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Sentenza del Tribunale 12 settembre 2013 – Germania/Commissione

(Causa T-347/09)1

(«Aiuti di Stato – Trasferimento a titolo gratuito di taluni siti del patrimonio naturale nazionale – Misure destinate al sostegno finanziario di grandi progetti di tutela dell’ambiente – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune – Nozione d’impresa – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente M. Lumma e B. Klein, poi A. Wiedmann e T. Henze, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Gross, poi F. Erlbacher, A. Stobiecka-Kuik e P. Loewenthal, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); Regno dei Paesi bassi (rappresentanti: inizialmente C. Wissels, Y. de Vries e M. de Ree, poi C. Wissels, M. de Ree, J. Langer e M. Noort, agenti); e Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 2 luglio 2009, C(2009) 5080 def., relativa all’aiuto di Stato NN 8/2009, concesso dalla Repubblica federale di Germania e concernente il regime di aiuti di Stato consistenti, da una parte, nella cessione gratuita di taluni siti appartenenti al patrimonio naturale nazionale e, dall’altra, in misure destinate al sostegno finanziario di grandi progetti di tutela ambientale (GU C 230, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 267 del 7.11.2009.