Language of document : ECLI:EU:T:2010:203

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

19 maggio 2010 (*)

«Concorrenza – Intese – Settore dei tubi idrotermosanitari in rame – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Infrazione continuata e multiforme – Ammenda – Prescrizione – Cooperazione»

Nella causa T‑19/05,

Boliden AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

Outokumpu Copper Fabrication AB, già Boliden Fabrication AB, con sede in Västerås (Svezia),

Outokumpu Copper BCZ SA, già Boliden Cuivre & Zinc SA, con sede in Liegi (Belgio),

rappresentate inizialmente dagli avv.ti C. Wetter e O. Rislund, successivamente dagli avv.ti Wetter e M. Johansson,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. É. Gippini Fournier e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento dell’art. 1, lett. a)‑c), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1.38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame), nella parte in cui vi si accerta che le ricorrenti hanno partecipato a un’infrazione tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999, in secondo luogo, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, una domanda riconvenzionale della Commissione di aumento di tale importo,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Le ricorrenti, la Outokumpu Copper Fabrication AB (già Boliden Fabrication AB), la Outokumpu Copper BCZ SA (già Boliden Cuivre & Zinc SA) e la Boliden AB fanno parte del gruppo Boliden, la cui società madre, la Boliden, è una società di diritto svedese, quotata alla Borsa di Stoccolma (Svezia), che possiede stabilimenti in Europa e in Canada. Il gruppo è specializzato, segnatamente, nello sfruttamento minerario, la trasformazione e la vendita di metalli e di prodotti minerali, principalmente il rame e lo zinco.

1.     Fase amministrativa del procedimento

2        In esito alla comunicazione di informazioni da parte della Mueller Industries Inc. (in prosieguo: la «Mueller») nel gennaio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proceduto a taluni accertamenti a sorpresa, nel marzo 2001, nei locali di varie imprese attive nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame, ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).

3        Il 9 e 10 aprile 2001, sono stati effettuati controlli supplementari nei locali della KME Germany AG (già KM Europa Metal AG) nonché della Outokumpu Oyj e della Luvata Oy (già Outokumpu Copper Products Oy) (in prosieguo, indicate congiuntamente, il «gruppo Outokumpu»). Il 9 aprile 2001, la Outokumpu ha sottoposto alla Commissione un’offerta di cooperazione ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione del 1996 sulla cooperazione») sia per i tubi industriali sia per i tubi idrotermosanitari. In esito a controlli complementari, la Commissione ha scisso la sua indagine relativa ai tubi idrotermosanitari in rame in tre procedimenti distinti, vale a dire il caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), il caso COMP/E‑1/38.121 (Raccordi) e il caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali).

4        Con lettera del 30 maggio 2001, il gruppo Outokumpu ha inviato alla Commissione un memorandum, unitamente a taluni allegati, contenente una descrizione del settore dei tubi idrotermosanitari in rame e degli accordi collusivi ad esso attinenti.

5        Il 5 giugno 2002, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali), si sono svolti incontri relativi all’offerta di cooperazione del gruppo Outokumpu, su iniziativa della Commissione, con rappresentanti di tale impresa. Quest’ultima ha parimenti reso noto di essere disposta ad accettare che la Commissione interrogasse i membri del suo personale implicati negli accordi di cui al caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame).

6        Nel luglio 2002, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali), la Commissione, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, da una parte, ha rivolto talune richieste di informazioni alla Wieland-Werke AG (in prosieguo: la «Wieland») e al gruppo KME [composto dalla KME Germany, dalla KME France SAS (già Tréfimétaux SA) e dalla KME Italy SpA (già Europa Metalli SpA)] e, dall’altra, ha invitato il gruppo Outokumpu a comunicarle informazioni complementari. Il 15 ottobre 2002, il gruppo KME ha risposto a tale richiesta di informazioni. La sua risposta conteneva parimenti una dichiarazione e la domanda diretta a beneficiare dell’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame). Inoltre, il gruppo KME ha consentito alla Commissione di utilizzare tutte le informazioni fornite nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali) in quello del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame).

7        Il 23 gennaio 2003, la Wieland ha comunicato alla Commissione una dichiarazione comprendente la domanda diretta a beneficiare, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), dell’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

8        Nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), la Commissione, il 3 marzo 2003, ha rivolto talune richieste di informazioni al gruppo Boliden, alla HME Nederland BV (in prosieguo: la «HME») e alla Chalkor AE Epexergasias Metallon (in prosieguo: la «Chalkor»), nonché, il 20 marzo 2003, al gruppo IMI (composto dalla IMI plc, dalla IMI Kynoch Ltd e dalla Yorkshire Copper Tube).

9        Il 9 aprile 2003, alcuni rappresentanti della Chalkor hanno incontrato i rappresentanti della Commissione e hanno chiesto, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), l’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

10      Il 29 agosto 2003, la Commissione, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), ha emanato una comunicazione degli addebiti indirizzata alle società interessate. Dette società, dopo aver avuto accesso agli atti, in formato elettronico, e dopo aver presentato osservazioni scritte, hanno partecipato, salvo la HME, a un’audizione svoltasi il 28 novembre 2003.

11      Il 16 dicembre 2003, la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/38.240 – Tubi industriali), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 aprile 2004 (GU L 125, pag. 50).

2.     Decisione impugnata

12      Il 3 settembre 2004, la Commissione ha adottato la decisione C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-1/38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13 luglio 2006 (GU L 192, pag. 21).

13      La decisione impugnata contiene, segnatamente, le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato le disposizioni dell’art. 81, n. 1, [CE] e, a far data dal 1° gennaio 1994, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, partecipando, nei periodi indicati, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione dei prezzi e nella spartizione del mercato nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame:

a)      la Boliden (…), in solido con la [Outokumpu Copper Fabrication] e la [Outokumpu Copper BCZ], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

b)      la [Outokumpu Copper Fabrication], in solido con la Boliden (…) e la [Outokumpu Copper BCZ], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

c)      la [Outokumpu Copper BCZ], in solido con la Boliden (…) e la [Outokumpu Copper Fabrication], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

d)      la Austria Buntmetall AG:

i)      in solido con la Buntmetall Amstetten [GmbH], dal 29 agosto 1998 almeno all’8 luglio 1999, e

ii)      in solido con la [Wieland] e la Buntmetall Amstetten (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

e)      la Buntmetall Amstetten (…):

i)      in solido con la Austria Buntmetall (…), dal 29 agosto 1998 almeno all’8 luglio 1999, e

ii)      in solido con la [Wieland] e la Austria Buntmetall (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

f)      la [Chalkor], almeno dal 29 agosto 1998 sino almeno all’inizio del settembre 1999;

g)      la [HME] dal 29 agosto 1998 almeno sino al 22 marzo 2001;

h)      la IMI (…), in solido con la IMI Kynoch (…) e la Yorkshire Copper Tube (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

i)      la IMI Kynoch (…), in solido con la IMI (…) e la Yorkshire Copper Tube (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

j)      la Yorkshire Copper Tube […], in solido con la IMI (…) e la IMI Kynoch (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

k)      la [KME Germany]:

i)      singolarmente, dal 3 giugno 1988 al 19 giugno 1995, e

ii)      in solido con la [KME France] e la [KME Italy], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

l)      la [KME Italy]:

i)      in solido con la [KME France], dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e

ii)      in solido con la [KME Germany] e la [KME France], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

m)      la [KME France]:

i)      in solido con la [KME Italy], dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e

ii)      in solido con la [KME Germany] e la [KME Italy], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

(…)

s)      la Outokumpu (…), in solido con la [Luvata], dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

t)      la [Luvata], in solido con la Outokumpu (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

u)      la [Wieland]:

i)      singolarmente dal 29 settembre 1989 all’8 luglio 1999, e

ii)      in solido con la Austria Buntmetall (…) e la Buntmetall Amstetten (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all’art. 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      alla Boliden […], alla [Outokumpu Copper Fabrication] e alla [Outokumpu Copper BCZ], in solido: EUR 32,6 milioni;

b)      alla Austria Buntmetall […] e alla Buntmetall Amstetten […], in solido: EUR 0,6695 milioni;

c)      alla Austria Buntmetall […], alla Buntmetall Amstetten […] e alla [Wieland], in solido: EUR 2,43 milioni;

d)      alla [Chalkor]: EUR 9,16 milioni;

e)      alla [HME]: EUR 4,49 milioni;

f)      alla IMI […], alla IMI Kynoch […] e alla Yorkshire Copper Tube […], in solido: EUR 44,98 milioni;

g)      alla [KME Germany]: EUR 17,96 milioni;

h)      alla [KME Germany], alla [KME France] e alla [KME Italy], in solido: EUR 32,75 milioni;

i)      alla [KME Italy] e alla [KME France], in solido: EUR 16,37 milioni;

j)      alla Outokumpu […] e alla [Luvata], in solido: EUR 36,14 milioni;

k)      alla [Wieland], singolarmente: EUR 24,7416 milioni.

(…)».

14      La Commissione ha ritenuto che le imprese in oggetto avessero partecipato ad un’infrazione (in prosieguo: il «cartello» o l’«infrazione di cui trattasi») unica, continuata, complessa e, nel caso del gruppo Boliden, del gruppo KME e della Wieland, multiforme. La Commissione ha precisato che la decisione impugnata non riguardava gli accordi nazionali in quanto tali (‘considerando’ 2 e 106 della decisione impugnata).

 Prodotti e mercati di cui trattasi

15      Il settore interessato, che è quello della fabbricazione di tubi idrotermosanitari in rame, comprende due gruppi di prodotti, vale a dire, da una parte, i tubi industriali, che si suddividono in differenti sottogruppi in funzione della loro utilizzazione finale (condizionamento dell’aria e refrigerazione, impianti, riscaldamento a gas, filtri/essiccatori e cavi per telecomunicazioni) e, dall’altra, i tubi idrotermosanitari, denominati anche «tubi per impianti», che vengono utilizzati nel settore edilizio per installare acqua, gasolio, gas e impianti di riscaldamento (‘considerando’ 3 della decisione impugnata).

16      La Commissione ha ritenuto che i casi COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame) e COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali) concernessero due infrazioni distinte. Al riguardo, si è fondata principalmente sul fatto che «imprese diverse (e membri diversi del personale di tali imprese) erano implicate negli accordi relativi ai tubi sanitari, da una parte, e ai tubi industriali, dall’altra, accordi la cui organizzazione anche era diversa». Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il settore dei tubi sanitari si distinguesse da quello dei tubi industriali riguardo alla clientela interessata, all’utilizzazione finale e alle caratteristiche tecniche dei prodotti (‘considerando’ 4 e 5 della decisione impugnata).

17      Quanto ai tubi sanitari in rame, la Commissione ha affermato nella decisione impugnata che tale gruppo di prodotti comprendeva due «sotto‑famiglie» di prodotti: i tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica, da una parte, e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica, dall’altra. L’Istituzione ha rilevato che «i tubi idrotermosanitari in rame e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica non sono obbligatoriamente intercambiabili e possono costituire mercati di prodotti distinti alla luce della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza» (GU 1997, C 372, pag. 5). Tuttavia, ai fini della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che queste due «sotto‑famiglie» di prodotti dovessero essere considerate come «un solo e medesimo gruppo di prodotti (…) in quanto si tratta essenzialmente delle stesse imprese (e degli stessi membri del personale di tali imprese) che sono state coinvolte negli accordi su tali due sotto‑famiglie di prodotti e gli accordi erano organizzati in modo simile» (‘considerando’ 13 e 459 della decisione impugnata).

18      Nella decisione impugnata, la Commissione ha parimenti indicato che il mercato geografico rilevante era lo Spazio economico europeo (SEE). L’Istituzione ha ritenuto che, nel 2000, nel SEE, il valore del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame era di circa EUR 970,1 milioni e quello del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica di EUR 180,9 milioni. Il valore congiunto di tali due mercati, conseguentemente, è stato valutato in EUR 1 151 milioni nel 2000 nel SEE (‘considerando’ 17 e 23 della decisione impugnata).

 Componenti dell’infrazione di cui trattasi

19      La Commissione ha rilevato che l’infrazione di cui trattasi si era manifestata in tre forme distinte, ma connesse (‘considerando’ 458 e 459 della decisione impugnata). La prima parte del cartello, vale a dire gli accordi SANCO, consisteva negli accordi conclusi tra i «produttori SANCO», ove SANCO è un marchio di tubi idrotermosanitari in rame prodotti dal gruppo KME, dalla Wieland e dal gruppo Boliden (‘considerando’ 115‑118, 125‑146 e 456 della decisione impugnata).

20      La seconda parte dell’infrazione di cui trattasi, vale a dire gli accordi WICU e Cuprotherm, comprendeva gli accordi conclusi tra i «produttori WICU e Cuprotherm», ove WICU e Cuprotherm sono marchi di tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica prodotti dal gruppo KME e dalla Wieland (‘considerando’ 121 e 149 della decisione impugnata).

21      La terza parte del cartello, vale a dire gli accordi europei ampliati, riguardava gli accordi conclusi nell’ambito di un gruppo più ampio di produttori di tubi idrotermosanitari in rame e comprendeva le imprese di cui ai precedenti punti 19 e 20 nonché il gruppo Buntmetall (composto dalla Austria Buntmetall e dalla Buntmetall Amstetten), la Chalkor, la HME, il gruppo IMI, la Mueller e il gruppo Outokumpu (‘considerando’ 147, 148, 192 e 459‑462 della decisione impugnata).

 Durata e carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi

22      Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che l’infrazione di cui trattasi aveva avuto inizio il 3 giugno 1988 riguardo al gruppo KME e al gruppo Boliden, il 29 settembre 1989 riguardo al gruppo IMI, al gruppo Outokumpu e alla Wieland, il 21 ottobre 1997 riguardo alla Mueller e, al più tardi, il 29 agosto 1998 riguardo alla Chalkor, al gruppo Buntmetall e alla HME. Quanto alla data in cui l’infrazione è venuta meno, la Commissione ha considerato quella del 22 marzo 2001, salvo riguardo alla Mueller e alla Chalkor, che, secondo la Commissione, hanno rispettivamente smesso di partecipare al cartello l’8 gennaio 2001 e nel mese di settembre 1999 (‘considerando’ 597 della decisione impugnata).

23      Quanto al carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi, riguardo al gruppo Boliden, al gruppo IMI, al gruppo KME, al gruppo Outokumpu ed alla Wieland, la Commissione ha rilevato nella decisione impugnata che, benché il cartello avesse avuto periodi di attività meno intensa tra il 1990 e il dicembre 1992, da una parte, e tra luglio 1994 e luglio 1997, dall’altra, l’attività costitutiva dell’infrazione non era tuttavia mai del tutto cessata, sicché l’infrazione di cui trattasi costituiva effettivamente un’infrazione unica non prescritta (‘considerando’ 466, 471, 476, 477 e 592 della decisione impugnata).

 Determinazione dell’importo delle ammende

24      Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto una serie di ammende, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, al gruppo Boliden, al gruppo Buntmetall, alla Chalkor, alla HME, al gruppo IMI, al gruppo KME, al gruppo Outokumpu e alla Wieland (‘considerando’ 842 e art. 2 della decisione impugnata).

25      Gli importi delle ammende sono stati determinati dalla Commissione in funzione della gravità e della durata dell’infrazione di cui trattasi, e cioè i due criteri esplicitamente menzionati all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che era, secondo la decisione impugnata, applicabile all’epoca dell’infrazione di cui trattasi (‘considerando’ 601‑603 della decisione impugnata).

26      Ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta ad ogni singola impresa, la Commissione ha applicato la metodologia definita negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), pur non essendosi sistematicamente riferita ad essi. Nella decisione impugnata, la Commissione ha parimenti valutato se, e in qual misura, le imprese interessate soddisfacessero i requisiti fissati dalla comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

 Importo di partenza delle ammende

–       Gravità

27      Quanto alla valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi, la Commissione ha tenuto conto della natura propria dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, dell’estensione del mercato geografico di cui trattasi e della misura del mercato stesso (‘considerando’ 605 e 678 della decisione impugnata).

28      L’Istituzione ha fatto valere che le pratiche di ripartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi, come quelle considerate nel caso di specie, costituivano, per la loro stessa natura, un’infrazione molto grave e ha ritenuto che il mercato geografico interessato dal cartello corrispondesse a quello del territorio del SEE. La Commissione ha parimenti tenuto conto del fatto che il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame costituiva un settore industriale molto rilevante, il cui valore era stato stimato pari a EUR 1 151 milioni nel SEE nel 2000, ultimo anno compiuto del cartello (‘considerando’ 606 e 674‑678 della decisione impugnata).

29      Per quanto riguarda l’impatto concreto sul mercato, la Commissione ha rilevato che sussistevano prove sufficienti per dimostrare che il cartello aveva globalmente prodotto determinati effetti sul mercato interessato, segnatamente sui prezzi, anche se era impossibile quantificarli precisamente (‘considerando’ 670 e 673 della decisione impugnata). Ai fini di tale affermazione, l’Istituzione si è fondata, segnatamente, su diversi indici. In primo luogo, si è basata sull’attuazione dell’intesa riferendosi al fatto che i partecipanti avevano scambiato informazioni sui volumi delle vendite e sui livelli dei prezzi (‘considerando’ 629 e 630 della decisione impugnata).

30      In secondo luogo, essa ha tenuto conto della circostanza che i membri del cartello detenevano una parte rilevante, vale a dire l’84,6%, del mercato nel SEE (‘considerando’ 635 della decisione impugnata).

31      In terzo luogo, la Commissione si è fondata su tabelle, memorandum e note redatte nel contesto delle riunioni del cartello da parte dei suoi stessi membri. Tali documenti attesterebbero che i prezzi erano aumentati nel corso di alcuni periodi del cartello e che i membri del cartello avevano realizzato profitti supplementari rispetto ai periodi precedenti. Alcuni di tali documenti indicherebbero che i soggetti coinvolti nel cartello ritenevano che esso avesse consentito alle imprese interessate di conseguire i loro obiettivi di prezzo. La Commissione si è parimenti fondata sulle dichiarazioni del sig. M., ex amministratore di una delle società del gruppo Boliden, nonché della Wieland, del gruppo Boliden e della Mueller nel contesto delle loro rispettive cooperazioni (‘considerando’ 637‑654 della decisione impugnata).

32      Infine, la Commissione ha rilevato che le rispettive quote di mercato dei partecipanti all’intesa erano rimaste relativamente stabili per tutta la durata del cartello, anche se i clienti dei partecipanti talvolta erano cambiati (‘considerando’ 671 della decisione impugnata).

33      La Commissione ne ha tratto la conclusione che le imprese interessate avessero commesso un’infrazione molto grave (‘considerando’ 680 della decisione impugnata).

–       Trattamento differenziato

34      La Commissione ha individuato nella decisione impugnata quattro gruppi che essa riteneva rappresentativi dell’importanza relativa delle imprese nell’infrazione di cui trattasi. La ripartizione dei membri del cartello in diverse categorie effettuata dalla Commissione si è fondata sulle rispettive quote di mercato dei partecipanti al cartello per le vendite dei prodotti interessati nel SEE nel corso dell’anno 2000. Conseguentemente, il gruppo KME è stato considerato come il principale attore sul mercato interessato ed è stato classificato nella prima categoria. I gruppi Wieland (composto dalla Wieland e dal gruppo Buntmetall, di cui la Wieland ha assunto il controllo nel luglio 1999), IMI e Outokumpu sono stati considerati come operatori di taglia media su tale mercato e sono stati collocati nella seconda categoria. Il gruppo Boliden è stato collocato nella terza categoria. Nella quarta categoria figurano la HME e la Chalkor (‘considerando’ 681‑692 della decisione impugnata).

35      Le quote di mercato sono state determinate in funzione del fatturato, realizzato da ogni contravventore, proveniente dalle vendite di tubi idrotermosanitari sul mercato complessivo dei tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica e dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica. Pertanto, le quote di mercato delle imprese che non vendevano tubi WICU e Cuprotherm sono state calcolate dividendo il loro fatturato relativo ai tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica per la misura complessiva del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame senza rivestimento in plastica e dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica (‘considerando’ 683 e 692 della decisione impugnata).

36      La Commissione ha conseguentemente fissato l’importo di partenza delle ammende in EUR 70 milioni per il gruppo KME, in EUR 23,8 milioni per i gruppi Wieland, IMI e Outokumpu, in EUR 16,1 milioni per il gruppo Boliden e in EUR 9,8 milioni per la Chalkor e per la HME (‘considerando’ 693 della decisione impugnata).

37      In considerazione del fatto che, dopo il luglio 1999, la Wieland e il gruppo Buntmetall costituivano un’unica impresa e che, sino al giugno 1995, la KME France e la KME Italy costituivano congiuntamente un’impresa distinta dalla KME Germany, l’importo di partenza delle ammende che sono state loro rispettivamente inflitte è stato fissato come segue: EUR 35 milioni per il gruppo KME (KME Germany, KME France e KME Italy in solido); EUR 17,5 milioni per la KME Germany; EUR 17,5 milioni per la KME Italy e la KME France in solido; EUR 3,25 milioni per il gruppo Wieland; EUR 19,52 milioni per la Wieland e EUR 1,03 milioni per il gruppo Buntmetall (‘considerando’ 694‑696 della decisione impugnata).

38      Per tener conto della necessità di fissare l’ammenda a un livello che ne garantisse l’effetto dissuasivo, la Commissione ha maggiorato l’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo Outokumpu del 50%, portandolo in tal modo a EUR 35,7 milioni, ritenendo che il suo fatturato mondiale, superiore a EUR 5 miliardi, indicasse che esso disponesse di una misura e di un potere economico tali da giustificare detta maggiorazione (‘considerando’ 703 della decisione impugnata).

 Importo di base delle ammende

39      Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha maggiorato gli importi di partenza delle ammende del 10% per anno compiuto di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno. Così, si è concluso nel senso che:

–        doveva essere applicata al gruppo IMI, dal momento che ha partecipato al cartello per undici anni e cinque mesi, una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 23,8 milioni;

–        doveva essere applicata al gruppo Outokumpu, dal momento che ha partecipato al cartello per undici anni e cinque mesi, una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza dell’ammenda, fissato in EUR 35,7 milioni in seguito al suo aumento a fini dissuasivi;

–        doveva essere applicata al gruppo Boliden, dal momento che ha partecipato al cartello per dodici anni e nove mesi, una maggiorazione del 125% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 16,1 milioni;

–        doveva essere applicata alla Chalkor, dal momento che ha partecipato al cartello per dodici mesi, una maggiorazione del 10% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 9,8 milioni;

–        doveva essere applicata alla HME, dal momento che ha partecipato al cartello per due anni e sei mesi, una maggiorazione del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 9,8 milioni;

–        doveva essere applicata al gruppo KME, dal momento che ha partecipato al cartello per cinque anni e sette mesi, una maggiorazione del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 35 milioni;

–        doveva essere applicata al gruppo KME Germany, dal momento che ha partecipato al cartello per sette anni e due mesi, una maggiorazione del 70% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni;

–        doveva essere applicata alla KME France e alla KME Italy, dal momento che hanno partecipato al cartello per cinque anni e dieci mesi, una maggiorazione del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni;

–        sono state applicate alla Wieland, dal momento che è stata ritenuta responsabile, da una parte, singolarmente, per un periodo di nove anni e nove mesi e, dall’altra, in solido con il gruppo Buntmetall per un periodo ulteriore di un anno e otto mesi, una maggiorazione del 95% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 19,52 milioni, per il quale la Wieland è l’unica responsabile, e una maggiorazione del 15% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 3,25 milioni, per il quale la Wieland e il gruppo Buntmetall sono responsabili in solido (‘considerando’ 706‑714 della decisione impugnata).

40      Pertanto, gli importi di base delle ammende inflitte alle imprese di cui trattasi sono stati determinati come segue:

–        per il gruppo KME: EUR 54,25 milioni;

–        per la KME Germany: EUR 29,75 milioni;

–        per la KME France e la KME Italy (in solido): EUR 27,13 milioni;

–        per il gruppo Buntmetall: EUR 1,03 milioni;

–        per il gruppo Wieland: EUR 3,74 milioni;

–        per la Wieland: EUR 38,06 milioni;

–        per il gruppo IMI: EUR 49,98 milioni;

–        per il gruppo Outokumpu: EUR 74,97 milioni;

–        per la Chalkor: EUR 10,78 milioni;

–        per la HME: EUR 12,25 milioni;

–        per il gruppo Boliden: EUR 36,225 milioni (‘considerando’ 719 della decisione impugnata).

 Circostanze aggravanti e attenuanti

41      L’importo di base dell’ammenda inflitta al gruppo Outokumpu è stato maggiorato del 50% argomentando che detto gruppo era autore di una recidiva, essendo stato destinatario della decisione della Commissione 18 luglio 1990, 90/417/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 65 [CA] concernente l’accordo e le pratiche concordate, posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabil[e] laminati a freddo (GU L 220, pag. 28) (‘considerando’ 720‑726 della decisione impugnata).

42      Quali circostanze attenuanti, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i gruppi KME e Outokumpu le avevano fornito talune informazioni, nel contesto delle loro rispettive cooperazioni, che non ricadevano nella comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

43      Pertanto, la Commissione ha ridotto l’importo di base dell’ammenda inflitta al gruppo Outokumpu di EUR 40,17 milioni, il che corrisponderebbe all’ammenda che sarebbe stata inflitta a detto gruppo per il periodo di durata dell’infrazione da settembre 1989 a luglio 1997, il cui accertamento era stato reso possibile dalle informazioni che il gruppo medesimo aveva fornito alla Commissione (‘considerando’ 758 e 759 della decisione impugnata).

44      Quanto al gruppo KME, l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta è stato ridotto di EUR 7,93 milioni in ragione della sua cooperazione, che aveva consentito alla Commissione di accertare che l’infrazione di cui trattasi comprendeva i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica (‘considerando’ 760 e 761 della decisione impugnata).

 Applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

45      La Commissione, ai sensi del punto D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, ha concesso una riduzione dell’importo delle ammende del 50% al gruppo Outokumpu, del 35% al gruppo Wieland, del 15% alla Chalkor, del 10% al gruppo Boliden e al gruppo IMI e del 35% al gruppo KME. La HME non ha beneficiato di alcuna riduzione ai sensi di tale comunicazione (‘considerando’ 815 della decisione impugnata).

 Importo definitivo delle ammende

46      Conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha fissato gli importi delle ammende da infliggere alle imprese destinatarie della decisione impugnata come segue:

–        per il gruppo Boliden: EUR 32,6 milioni;

–        per il gruppo Buntmetall: EUR 0,6695 milioni;

–        per la Chalkor: EUR 9,16 milioni;

–        per la HME: EUR 4,49 milioni;

–        per il gruppo IMI: EUR 44,98 milioni;

–        per il gruppo KME: EUR 32,75 milioni;

–        per la KME Germany: EUR 17,96 milioni;

–        per la KME France e la KME Italy (in solido): EUR 16,37 milioni;

–        per il gruppo Outokumpu: EUR 36,14 milioni;

–        per il gruppo Wieland: EUR 2,43 milioni;

–        per la Wieland: EUR 24,7416 milioni (‘considerando’ 842 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

47      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2005, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

48      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

49      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1, lett. a)‑c), della decisione impugnata per quanto riguarda i periodi compresi tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998 e tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

50      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        aumentare l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

51      Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, da una parte, l’annullamento parziale della decisione impugnata e, dall’altra, la riduzione dell’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta.

1.     1. Sulla domanda intesa all’annullamento parziale della decisione impugnata

 Argomenti delle parti

52      A sostegno della loro domanda, le ricorrenti deducono un motivo unico, attinente ad un errore di diritto che vizia l’accertamento della loro partecipazione ad un’infrazione unica e continuata.

53      Le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia provato a sufficienza e conformemente alla giurisprudenza che esse, nei periodi compresi tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999, avevano inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti al cartello e che erano a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altri contravventori nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che potevano ragionevolmente prevederli ed erano pronte ad accettarne il rischio.

54      Quanto al periodo dal 1° luglio 1995 al 27 agosto 1998, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, dal 1° luglio 1995, gli accordi SANCO non costituivano più una parte del cartello. Pertanto, il cartello sarebbe stato costituito esclusivamente da due parti, vale a dire gli accordi WICU e Cuprotherm e gli accordi europei ampliati.

55      In considerazione del fatto che sarebbe pacifico che le ricorrenti non hanno mai partecipato agli accordi WICU e Cuprotherm e che hanno smesso di assistere alle riunioni svolte nel contesto degli accordi europei ampliati tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, l’infrazione contestata alle ricorrenti non sarebbe stata continua, ma sarebbe stata interrotta.

56      Secondo le ricorrenti, il fatto che esse abbiano continuato, dopo il 1° luglio 1995, a partecipare alla rete di scambio di informazioni tra i «produttori SANCO» non rileva affatto quanto alla questione se la loro partecipazione al cartello sia stata interrotta o meno. Infatti, dopo che, nel periodo centrale del 1995, il sig. M., uno dei loro direttori generali all’epoca, aveva lasciato il servizio, e sino al 21 novembre 1997, esse avrebbero ignorato l’esistenza delle riunioni del cartello, se non addirittura l’esistenza del cartello in quanto tale. Le ricorrenti avrebbero preso coscienza dell’esistenza degli accordi europei ampliati solo il 21 novembre 1997, data in cui sarebbero state invitate dal gruppo KME a partecipare a tale cooperazione, ciò che esse avrebbero rifiutato.

57      Peraltro, il sistema di scambio di informazioni esistente tra i «produttori SANCO» dal 1998 sarebbe stato il risultato dell’attuazione di accordi di licenze lecite. Pertanto, l’obiettivo originario e principale di detto sistema sarebbe stato lecito. All’udienza, le ricorrenti hanno tuttavia riconosciuto che, tra il 1988 e il periodo centrale del 1995, detto sistema di scambio di informazioni aveva parimenti costituito uno strumento nell’ambito del cartello. Esse affermano che, dal momento che non erano a conoscenza del carattere continuato delle riunioni e dei contatti collusori nell’ambito del cartello dopo il periodo centrale del 1995, la loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni successivamente a tale data non aveva più costituito una partecipazione al cartello, ma unicamente all’attuazione di accordi di licenze lecite.

58      Quanto al periodo dal 10 dicembre 1998 al 7 ottobre 1999, le ricorrenti sostengono che, alla riunione del 10 dicembre 1998, esse hanno annunciato, in termini chiari ed espliciti, il loro ritiro dalla cooperazione nel contesto degli accordi europei ampliati. Le ricorrenti avrebbero partecipato nuovamente al cartello solo in una riunione generale organizzata l’8 ottobre 1999.

59      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

60      In limine, occorre ricordare che la Corte ha affermato che una violazione dell’art. 81, n. 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o perfino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione della detta disposizione (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 81). Ove le diverse azioni facciano parte di un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 258).

61      Del pari, un’impresa può essere ritenuta responsabile di un’intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o a più elementi costitutivi di tale intesa, allorché, da un lato, le era noto, o doveva necessariamente esserle noto, che la collusione cui partecipava rientrava in un piano globale e, dall’altro, questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa (sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 773, e 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 231).

62      Nel caso di specie, è pacifico che le ricorrenti abbiano partecipato agli accordi europei ampliati dal 3 giugno 1988 al 30 giugno 1995, dal 27 agosto 1998 al 10 dicembre 1998 e dall’8 ottobre 1999 al 22 marzo 2001. È parimenti pacifico che esse abbiano frequentemente e continuamente scambiato con il gruppo KME e con la Wieland dati dettagliati in ordine ai volumi delle vendite dei tubi idrotermosanitari della marca SANCO per tutta la durata del cartello, vale a dire dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001.

63      Conseguentemente, occorre determinare se tale scambio di dati costituiva uno degli elementi costitutivi del piano globale del cartello e se le ricorrenti avrebbero dovuto essere a conoscenza del cartello e del suo funzionamento nel corso dei periodi compresi tra il 1° luglio 1995 e il 27 agosto 1998, nonché tra il 10 dicembre 1998 e il 7 ottobre 1999.

64      Nella decisione impugnata (‘considerando’ 449‑457), la Commissione ha affermato che gli elementi del piano globale del cartello comprendevano:

–        il congelamento delle quote di mercato rispettive mediante la ripartizione dei volumi delle vendite per paese;

–        un accordo su maggiorazioni di prezzo o su prezzi coordinati e l’applicazione di tali maggiorazioni o di tali prezzi coordinati;

–        l’attuazione della ripartizione dei mercati e della coordinazione dei prezzi mediante un meccanismo di sorveglianza che si fonda sulla designazione di posizioni dominanti per diversi territori europei, nonché sullo scambio regolare di informazioni confidenziali sulle strategie commerciali, i volumi e gli obiettivi di di vendita, nonché, puntualmente, sui prezzi e sulle riduzioni.

65      Per quanto riguarda, più precisamente, gli scambi di informazioni relative ai tubi SANCO, la Commissione ha rilevato, al ‘considerando’ 143 della decisione impugnata, che essi consentivano di controllare il volume delle vendite. Occorre parimenti ricordare che, al ‘considerando’ 138 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che la ripartizione dei volumi delle vendite era oggetto di una coordinazione regolare tra i «produttori SANCO» e i membri degli accordi europei ampliati. Infine, al ‘considerando’ 486 della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato che il cartello «consisteva essenzialmente in scambi di informazioni sui volumi delle vendite e, su tale base, nella ripartizione delle quote».

66      Le ricorrenti non hanno contestato tali affermazioni riguardo al periodo dal 3 giugno 1988 al 1° luglio 1995. Quanto al periodo dal 1° luglio 1995 al 22 marzo 2001, esse fanno valere che non potevano ragionevolmente aver previsto che la loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni dopo il periodo centrale del 1995 avrebbe contribuito al funzionamento del cartello.

67      Gli argomenti delle ricorrenti, tuttavia, non sono persuasivi. Infatti, avendo partecipato per diversi anni sia agli accordi SANCO sia agli accordi europei ampliati, che comprendevano la ripartizione della produzione e la sorveglianza dell’attuazione di tale ripartizione mediante scambi frequenti e dettagliati relativi ai volumi delle vendite, le ricorrenti non possono pretendere che la partenza, nel periodo centrale del 1995, del sig. M., abbia provocato un’amnesia acuta nell’ambito dell’impresa riguardo all’esistenza del cartello o al suo modus operandi.

68      Le ricorrenti non pretendono, del resto, che il sig. M. fosse il solo dipendente o dirigente a conoscenza della loro partecipazione al cartello tra il 1988 e il 1995.

69      Si deve rilevare che, durante tutto il periodo della loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni, le ricorrenti hanno sostenuto il meccanismo anticoncorrenziale convenuto nell’ambito del cartello. La loro implicazione in tale sistema di scambio di informazioni ha pertanto costituito la prosecuzione della loro partecipazione al cartello (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 60 supra, punto 281). Infatti, per le ragioni menzionate ai precedenti punti 64‑68, le ricorrenti dovevano necessariamente essere a conoscenza del fatto che la loro partecipazione al sistema di scambio di informazioni si inscriveva nel piano globale del cartello.

70      Infine, si deve rilevare che l’argomento delle ricorrenti secondo cui gli accordi SANCO non costituivano più una parte del cartello dopo il periodo centrale del 1995 è inoperante. Infatti, come già esposto al precedente punto 69, la partecipazione continua delle ricorrenti al cartello è dimostrata dal fatto che esse hanno partecipato senza soluzione di continuità a un sistema di scambio di informazioni e che dovevano necessariamente sapere che tale sistema faceva parte del piano globale dell’infrazione di cui trattasi.

71      Ne consegue che la domanda di annullamento parziale proposta dalle ricorrenti deve essere respinta.

2.     2. Sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda

72      A sostegno di tale domanda, le ricorrenti invocano tre motivi, attinenti, rispettivamente, a un errore di diritto nell’applicazione delle norme relative ai termini di prescrizione, a un aumento erroneo dell’importo di partenza dell’ammenda in ragione della durata dell’infrazione e a un’applicazione erronea della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

73      Prima di esaminare i motivi dedotti dalle ricorrenti, si deve ricordare che dai ‘considerando’ 601 e 842 della decisione impugnata risulta che le ammende imposte dalla Commissione a causa dell’infrazione sono state inflitte ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nonché dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la Commissione ha determinato l’importo delle ammende applicando la metodologia definita negli orientamenti e la comunicazione del 1996 sulla cooperazione (v. punto 26 supra).

74      Gli orientamenti, anche se non possono essere qualificati come norme giuridiche, sono pur sempre indicativi della prassi da seguire, dalla quale la Commissione non può discostarsi, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I‑4429, punto 91, e la giurisprudenza citata).

75      Spetta pertanto al Tribunale verificare, nel contesto del controllo di legittimità delle ammende inflitte dalla decisione impugnata, se la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto negli orientamenti e, se dovesse accertare che se ne è discostata, verificare se tale divario sia giustificato e motivato sufficientemente in diritto. Al riguardo, occorre rilevare che la Corte ha confermato la validità, da una parte, del principio stesso degli orientamenti e, dall’altra, del metodo generale ivi indicato (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 252‑255, 266‑267, 312 e 313).

76      L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità alle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 1/2003, come interpretate dalla Corte (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 75 supra, punto 267).

77      Pertanto, nei settori in cui la Commissione ha conservato un potere discrezionale, per esempio in ordine all’importo di partenza o alla percentuale di maggiorazione a causa della durata, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punti 64 e 79).

78      Il margine di discrezionalità della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice, della sua competenza anche di merito (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 538), che lo abilita a sopprimere, ridurre o maggiorare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punti 60‑62, e sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑368/00, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4491, punto 181).

 Sul motivo attinente a un errore di diritto nell’applicazione delle norme relative ai termini di prescrizione

 Argomenti delle parti

79      Le ricorrenti fanno valere che, dal momento che esse non hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata, la Commissione ha violato le norme applicabili in materia di termini di prescrizione infliggendo un’ammenda per il periodo precedente il 22 marzo 1996, atteso che la sua indagine è iniziata solo il 22 marzo 2001. Al riguardo, le ricorrenti sottolineano che lo scambio di informazioni relative ai volumi delle vendite in applicazione delle licenze SANCO dopo il periodo centrale del 1995 non ricadeva nel cartello e che l’intesa alla quale esse hanno aderito il 27 agosto 1988 non corrispondeva all’intesa che avevano lasciato nel periodo centrale del 1995.

80      Le ricorrenti fanno parimenti valere che avrebbero dovuto beneficiare del medesimo trattamento della HME, della Mueller, del gruppo Buntmetall e della Chalkor quanto ai termini di prescrizione, conformemente al principio di parità di trattamento.

81      La Commissione conclude per il rigetto di tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

82      In limine, occorre ricordare che dai precedenti punti 60‑71 risulta che la Commissione ha correttamente dichiarato, nella decisione impugnata, che le ricorrenti avevano partecipato a un’infrazione unica e continuata tra il 3 giugno 1988 e il 22 marzo 2001. Infatti, la loro partecipazione ininterrotta al sistema di scambio di informazioni era sufficiente per dimostrare la loro partecipazione continuata al cartello.

83      Ne consegue che, indipendentemente dalle affermazioni della Commissione relative alla HME, alla Mueller, al gruppo Buntmetall e alla Chalkor, la prescrizione ai sensi dell’art. 25 del regolamento n. 1/2003 non trova applicazione nei confronti delle ricorrenti.

84      In ogni caso, e ad abundantiam, si deve rilevare che dai ‘considerando’ 216, 449 e 450 della decisione impugnata nonché dal suo art. 1 risulta che la HME, la Mueller, il gruppo Buntmetall e la Chalkor sono state ritenute responsabili per le loro partecipazioni rispettive al cartello a far data dal 1997 o dal 1998, mentre le ricorrenti sono state ritenute responsabili a far data dal 1988.

85      Il presente motivo deve pertanto essere dichiarato infondato.

 Sul motivo attinente alla violazione del principio di proporzionalità

 Argomenti delle parti

86      Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità non tenendo conto, nella maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda per la durata, della loro ridotta partecipazione al cartello nel corso di un periodo considerevole. Al riguardo, esse deducono che, nel corso di due periodi di interruzione della loro partecipazione al cartello, esse hanno solo sottoposto e ricevuto informazioni sui volumi delle vendite in forza dell’accordo di licenza SANCO.

87      Nella loro replica, le ricorrenti deducono che la Commissione, nel fissare l’importo dell’ammenda, ha tenuto conto solo della gravità del cartello, in quanto tale, omettendo di prendere in considerazione, nel suo giusto valore, il loro ruolo nell’infrazione di cui trattasi. Al riguardo, le ricorrenti sostengono, riferendosi alla giurisprudenza, che la gravità di un’infrazione non si valuta unicamente in funzione degli elementi ad essa propri, ma parimenti in funzione delle circostanze attinenti l’impresa interessata.

88      Pertanto, anche se non doveva ritenersi che la Commissione fosse tenuta a tener conto della ridotta intensità della partecipazione delle ricorrenti al fine di maggiorare l’importo di partenza dell’ammenda inflitta per la durata, essa era tuttavia tenuta a farlo fissando l’importo dell’ammenda in considerazione della gravità.

89      La Commissione conclude per il rigetto del presente motivo e eccepisce l’irricevibilità riguardo alla censura secondo cui essa, nella sua valutazione della gravità dell’infrazione, avrebbe omesso di tener conto del ruolo svolto dalle ricorrenti nel cartello. Secondo la Commissione, detta censura costituisce un motivo nuovo, che non era menzionato nel ricorso e dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile.

 Giudizio del Tribunale

90      Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre ricordare come dal combinato disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia nonché un’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, dev’essere dichiarato ricevibile un motivo che costituisca l’ampliamento di un motivo enunciato precedentemente, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del ricorso, e che presenti uno stretto collegamento con questo (sentenza del Tribunale 5 febbraio 1997, causa T‑207/95, Ibarra Gil/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑13 e II‑31, punto 51; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento, Racc. pag. 1755, punti 9 e 10). Un’analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenze del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II‑2085, punto 156, e 15 ottobre 2008, causa T‑345/05, Mote/Parlamento, punto 85).

91      Occorre rilevare che, nel ricorso, le ricorrenti hanno sottolineato il fatto che la Commissione, nel calcolo dell’importo dell’ammenda loro inflitta, non avrebbe tenuto conto della loro partecipazione asseritamente ridotta al cartello. Dal ricorso risulta che il loro motivo verte sul carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda inflitta. Tuttavia, la censura ivi presentata dalle ricorrenti riguarda unicamente la maggiorazione dell’importo di partenza per la durata.

92      Nella replica, le ricorrenti non fanno riferimento a nuovi elementi di fatto, ma tendono a ampliare la portata del loro motivo per includere parimenti un motivo attinente alla valutazione della gravità della loro partecipazione al cartello. Tuttavia quest’ultimo motivo non può essere considerato come ampliamento del motivo attinente al carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda inflitta, come esposto nel ricorso, e che presenti uno stretto collegamento con questo. Infatti, la contestazione di un elemento essenziale di una decisione, come, nella specie, la valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi, deve essere specificamente formulata dinanzi al Tribunale sin dall’introduzione del ricorso.

93      Conseguentemente, la censura delle ricorrenti relativa alla valutazione della gravità della loro partecipazione al cartello deve essere dichiarata irricevibile.

94      Quanto alla fondatezza del motivo, si deve ricordare che esso riguarda un elemento rispetto al quale la Commissione, in forza degli orientamenti, ha conservato un margine di discrezionalità. Pertanto, detto motivo potrà essere accolto solo nell’ipotesi in cui il Tribunale accertasse un errore manifesto nella valutazione da parte della Commissione (v. supra, punto 77).

95      Al riguardo, va rammentato che un aumento dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della durata non è limitato all’ipotesi in cui sussiste un nesso diretto tra la durata e un danno maggiore apportato agli obiettivi sanciti dalle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punto 278, e la giurisprudenza citata).

96      Dagli orientamenti emerge inoltre che la Commissione non ha stabilito alcuna sovrapposizione né alcuna interdipendenza tra la valutazione della gravità e quella della durata dell’infrazione.

97      Al contrario, in primo luogo, dagli orientamenti emerge che essi prevedono la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale ai fini della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda. In secondo luogo, la gravità dell’infrazione viene analizzata in relazione alle caratteristiche dell’impresa interessata, segnatamente le sue dimensioni e la sua posizione sul mercato rilevante, il che può dare luogo ad una ponderazione dell’importo di partenza, alla suddivisione delle imprese in categorie e alla fissazione di un importo di partenza specifico. In terzo luogo, la durata dell’infrazione è presa in considerazione per fissare l’importo di base e, in quarto luogo, gli orientamenti prevedono la considerazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti che consentano di modulare l’importo dell’ammenda, in particolare in funzione del ruolo attivo o passivo delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’infrazione.

98      Ne consegue che la mera circostanza che la Commissione si sia riservata una possibilità di maggiorazione per anno di infrazione che, per le infrazioni di lunga durata, può giungere fino al 10% dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione, non la obbliga affatto a fissare tale percentuale in funzione dell’intensità delle attività dell’intesa o degli effetti della medesima, ovvero della gravità dell’infrazione. Infatti, compete alla Commissione scegliere, nell’ambito del suo potere discrezionale (v. supra, punto 77), la percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione.

99      Nella specie, la Commissione ha dichiarato, in particolare al ‘considerando’ 706 della decisione impugnata, che le ricorrenti avevano partecipato al cartello per una durata di dodici anni e nove mesi (v., al riguardo, i precedenti punti 60‑71), vale a dire una lunga durata ai sensi degli orientamenti. Conseguentemente, ha maggiorato l’importo di partenza dell’ammenda del 125%. Così facendo, la Commissione non si è discostata dalle regole che essa si è imposta negli orientamenti.

100    Del resto, il Tribunale ritiene che detta maggiorazione del 125%, in considerazione della durata dell’infrazione di cui trattasi, nella specie, non sia manifestamente sproporzionata.

 Sul motivo attinente alla insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda, alla luce della cooperazione delle ricorrenti ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

 Argomenti delle parti

101    Le ricorrenti fanno valere che la loro cooperazione avrebbe meritato una più rilevante riduzione dell’importo della loro ammenda, atteso che esse hanno confermato l’esattezza delle informazioni fornite dal sig. M. e che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, hanno fornito alla Commissione una descrizione dettagliata degli accordi SANCO.

102    Esse affermano anche che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento concedendo loro la medesima riduzione dell’importo dell’ammenda concessa al gruppo IMI, mentre esse avrebbero cooperato con la Commissione più di detto gruppo. La riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta al gruppo IMI sarebbe stata motivata dal solo fatto che detto gruppo avrebbe riconosciuto l’infrazione e che non avrebbe contestato i fatti su cui si è fondata la Commissione. Orbene, le ricorrenti avrebbero, inoltre, inviato informazioni alla Commissione nonché chiarito o confermato fatti rilevanti che hanno facilitato l’indagine e sui quali essa si sarebbe fondata nella decisione impugnata.

103    La Commissione conclude per il rigetto del motivo

 Giudizio del Tribunale

104    In limine, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo si fonda sulla considerazione che una siffatta collaborazione consente alla Commissione di accertare un’infrazione con minore difficoltà (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 325, e causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 363).

105    Va altresì ricordato che, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punto 88). Tuttavia, nell’ambito di questa valutazione, la Commissione non può disattendere il principio della parità di trattamento.

106    Peraltro, si deve rilevare che dal punto D 2 della comunicazione del 1996 sulla cooperazione risulta che un’impresa può beneficiare dell’applicazione della comunicazione medesima se, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, essa fornisce alla Commissione informazioni che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione commessa o se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, essa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione ha fondato le sue accuse.

107    Nel caso di specie, sia il gruppo IMI sia le ricorrenti hanno iniziato a cooperare dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. Pertanto, le ricorrenti non possono pretendere di ottenere una riduzione più rilevante di quella attribuita al gruppo IMI, fatta salva l’ipotesi in cui, per accertare l’infrazione, la loro cooperazione abbia facilitato il compito della Commissione più di quella fornita dal gruppo IMI.

108    Al riguardo, è giocoforza rilevare che dalla decisione impugnata risulta che la cooperazione fornita dalle ricorrenti si distingue unicamente da quella fornita dal gruppo IMI in quanto solo le ricorrenti hanno «chiarito taluni dettagli di fatto» (‘considerando’ 809 e 812 della decisione impugnata). Inoltre, dalla decisione impugnata risulta implicitamente che la Commissione ha ritenuto che l’utilità delle cooperazioni rispettive del gruppo IMI e delle ricorrenti era stata di un livello comparabile, dal momento che entrambe avevano iniziato a collaborare in una fase in cui la Commissione era già in grado, segnatamente in ragione della cooperazione della Mueller, dei gruppi Outokumpu e KME, della Wieland e della Chalkor, di comprovare l’esistenza dell’integralità dell’infrazione di cui trattasi. Le ricorrenti non sostengono, d’altronde, che la Commissione non fosse in grado di comprovare l’esistenza del cartello nella sua integralità al momento della loro cooperazione.

109    Si deve inoltre sottolineare che una dichiarazione come quella di cui al precedente punto 102, che si limita a confermare informazioni fornite alla Commissione da un’altra impresa in una fase anteriore dell’indagine, non agevola in misura significativa l’assolvimento dei compiti della Commissione e, quindi, non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 301, e 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 455).

110    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione nella considerazione dell’utilità della cooperazione delle ricorrenti e non ha violato il principio di parità di trattamento concedendo una percentuale di riduzione identica, ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, alle ricorrenti e al gruppo IMI. Conseguentemente, anche il presente motivo non è fondato.

111    Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

3.     Sulla domanda riconvenzionale, fondata sul trattamento potenzialmente favorevole delle ricorrenti rispetto alla Chalkor e al gruppo IMI

 Argomenti delle parti

112    La Commissione rileva che il gruppo IMI e la Chalkor hanno fatto valere, rispettivamente, nei loro ricorsi nelle cause T‑18/05 e T‑21/05, che, nella determinazione dell’importo delle ammende, essa non ha tenuto conto del fatto che non erano stati implicati negli accordi SANCO e negli accordi WICU e Cuprotherm e che, pertanto, avevano commesso un’infrazione meno grave di quella commessa dalle ricorrenti, la Wieland e il gruppo KME. Gli argomenti del gruppo IMI e della Chalkor solleverebbero la questione dell’asserita discriminazione tra i partecipanti al cartello nel contesto di quella che è stata considerata un’infrazione unica.

113    La Commissione sostiene che, se il Tribunale dovesse accogliere gli argomenti del gruppo IMI e della Chalkor su tale punto, dovrebbe, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, aumentare l’importo delle ammende inflitte al gruppo KME, alle ricorrenti e alla Wieland, piuttosto che ridurre quello delle ammende inflitte al gruppo IMI e alla Chalkor.

114    Le ricorrenti concludono per il rigetto della domanda.

 Giudizio del Tribunale

115    Si deve rilevare che il Tribunale ha dichiarato, nelle sue sentenze pronunciate in data odierna, causa T‑18/05, IMI e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e causa T‑21/05, Chalkor/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), che il gruppo IMI e la Chalkor hanno commesso un’infrazione meno grave di quella commessa dal gruppo Boliden, dal gruppo KME e dalla Wieland e che la Commissione è incorsa in errore omettendo di tener conto di tali elementi nel calcolo degli importi delle ammende.

116    Il Tribunale ha inoltre affermato, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, che l’importo di partenza delle ammende assunto dalla Commissione era adeguato rispetto alla gravità dell’insieme delle tre parti del cartello e che occorreva ridurre l’importo di partenza delle ammende inflitte al gruppo IMI e alla Chalkor per tener conto della circostanza che esse non sono state ritenute responsabili dalla Commissione per gli accordi SANCO (sentenze IMI e a./Commissione, cit. al punto 115 supra, punti 166, 167 e 189, e Chalkor/Commissione, cit. al punto 115 supra, punti 104, 105 e 185).

117    Ne consegue che la domanda della Commissione deve essere respinta.

 Sulle spese

118    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, di detto regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

119    Nel caso di specie, le ricorrenti sono risultate soccombenti per quel che riguarda il loro ricorso, mentre la Commissione è risultata soccombente riguardo alla sua domanda riconvenzionale. Tuttavia, è giocoforza concludere che le ricorrenti risultano sostanzialmente soccombenti. Ciò premesso, si deve disporre che le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà il 10% delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.

3)      La Boliden AB, la Outokumpu Copper Fabrication AB e la Outokumpu Copper BCZ SA sopporteranno le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.

4)      La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 maggio 2010.

Firme

Indice


Fatti

1. Fase amministrativa del procedimento

2. Decisione impugnata

Prodotti e mercati di cui trattasi

Componenti dell’infrazione di cui trattasi

Durata e carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi

Determinazione dell’importo delle ammende

Importo di partenza delle ammende

– Gravità

– Trattamento differenziato

Importo di base delle ammende

Circostanze aggravanti e attenuanti

Applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

Importo definitivo delle ammende

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1. 1. Sulla domanda intesa all’annullamento parziale della decisione impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2. 2. Sulla domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda

Sul motivo attinente a un errore di diritto nell’applicazione delle norme relative ai termini di prescrizione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul motivo attinente alla violazione del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul motivo attinente alla insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda, alla luce della cooperazione delle ricorrenti ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3. Sulla domanda riconvenzionale, fondata sul trattamento potenzialmente favorevole delle ricorrenti rispetto alla Chalkor e al gruppo IMI

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.