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Ricorso presentato il 29 novembre 2006 - Bordini / Commissione

(Causa F-134/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giovanni Bordini (Dover, Regno Unito) (Rappresentante: avv.ti L. Levi, C. Ronzi, I. Perego)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 25 gennaio 2006 mediante la quale l'Autorità che ha il potere di nomina (APN) si è rifiutata di riconoscere che il ricorrente risiedeva nel Regno Unito e ha pertanto negato l'applicazione alla sua pensione del coefficiente correttore del Regno Unito;

condannare la convenuta a corrispondere interessi sulle somme dovute in forza dell'applicazione retroattiva del coefficiente correttore del Regno Unito alla pensione del ricorrente, a far data dal 1° aprile 2004, in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, aumentato di due punti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente rileva innanzitutto che la decisione impugnata viola il principio dell'obbligo di motivazione, dal momento che il suo testo sarebbe redatto in termini talmente vaghi da impedire la comprensione del ragionamento che ne è alla base.

Il ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 82 del precedente statuto, la violazione dell'art. 20 dell'allegato XIII del nuovo statuto, l'esistenza di un manifesto errore di valutazione dei fatti che ha determinato un errore di diritto, la violazione del principio di proporzionalità nonché la violazione del diritto alla vita privata.

Il ricorrente sostiene, infine, che la Commissione avrebbe contravvenuto al dovere di sollecitudine e al principio di buona amministrazione.

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