Language of document : ECLI:EU:T:2009:187

Causa T‑318/01

Omar Mohammed Othman

contro

Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità legate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Adattamento delle conclusioni — Diritti fondamentali — Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Elemento nuovo — Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali

2.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

3.      Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

1.      Quando una decisione è sostituita, nel corso del giudizio, da una decisione avente lo stesso oggetto, quest’ultima dev’essere considerata come un elemento nuovo che consente al ricorrente di adeguare le sue conclusioni ed i suoi motivi. Invero, il fatto di costringere il ricorrente a proporre un nuovo ricorso si porrebbe in contrasto con la buona amministrazione della giustizia e con l’esigenza di economia processuale. Sarebbe inoltre ingiusto che l’istituzione in questione, per far fronte alle censure contenute in un ricorso presentato al giudice comunitario contro una decisione, potesse adeguare la decisione impugnata oppure sostituirla con un’altra ed avvalersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione per privare la controparte della possibilità di estendere le sue conclusioni ed i suoi motivi iniziali alla decisione successiva oppure di presentare ulteriori conclusioni o difese contro quest’ultima.

Tale soluzione è applicabile anche all’ipotesi in cui un regolamento che concerne direttamente ed individualmente un singolo venga sostituito, in corso di giudizio, da un regolamento avente il medesimo oggetto.

(v. punti 53-54)

2.      Dal momento che il Consiglio non ha mai comunicato ad una persona gli elementi assunti a suo carico per fondare le misure restrittive imposte nei suoi confronti sulla base del regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, né le ha concesso il diritto di prenderne conoscenza entro un termine ragionevole dopo l’adozione di tali misure, tale persona non era in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista in proposito. Pertanto, i diritti della difesa della persona di cui trattasi, in particolare quello al contraddittorio, non sono stati rispettati.

Inoltre, non essendo stata informata sugli elementi assunti a suo carico e tenuto conto dei rapporti esistenti tra i diritti della difesa e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, tale persona non ha potuto difendere i suoi diritti in condizioni soddisfacenti dinanzi al giudice comunitario neppure con riferimento a tali elementi, cosicché deve del pari rilevarsi una violazione del citato diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

(v. punti 85-86)

3.      L’applicazione ad una persona delle misure restrittive, come il congelamento di capitali, previste dal regolamento n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, per effetto dell’inclusione di tale persona nell’elenco di cui al suo allegato I, configura una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà, atteso che detto regolamento è stato adottato senza fornire a tale persona alcuna garanzia che le consentisse di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti, e ciò in un contesto nel quale la restrizione dei suoi diritti di proprietà dev’essere ritenuta considerevole, data la portata generale e la durata effettiva delle misure restrittive a suo carico.

(v. punti 91-92)