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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli), proposto il 17 dicembre 2001

    (Causa T-317/01)

    Lingua processuale

da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura     

    (lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco)

Il 17 dicembre 2001 la M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. M. Treis, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli).

Parte dinanzi alla Commissione di ricorso era anche la Mediametrie S.A., con sede in Levallois Perret, Francia.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione emessa dalla Prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) in data 2 ottobre 2001 nella pratica R-698/2000-1;

(condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:                La ricorrente

Marchio di cui è stata chiesta la registrazione:     Marchio denominativo                                     "M+M EURODATA" per merci                                     e servizi delle classi                                     9, 16, 35, 41 e 42 (fra                                     l'altro, software,                                     indagini di mercato e                                     seminari)

Titolare del diritto di marchio o segno contro cui è stata presentata opposizione:                            Mediametrie S.A.

Marchio o segno

contro il quale è stata presentata l'opposizione:Marchio denominativo irlandese, francese e internazionale (valido in Benelux, Spagna, Italia e Portogallo) "EURODATA TV"

    

Decisione della Divisione di opposizione:        Rigetto dell'opposizione

Decisione della Commissione di ricorso:        Annullamento della decisione                                 della Divisione di opposizione                                 e rinvio della causa a                                 quest'ultima per quanto                                 riguarda le merci e i servizi                                 non inclusi nella decisione                                 della Commissione di ricorso

Motivi del ricorso:                (Violazione dell'art. 8, primo comma, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 1;

                            (insussistenza del rischio di confusione;

                            (insussistenza di una somiglianza dei servizi asseritamente in conflitto

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1 - (Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).