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Ricorso proposto il 17 agosto 2010 - ATC e a./Commissione

(Causa T-333/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Paesi Bassi), Avicentra NV (Malle, Belgio), Borgstein birds and Zoofood Trading VOF (Wamel, Paesi Bassi), Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Paesi Bassi), New Little Bird's srl. (Anagni, Italia), Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Paesi Bassi), Pistone Giovanni (Westerlo, Belgio) (rappresentanti: M. Osse e J. Houdijk, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Unione europea, rappresentate dalla Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Condannare l'Unione europea e/o la Commissione europea al risarcimento del danno che le ricorrenti hanno subito per effetto dell'adozione della decisione 2005/760/CE 1, e/o della sua proroga con le decisioni 2005/862/CE 2, e/o 2006/79/CE 3, e/o 2006/405/CE 4, e/o 2006/522/CE 5, e/o 2007/21/CE 6, e/o 2007/183/CE 7, e/o dell'adozione del regolamento n. 318/2007/CE 8;

condannare l'Unione europea e/o la Commissione europea alle spese del procedimento ed extraprocessuali.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che hanno subito per effetto, in primo luogo, del divieto di importazione entrato in vigore nell'ottobre 2005 per gli uccelli selvatici catturati, in secondo luogo, delle proroghe di detto divieto e, in terzo luogo, delle restrizioni vigenti con decorrenza dal 1° luglio 2007 per l'importazione di uccelli e che di fatto perpetuano il divieto di importazione di uccelli selvatici catturati.

Con riguardo alla prima parte della loro domanda di risarcimento del danno, relativa all'adozione della decisione 2005/760/CE, le ricorrenti fanno valere tre motivi.

Innanzitutto le ricorrenti sostengono che la Commissione aveva solo un margine di discrezionalità molto ristretto per l'esercizio del suo potere in forza dell'art. 18 della direttiva 91/496 9 e che la Commissione ha ecceduto i limiti di detto potere in quanto ha vietato l'importazione da paesi dove non si sono verificati casi di contagio con l'influenza aviaria o dove non sussisteva un rischio concreto di diffusione della stessa.

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che, anche se la Commissione disponesse di un margine di discrezionalità più ampio nell'esercizio della sua competenza, essa ha tuttavia commesso una violazione sufficientemente qualificata. A questo riguardo le ricorrenti invocano una violazione da parte della Commissione della propria competenza, una violazione del principio di proporzionalità, una violazione del principio della parità di trattamento, una violazione del diritto di proprietà e della libertà di esercitare un'attività economica ed una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

Le ricorrenti fanno inoltre valere di aver subito un danno effettivo e certo, e che esiste un nesso causale tra detto danno e l'operato illegittimo della Commissione.

In terzo luogo, le ricorrenti affermano che il danno da loro subito presenta un carattere anomalo e particolare, in quanto supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore in questione. A giudizio delle ricorrenti, l'introduzione di un divieto integrale di importazione di uccelli selvatici non era prevedibile e ha danneggiato in modo particolare i commercianti di uccelli selvatici. Le ricorrenti chiedono pertanto che sia accertata la responsabilità della Commissione in caso di atti presunti leciti.

Con la seconda parte della loro domanda di risarcimento del danno, le ricorrenti chiedono un risarcimento per il danno subito per effetto delle proroghe del divieto di importazione di uccelli selvatici da paesi terzi. Le ricorrenti invocano a questo riguardo ai medesimi tre motivi invocati nella prima parte della loro richiesta di risarcimento.

Infine le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno che hanno subito per effetto del regolamento n. 318/2007/CE, che stabilisce che l'importazione degli uccelli viene limitata a uccelli allevati in cattività e provenienti da un numero molto ristretto di paesi terzi. A questo riguardo le ricorrenti invocano tre motivi.

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il regolamento n. 318/2007/CE non ha un fondamento giuridico sufficientemente specificato. Esse fanno presente che le direttive 91/496 e 92/65 10 non contengono un fondamento giuridico per l'adozione del regolamento n. 318/2007/CE da parte della Commissione.

In secondo luogo, le ricorrenti adducono una violazione del principio della parità di trattamento e della proporzionalità ed una violazione della libertà di impresa e del diritto di proprietà.

Inoltre le ricorrenti fanno valere di aver subito un danno effettivo e certo e che esiste un nesso causale tra detto danno e l'operato illegittimo della Commiss,ione.

In terzo luogo le ricorrenti chedono che, in caso di atti presunti leciti, sia stabilita la responsabilità della Commissione per i danni subiti per effetto del regolamento n. 318/2007/CE.

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1 - Decisione della Commissione 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (GU L 285, pag. 60).

2 - Decisione della Commissione 30 novembre 2005, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l'influenza aviaria in volatili diversi dal pollame (GU L 317, pag. 19).

3 - Decisione della Commissione 31 gennaio 2006, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione (GU L 36, pag. 48).

4 - Decisione della Commissione 7 giugno 2006, che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 158, pag. 14).

5 - Decisione della Commissione 25 luglio 2006, che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di taluni volatili vivi (GU L 205, pag. 28).

6 - Decisione della Commissione 22 dicembre 2006, che modifica la decisione 2005/760/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità e l'introduzione nella Comunità di volatili diversi dal pollame (GU 2007 L 7, pag. 44).

7 - Decisione della Commissione 23 marzo 2007, che modifica la decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (GU L 84, pag. 44).

8 - Regolamento (CE) della Commissione 23 marzo 2007, n. 318, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7).

9 - Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/496/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, pag. 56)

10 - Direttiva del Consiglio 13 luglio 1992, 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268, pag. 54).