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Ricorso proposto il 24 dicembre 2023 – ID Parti / Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

(Causa T-1189/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Identité et Démocratie Parti (ID Parti) (rappresentante: F.-P. Vos, avvocato)

Convenuta: Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare l’illegittimità dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 e,

per l’effetto, annullare la decisione del 26 luglio 2021 di selezione del direttore dell’Autorità;

annullare la decisione del 25 ottobre 2023, notificata il 26 ottobre 2023, dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, che infligge una sanzione pecuniaria a Identité et Démocratie Parti, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 55 000 a titolo di risarcimento del danno causato;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 3 000 sul fondamento degli articoli 87 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione. La decisione è viziata da una motivazione contraddittoria, in quanto l’Autorità sostiene che avrebbero dovuto esserle comunicate informazioni, sottolineando al contempo che le stesse informazioni le sono state effettivamente fornite, il che equivale a un difetto di motivazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. Il procedimento non si è svolto in contraddittorio, dal momento che la ricorrente non ha potuto presentare osservazioni orali nel corso di un’udienza formale.

Terzo motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per quanto riguarda la procedura di nomina del Direttore dell’Autorità, nonché sulla violazione del principio di imparzialità e del principio di buona amministrazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione delle norme del procedimento d’indagine. L’avvio del procedimento d’indagine, che ha portato all’adozione della decisione controversa, è privo di una ragione obiettiva e valida e non è conforme alle disposizioni dell’articolo 4 del regolamento citato, in quanto l’Autorità disponeva delle informazioni che riteneva mancanti.

Quinto motivo, vertente sulla violazione sotto il profilo della confusione di poteri. L’autorità preposta all’indagine (la convenuta) svolgeva altresì funzioni giudicanti, sebbene la separazione di tali funzioni sia una garanzia sancita dall’articolo 6 della CEDU e dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su una disparità di trattamento. Nella sua decisione l’Autorità è incorsa in un errore manifesto di valutazione, in quanto le informazioni attese dall’Autorità le sono state in realtà fornite e anche supponendo che tali informazioni trasmesse non fossero sufficienti, né l’Autorità né i terzi hanno subìto danni tali da giustificare una sanzione.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione. A causa della sua severità, la decisione impugnata sarebbe viziata da discriminazione, in quanto gli altri partiti politici europei, i quali, dal canto loro, hanno commesso violazioni comprovate delle prescrizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, sono soggetti a un controllo meno rigoroso da parte dell’Autorità.

Ottavo motivo, vertente sullo sviamento di potere. L’Autorità, adottando la decisione impugnata, ha perseguito uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti i poteri dal regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, nel caso di specie, avrebbe perseguito uno scopo discriminatorio.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. La decisione viola necessariamente il principio di proporzionalità, in quanto la sanzione prevista non presenta alcuna correlazione con l’asserita violazione delle norme del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Decimo motivo, vertente sulla violazione della libertà di espressione e della libertà di associazione. La decisione impugnata viola la libertà di espressione quale tutelata dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la libertà di associazione quale tutelata dall’articolo 12 di tale medesimo documento, nella parte in cui contesta alla ricorrente di aver fornito al pubblico informazioni che in detta decisione sono ritenute essere ingannevoli, il che rientra esclusivamente nella sua organizzazione interna.

11.    Undicesimo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene. L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UR, Euratom) n. 1141/2014 vertente sulla violazione del principio di legalità dei delitti e delle pene non prevede alcuna sanzione per un eventuale atto che avrebbe avuto l’effetto di ingannare il pubblico, cosicché l’Autorità, infliggendo una siffatta sanzione alla ricorrente, ha violato il principio di legalità dei delitti e delle pene.

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