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Ricorso proposto il 5 febbraio 2024 — Meta Platforms Ireland/Commissione

(Causa T-55/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentante: A. Komninos, G. Forwood, I. Sarmas e H. Gafsen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il primo e il secondo motivo, dichiarare l'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, e l'articolo 5, paragrafo 4 , del regolamento delegato1 (UE) 2023/1127 inapplicabili nei confronti della ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione di esecuzione C(2023) 8176 final della Commissione europea, del 27 novembre 2023, che istituisce un contributo per le attività di vigilanza applicabile a Facebook e Instagram ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ;

accogliere il terzo, quarto, quinto e sesto motivo e annullare la decisione di esecuzione C(2023) 8176 final della Commissione europea, del 27 novembre 2023, che istituisce un contributo per le attività di vigilanza applicabile a Facebook e Instagram ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio;

a norma dell'articolo 88 del regolamento di procedura, disporre le misure di organizzazione richieste nell'ambito del terzo motivo nella misura in cui il Tribunale lo ritenga necessario; e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.    Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha erroneamente calcolato il limite massimo globale del contributo della ricorrente con riferimento agli utili a livello mondiale della Meta Platforms, Inc. sulla base dell'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento sul contributo per le attività di vigilanza, in quanto tale disposizione viola l'articolo 43, paragrafi 4 e 5, del regolamento sui servizi digitali nonché l'articolo 290, paragrafo 1, TFUE e deve essere dichiarata inapplicabile ai sensi dell'articolo 277 TFUE.

2.    Secondo motivo, vertente sul fatto che il meccanismo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sul contributo per le attività di vigilanza viola l'articolo 43, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sui servizi digitali, l'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento, cosicché l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sul contributo per le attività di vigilanza deve essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 277 TFUE.

3.    Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da una violazione del diritto della ricorrente di essere sentita per quanto riguarda il calcolo degli «importi residui» e la metodologia del numero medio di destinatari attivi.

4.    Quarto motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda la metodologia del numero medio di destinatari attivi.

5.    Quinto motivo, vertente sul fatto che il metodo di calcolo del numero medio di destinatari attivi nella decisione impugnata è errato e viola l’articolo 290, paragrafo 1 e l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 33, paragrafo 3, l’articolo 43, paragrafo 4 e l’articolo 87 del regolamento sui servizi digitali, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sul contributo per le attività di vigilanza e il principio di proporzionalità.

6.    Sesto motivo, vertente sul fatto che il calcolo del contributo per le attività di vigilanza della ricorrente è errato e viola l'articolo 43, paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento sui servizi digitali.

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1 Regolamento delegato (UE) 2023/1127 della Commissione del 2 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (GU 2023, L 149, pag. 16).

1 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU 2022, L 277, pag. 1).