Language of document : ECLI:EU:T:2018:118

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

7 marzo 2018 (*)

«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle PME – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Decisione che impone un onere amministrativo – Raccomandazione 2003/361/CE – Superamento dei massimali finanziari – Nozione di “impresa collegata”»

Nella causa T‑855/16,

Fertisac, SL, con sede in Atarfe (Spagna), rappresentata da J. Gomez Rodriguez, avvocato,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da E. Maurage, J.-P. Trnka e M. Heikkilä, in qualità di agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux e L. Tosoni, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2016) 5150 dell’ECHA, del 15 novembre 2016, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le medie imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo, nonché delle fatture n. 10060160 e n. 10060161 emesse dall’ECHA e allegate alla decisione SME(2016) 5150,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Fertisac, SL, ricorrente, è una società di diritto spagnolo che esercita un’attività di fabbricazione di sostanze soggette all’obbligo di registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (in prosieguo: l’«ECHA») in forza del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

2        Il 30 novembre 2010 la ricorrente ha proceduto alla registrazione di una sostanza chimica a norma del regolamento n. 1907/2006.

3        Nell’ambito della procedura di registrazione, la ricorrente ha dichiarato di essere una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36). Tale dichiarazione le ha permesso di beneficiare di una riduzione dell’importo della tariffa dovuta sul fondamento dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

4        Per la registrazione, l’ECHA ha emesso una fattura di importo pari a EUR 16 275 corrispondente alla tariffa dovuta da una media impresa, nell’ambito di una presentazione congiunta della domanda di registrazione per una quantità superiore a 1 000 tonnellate, come avviene nel caso di specie. Si tratta della fattura n. 10024865.

5        Con lettera del 27 agosto 2013, l’ECHA ha informato la ricorrente che lo status di piccola e media impresa (PMI) che aveva dichiarato all’atto della registrazione era oggetto di una procedura di verifica. Essa ha invitato la ricorrente a fornire gli elementi atti a dimostrare il suo status di media impresa.

6        Il 15 novembre 2016, dopo uno scambio di lettere e documenti, l’ECHA ha adottato la decisione SME (2016) 5150. In tale decisione essa ha considerato che la ricorrente era una grande impresa e che non poteva beneficiare della tariffa ridotta applicabile alle PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361.

7        Nella decisione SME(2016) 5150 la ricorrente è stata dichiarata debitrice, da un lato, di una somma corrispondente alla differenza tra l’importo della tariffa già versata e l’importo della tariffa applicabile alle grandi imprese e, dall’altro, di un onere amministrativo corrispondente a 2,5 volte il guadagno finanziario ottenuto a seguito della dichiarazione erronea delle dimensioni dell’impresa.

8        A detta decisione sono state allegate due fatture, la fattura n. 10060160, di importo pari a EUR 6 975, e la fattura n. 10060161, corrispondente a EUR 17 437 (in prosieguo, considerate congiuntamente, le «fatture impugnate»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10      Con atto separato depositato lo stesso giorno, la ricorrente ha presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione SME(2016) 5150 e delle fatture impugnate. Con ordinanza del 10 marzo 2017, Fertisac/ECHA (T‑855/16 R, non pubblicata, EU:T:2017:155), il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda e ha riservato la decisione sulle spese.

11      Il controricorso dell’ECHA è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2017.

12      Poiché la ricorrente non ha depositato alcuna replica, la fase scritta del procedimento si è conclusa il 16 maggio 2017.

13      Le parti non hanno presentato domanda di udienza entro il termine previsto all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione SME(2016) 5150;

–        riconoscerle lo status di PMI;

–        annullare le fatture impugnate;

–        condannare l’ECHA alle spese.

15      L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile la domanda di annullamento delle fatture impugnate;

–        respingere il ricorso di annullamento della decisione SME(2016) 5150;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Sulla domanda di annullamento delle fatture impugnate

16      Con il terzo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di annullare le fatture impugnate.

17      Avverso il suddetto capo delle conclusioni l’ECHA solleva un’eccezione di irricevibilità, argomentando che le fatture impugnate non sarebbero atti impugnabili.

18      Va ricordato, in proposito, che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento soltanto gli atti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9; del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 54, e del 6 dicembre 2007, Commissione/Ferriere Nord, C‑516/06 P, EU:C:2007:763, punto 27).

19      Inoltre, occorre tener conto della sostanza dell’atto di cui è chiesto l’annullamento per determinare se questo possa essere oggetto di un ricorso, essendo, in linea di massima, irrilevante la forma nella quale lo stesso è stato adottato (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punti 46 e 47).

20      Nel caso di specie, l’ECHA, con la decisione SME(2016) 5150, ha imposto alla ricorrente il pagamento del saldo della tariffa applicabile alle grandi imprese nonché un onere amministrativo. In tale decisione l’ECHA ha precisato che gli importi corrispondenti a tali due voci erano indicati nelle fatture allegate, nella fattispecie, le fatture impugnate. La decisione SME(2016) 5150 e le fatture impugnate a questa allegate riportano la stessa data. Esse sono state inviate al medesimo destinatario, la ricorrente, con lo stesso plico.

21      Al riguardo va ricordato che, in generale, gli allegati sono considerati dalla giurisprudenza parte integrante del documento al quale sono acclusi, con la conseguenza che la forza normativa ad essi riconosciuta è identica a quella che caratterizza le disposizioni che formano il corpo del documento.

22      Tale giurisprudenza è stata elaborata, segnatamente, in relazione a direttive i cui allegati non sono stati considerati distinti da tali atti, ma, al contrario, come elementi che ne costituiscono parte integrante, al pari delle disposizioni contenute in dette direttive (v. sentenza del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 58, concernente un accordo quadro che figura in allegato a una direttiva).

23      Dal fascicolo risulta che la giurisprudenza relativa agli atti adottati dall’ECHA a seguito dei procedimenti di verifica, invocati da quest’ultima, distingue le fatture dalle decisioni e cerca di identificare, tra tali atti, quello che determina gli obblighi essenziali della ricorrente.

24      Tale giurisprudenza va riferita, tuttavia, alle situazioni in cui è stata elaborata. Nelle tre cause richiamate dall’ECHA e nelle quali la questione è stata trattata dal Tribunale, le fatture non erano infatti allegate alle decisioni cui facevano riferimento, ma erano state emesse separatamente dall’ECHA, a volte ad alcuni giorni di distanza, cosicché si presentavano come atti distinti. Poiché tale situazione poteva incidere sulla ricevibilità del ricorso, il Tribunale doveva identificare, tra tali atti distinti, quello che modificava la situazione giuridica della ricorrente, come richiesto dalla giurisprudenza (sentenze del 2 ottobre 2014, Spraylat/ECHA, T‑177/12, EU:T:2014:849, punto 21; del 15 settembre 2016, La Ferla/Commissione ed ECHA, T‑392/13, EU:T:2016:478, punto 56, e del 15 settembre 2016, K Chimica/ECHA, T‑675/13, EU:T:2016:480, punto 27).

25      La causa in esame si presenta in maniera differente in quanto, nel caso di specie, nulla separa la decisione SME(2016) 5150 dalle fatture impugnate che, congiuntamente considerate, formano un atto unico composto da due parti, vale a dire una parte amministrativa [la decisione SME(2016) 5150 propriamente detta] e una parte contabile (le fatture impugnate ad essa allegate), ove in tale atto unico l’ECHA constata che le prove richieste dalla normativa non sono state fornite e dimostra la sua intenzione di trarne le conseguenze imponendo obblighi finanziari alla ricorrente.

26      Tale atto unico (in prosieguo: la «decisione impugnata») produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, perché la obbliga a rinunciare allo status di PMI che essa ha peraltro rivendicato.

27      Infatti, come conseguenza della decisione impugnata, la ricorrente non può beneficiare della tariffa ridotta applicabile alle PMI e deve versare il saldo della tariffa applicabile alle grandi imprese nonché l’onere amministrativo previsto dalla normativa in siffatte circostanze.

28      Producendo effetti del genere, la decisione impugnata può essere oggetto di un ricorso di annullamento, il che implica che, nella misura in cui l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECHA è diretta avverso la domanda di annullamento delle fatture impugnate, occorre respingerla.

 Sulla richiesta di riconoscimento dello status di PMI

29      Con il secondo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di riconoscerle lo status di PMI.

30      In proposito si deve ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento basato sull’articolo 263 TFUE, la competenza del giudice dell’Unione europea è limitata al controllo di legittimità. Se il ricorso è fondato, il giudice dell’Unione, in forza dell’articolo 264 TFUE, dichiara la nullità dell’atto impugnato, che si considera tamquam non esset. Spetta quindi all’istituzione, all’organo o all’organismo da cui emana l’atto annullato adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta, conformemente all’articolo 266 TFUE.

31      Da tali elementi risulta che, quando è adito di una domanda diretta a contestare la tariffa e l’onere amministrativo richiesti ad un’impresa in seguito ad un errore sulle dimensioni dichiarate, il Tribunale non può pronunciarsi sulla qualificazione di tale impresa come PMI, poiché una dichiarazione del genere implicherebbe che esso si sostituisca all’ECHA, in violazione delle disposizioni del Trattato FUE sopracitate (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2005, Infront WM/Commissione, T‑33/01, EU:T:2005:461, punto 171, e ordinanza del 16 dicembre 2016, Groupement pastoral de Oust e a./Commissione, T‑663/16, non pubblicata, EU:T:2016:759, punto 13).

32      Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni è irricevibile poiché il suo oggetto supera i limiti della competenza conferita al Tribunale nell’ambito di un ricorso di annullamento.

 Nel merito

33      A sostegno del suo ricorso avverso la decisione impugnata, la ricorrente deduce due motivi. Con il primo motivo essa sostiene che, nel considerarla una grande impresa, l’ECHA ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, che fissa i criteri che definiscono le PMI. Il secondo motivo riguarda un’interpretazione erronea della raccomandazione 2003/361, nella misura in cui l’ECHA ha qualificato altre tre imprese come «imprese collegate».

 Sul primo motivo, concernente un’interpretazione erronea dei massimali previsti all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361

34      Con il primo motivo la ricorrente sostiene che non ha mai avuto oltre 250 persone tra i suoi effettivi e che, pertanto, non può essere considerata una grande impresa. In proposito, essa rinvia all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, che fissa le condizioni da soddisfare affinché un’impresa sia qualificata come PMI.

35      L’ECHA contesta l’argomento della ricorrente.

36      Al riguardo occorre rilevare che, in virtù della decisione impugnata, la ricorrente deve essere considerata una grande impresa poiché, secondo le informazioni ricevute, essa supera i massimali stabiliti nell’allegato della raccomandazione 2003/361.

37      Dal documento intitolato «Informe de cálculo de PYME» (relazione di calcolo di PMI) allegato alla decisione impugnata risulta che l’ECHA ha giustificato la sua decisione di qualificare la ricorrente come grande impresa basandosi sul fatto che, nel corso degli esercizi finanziari 2008 e 2009, il totale del bilancio annuo considerato per calcolare le dimensioni dell’impresa era superiore a EUR 43 milioni e il suo fatturato eccedeva EUR 50 milioni.

38      Per valutare la legittimità della decisione impugnata, occorre ricordare che la normativa applicabile in materia rinvia alla raccomandazione 2003/361 per definire il concetto di PMI. Infatti, il regolamento n. 1907/2006, all’articolo 3, punto 36, indica che le PMI sono piccole e medie imprese «quali definite nella raccomandazione [2003/361]». Inoltre, il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’ECHA a norma del regolamento n. 1907/2006 (GU 2008, L 107, pag. 6), prevede, all’articolo 2, che una media impresa sia «un’impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione [2003/361]».

39      La raccomandazione 2003/361, resa applicabile dal regolamento n. 1907/2006 e dal regolamento n. 340/2008, contiene un allegato il cui titolo I concerne la «[d]efinizione delle [PMI] adottata dalla Commissione». Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, di tale allegato, «[l]a categoria delle [PMI] è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR».

40      Dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361 risulta che sono stabiliti due criteri per determinare se un’impresa possa essere qualificata come PMI, ove l’uno riguarda le caratteristiche finanziarie dell’impresa, mentre l’altro fa riferimento al numero degli occupati effettivi.

41      Secondo la ricorrente, affinché si possa considerare che un’impresa non è una PMI, è necessario oltrepassare i massimali previsti da entrambi i criteri, mentre il superamento del massimale previsto da uno solo di essi non comporterebbe l’esclusione dalla categoria delle PMI. Tra detti criteri, quello relativo al numero di effettivi rivestirebbe particolare importanza, il che sarebbe attestato dal considerando 4 della raccomandazione 2003/361. Nel caso di specie, la ricorrente non avrebbe mai superato il massimale previsto da tale criterio.

42      In proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il criterio attinente al numero di effettivi e quello concernente le caratteristiche finanziarie devono essere applicati, nella normativa esaminata nel caso di specie, in modo cumulativo.

43      Il Tribunale si è pronunciato in tal senso nella sua ordinanza del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA (T‑89/13, EU:T:2015:711, punto 40), riguardante specificamente l’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, disposizione su cui si incentra l’argomentazione della ricorrente.

44      Tale decisione del Tribunale era in linea con la giurisprudenza elaborata nella sentenza dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione (T‑50/00, EU:T:2004:220, punti 285 e 286), per quanto concerne la disposizione equivalente che figurava nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU 1996, L 107, pag. 4), che ha preceduto, con il medesimo oggetto, la raccomandazione 2003/361 e che conteneva sostanzialmente una presentazione simile del criterio relativo al numero di effettivi e di quello attinente alle caratteristiche finanziarie dell’impresa.

45      La giurisprudenza derivante dall’ordinanza del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA (T‑89/13, EU:T:2015:711), si basa sui termini utilizzati nella raccomandazione 2003/361 e interpreta la congiunzione «e» nel senso che essa esprime l’intenzione dell’autore dell’atto di «coordinare» e, pertanto, di cumulare i criteri ivi indicati, senza che questi ultimi si presentino come possibilità da esaminare nell’ambito di un’alternatività (ordinanza del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA, T‑89/13, EU:T:2015:711, punto 40).

46      Detta giurisprudenza si basa anche sul considerando 4 della raccomandazione 2003/361, secondo cui «[i]l criterio [degli effettivi] (…) rimane senza dubbio tra i più significativi e deve imporsi come criterio principale; tuttavia l’introduzione di un criterio finanziario costituisce un complemento necessario per apprezzare la vera importanza di un’impresa, i suoi risultati e la sua situazione rispetto alla concorrenza» (ordinanza del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA, T‑89/13, EU:T:2015:711, punto 41).

47      Tale applicazione cumulativa è in linea con la relazione [SEC(1992) 351 final] della Commissione al Consiglio, del 29 aprile 1992, sulle definizioni delle PMI utilizzate nel quadro delle azioni comunitarie, la quale ha preceduto l’adozione della raccomandazione 96/280 che, del resto, rinvia a detta relazione al suo settimo considerando.

48      In tale relazione, la Commissione europea ha raccomandato l’uso di una definizione basata su una combinazione di criteri – in particolare, quelli relativi al numero di effettivi, al fatturato e al totale di bilancio – poiché, a suo parere, un singolo criterio non offriva una definizione soddisfacente di PMI.

49      Infine, occorre rilevare che la riduzione della tariffa concessa alle PMI mira a prendere in considerazione la situazione particolare in cui si trovano tali imprese rispetto a quella che caratterizza le grandi imprese. Poiché è destinata a una categoria particolare di operatori economici e ha carattere di misura derogatoria, tale riduzione dev’essere interpretata, per quanto riguarda le condizioni della sua applicazione, in modo restrittivo.

50      Detta interpretazione non può essere inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui il criterio relativo al numero di effettivi, considerato isolatamente, sarebbe tuttavia decisivo, secondo l’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, cui rinvia la guida intitolata «Come determinare la categoria dell’impresa in funzione delle sue dimensioni», pubblicata sul sito Internet dell’ECHA.

51      In proposito, si deve rilevare che la disposizione citata dalla ricorrente riguarda una situazione in cui, in un anno eccezionale, un’impresa superi uno dei massimali in essa indicati, situazione in cui detta impresa può quindi, eccezionalmente, conservare il suo status di PMI, a condizione che tale superamento si limiti a un esercizio.

52      La suddetta disposizione non modifica la norma secondo cui, per essere qualificata come PMI, un’impresa non può superare i massimali relativi al numero di effettivi e a determinate caratteristiche finanziarie, ma introduce un’eccezione limitata a circostanze di cui la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza nel caso di specie.

53      Dai rilievi suesposti risulta che, qualificando la ricorrente come grande impresa, l’ECHA non ha interpretato erroneamente i criteri previsti all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361.

54      Alla luce di tali elementi, il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo all’erronea interpretazione della nozione di «impresa collegata» che figura nella raccomandazione 2003/361

55      Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene di non far parte di un gruppo di «imprese collegate» e che, di conseguenza, per determinare le sue dimensioni, occorre tener conto unicamente dei suoi dati e di quelli delle sue «imprese associate», che essa ha identificato, nella corrispondenza intercorsa con l’ECHA durante il procedimento di verifica della sua dichiarazione, nelle imprese Ibérica de Gestión Inmobiliaria y Arrendaticia SL e Agroquimes SL.

56      L’ECHA contesta l’argomento della ricorrente.

57      In proposito va rilevato che, per giungere alla sua conclusione, l’ECHA si è basata su un insieme di dati concernenti, anzitutto, la ricorrente stessa, quindi, l’«impresa associata» Agroquimes e, infine, altre tre imprese considerate «imprese collegate» alla ricorrente, la Ibérica de Gestión Inmobiliaria y Arrendaticia, la Constantino Gutiérrez SA e la Medifer Liquids SL.

58      La ricorrente non contesta che l’Agroquimes possa essere qualificata come «impresa associata», ma respinge l’idea che le altre tre imprese possano essere considerate «collegate» ad essa ai sensi della normativa.

59      Per statuire su questo punto, occorre rammentare che l’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361 precisa i criteri che consentono di determinare le condizioni in cui è possibile attribuire le qualificazioni di «imprese collegate» e di «imprese associate».

60      Riguardo alla prima qualificazione, l’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361 stabilisce che «[s]i definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa». Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361 dispone che «[l]e imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese (…) sono anch’esse considerate imprese collegate».

61      Per quanto concerne la seconda qualificazione, l’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361 afferma che si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come «imprese collegate» e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più «imprese collegate», almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

62      Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, quando un’impresa ha imprese «associate» o «collegate», la determinazione dei dati ai fini della valutazione dei criteri si basa sui conti e sugli altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sui conti consolidati dell’impresa o sui conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

63      In forza dell’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, tale determinazione dei dati comporta che siano presi in considerazione i dati delle «imprese associate», situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa in questione, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto, applicando la percentuale più elevata.

64      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, l’ECHA deve aggiungere a tali dati anche tutti quelli relativi alle imprese direttamente o indirettamente «collegate», qualora essi non siano stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

65      Una volta ricordate tali norme, occorre analizzare la situazione delle imprese interessate per determinare il loro status e verificare in che misura i loro dati dovevano essere presi in considerazione nel procedimento di verifica della dichiarazione della ricorrente.

66      Si deve confermare, in proposito, la conclusione adottata dall’ECHA per le tre imprese che ha considerato «imprese collegate» alla ricorrente.

67      Tale conclusione si basa, per quanto concerne la Ibérica de Gestión Inmobiliaria y Arrendaticia, sui conti annuali di tale impresa, da cui risultava, come indicato dall’ECHA, che essa deteneva il 69,996% del capitale della ricorrente durante gli esercizi finanziari 2009 e 2010. Essendo titolare della maggioranza del capitale della ricorrente, tale impresa poteva essere considerata la sua società controllante, cosicché occorreva integrare tutti i suoi dati nel calcolo effettuato per verificare lo status della ricorrente, come previsto nella raccomandazione 2003/361. Nel caso di specie, la ricorrente aveva comunicato all’ECHA i conti annuali di tale società controllante con un messaggio di posta elettronica in data 12 settembre 2013.

68      Riguardo alle altre due imprese, vale a dire la Constantino Gutiérrez e la Medifer Liquids, l’ECHA ha rilevato che la prima di esse deteneva l’89,10% del capitale della Ibérica de Gestión Inmobiliaria y Arrendaticia e il 100% del capitale della seconda. Tale constatazione si basava sui conti consolidati della Constantino Gutiérrez relativi all’esercizio compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011, comunicati dalla ricorrente tramite un messaggio di posta elettronica in data 16 settembre 2013.

69      Poiché dette percentuali superano la soglia ricordata al punto 60 della presente sentenza, che consente di rilevare che varie entità sono «imprese collegate» ai sensi della raccomandazione 2003/361, l’ECHA ha potuto considerare che anche la Constantino Gutiérrez e la Medifer Liquids erano «imprese collegate» alla ricorrente durante la procedura di registrazione della sostanza di cui trattasi nel presente procedimento.

70      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361, l’ECHA doveva integrare, come ha fatto, tutti i dati delle tre imprese identificate come «imprese collegate», vale a dire la Ibérica de Gestión Inmobiliaria y Arrendaticia, la Constantino Gutiérrez e la Medifer Liquids, ai fini del calcolo effettuato nell’ambito della verifica dello status della ricorrente.

71      Alla luce dei suesposti rilievi, si deve respingere il secondo motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.

 Sulle spese

72      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’ECHA, incluse quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Fertisac, SL è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 marzo 2018.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.