Causa C‑69/21
X
contro
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi)]
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 novembre 2022
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Articoli 4, 7 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Proibizione dei trattamenti inumani o degradanti – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione – Diritto di soggiorno per ragioni mediche – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Terapia medica diretta ad alleviare il dolore – Terapia non disponibile nel paese d’origine – Condizioni in presenza delle quali l’allontanamento deve essere rinviato»
1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore in caso di rinvio nel suo paese d’origine – Adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento nei confronti di tale cittadino – Inammissibilità – Possibilità per gli Stati membri di prevedere un termine fisso per il concretizzarsi di tale aumento – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1, 4 e 19, § 2; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 5)
(v. punti 52, 55, 56, 58, 59, 63-66, 68-76, 103, dispositivo 1)
2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Cittadino di un paese terzo affetto da malattia grave – Rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore in caso di rinvio nel suo paese d’origine – Valutazione, da parte dell’autorità nazionale competente, delle conseguenze dell’allontanamento sulle condizioni di salute del cittadino interessato – Presa in considerazione di dette conseguenze unicamente al fine di esaminare se tale cittadino è in grado di viaggiare – Inammissibilità
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1, 4 e 19, § 2; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 5 e 9, § 1, a)]
(v. punti 80-82, 103, disp. 2)
3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare, affetto da malattia grave – Impossibilità di adottare una decisione di rimpatrio o un provvedimento di allontanamento nei confronti di tale cittadino – Ragione – Rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore in caso di rinvio nel suo paese d’origine – Obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno a tale cittadino – Insussistenza – Diritto alla vita privata – Esame dell’ammissibilità dell’allontanamento di tale cittadino – Elementi da prendere in considerazione
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1, 4 e 7; Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115]
(v. punti 84-87, 89, 90-103, dispositivo 3)
Sintesi
X, cittadino russo, ha contratto una forma rara di cancro del sangue per la quale è attualmente curato nei Paesi Bassi. In particolare gli è somministrata una terapia a base di cannabis terapeutica, che non è autorizzata in Russia. Avendo constatato che tale cittadino russo non aveva diritto, nei Paesi Bassi, allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria o ad un permesso di soggiorno fondato sul diritto nazionale, le autorità dei Paesi Bassi hanno adottato una decisione di rimpatrio nei suoi confronti. Sostenendo che la terapia a base di cannabis terapeutica è per lui talmente essenziale che non potrebbe più condurre una vita dignitosa in caso di interruzione di tale terapia, l’interessato ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
Tale giudice si chiede, in particolare, se il diritto dell’Unione, e più in particolare la direttiva «rimpatri» (1) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ostino a che sia adottata una decisione di rimpatrio nei confronti di una persona che si trovi nella situazione dell’interessato. Più in particolare, detto giudice chiede se il rischio di un aumento significativo del dolore causato dalla mancanza di terapia medica efficace possa ostare all’allontanamento della persona interessata.
La Corte, pronunciandosi in Grande Sezione, risponde in senso affermativo e fornisce precisazioni riguardo agli elementi da prendere in considerazione in sede di valutazione di un rischio del genere e sulle modalità di tale valutazione. Essa esamina, inoltre, alla luce del diritto alla vita privata, gli obblighi degli Stati membri nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nella situazione dell’interessato.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte rileva che la direttiva «rimpatri» (2) e la Carta (3) ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è affetto da una grave malattia, qualora sussistano motivi gravi e comprovati per ritenere che, in caso di rimpatrio, l’interessato possa essere esposto, nel paese terzo verso il quale sarebbe allontanato, al rischio reale di un aumento significativo, irrimediabile e rapido del suo dolore, per effetto del divieto, in tale paese, della sola terapia analgesica efficace.
A tal riguardo, la Corte dichiara che uno Stato membro è suscettibile di violare la proibizione dei trattamenti inumani e degradanti, dettata all’articolo 4 della Carta, qualora l’adozione, da parte delle sue autorità, della decisione di rimpatrio o del provvedimento di allontanamento rischi di esacerbare il dolore causato da una malattia al cittadino di un paese terzo interessato in misura tale che tale dolore raggiunga la soglia di gravità richiesta ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
Per quanto riguarda, in primo luogo, il rischio di un aumento significativo e irrimediabile del dolore, esso può sussistere, in particolare, qualora sia dimostrato che nel paese di destinazione la sola terapia analgesica efficace non può essere legalmente somministrata al cittadino di un paese terzo di cui trattasi e che l’assenza di siffatta terapia lo esporrebbe ad un dolore di un’intensità tale da essere in contrasto con la dignità umana in quanto potrebbe causargli disturbi psichici gravi e irreversibili, o addirittura condurlo al suicidio. Spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce di tutti i dati pertinenti, in particolare quelli medici, se tale ipotesi ricorra.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il rischio di un rapido aumento del dolore, occorre tener conto del fatto che tale aumento può essere progressivo e che può essere necessario un certo lasso di tempo perché esso divenga significativo e irrimediabile. Di conseguenza, uno Stato membro non può fissare un termine, predeterminato in modo assoluto, entro il quale tale aumento deve concretizzarsi. Il termine eventualmente previsto dal diritto nazionale al riguardo deve essere meramente indicativo e non può dispensare l’autorità nazionale competente da un esame concreto della situazione della persona interessata alla luce di tutti i dati pertinenti.
In secondo luogo, la Corte ritiene che la direttiva «rimpatri» (4) e la Carta (5) ostino a che le conseguenze del provvedimento di allontanamento propriamente detto sulle condizioni di salute di un cittadino di un paese terzo siano prese in considerazione dall’autorità nazionale competente unicamente per esaminare se quest’ultimo sia in grado di viaggiare. Per poter adottare una decisione di rimpatrio o procedere al suo allontanamento, lo Stato membro interessato deve, infatti, assicurarsi che, qualora ciò sia richiesto dalle sue condizioni di salute, la persona interessata riceva nel paese di destinazione cure sanitarie non solo durante l’allontanamento, ma anche in esito a quest’ultimo.
In terzo e ultimo luogo, la Corte sottolinea, da un lato, che la direttiva «rimpatri» e la Carta (6) non impongono allo Stato membro nel cui territorio un cittadino di un paese terzo soggiorna irregolarmente di rilasciargli un permesso di soggiorno qualora questi non possa essere oggetto né di una decisione di rimpatrio né di un provvedimento di allontanamento, per il fatto che sussistono seri e comprovati motivi per ritenere che egli possa essere esposto, nel paese di destinazione, al rischio reale di un aumento rapido, significativo e irreversibile del dolore causato dalla malattia da cui è affetto. Dall’altro lato, la Corte rileva che l’autorità nazionale competente, allorché esamina se il diritto al rispetto della vita privata di tale cittadino, sancito dalla Carta, osti a che quest’ultimo sia oggetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, deve prendere in considerazione le condizioni di salute di detto cittadino e le cure che questi riceve in tale territorio a causa di tale malattia, nonché tutti gli altri elementi pertinenti.
A tal riguardo, la Corte precisa che le cure mediche di cui un cittadino di un paese terzo fruisce nel territorio di uno Stato membro fanno parte della sua vita privata, indipendentemente dal fatto che il suo soggiorno in tale territorio sia irregolare. Tuttavia, poiché il diritto al rispetto della vita privata non costituisce una prerogativa assoluta, sono ammesse limitazioni all’esercizio di tale diritto, purché siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di tale diritto e, in osservanza del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente, in particolare, a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione. Poiché l’attuazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio è una finalità di questo tipo, occorre ancora esaminare, in particolare, se l’adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, affetto da una grave malattia e che fruisce nello Stato membro interessato di una terapia analgesica indisponibile nel paese di destinazione, non pregiudichi il contenuto essenziale del suo diritto alla vita privata e rispetti il principio di proporzionalità. Un esame di questo tipo presuppone che si tenga conto di tutte le relazioni sociali create da tale cittadino nello Stato membro in cui soggiorna irregolarmente, tenendo debitamente conto della fragilità e dello stato di dipendenza particolare provocato dalle sue condizioni di salute. Ciò premesso, qualora detto cittadino abbia sviluppato la propria vita privata, all’interno di tale Stato membro, senza disporre in esso di un permesso di soggiorno, solo ragioni eccezionali possono ostare a che sia oggetto di una procedura di rimpatrio.
Inoltre, l’adozione di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento non viola il diritto al rispetto della vita privata del cittadino di un paese terzo interessato per il solo fatto che, in caso di rimpatrio nel paese di destinazione, egli sarebbe esposto al rischio che il suo stato di salute si deteriori, qualora siffatto rischio non raggiunga la soglia di gravità richiesta ai sensi dell’articolo 4 della Carta.