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Impugnazione proposta il 10 settembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, Birkhoff/Commissione

(causa T-377/08 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, Birkfoff/Commissione;

condannare la parte ricorrente nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale della funzione pubblica alle spese del relativo procedimento, nonché alle spese del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 luglio 2008, causa F-76/07, con cui è stata annullata la decisione dell'ufficio liquidatore, adottata in forma di decisione su un reclamo, di non rimborsare l'acquisto di una nuova sedia a rotelle a distanza di due anni dall'acquisto della precedente a motivo della mancanza di necessità.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce, in primo luogo, che la sentenza, in violazione del diritto comunitario vigente, definisce entro nuovi limiti il margine di discrezionalità spettante al medico di fiducia e al Consiglio medico, riconoscendo tale potere soltanto agli organismi medici indipendenti.

In secondo luogo, a suo avviso, affermando che il Consiglio medico svolge unicamente funzioni di consulenza e che i suoi pareri non vengono resi pubblici, la sentenza priva di qualsiasi significato tali pareri dell'organo suddetto, i quali nella prassi rivestono grande importanza ai fini della valutazione della necessità delle spese. Ciò contrasterebbe con la costante giurisprudenza in merito alla Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, nella sua versione del 22 marzo 2004. I detti pareri costituirebbero, inoltre, una presunzione relativa in ordine alla necessità delle spese.

Oltre a ciò, la ricorrente deduce un travisamento dei fatti e/o errori nell'inquadramento giuridico dei medesimi e dell'oggetto della controversia, nonché una violazione dell'obbligo di motivazione delle sentenze, in quanto una parte fondamentale della decisione relativa al reclamo è stata dichiarata inesistente.

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