflitte, un resoconto particolareggiato dello stato di attuazione del piano di ristrutturazione del gruppo al quale appartengono e dell’importo dei proventi liberati dalla vendita degli attivi di quest’ultimo tanto in esecuzione quanto «al di fuori» di detto piano.

5        A seguito della pronuncia dell’ordinanza del 15 dicembre 2015, CCPL e a./Commissione (T‑522/15 R, EU:T:2015:1012), CCPL, agendo per conto delle cinque società interessate, ha effettuato pagamenti provvisori alla Commissione per un importo totale pari a EUR 5 942 000.

6        Con sentenza dell’11 luglio 2019, CCPL e a./Commissione (T‑522/15, non pubblicata, EU:T:2019:500), il Tribunale si è pronunciato nel merito e ha constatato che, per quanto attiene alla determinazione della riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle cinque società interessate concessa in virtù dell’incapacità contributiva, la decisione del 2015 era viziata per insufficienza di motivazione. Di conseguenza, ha annullato l’articolo 2, paragrafo 1, lettere f), g) e h), paragrafo 2, lettere d) ed e), e paragrafo 4, lettere c) e d), di tale decisione.

7        Con lettera del 18 settembre 2019 la Commissione ha informato CCPL, in particolare, della sua intenzione di adottare una nuova decisione per infliggere ammende alle società del suo gruppo interessate e ha invitato queste ultime a presentare le loro osservazioni.

8        Il 20 settembre 2019 le ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso la sentenza dell’11 luglio 2019, CCPL e a./Commissione (T‑522/15, non pubblicata, EU:T:2019:500). Esse chiedono che la Corte voglia annullare in parte tale sentenza, nei limiti precisati nel ricorso d’impugnazione, e, conseguentemente, annullare la decisione del 2015 con riferimento alle ammende loro inflitte, per violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

9        Il 4 ottobre 2019 le società interessate hanno chiesto alla Commissione di esaminare la loro mancanza di capacità contributiva, ai sensi del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006, ai fini di una riduzione dell’importo delle ammende che la Commissione può applicare al termine del procedimento in corso. Per valutare tale domanda, la Commissione ha inviato al gruppo CCPL richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, alle quali detto gruppo ha dato seguito.

10      Il 7 ottobre 2019 la Commissione, ottemperando alla sentenza dell’11 luglio 2019, CCPL e a./Commissione (T‑522/15, non pubblicata, EU:T:2019:500), ha rimborsato a CCPL l’importo pari a EUR 5 942 000 che quest’ultima aveva trasferito alla Commissione a titolo di pagamento provvisorio.

11      Il 17 dicembre 2020 la Commissione ha adottato la decisione C(2020) 8940 final, che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione del 2015 nella parte in cui riguarda le ricorrenti (in prosieguo: la «decisione del 2020»), che è stata notificata il 21 dicembre 2020.

12      Nella decisione del 2020 la Commissione ha concluso che le condizioni di cui al paragrafo 35 degli orientamenti del 2006 per quanto riguarda la mancanza di capacità contributiva non erano soddisfatte. Di conseguenza, ha respinto la richiesta sottoposta dalle ricorrenti per mancanza di capacità contributiva e ha inflitto loro ammende per un importo pari a EUR 9 441 000.

13      All’articolo 2 della decisione del 2020 la Commissione ha informato le ricorrenti che le ammende inflitte sarebbero diventate esigibili sei mesi dopo la data di notifica della suddetta decisione e che esse avrebbero potuto, in caso di presentazione di un ricorso al Tribunale, assolvere il proprio obbligo di pagare le ammende dovute alla scadenza o costituendo una garanzia finanziaria o effettuando il pagamento provvisorio dell’ammenda conformemente all’articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

14      Con ordinanza del 20 gennaio 2021, CCPL e a./Commissione (C‑706/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:45), la Corte ha respinto l’impugnazione delle ricorrenti in quanto manifestamente irricevibile.

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2021, le ricorrenti hanno presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 2020.

16      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2021, le ricorrenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiedono che il presidente del Tribunale voglia:

–        sospendere l’esecuzione della decisione del 2020, nella parte in cui impone loro l’obbligo di costituire una garanzia finanziaria o di effettuare il pagamento provvisorio dell’ammenda quale condizione per evitare la riscossione immediata dell’importo dell’ammenda inflitta da tale decisione;

–        condannare la Commissione al pagamento delle spese.

17      Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2021, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Considerazioni generali

18      Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, emerge che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, stante che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea beneficiano di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice del procedimento sommario può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).

19      L’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».

20      Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di esse non sussista. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P-R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

21      Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

22      Alla luce degli elementi del fascicolo, il presidente del Tribunale ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.

23      Per valutare se le condizioni cumulative necessarie per la concessione di provvedimenti provvisori siano soddisfatte nel caso di specie, occorre esaminare innanzitutto se il presupposto relativo al fumus boni iuris sia soddisfatto.

 Sul presupposto relativo al fumus boni iuris

24      Secondo costante giurisprudenza, il presupposto relativo al fumus boni iuris è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso nel merito appare, prima facie, non privo di serio fondamento. Ciò avviene quando uno di questi motivi rivela l’esistenza di una controversia di diritto o di fatto importante la cui soluzione non si impone immediatamente e merita quindi un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto del procedimento di merito [v., in tal senso, ordinanze del 3 dicembre 2014, Grecia/Commissione, C‑431/14 P-R, EU:C:2014:2418, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 1° marzo 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation e Intervet international, C‑512/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:149, punto 59 e giurisprudenza ivi citata].

25      Nel caso di specie, al fine di dimostrare che la decisione del 2020 è, prima facie, viziata da illegittimità, le ricorrenti invocano, a sostegno della loro domanda di provvedimenti provvisori, uno solo dei tre motivi proposti a sostegno del ricorso nel procedimento principale, ossia quello relativo alla «violazione [da parte della Commissione] dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per avere tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla mancanza di capacità contributiva forniti dal Gruppo CCPL».

26      Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe inflitto ammende totalmente sproporzionate in relazione alla loro capacità contributiva. Esse rammentano che il gruppo CCPL versa in una situazione di gravissima crisi finanziaria da qualche anno e che, per far fronte a tale crisi, si è impegnato, a partire dal 2015, a ripagare i propri debiti attraverso un piano di rientro, i cui elementi essenziali prevedono la razionalizzazione del suo portafoglio di partecipazioni e, in particolare, la cessione delle partecipazioni relative a settori diversi da quello degli imballaggi alimentari, la razionalizzazione delle sue strutture di costo e la riqualificazione della sua struttura finanziaria. Conformemente a tale piano di ristrutturazione, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia (Italia) il 23 marzo 2017, il suddetto gruppo non può contrarre nuovi debiti senza il consenso dei suoi creditori ed è obbligato a ridurre il livello di debito esistente in base a determinati parametri annuali, la cui inosservanza porterebbe alla risoluzione dell’accordo di ristrutturazione e, di conseguenza, alla liquidazione forzata dell’intero gruppo.

27      Inoltre, le ricorrenti rilevano che la stessa Commissione riconoscerebbe, nella decisione del 2020, che «il fatturato totale del Gruppo CCPL è drasticamente diminuito», che «le attività totali sono significativamente diminuite», che «il patrimonio netto (equity) [di detto gruppo] è drasticamente diminuito, passando da ‑ 8,8 milioni di euro del 2017 a ‑35,3 milioni di euro del 2018, a causa di perdite complessive pari a [EUR] 25,6 milioni» e che tale gruppo «presenta indici di solvibilità deboli, a causa del patrimonio netto negativo e della bassa redditività».

28      Di conseguenza, per le ricorrenti, sarebbe con grande sorpresa che la Commissione ha potuto concludere che, nonostante il fatto che gli indici di solvibilità e di redditività siano bassi e nonostante l’entità significativa dell’importo complessivo delle ammende rispetto alle dimensioni del gruppo CCPL, quest’ultimo disponga di sufficienti liquidità per pagare l’importo complessivo dell’ammenda e che le probabilità che ciò pregiudichi la redditività economica di detto gruppo siano basse. Esse ritengono che questa conclusione, basata su motivazioni insufficienti e contraddittorie, si porrebbe in aperto contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

29      Infatti, secondo le ricorrenti, i motivi su cui la Commissione si è basata al punto 90, lettere da a) a f), della decisione del 2020, per giustificare l’esistenza di liquidità sufficienti sarebbero errati e inadeguati. In particolare, esse sostengono che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 90, lettera f), di tale decisione, che il gruppo CCPL non avesse indicato il motivo per cui non avrebbe potuto utilizzare la liquidità disponibile a livello di gruppo per pagare l’ammenda, dal momento che esse avrebbero fornito, il 31 luglio 2020, in risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione, dati finanziari che illustrerebbero inequivocabilmente lo stato di default di detto gruppo.

30      Dal canto suo, la Commissione rammenta che, secondo la giurisprudenza, le condizioni alle quali essa decide di concedere una riduzione dell’ammenda applicabile relativamente all’incapacità contributiva dovrebbero essere interpretate restrittivamente, per evitare di dare un vantaggio competitivo alle imprese che versano in situazioni di mercato peggiori e che quindi traggono maggior vantaggio dalla partecipazione a intese restrittive della concorrenza. In particolare, essa ritiene di non essere tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato. Essa sostiene quindi di non essere incorsa in alcun errore nel ritenere di non essere obbligata, in sede di determinazione dell’importo delle ammende controverse, a tener conto della situazione finanziaria del gruppo CCPL a titolo di incapacità contributiva.

31      Inoltre, la Commissione ritiene che la decisione del 2020 giustifichi in modo chiaro e inequivocabile che la situazione economico sociale sfavorevole di CCPL non sarebbe stata tale da consentire una riduzione dell’importo delle ammende controverse a titolo d’incapacità contributiva. Essa precisa di aver ritenuto in tale decisione che il rischio che tali ammende compromettessero irrimediabilmente la continuità delle attività del gruppo CCPL non fosse suffragato dai dati risultanti dai bilanci presentati e dalla situazione finanziaria di tale gruppo.

32      A tal riguardo, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate. Ne consegue che le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto non sono rilevanti nell’ambito di un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE (v. sentenza del 16 giugno 2016, SKW Stahl-Metallurgie e SKW Stahl-Metallurgie Holding/Commissione, C‑154/14 P, EU:C:2016:445, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

33      Inoltre, la motivazione prescritta dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (v. sentenze dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:T:2013:513, punto 115 e giurisprudenza ivi citata, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

34      Le istituzioni, per quanto non siano obbligate, nella motivazione delle decisioni che adottano, a prendere posizione su tutti gli argomenti portati alla loro attenzione dagli interessati nel corso di un procedimento amministrativo, devono nondimeno esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un’importanza essenziale per l’impianto delle loro decisioni (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 169 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 settembre 2018, Duferco Long Products/Commissione, T‑93/17, non pubblicata, EU:T:2018:558, punto 67).

35      È alla luce di tali principi che occorre esaminare se la Commissione abbia, prima facie, sufficientemente motivato la sua decisione del 2020 per consentire alle parti di impugnarla davanti al giudice dell’Unione e a quest’ultimo di valutare la legittimità nel merito di tale decisione.

36      Nel caso di specie, in primo luogo, la Commissione, nella parte 3.4.1. della decisione del 2020, ha spiegato la formulazione del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006 e il metodo da essa seguito nella sua analisi.

37      Successivamente, nella parte 3.4.2. della decisione del 2020, dopo aver effettuato un’analisi economica e finanziaria della capacità contributiva delle ricorrenti e dell’impatto di un’eventuale ammenda sulla loro redditività economica, la Commissione ha concluso, al punto 90 di detta decisione, che, nonostante i bassi indici di solvibilità e di redditività del gruppo CCPL e nonostante l’entità significativa dell’importo complessivo delle ammende controverse rispetto alle dimensioni del gruppo, detto gruppo disponeva di sufficienti liquidità per pagare l’importo complessivo di dette ammende e che le probabilità che ciò pregiudicasse la redditività economica di tale gruppo erano basse.

38      A sostegno della sua constatazione relativa all’esistenza di liquidità sufficiente, la Commissione ha indicato innanzitutto, al punto 90, lettera a), della decisione del 2020, che negli anni 2018 e 2019 il gruppo CCPL aveva evidenziato significativi saldi di disponibilità liquide pari rispettivamente a EUR 18,6 milioni e a EUR 22,8 milioni. Al punto 90, lettera b), di detta decisione, essa ha affermato che il saldo medio delle disponibilità liquide di detto gruppo nel periodo dal 2014 al 2018, ossia circa 11,6% del fatturato annuo medio di tale gruppo, costituiva un buon indice che permetteva di inferire che il livello di liquidità era sufficiente per far fronte alle passività e alle spese a breve termine, garantire la continuità delle attività ed evitare carenze temporanee di liquidità. Al punto 90, lettera c), di tale decisione, essa ha menzionato la ratio saldo delle disponibilità liquide/vendite. Al punto 90, lettera d), della stessa decisione, essa ha osservato che, poiché la maggior parte della liquidità era detenuta dalle società holding del gruppo in questione, che non disponevano praticamente di personale e generavano fatturati molto esigui, sarebbe improbabile che il pagamento dell’ammenda ricorrendo alla liquidità disponibile a livello di gruppo comprometta la redditività economica delle due principali società di un siffatto gruppo. Al punto 90, lettera e), della decisione interessata, essa ha sottolineato che, nelle sue osservazioni e risposte, CCPL non aveva menzionato alcuna esigenza specifica di liquidità per affrontare le difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid‑19, né per portare avanti il piano di ristrutturazione 2020-2023 volto a stabilizzare il calo dei fatturati e dei margini di redditività delle società operative del medesimo gruppo. Infine, al punto 90, lettera f), della decisione in questione, essa ha rilevato che, sebbene abbia esplicitamente chiesto a CCPL di fornire commenti sulla capacità di siffatto gruppo di mobilitare risorse finanziarie per pagare le ammende, essa non ha risposto né ha indicato il motivo per cui non avrebbe potuto utilizzare la liquidità disponibile a livello di gruppo per tale pagamento. In tale contesto, essa ha aggiunto che occorreva tener conto anche dell’importo di EUR 5 942 084 che essa aveva rimborsato a CCPL il 7 ottobre 2019, in esecuzione della sentenza dell’11 luglio 2019, CCPL e a./Commissione (T‑522/15, non pubblicata, EU:T:2019:500).

39      Dalle constatazioni di cui ai precedenti punti da 36 a 38 discende che la Commissione appare aver esposto in modo giuridicamente adeguato gli elementi da essa presi in considerazione per applicare il paragrafo 35 degli orientamenti del 2006, cosicché non risulta che possa esserle addebitata alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.

40      In secondo luogo, per quanto riguarda la censura formulata dalle ricorrenti, secondo cui sarebbe con sorpresa che la Commissione ha concluso che, nonostante i bassi indici di solvibilità e di redditività e nonostante l’entità significativa dell’importo complessivo delle ammende controverse rispetto alle dimensioni del gruppo CCPL, quest’ultimo disponeva di sufficienti liquidità per pagare l’importo complessivo dell’ammenda e che le probabilità che ciò pregiudicasse la redditività economica del gruppo erano basse, appare, prima facie, che tale conclusione della Commissione non si basi su un’esposizione dei motivi insufficiente e contraddittoria.

41      Infatti, occorre rilevare che, a tal riguardo, la Commissione, da un lato, ha rilevato, al punto 82 della decisione del 2020, che il fatto che il valore totale delle attività del gruppo CCPL sia diminuito non dimostra di per sé la mancanza di capacità contributiva e, dall’altro, al punto 90, lettere da a) a f), di detta decisione, ha indicato le varie ragioni per cui aveva ritenuto che la situazione economico sociale sfavorevole di detto gruppo non fosse tale da consentire una riduzione dell’importo delle ammende controverse per mancanza di capacità contributiva.

42      Inoltre, si deve ricordare che nella decisione del 2020, nel determinare le ammende da infliggere alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha tenuto precisamente conto del loro fatturato significativamente inferiore a causa della profonda ristrutturazione del gruppo CCPL, il che ha portato all’imposizione di ammende di importo notevolmente inferiore (meno di EUR 9,5 milioni) rispetto a quelle inflitte nel 2015 (oltre EUR 33,6 milioni).

43      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione, al punto 90, lettera f), della decisione del 2020, non avrebbe motivato adeguatamente, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, la constatazione che il gruppo CCPL non aveva indicato i motivi per cui non avrebbe potuto utilizzare la liquidità disponibile a livello di gruppo per pagare le ammende controverse, occorre osservare che la Commissione vi ha espressamente menzionato il fatto che, in tale contesto, occorrerebbe altresì tener conto dell’importo pari a EUR 5 942 084 che essa aveva rimborsato a CCPL nell’ottobre 2019, cosa che le ricorrenti non hanno fatto.

44      In quarto luogo, per quanto attiene all’argomento sviluppato dalle ricorrenti secondo cui i motivi sui quali la Commissione si è basata al punto 90, lettere da a) a f), della decisione del 2020, per giustificare l’esistenza di liquidità sufficiente, sarebbero errati e inadeguati, occorre constatare che, conformemente alla giurisprudenza rammentata al precedente punto 32, tale argomento riguarda la fondatezza della motivazione e quindi la legittimità nel merito della decisione del 2020 ed è, pertanto, estraneo al rispetto dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

45      Infatti, come sottolineato dal Tribunale al punto 160 della sentenza dell’11 luglio 2019, CCPL e a./Commissione (T‑522/15, non pubblicata, EU:T:2019:500), si deve distinguere tra la violazione dell’obbligo di motivazione e la fondatezza della motivazione adottata nella decisione della Commissione.

46      Da tutto quanto precede risulta che, senza che ciò condizioni in alcun modo la posizione del Tribunale sul ricorso nella causa principale, non si può concludere nel senso della sussistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio a motivo dell’asserita violazione dell’obbligo di motivazione.

47      Alla luce di tutto quanto precede, occorre pertanto respingere la presente domanda di provvedimenti provvisori senza che sia necessario esaminare la condizione relativa all’urgenza o al bilanciamento degli interessi.

48      Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 22 luglio 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.