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Sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 – Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE)

(Causa T-856/16)1

(«Marchio dell’Unione europea– Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LONGHORN STEAKHOUSE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Parità di trattamento e principio di buona amministrazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rare Hospitality International, Inc (Orlando, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: I. Lázaro Betancor, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 settembre 2016 (procedimento R 2149/2015-5), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo LONGHORN STEAKHOUSE come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Rare Hospitality International, Inc. è condannata alle spese.

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1 GU C 22 del 23.1.2017.