Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2014 – Conrad Electronic / UAMI – British Sky Broadcasting Group e Sky IP International (EuroSky)
(Causa T-510/12) 1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo EuroSky – Marchio comunitario denominativo anteriore SKY – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Conrad Electronic SE (Hirschau, Germania) (rappresentanti: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: British Sky Broadcasting group plc (Isleworth, Regno Unito); e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: J. Barry, solicitor, R. Heine e M. Plesser, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 20 settembre 2012 (procedimento R 1138/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Conrad Electronic SE, dall’altro.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Conrad Electronic SE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla British Sky Broadcasting Group plc e dalla Sky IP International Ltd.
________________________1 GU C 26 del 26.1.2013.