Language of document : ECLI:EU:T:2011:339

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 luglio 2011 (*)

«Ricorso di annullamento – Registrazione di un’indicazione geografica protetta − Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nella causa T‑351/09,

Acetificio Marcello de Nigris Srl, con sede in Afragola, rappresentato dagli avv.ti F. Perani e P. Pozzi,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Rossi e B. Rasmussen, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica italiana, rappresentata dagli avv.ti G. Palmieri e S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 3 luglio 2009, n. 583, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto balsamico di Modena (IGP)] (GU L 175, pag. 7),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

 Il regolamento (CEE) n. 2081/92

1        Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), ai sensi del suo art. 1, stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche di cui possono beneficiare taluni prodotti agricoli ed alimentari.

2        A norma dell’art. 2, n. 2, di tale regolamento:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

b)      “indicazione geografica”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

–        originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

–        di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata».

3        A norma dell’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 2081/92, la domanda di registrazione di un’indicazione geografica dev’essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica interessata. Spetta a tale Stato membro verificare che la domanda sia giustificata e trasmetterla, se del caso, alla Commissione europea affinché questa la esamini. A decorrere dalla data di tale trasmissione, lo Stato membro può concedere all’indicazione geografica interessata una protezione a livello nazionale. Tale protezione nazionale, tuttavia, può essere soltanto transitoria. Essa cessa di esistere a partire dalla data in cui viene adottata una decisione sulla registrazione in forza del suddetto regolamento.

4        Conformemente all’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92, qualora la Commissione ritenga che ricorrano i presupposti per procedere in tal senso, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la domanda di registrazione.

5        In forza dell’art. 7, n. 1, dello stesso regolamento, ogni Stato membro può opporsi alla registrazione entro un termine di sei mesi decorrenti dalla data di tale pubblicazione.

6        A norma del n. 3 del suddetto articolo del regolamento n. 2081/92:

«Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. L’autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termini prescritti».

7        Quando una denominazione è registrata dalla Commissione come indicazione geografica protetta, essa beneficia di una protezione il cui ambito è definito dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92. A titolo derogatorio, il n. 2 di questo stesso articolo consente agli Stati membri di mantenere, temporaneamente e a determinate condizioni, discipline nazionali che consentono l’uso delle denominazioni registrate ai sensi dell’art. 17 del regolamento in parola.

8        Ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 2081/92:

«1.      Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento. (...)

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.

(…)».

 Il regolamento (CE) n. 510/2006

9        Il regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), al suo art. 19, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 2081/92.

10      Ai sensi dell’art. 5, nn. 4 e 5, del regolamento n. 510/2006, quando la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata in un determinato Stato membro, essa è inviata a detto Stato membro. Spetta a quest’ultimo esaminarla e avviare una «procedura nazionale di opposizione», e poi, se ritiene che ricorrano i presupposti per farlo, trasmetterla alla Commissione unitamente a diversi documenti.

11      In forza dell’art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento n. 510/2006, la Commissione avvia quindi l’esame della domanda. Se essa ritiene che le condizioni richieste siano soddisfatte, essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i principali elementi della domanda, che comprende segnatamente, a norma dell’art. 5, n. 3, del medesimo regolamento, il disciplinare della denominazione.

12      L’art. 7, n. 1, del regolamento n. 510/2006 prevede che, entro un termine di sei mesi decorrenti dalla data di tale pubblicazione, ogni Stato membro o paese terzo possa opporsi alla registrazione prevista mediante deposito, presso la Commissione, di una dichiarazione debitamente motivata. Il n. 2 dello stesso articolo consente altresì a qualsiasi persona fisica o giuridica che vanti un interesse legittimo, stabilita o residente in un paese terzo o in uno Stato membro diverso da quello che ha chiesto la registrazione, di proporre opposizione mediante il deposito di una dichiarazione debitamente motivata.

13      In forza dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 510/2006, spetta alla Commissione esaminare la ricevibilità delle opposizioni di cui ai nn. 1 e 2. Come previsto dal n. 5 del medesimo articolo, se l’opposizione è ricevibile, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni. Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione tenendo conto degli usi leali e tradizionali seguiti e degli effettivi rischi di confusione. Essa segue quindi la procedura di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 510/2006, il quale rinvia agli artt. 5 e 7 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

14      La decisione così adottata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa ha per effetto di iscrivere la denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette che, a norma dell’art. 7, n. 6, del regolamento n. 510/2006, è tenuto dalla Commissione. Tale iscrizione conferisce alla denominazione la protezione prevista dall’art. 13, n. 1, di detto regolamento, ai termini del quale:

«Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a)      qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;

b)      qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;

c)      qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;

d)      qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b)».

 Fatti

 Registrazione della denominazione a livello comunitario

15      Nel 1994, la Repubblica italiana ha chiesto la registrazione, da un lato, delle denominazioni «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» e «Aceto balsamico tradizionale di Modena» come denominazioni di origine protette e, dall’altro, della denominazione «Aceto balsamico di Modena» come indicazione geografica protetta, conformemente alla procedura semplificata prevista dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92.

16      Le prime due denominazioni sono state registrate con regolamento (CE) del Consiglio 17 aprile 2000, n. 813, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 100, pag. 5).

17      La denominazione «Aceto balsamico di Modena» non è stata invece oggetto di registrazione, poiché le autorità italiane avevano ritirato la loro richiesta in tal senso.

18      Con lettera datata 27 novembre 2001, la Repubblica italiana ha chiesto la revoca del summenzionato ritiro. Tale domanda è stata tuttavia respinta dalla Commissione in quanto non era più applicabile la procedura semplificata prevista dall’art. 17 del regolamento n. 2081/92.

19      Nel novembre 2004, le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una domanda volta alla registrazione dell’indicazione geografica «Aceto balsamico di Modena», che era stata proposta dal consorzio «Aceto balsamico di Modena», dal consorzio «Produzione certificata aceto balsamico modenese» e dal comitato «Produttori indipendenti aceto balsamico di Modena».

20      Dopo che era stata data risposta a taluni quesiti della Commissione, detta domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 6 luglio 2007 (GU C 152, pag. 18).

21      La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica e la Repubblica francese si sono opposte alla registrazione di una siffatta indicazione geografica, a norma dell’art. 7 del regolamento n. 510/2006. Tale opposizione è stata considerata ricevibile.

22      In mancanza di un accordo tra gli Stati membri interessati, la Commissione ha seguito la procedura di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 510/2006. In esito a quest’ultima, essa ha adottato il regolamento (CE) 3 luglio 2009, n. 583 (GU L 175, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), recante iscrizione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’allegato II di tale regolamento menziona, al suo punto 4.3, che la produzione dell’«Aceto Balsamico di Modena» deve aver luogo nel territorio amministrativo delle province di Modena e di Reggio Emilia.

 Riconoscimento della denominazione a livello nazionale

23      L’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 12 febbraio 1965, n. 162 (Supplemento ordinario alla GURI n. 73 del 23 marzo 1965, pag. 3; in prosieguo: il «decreto 12 febbraio 1965»), ha riconosciuto l’impiego di denominazioni specifiche per quanto riguarda determinati aceti, quali l’«Aceto balsamico di Modena», demandando al contempo ad un altro decreto il compito di precisare le norme concernenti la loro composizione e preparazione.

24      Il 3 dicembre 1965, il Ministro italiano dell’agricoltura e delle foreste ha emanato un decreto d’applicazione che definisce l’«Aceto balsamico di Modena» in riferimento non ad un territorio, bensì ad una particolare tecnica di produzione (GURI n. 306 del 9 dicembre 1965; in prosieguo: il «decreto 3 dicembre 1965»).

25      Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 15 novembre 1989, recante riconoscimento della denominazione d’origine «Aceto balsamico di Modena» (GURI n. 289 del 12 dicembre 1989, pag. 11; in prosieguo: il «decreto 15 novembre 1989»), la zona di produzione di tale aceto è stata delimitata alle province di Modena e di Reggio Emilia.

26      In base ai decreti 12 febbraio e 3 dicembre 1965, il Consiglio di Stato, con decisione n. 5798/2000, in data 14 luglio 2000 ha annullato il decreto 15 novembre 1989. In tal modo, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello interposto dalla ricorrente, l’Acetificio Marcello de Nigris Srl, avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 28 gennaio 2000, n. 467. Quest’ultimo aveva respinto un ricorso esperito dalla ricorrente contro il decreto 15 novembre 1989.

27      Con l’art. 2 di un decreto 16 novembre 2000 (GURI n. 276 del 25 novembre 2000, pag. 13; in prosieguo: il «decreto 16 novembre 2000») il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali, fondandosi sull’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92, ha riconosciuto ai produttori di aceto balsamico che avevano osservato le norme sancite dai decreti 12 febbraio 1965, 3 dicembre 1965 e 15 novembre 1989 il diritto di continuare a impiegare a fini commerciali la denominazione «Aceto balsamico di Modena» fino al 20 aprile 2005. L’art. 3 dello stesso decreto ha esteso alla ricorrente, espressamente nominata, il beneficio di tale autorizzazione temporanea e ciò «in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato» summenzionata.

28      Con sentenza 24 ottobre 2002, n. 17553, la Corte suprema di cassazione ha respinto un ricorso proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.

 Procedimento e conclusioni delle parti

29      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Essa chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        per effetto dell’annullamento, porre in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari alla cancellazione dell’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena» dal registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2009, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Essa chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

31      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2009, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

32      Il 12 gennaio 2010, la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale le sue osservazioni scritte in merito all’eccezione di irricevibilità. Essa conclude per il rigetto di quest’ultima.

33      Con ordinanza 13 gennaio 2010, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica italiana. Quest’ultima ha depositato la propria memoria di intervento l’8 aprile 2010.

34      Con ordinanza 21 maggio 2010, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale, dopo aver sentito le parti, ha sospeso il procedimento nella presente causa, conformemente all’art. 77, lett. d), del regolamento di procedura, fino alla pronuncia del Tribunale sulla ricevibilità dei ricorsi nelle cause T‑532/08, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, nonché T‑539/08, Etimine e Etiproducts/Commissione. 

35      Il 7 settembre 2010, il Tribunale ha statuito con ordinanza in merito a queste due cause (ordinanze del Tribunale 7 settembre 2010, causa T‑532/08, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, e causa T‑539/08, Etimine e Etiproducts/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta). Il procedimento nella presente causa è stato quindi ripreso.

36      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2011, il Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

37      In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore inizialmente designato è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa. A causa del rinnovo parziale del Tribunale, la causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore assegnato alla stessa sezione.

 In diritto

38      Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

39      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire con ordinanza motivata senza procedere alla fase orale.

 Argomenti delle parti

40      Nel ricorso la ricorrente deduce che, sebbene il regolamento impugnato presenti un carattere normativo, non si può escludere che esso la riguardi individualmente.

41      Essa sostiene, in primo luogo, di essere l’unico produttore italiano di «Aceto balsamico di Modena» che dispone di una struttura produttiva integralmente localizzata al di fuori delle province di Modena e di Reggio Emilia, ossia in Campania. Il regolamento impugnato produrrebbe quindi l’effetto di escluderla dal mercato e di imporle di cessare la propria attività.

42      Essa aggiunge che il regolamento impugnato presenta conseguenze tanto più significative in quanto da decenni essa produce «Aceto balsamico di Modena» in Campania, ha contribuito alla notorietà della denominazione e dispone di una rilevante quota di mercato. A suo avviso, detto regolamento determinerebbe a favore dei produttori delle province di Modena e di Reggio Emilia un monopolio ingiustificabile tale da causare notevoli danni alla regione in cui essa è stabilita.

43      In secondo luogo, essa deduce che, in forza dei decreti 3 dicembre 1965 e 16 novembre 2000 nonché delle citate sentenze del Consiglio di Stato 14 luglio 2000 e della Corte suprema di cassazione 24 ottobre 2002, essa dispone di un diritto specifico, leso dal regolamento impugnato.

44      La ricorrente rileva, in terzo luogo, che il ricorso dinanzi al Tribunale costituisce l’unico rimedio giurisdizionale offertole per contestare la registrazione della denominazione «Aceto balsamico di Modena». Qualora tale ricorso dovesse essere considerato irricevibile, verrebbe violato il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

45      Infatti, da un lato, l’abrogazione del regolamento n. 2081/92, allorché la domanda di registrazione della denominazione non era ancora pubblicata, le avrebbe precluso la possibilità di proporre opposizione dopo la pubblicazione della domanda di registrazione, come era consentito dall’art. 7, n. 3, del predetto regolamento.

46      D’altra parte, la procedura nazionale di opposizione, preliminare alla trasmissione alla Commissione di una domanda di registrazione, sarebbe stata introdotta soltanto dal regolamento n. 510/2006. Essa non avrebbe dunque potuto beneficiarne poiché la domanda di registrazione riguardante la denominazione di cui trattasi era stata trasmessa anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 510/2006.

47      La Commissione, dal canto suo, in primo luogo, ritiene che il regolamento impugnato abbia portata generale. La protezione inerente alla denominazione «Aceto balsamico di Modena» sarebbe, infatti, identica in tutti gli Stati membri e troverebbe applicazione, indistintamente, nei confronti di tutti gli operatori economici.

48      In secondo luogo, la Commissione sostiene che il regolamento impugnato non riguarda direttamente e individualmente la ricorrente. Essa non sarebbe posta in una situazione diversa da quella dei produttori che hanno impiegato la denominazione «Aceto balsamico di Modena», ma che non sono più legittimati a farlo in seguito alla registrazione di quest’ultima. La circostanza che il regolamento impugnato l’abbia privata della protezione temporanea che le accordava il decreto 16 novembre 2000 non sarebbe peraltro tale da rimettere in questione una siffatta conclusione. Del pari, l’incidenza del regolamento impugnato sull’attività commerciale della ricorrente non potrebbe essere da essa utilmente invocata.

49      In terzo luogo, la Commissione deduce che senza fondamento la ricorrente ha invocato una violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Invero, a giudizio della Commissione, l’abrogazione del regolamento n. 2081/92 non ha inciso sulla procedura di esame delle domande di registrazione di indicazioni geografiche. Ne conseguirebbe che la ricorrente poteva senz’altro difendere i propri interessi nell’ambito della procedura nazionale di opposizione, ma che, al pari di qualsiasi altra persona fisica o giuridica, essa non poteva proporre opposizione alla registrazione della denominazione di cui trattasi dinanzi agli organi comunitari.

50      A sostegno delle conclusioni della Commissione, la Repubblica italiana sottolinea, in primo luogo, che il regolamento impugnato non riguarda individualmente la ricorrente. A suo avviso, il caso di specie potrebbe d’altronde essere paragonato alla causa C‑447/98 P, che ha dato luogo all’ordinanza della Corte 26 ottobre 2000, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione (Racc. pag. I‑9097), in cui la Corte aveva statuito che le ricorrenti non erano individualmente interessate da un regolamento relativo alla registrazione di una denominazione di origine protetta.

51      In secondo luogo, essa evidenzia che la situazione della ricorrente è sempre stata avversata dai consorzi di produttori provenienti dalle province di Modena e di Reggio Emilia e aggiunge che invano la ricorrente invoca le citate sentenze del Consiglio di Stato 14 luglio 2000 e della Corte suprema di cassazione 24 ottobre 2002. Infatti, il Consiglio di Stato avrebbe ribaltato la propria giurisprudenza con la sentenza 6 giugno 2008, n. 3890.

52      In terzo luogo, la Repubblica italiana indica che la ricorrente ha sistematicamente contestato gli atti del governo italiano preliminari alla registrazione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» e ha quindi potuto fare valere i suoi diritti dinanzi ai giudici italiani competenti.

53      In quarto luogo, essa sostiene che il regolamento n. 510/2006 non presenta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcuna innovazione in ordine alle possibilità offerte alle persone giuridiche di proporre opposizione avverso una domanda di registrazione di un’indicazione geografica.

54      In risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente riprende gli argomenti relativi alla ricevibilità del suo ricorso esposti nell’atto introduttivo.

55      Inoltre, essa rileva che la portata generale del regolamento impugnato è solo apparente. Quale unico produttore di «Aceto balsamico di Modena» che dispone di una fabbrica ubicata fuori delle province di Modena e di Reggio Emilia, in realtà, essa ne costituirebbe l’unica destinataria. Ciò avvicinerebbe la sua situazione a quella in esame nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I‑1853).

 Giudizio del Tribunale

56      L’art. 263, quarto comma, TFUE prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica possa proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di tale disposizione, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, nonché contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

57      Come è stato statuito nelle ordinanze Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, citata al punto 35 supra (punti 69‑75), e Etimine e Etiproducts/Commissione, citata al punto 35 supra (punti 75‑80), l’art. 263 TFUE trova applicazione soltanto nei procedimenti giurisdizionali avviati a partire dal 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Pertanto, la ricevibilità del presente ricorso, promosso il 4 settembre 2009, deve essere valutata alla luce delle disposizioni dell’art. 230 CE.

58      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di un’altra persona, la riguardano direttamente ed individualmente.

59      Nella specie, il regolamento impugnato conferisce all’indicazione geografica «Aceto balsamico di Modena» la protezione prevista dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 510/2006. Pertanto, esso non si rivolge a soggetti di diritto tassativamente elencati o presi in considerazione individualmente, ma riguarda, in via generale ed astratta, tutti gli operatori economici che possono essere interessati all’uso della denominazione di cui trattasi. Esso si presenta quindi come un atto di portata generale, a norma dell’art. 249, secondo comma, CE (v., in tal senso, ordinanza Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 67, e ordinanza del Tribunale 11 settembre 2007, causa T‑35/06, Honig-Verband/Commissione, Racc. pag. II‑2865, punto 42).

60      Tuttavia, non è escluso che il regolamento impugnato possa riguardare individualmente la ricorrente. Affinché ciò avvenga, esso deve riguardare quest’ultima a causa di determinate qualità ad essa specifiche, ovvero di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altra persona e, quindi, la identifica alla stregua del destinatario di una decisione (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, 220; Codorniu/Consiglio, cit. al punto 54 supra, punti 19 e 20; ordinanza della Corte 30 gennaio 2002, causa C‑151/01 P, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. I‑1179, punto 33, e sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36).

61      Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

62      In primo luogo, alla data di adozione del regolamento impugnato, la ricorrente non era titolare di diritti acquisiti ad essa specifici. La sua situazione diverge quindi da quella della società ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza Codorniu/Consiglio, citata al punto 54 supra, alla quale era stato impedito, per effetto di una disposizione normativa che disciplinava l’impiego di una denominazione, di utilizzare il marchio grafico da essa registrato e utilizzato per lungo tempo prima dell’adozione del regolamento controverso (v., in tal senso, ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I‑4149, punto 43, e 24 aprile 1996, causa C‑87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I‑2003, punto 36).

63      Infatti, innanzi tutto, né dagli argomenti addotti dalle parti né dai documenti prodotti dinanzi al Tribunale emerge che i decreti 12 febbraio e 3 dicembre 1965, nel definire le norme e tecniche applicabili al complesso dei produttori di «Aceto balsamico di Modena», abbiano conferito alla ricorrente diritti specifici.

64      Inoltre, è vero che, mediante la citata sentenza 14 luglio 2000, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto 15 novembre 1989, il quale stabiliva un nesso tra la denominazione «Aceto balsamico di Modena» e una zona geografica determinata, dopo aver rilevato che le sue disposizioni violavano i decreti 12 febbraio e 3 dicembre 1965, i quali autorizzavano tutti gli operatori economici rispettosi di determinate modalità tecniche a produrre e a commercializzare aceto sotto questa denominazione. In tal modo, detto giudice si è tuttavia limitato a censurare un atto amministrativo italiano di portata generale fondandosi su testi aventi anch’essi portata generale. Esso non ha quindi concesso alla ricorrente diritti ad essa propri.

65      Infine, l’art. 3 del decreto 16 novembre 2000 ha certamente riconosciuto soltanto alla ricorrente, espressamente menzionata, il diritto di continuare ad usare la denominazione in conseguenza della citata sentenza del Consiglio di Stato 14 luglio 2000. Nondimeno, da tale articolo, in combinato disposto con l’art. 2 dello stesso decreto, risulta che tale misura favorevole alla ricorrente non era comunque più applicabile dopo il 20 aprile 2005. Orbene, da nessun atto del fascicolo emerge che essa sia stata reintrodotta successivamente. Ne consegue che la ricorrente non è legittimata ad affermare che, alla data di pubblicazione del regolamento impugnato, essa ne avrebbe ancora attinto diritti.

66      In secondo luogo, anche ammesso che la ricorrente sia l’unico produttore che utilizza la denominazione «Aceto balsamico di Modena» stabilito fuori delle province di Modena e di Reggio Emilia, ciò non è sufficiente a dimostrare che siano soddisfatte le condizioni precedentemente ricordate al punto 59. Infatti, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, fintantoché sia pacifico che tale applicazione viene effettuata, come nel caso di specie, in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 52; ordinanza della Corte 25 aprile 2002, causa C‑96/01 P, Galileo e Galileo International/Consiglio, Racc. pag. I‑4025, punto 38, e sentenza della Corte 23 aprile 2009, causa C‑362/06 P, Sahlstedt e a./Commissione, Racc. pag. I‑2903, punto 31).

67      In terzo luogo, la circostanza, ammettendola per vera, che la ricorrente vanti una posizione preminente nonché una presenza di lunga data sul mercato di cui trattasi e che essa abbia contribuito alla notorietà della denominazione non è atta a caratterizzarla rispetto a qualsiasi altro operatore economico interessato dal regolamento impugnato (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 9 novembre 1999, causa T‑114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II‑3331, punto 46, e 13 dicembre 2005, causa T‑397/02, Arla Foods e a./Commissione, Racc. pag. I‑5365, punto 69).

68      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo alla presa in considerazione, ai fini dell’individualizzazione della situazione della ricorrente, delle conseguenze, sul piano della concorrenza, della registrazione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» nei confronti dei produttori stabiliti nelle province di Modena e di Reggio Emilia, giova ricordare che, ad ogni modo, il fatto che un atto di portata generale possa avere effetti concreti differenti per i diversi soggetti di diritto ai quali esso si applica non è tale da caratterizzarli rispetto a tutti gli altri operatori interessati, allorché, come nella specie, l’applicazione di tale atto si effettua in forza di una situazione oggettivamente determinata (ordinanza Arla Foods e a./Commissione, cit. al punto 66 supra, punto 70).

69      In quinto luogo, la ricorrente non può utilmente invocare eventuali effetti sfavorevoli del regolamento impugnato sulla situazione economica della regione in cui è impiantato il suo stabilimento di produzione. La deduzione di elementi estranei alla situazione propria alla ricorrente, infatti, non è idonea a dimostrare che è soddisfatta la condizione relativa all’incidenza individuale.

70      In sesto luogo, come indica il decimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, che mira ad adattare al caso particolare la norma generale enunciata all’art. 13, n. 1, del regolamento n. 510/2006, la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto balsamico di Modena» nel suo insieme e, pertanto, i singoli termini non geografici di tale denominazione composta, anche impiegati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere utilizzati in tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Pertanto, la ricorrente non può, in ogni caso, fondatamente affermare che la protezione accordata alla denominazione «Aceto balsamico di Modena» le imporrebbe di cessare la propria attività di produzione e di commercializzazione di aceto. Tutt’al più essa può sostenere di dover adattare tale attività. Orbene, ciò non è sufficiente perché essa possa essere considerata interessata individualmente, alla stregua del destinatario di una decisione (v., in tal senso, ordinanze della Corte La Conqueste/Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 35, e 21 novembre 2005, causa C‑482/04 P, SNF/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 41; ordinanza del Tribunale 6 settembre 2004, causa T‑213/02, SNF/Commissione, Racc. pag. II‑3047, punto 68).

71      Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti della ricorrente relativi all’asserita violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

72      Certamente, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. al punto 59 supra, punto 39, e 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 29). Infatti, il diritto a una siffatta tutela costituisce un principio generale di diritto che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che, peraltro, è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, poi ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla quale l’art. 6, n. 1, TUE ha riconosciuto un valore identico a quello dei Trattati (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet, Racc. pag. I‑2271, punto 37). Tuttavia, l’invocare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre a rimettere in causa le condizioni poste dall’art. 230 CE, a meno che il giudice dell’Unione non travalichi le competenze che gli sono conferite dai Trattati (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. al punto 59 supra, punto 44, e 10 settembre 2009, cause riunite C‑445/07 P e C‑455/07 P, Commissione/Ente per le Ville vesuviane, Racc. pag. I‑7993, punto 65; ordinanza del Tribunale 30 novembre 2009, causa T‑313/08, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 49).

73      Secondo una giurisprudenza costante, la tutela giurisdizionale delle persone fisiche o giuridiche che, a causa delle condizioni di ricevibilità previste dall’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente dinanzi al giudice dell’Unione atti quali il regolamento impugnato deve essere assicurata efficacemente medianti i rimedi giurisdizionali nazionali (sentenze Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, cit. al punto 59 supra, punti 40‑42, e Commissione/Jégo-Quéré, cit. al punto 71 supra, punti 30‑32).

74      Peraltro, non è fondata l’affermazione della ricorrente secondo cui il presente ricorso costituisce per essa l’unico modo per contestare utilmente la registrazione della denominazione «Aceto balsamico di Modena».

75      A tal riguardo va osservato preliminarmente che dalle disposizioni di cui all’art. 7, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2081/92 emerge che, sotto la vigenza del regolamento in parola, una dichiarazione di opposizione ad una registrazione prevista poteva essere presentata alla Commissione soltanto da uno Stato membro diverso da quello che aveva depositato la domanda di registrazione (ordinanze Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, cit. al punto 49 supra, punti 72 e 74, e La Conqueste/Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 43). Pertanto, qualora tali disposizioni fossero state in vigore alla data di pubblicazione della domanda di registrazione della denominazione di cui trattasi, il 6 luglio 2007, la ricorrente non avrebbe potuto proporre direttamente un’opposizione presso la Commissione. L’abrogazione del regolamento n. 2081/92, allorché la domanda di registrazione non era stata pubblicata, non può dunque aver privato la ricorrente di una tale facoltà.

76      Inoltre, dal tenore letterale e dal sistema generale dell’art. 7 del regolamento n. 2081/92 emerge che, sotto la vigenza del medesimo regolamento, le opposizioni esistenti tra l’autorità competente dello Stato membro che aveva chiesto la registrazione di una denominazione e una persona fisica o giuridica residente o stabilita in questo Stato membro dovevano, in linea di principio, essere trattate ancora prima che lo Stato membro interessato trasmettesse alla Commissione, a norma dell’art. 5 del regolamento in parola, una domanda di registrazione (ordinanza Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 75). Pertanto, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la procedura nazionale di opposizione, preliminare alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi domanda di registrazione, non è stata introdotta dall’art. 5, n. 5, del regolamento n. 510/2006. Essa esisteva sotto la vigenza del regolamento n. 2081/92, che era applicabile alla data di trasmissione alla Commissione della domanda di registrazione di cui trattasi, nel novembre 2004.

77      Infine, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 510/2006, se, in fase di procedura nazionale di opposizione, l’autorità competente dello Stato membro non teneva conto delle osservazioni presentate da un operatore legittimamente interessato contro una domanda di registrazione, spettava a quest’ultimo adire i giudici nazionali competenti per far contestare, eventualmente, l’illegittimità del comportamento di detta autorità alla luce delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, di cui, a norma del suo art. 5, n. 5, lo Stato membro doveva accertare il rispetto prima di trasmettere la domanda di registrazione alla Commissione (ordinanze Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 76, e La Conqueste/Commissione, cit. al punto 59 supra, punto 47). Lo stesso valeva nel caso in cui l’azione dello Stato membro di cui trattasi avesse l’effetto di impedire la presentazione di osservazioni da parte di un operatore legittimamente interessato.

78      Pertanto, incombeva alla ricorrente proporre, dinanzi al giudice italiano competente, un ricorso diretto a far censurare un’eventuale illiceità commessa dalle autorità italiane in fase di procedura nazionale di opposizione. A tal riguardo occorre inoltre constatare che, come emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato 6 giugno 2008, n. 3890 (punto 50 supra), prodotta dalla Repubblica italiana, la ricorrente ha segnatamente impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela dei consumatori presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali 18 novembre 2004 (GURI n. 287 del 7 dicembre 2004, pag. 21), che riconosceva alla denominazione «Aceto balsamico di Modena» la protezione transitoria prevista dall’art. 5 del regolamento n. 2081/92 e conteneva, in allegato, il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione nell’ambito della domanda di registrazione. La decisione adottata da tale giudice, che non ha accolto il ricorso della ricorrente, è stata impugnata da quest’ultima dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con la citata sentenza 6 giugno 2008, non ha accolto nel merito le sue domande.

79      Da quanto precede risulta che la domanda di annullamento presentata dalla ricorrente è irricevibile. Lo stesso vale conseguentemente per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere l’adozione, in seguito all’eventuale annullamento del regolamento impugnato, di tutti gli atti e provvedimenti necessari per eliminare l’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Aceto balsamico di Modena» dal registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Infatti, la ricorrente ha espressamente subordinato tale domanda a quella diretta all’annullamento, sicché la sua sorte dipende da quella riservata a quest’ultima. Inoltre, anche ove così non fosse stato, sarebbe stato necessario respingerla in quanto il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscerne (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 settembre 2009, cause riunite T‑225/07 e T‑364/07, Thomson Sales Europe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 218‑221).

80      Di conseguenza, il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario statuire sull’istanza di intervento del Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 11 luglio 2000, causa T‑268/99, Féderation nationale d’agriculture biologique des régions de France e a./Consiglio, Racc. pag. II‑2893, punto 58).

 Sulle spese

81      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

82      A norma dell’art. 87, n. 4, del medesimo regolamento, la Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

83      In forza dell’art. 87, n. 6, del medesimo regolamento, il Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Non è necessario statuire sull’istanza di intervento del Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena.

3)      L’Acetificio Marcello de Nigris Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)      La Repubblica italiana e il Consorzio Filiera Aceto Balsamico di Modena sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 7 luglio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Lingua processuale: l’italiano.