Language of document : ECLI:EU:T:2021:488


 


 



Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 luglio 2021 –
CCPL e a. / Commissione

(causa T-130/21 R)

«Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Garanzia finanziaria – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Capacità contributiva – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza del fumus boni iuris»

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

(v. punti 18-21)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso avverso una decisione della Commissione che infligge ammende in materia di concorrenza – Motivo di ricorso vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione – Motivo prima facie privo di fondamento

(Artt. 278, 279 e 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35)

(v. punti 24, 25, 39, 46)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Formalità sostanziale distinta dalla fondatezza della decisione

(Articolo 296 TFUE)

(v. punti 32-34, 44, 45)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8940 final della Commissione, del 17 dicembre 2020, che sostituisce le ammende stabilite dalla decisione C(2015) 4336 final della Commissione del 24 giugno 2015 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nella parte in cui riguarda CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox Group SpA e Coopbox Eastern s.r.o. (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui impone alle ricorrenti di fornire una garanzia finanziaria o di effettuare il pagamento provvisorio delle ammende inflitte.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.