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Ricorso proposto il 20 novembre 2012 - Slovenia / Commissione

(Causa T-507/12)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Republika Slovenija (rappresentanti: V. Klemenc, državna pravobranilka, e A. Grum, pomočnica državne pravobranilke)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 19 ottobre 2012 sulle misure a favore dell'impresa ELAN d.o.o., SA.26379 (C 13/2010) (ex NN 17/2010), notificata dalla Commissione alla Slovenia con la lettera n. SG-Greffe(2012) D/14375 del 20 settembre 2012, nella quale viene deciso tra l'altro all'articolo 2 che la Slovenia ha illegittimamente attuato nel 2008 una misura di aiuto di Stato a favore dell'Elan, sotto forma di ricapitalizzazione, dell'entità di EUR 10 milioni, in contrasto con l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ragion per cui la Slovenia è obbligata a recuperare l'aiuto presso il beneficiario, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente adduce due motivi nella motivazione del ricorso.

Primo motivo del ricorso: nella decisione impugnata la Commissione ha applicato in maniera erronea gli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 345 TFUE ed ha violato in maniera sostanziale la procedura, poiché ha valutato erroneamente i fatti nonché motivato in maniera carente e/o erronea la decisione in parola riguardo alla questione se sia possibile imputare alla Repubblica di Slovenia una misura di ricapitalizzazione nel 2008.

La ricorrente è d'avviso che la Commissione ha concluso, in contrasto col disposto degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 345 TFUE, che è possibile ascrivere alla Repubblica di Slovenia il modo di procedere dei soci dell'Elan in occasione della sua ricapitalizzazione nel 2008. La Commissione ha motivato la sua conclusione col fatto che lo Stato, in quanto proprietario, nomina il consiglio di sorveglianza, argomento con il quale essa discrimina, ad avviso della ricorrente, il sistema duale di governo delle imprese pubbliche.

La motivazione della decisione impugnata è carente - cioè senza motivi rilevanti e sufficienti - nonché erronea in quanto la Commissione argomenta che sussistono pesanti indizi nel senso di uno stretto coinvolgimento dello Stato nel processo decisionale di una società di capitali (Kapitalska družba, KAD) e di una società di consulenza e gestione (Družba za svetovanje in upravljanje, DSU), cioè i suoi argomenti poggiano solo su prove non affidabili e prove del tipo "hear say". La decisione impugnata è del tutto immotivata anche riguardo ai restanti soci dell'Elan che la Commissione ha inteso far rientrare solo nell'addebito relativo ad un comportamento parallelo. Ad avviso della ricorrente gli indizi, menzionati dalla Commissione nella decisione impugnata, non rappresentano in alcun modo quegli indicatori che segnalerebbero, conformemente alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il coinvolgimento di autorità statali nell'adozione della misura di ricapitalizzazione dell'Elan nel 2008.

Secondo motivo del ricorso: la Commissione ha erroneamente applicato, nella decisione impugnata, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché violato sostanzialmente la procedura, poiché ha erroneamente valutato i fatti nonché motivato in maniera carente e/o erronea la decisione in parola riguardo alla conclusione che la misura di ricapitalizzazione dell'Elan nel 2008 non era ammissibile secondo il principio dell'investimento privato in un'economia di mercato, per cui all'impresa Elan è stato accordato un vantaggio selettivo.

La ricorrente fa valere col ricorso che la misura di ricapitalizzazione dell'Elan nel 2008 è stata attuata conformemente al principio dell'investitore privato avveduto in un'economia di mercato, dato che i soci, nel processo decisionale ai fini della misura di ricapitalizzazione, si sono basati su una valutazione dell'impresa per la quale si è considerato in maniera pertinente il peggioramento dell'andamento commerciale dell'Elan per la maggior parte della stagione invernale 2007/2008, quindi anche nel primo quadrimestre del 2008. Il peggioramento degli affari nel 2008 non è stato nemmeno talmente drastico da aver influito sull'affidabilità di una stima del valore dell'impresa. I soci hanno preso la loro decisione come azionisti di lungo corso dell'impresa i quali solo temporaneamente hanno incontrato dei problemi e sono stati per un lungo periodo in grado non solo di sopravvivere, ma anche di stare a più riprese profittevolmente sul mercato. La Commissione non ha chiarito nella decisione impugnata in maniera soddisfacente perché sia stato considerato selettivamente il valore dell'impresa, agendo così in maniera arbitraria.

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