Language of document : ECLI:EU:T:2019:647

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

20 settembre 2019 (*)

«REACH – Valutazione delle sostanze – Benpat – Persistenza – Decisione dell’ECHA con cui si chiedono informazioni supplementari – Articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Funzione della commissione di ricorso – Procedimento contradditorio – Natura del controllo – Intensità del controllo – Competenze della commissione di ricorso – Articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 – Attribuzione di competenze ad agenzie dell’Unione – Principio di attribuzione – Principio di sussidiarietà – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑755/17,

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da T. Henze e D. Klebs, successivamente da D. Klebs, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata inizialmente da M. Heikkilä, W. Broere e C. Jacquet, successivamente da W. Broere, C. Jacquet e L. Bolzonello, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis, R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti,

e da

Envigo Consulting Ltd, con sede in Huntingdon (Regno Unito),

Djchem Chemicals Poland S.A., con sede in  Wołomin (Polonia),

rappresentate da R. Cana, É. Mullier e H. Widemann, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione A-026-2015 della commissione di ricorso dell’ECHA, dell’8 settembre 2017, nella parte in cui essa ha parzialmente annullato la decisione dell’ECHA del 1° ottobre 2015 con cui è stata richiesta la realizzazione di sperimentazioni supplementari riguardanti la sostanza benpat (CAS 68953-84-4),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti e decisione impugnata

1        Il benpat (CAS 68953-84-4) è una sostanza multicomponente che consta di tre sostanze chimiche molto simili. Esso è utilizzato come stabilizzatore in prodotti industriali e di consumo composti di gomma, come gli pneumatici e i tubi. Esso ritarda l’alterazione delle proprietà fisiche e dell’aspetto dei prodotti a base di gomma causata dalla luce e dall’ossigeno atmosferico.

2        Le società intervenienti, Envigo Consulting Ltd e Djchem Chemicals Poland S.A., fanno parte di un consorzio che, nel 2010, ha registrato il benpat presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), per un quantitativo compreso tra le 1 000 e le 10 000 tonnellate annue.

3        Nel 2013, il benpat è stato iscritto nel piano d’azione a rotazione a livello comunitario per valutazione ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1; rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), a causa di preoccupazioni relative alle sue proprietà di persistenza, di bioaccumulo e di tossicità e a causa delle sue applicazioni fortemente dispersive, in particolare da parte dei consumatori.

4        In applicazione dell’articolo 45 del regolamento n. 1907/2006, l’autorità competente della Repubblica federale di Germania (in prosieguo: l’«autorità designata») è stata designata per procedere alla valutazione del benpat.

5        Conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, l’autorità designata ha elaborato un progetto di decisione che prevedeva richieste di informazioni supplementari sul benpat. Tale progetto è stato trasmesso all’ECHA il 20 giugno 2014.

6        Il 28 agosto 2014, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, il progetto di decisione è stato notificato ai dichiaranti, tra cui le società intervenienti.

7        Il 6 ottobre 2014 i dichiaranti hanno presentato le loro osservazioni sul progetto di decisione.

8        L’autorità designata ha tenuto conto di tali osservazioni e ha notificato un progetto di decisione rivisto alle autorità competenti degli altri Stati membri e all’ECHA il 5 marzo 2015.

9        Tre autorità competenti di altri Stati membri e l’ECHA hanno presentato proposte di modifica, in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento.

10      L’autorità designata ha esaminato queste proposte e ha modificato il progetto di decisione. Il 20 aprile 2015 il progetto di decisione rivisto è stato inviato al comitato degli Stati membri.

11      L’8 maggio 2015 i dichiaranti sono stati sentiti in ordine alle proposte degli Stati membri.

12      In occasione della sua riunione tenutasi dall’8 all’11 giugno 2015, il comitato degli Stati membri è giunto ad un accordo unanime ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 6, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, riguardo ad una proposta di decisione rivista.

13      Il 1° ottobre 2015 sulla base dell’articolo 51, paragrafo 6, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, l’ECHA ha adottato una decisione nell’ambito della valutazione del benpat (in prosieguo: la «decisione dell’ECHA»).

14      Con la sua decisione, l’ECHA ha chiesto ai dichiaranti di produrre in particolare le informazioni seguenti:

–        un saggio di simulazione sulla degradazione finale nelle acque di superficie (metodo di sperimentazione: mineralizzazione aerobica nelle acque di superficie – saggio di simulazione di biodegradazione, UE C.25/OCDE 309; in prosieguo: il «metodo n. 309»), come specificato al punto III.3 di detta decisione, utilizzando il componente R-898 in luogo del benpat;

–        nel caso in cui il saggio condotto secondo il metodo n. 309 non permettesse di determinare se il benpat fosse persistente o molto persistente ai sensi dei punti 1.1.1 e 1.2.1 del regolamento n. 1907/2006, un saggio supplementare di simulazione della biodegradazione in sedimenti (metodo di sperimentazione: trasformazione aerobica e anaerobica nei sistemi di sedimenti acquatici, UE C.24/OCDE 308; in prosieguo: il «metodo n. 308»), quale specificata al punto III.4 di tale decisione, utilizzando il componente R-898 in luogo del benpat.

15      Nella decisione dell’ECHA, il termine di scadenza per fornire le informazioni richieste è stato fissato all’8 aprile 2018.

16      Il 23 dicembre 2015 le società intervenienti hanno proposto ricorso contro la decisione dell’ECHA dinanzi alla commissione di ricorso di tale agenzia, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 8, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto articolo, nonché dell’articolo 91, paragrafo 1, di tale regolamento.

17      Conformemente all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, il ricorso proposto contro la decisione dell’ECHA ha avuto effetto sospensivo.

18      L’8 marzo 2016 l’ECHA ha presentato la memoria difensiva dinanzi alla commissione di ricorso.

19      Il 13 aprile 2016 l’autorità designata è stata ammessa a intervenire dinanzi alla commissione di ricorso a sostegno delle conclusioni dell’ECHA.

20      Il 2 giugno 2016 le società intervenienti hanno trasmesso la memoria di replica dinanzi alla commissione di ricorso. L’8 luglio 2016 l’ECHA ha formulato osservazioni su tale memoria.

21      Il 20 giugno 2016 l’autorità designata ha presentato la memoria di intervento dinanzi alla commissione di ricorso. Il 31 ottobre 2016 l’ECHA e le società intervenienti hanno presentato le loro osservazioni su tale memoria.

22      Il 27 aprile 2017 si è tenuta un’udienza dinanzi alla commissione di ricorso.

23      Dinanzi alla commissione di ricorso, le società intervenienti hanno chiesto, in particolare, che tale commissione volesse annullare la decisione dell’ECHA nella parte in cui si richiedeva la realizzazione di un saggio condotto secondo il metodo n. 309 e quella di un saggio condotto secondo il metodo n. 308 e nella parte in cui, nella sua motivazione, era stato constatato che il benpat era bioaccumulabile conformemente all’allegato XIII del regolamento n. 1907/2006.

24      Dal canto suo, l’ECHA, sostenuta dall’autorità designata, ha concluso per il rigetto del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

25      L’8 settembre 2017 la commissione di ricorso ha adottato la decisione A-026-2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con tale decisione, essa ha:

–        annullato la decisione dell’ECHA nella parte in cui si richiedeva ai dichiaranti:

–        di individuare, nell’ambito del saggio condotto secondo il metodo n. 309, i metaboliti del benpat;

–        di realizzare il saggio condotto secondo il metodo n. 308;

–        deciso che l’affermazione riguardante il bioaccumulo, contenuta nella motivazione di detta decisione, doveva essere soppressa;

–        respinto, per il resto, il ricorso dinanzi ad essa proposto; e

–        fissato al 15 marzo 2020 il termine per produrre le restanti informazioni risultanti dal saggio condotto secondo il metodo n. 309 richieste dalla stessa decisione.

II.    Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 20 novembre 2017, la Repubblica federale di Germania ha proposto il presente ricorso.

27      L’8 marzo 2018 l’ECHA ha presentato il controricorso.

28      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2018, la Commissione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Con decisione del presidente di sezione del 23 aprile 2018, essa è stata ammessa a intervenire.

29      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2018, le società intervenienti hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni dell’ECHA. Con ordinanza del presidente di sezione del 7 maggio 2018, esse sono state ammesse ad intervenire.

30      Il 24 aprile 2018 la Repubblica federale di Germania ha depositato la replica.

31      Il 18giugno 2018 l’ECHA ha depositato la controreplica.

32      Il 9 luglio 2018 la Commissione ha depositato la sua memoria di intervento. Il 10 luglio 2018 le società intervenienti hanno depositato la loro memoria di intervento. Il 31 ottobre 2018 la Repubblica federale di Germania e l’ECHA hanno presentato le loro osservazioni su tali memorie di intervento.

33      In mancanza di una domanda di fissazione di un’udienza di discussione formulata dalle parti principali entro il termine di tre settimane dalla notifica alle parti della chiusura della fase scritta del procedimento, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti agli atti, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, di statuire senza fase orale del procedimento.

34      La Repubblica federale di Germania chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la commissione di ricorso ha

–        parzialmente annullato la decisione dell’ECHA; e

–        deciso che l’affermazione sul bioaccumulo doveva essere rimossa dalla motivazione di quest’ultima decisione;

–        condannare l’ECHA alle spese.

35      L’ECHA, la Commissione nonché le società intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

III. In diritto

36      A sostegno del ricorso, la Repubblica federale di Germania deduce sei motivi. Il primo motivo verte sul fatto che, esaminando motivi attinenti a questioni di merito relative alla valutazione del benpat, la commissione di ricorso ha agito al di fuori dell’ambito delle sue competenze. Nell’ambito del secondo motivo, tale Stato membro fa valere che, così procedendo, detta commissione non ha rispettato la giurisprudenza (sentenze del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 9/56, EU:C:1958:7, e del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 10/56, EU:C:1958:8). Con il terzo motivo, esso fa valere che, poiché il diritto dell’Unione europea non contiene alcun fondamento giuridico che consenta a tale commissione di procedere ad un esame del genere, quest’ultima ha tenuto in non cale i diritti degli Stati membri istituzionalizzati dal loro potere di decisione in seno al comitato degli Stati membri dell’ECHA e ha quindi violato i principi di sussidiarietà e di attribuzione. Il quarto motivo verte sulla violazione delle disposizioni del regolamento n. 1907/2006 e si impernia su due parti. La prima è diretta a dimostrare che la commissione di ricorso non era competente ad esaminare i motivi del ricorso dinanzi ad essa proposto vertenti su giudizi di merito relativi alla valutazione del benpat e la seconda a dimostrare che, nell’ambito dell’esame dei motivi vertenti su giudizi di merito relativi alla valutazione del benpat, la commissione di ricorso ha commesso errori. Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che la stessa commissione ha violato l’obbligo di motivazione non dimostrando il suo preteso potere di controllo. Nell’ambito del sesto motivo, essa sostiene che le valutazioni della commissione di cui trattasi sono errate.

37      In un primo momento, occorre esaminare i motivi dal primo al terzo, nonché la prima parte del quarto motivo, che mirano a dimostrare che la commissione di ricorso non era competente ad esaminare i motivi del ricorso dinanzi ad essa proposto vertenti su giudizi di merito relativi alla valutazione del benpat.

38      In un secondo momento, sarà esaminato il quinto motivo, relativo al fatto che la commissione di ricorso ha violato l’obbligo di motivazione non dimostrando il proprio potere di controllo.

39      In un terzo momento, saranno esaminati la seconda parte del quarto motivo e il sesto motivo, con i quali la Repubblica federale di Germania fa valere che, nell’ambito dell’esame dei motivi vertenti su giudizi di merito relativi alla valutazione del benpat, la commissione di ricorso ha commesso errori.

A.      Sui motivi dal primo al terzo, nonché sulla prima parte del quarto motivo, diretti a dimostrare che la commissione di ricorso non era competente ad esaminare i motivi del ricorso dinanzi ad essa proposto vertenti su giudizi di merito relativi alla valutazione del benpat

40      Nell’ambito dei motivi dal primo al terzo e della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto respingere il ricorso dinanzi ad essa proposto in quanto irricevibile poiché le società intervenienti avevano dedotto motivi diretti a sottoporre ad esame la decisione dell’ECHA nella parte in cui quest’ultima conteneva giudizi di merito relativi alla valutazione del benpat. A suo parere, detta commissione era competente a statuire su motivi del genere, ma esclusivamente per sindacare l’esistenza di errori di forma che viziassero detta decisione.

41      L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti. Esse sostengono che la commissione di ricorso è competente ad esaminare i motivi del ricorso dinanzi ad essa proposto diretti a contestare nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza. Tale esame non costituirebbe però una nuova valutazione della sostanza di cui trattasi.

42      In un primo momento, occorre esaminare gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al ruolo rispettivo del comitato degli Stati membri, dell’ECHA e della commissione di ricorso. In un secondo momento, saranno esaminati gli altri argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania.

1.      Sugli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi ai ruoli rispettivi del comitato degli Stati membri, dellECHA e della commissione di ricorso

43      Nell’ambito del primo motivo e della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3 o 6, del regolamento n. 1907/2006, quale applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, sono gli Stati membri o il comitato degli Stati membri i soggetti competenti per quanto riguarda i giudizi di merito contenuti in una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza. La procedura di valutazione delle sostanze si caratterizzerebbe in particolare per il ruolo fondamentale degli Stati membri e di detto comitato in seno all’ECHA. Gli Stati membri eserciterebbero competenze proprie nell’ambito della procedura decisionale dell’ECHA. Tale comitato sarebbe un vero e proprio gruppo di esperti. Anche se si trattasse di un organo dell’ECHA, da un punto di vista funzionale, esso sarebbe tuttavia indipendente da tale agenzia. Gli Stati membri designerebbero direttamente i membri del comitato in questione e ciascuno Stato membro potrebbe dare istruzioni al membro da esso designato. Lo stesso comitato servirebbe a coinvolgere gli Stati membri a livello di Unione, fondendo le competenze degli Stati membri e quelle dell’Unione. I rappresentanti dell’ECHA e della Commissione potrebbero assistere alle riunioni del comitato in questione, ma solo in quanto osservatori. L’importanza di un siffatto comitato risulterebbe dall’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento. L’importanza di un accordo collettivo in seno a tale comitato risulterebbe dal considerando 67 dello stesso regolamento. Un comitato del genere non dovrebbe quindi essere considerato come un organo decisionale separato dagli Stati membri, in grado di soppiantarli, ma come uno strumento destinato ad agevolare il consenso tra questi ultimi.

44      A norma dell’articolo 51, paragrafo 6, del regolamento n. 1907/2006, così come applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, il ruolo dell’ECHA si limiterebbe a garantire il coordinamento della procedura nonché i lavori preparatori e di controllo del processo decisionale e ad adottare formalmente la decisione il cui contenuto sarebbe determinato dal comitato degli Stati membri. Tale ruolo si limiterebbe a vegliare al rispetto delle norme procedurali. Detta agenzia sarebbe vincolata dal consenso degli Stati membri e non avrebbe alcun margine decisionale al riguardo. In mancanza di accordo unanime tra gli Stati membri o in seno al comitato degli Stati membri, essa perderebbe qualsiasi potere decisionale e la competenza decisionale sarebbe trasferita alla Commissione.

45      Secondo la Repubblica federale di Germania, il ruolo particolare degli Stati membri o del comitato degli Stati membri in seno all’ECHA nell’ambito della procedura di valutazione delle sostanze non dovrebbe essere aggirato nel contesto del procedimento di ricorso. Nel contesto di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, la commissione di ricorso non avrebbe maggiori competenze rispetto all’ECHA. Questi ultimi soggetti disporrebbero di competenze parallele. Detta commissione, che farebbe parte di tale agenzia, sarebbe anch’essa vincolata dal consenso degli Stati membri e avrebbe soltanto il potere di adottare una decisione conforme al consenso raggiunto dagli Stati membri. Essa non disporrebbe, nel caso di decisioni adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza, di una legittimità autonoma identica, se non equivalente, a quella di cui dispone l’ECHA nel suo insieme grazie alla partecipazione degli Stati membri al processo di accordo. Essa non potrebbe ignorare un consenso tra tutti gli Stati membri. Essa sarebbe quindi unicamente competente a sindacare aspetti diversi dai giudizi di merito relativi alla valutazione di una sostanza, e cioè in particolare eventuali violazioni delle norme di procedura. Essa non sarebbe competente ad adottare una decisione sul merito di una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza nel contesto del suo esame di un ricorso contro una siffatta decisione. Tale interpretazione non sarebbe rimessa in discussione dall’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006. Tale disposizione dovrebbe essere letta in combinato disposto con l’articolo 51 di detto regolamento, che prevederebbe un «dualismo» tra l’ECHA e gli Stati membri (al di fuori del comitato degli Stati membri o in seno ad esso).

46      Inoltre, la Repubblica federale di Germania asserisce che, secondo il punto di vista da essa sostenuto, una tutela giurisdizionale effettiva sarebbe garantita. Esisterebbe un nesso tra la decisione della commissione di ricorso e la decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza. Pertanto, anche se il merito di quest’ultima decisione non potrebbe essere sindacato dalla commissione di ricorso, il giudice dell’Unione, nel contesto di un ricorso contro una decisione della commissione di ricorso, potrebbe sindacare motivi riguardanti detta valutazione, poiché una decisione di detta commissione confermativa di una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza ricalcherebbe le considerazioni di quest’ultima decisione nel merito.

47      L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

48      In via preliminare, si deve ricordare che, in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 8, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, e in forza dell’articolo 91, paragrafo 1, di tale regolamento, le decisioni dell’ECHA adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza possono formare oggetto di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

49      Inoltre, né le disposizioni del regolamento n. 1907/2006, né quelle del regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1° agosto 2008, recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’ECHA (GU 2008, L 206, pag. 5), contengono alcuna norma espressa ai sensi della quale detta commissione non sia competente ad esaminare motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali che vizino una decisione dell’ECHA.

50      Al contrario, alla luce degli elementi esaminati di seguito, ai punti da 51 a 63, si deve constatare la competenza della commissione di ricorso ad esaminare motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali che vizino una decisione dell’ECHA.

51      Infatti, in primo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 1907/2006, il presidente della commissione di ricorso, gli altri membri e i supplenti sono nominati sulla base dell’esperienza e della competenza che possiedono nel settore della sicurezza delle sostanze chimiche, delle scienze naturali o delle procedure regolamentari e giudiziarie. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 771/2008, almeno un membro di detta commissione possiede un’adeguata formazione giuridica e almeno un altro un’adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della commissione di ricorso dell’ECHA (GU 2007, L 280, pag. 10). A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, i membri qualificati dal punto di vista tecnico sono titolari di un diploma universitario o di una qualifica equivalente ed hanno un’effettiva esperienza professionale in materia di valutazione dei rischi, valutazione dell’esposizione o gestione dei rischi relativamente agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull’ambiente, oppure in materie connesse. Tale commissione dispone quindi della competenza necessaria per procedere essa stessa a valutazioni di elementi di ordine scientifico.

52      Come risulta in particolare dal considerando 3 del regolamento n. 771/2008, la competenza di cui dispone la commissione di ricorso mira a garantire che da tale commissione possa essere effettuata una valutazione equilibrata sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico.

53      In secondo luogo, nei limiti in cui gli argomenti della Repubblica federale di Germania vertono su aspetti particolari della procedura prevista per l’adozione di decisioni nell’ambito della valutazione di una sostanza, occorre rilevare che né il regolamento n. 1907/2006 né il regolamento n. 771/2008 prevedono norme speciali riguardanti i ricorsi contro siffatte decisioni.

54      In terzo luogo, gli obiettivi perseguiti dalla possibilità di proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso contro una decisione dell’ECHA militano a favore di un orientamento che porti a riconoscere a detta commissione la competenza ad esaminare motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali che vizino una siffatta decisione.

55      Infatti, da un lato, come risulta dal considerando 3 del regolamento n. 771/2008, uno degli obiettivi perseguiti dalla possibilità di proporre un ricorso contro le decisioni dell’ECHA, in particolare quelle adottate nell’ambito della valutazione delle sostanze, è quello di permettere ai destinatari di una decisione del genere di poter far riesaminare tale decisione non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista tecnico. Infatti, per quanto riguarda detto punto di vista tecnico, a causa delle competenze dei membri della commissione di ricorso, l’intensità del controllo operato da detta commissione è superiore a quella di un controllo operato dal giudice dell’Unione.

56      Dall’altro lato, una limitazione delle competenze della commissione di ricorso come quella prospettata dalla Repubblica federale di Germania avrebbe come conseguenza che detta commissione non potrebbe pienamente assolvere la sua funzione che è quella di limitare il contenzioso dinanzi al giudice dell’Unione, garantendo nel contempo un diritto al ricorso effettivo. In tale contesto, si deve altresì rilevare che, come risulta dal considerando 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU 2019, L 111, pag. 1), l’introduzione delle norme riguardanti l’ammissione delle impugnazioni nelle cause che hanno già beneficiato di un duplice esame è fondata sulla considerazione che, nelle cause riguardanti le decisioni della commissione di ricorso dell’ECHA, è possibile un duplice esame e cioè, in un primo tempo, ad opera di detta commissione e, in un secondo tempo, ad opera del Tribunale.

57      In quarto luogo, si deve constatare che un orientamento che non riconosca alla commissione di ricorso la competenza ad esaminare motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali che vizino una decisione dell’ECHA non sarebbe tale da garantire un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

58      Infatti, si deve ricordare che, ai termini dell’articolo 263, quinto comma, TFUE, gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 prevede che, qualora esista un diritto di ricorso presso la commissione di ricorso, il giudice dell’Unione può essere adito unicamente con ricorso di annullamento contro la decisione di detta commissione.

59      Un ricorso di annullamento contro una decisione della commissione di ricorso verte pertanto sulla legittimità di una siffatta decisione.

60      Orbene, nell’ambito di un ricorso proposto contro una decisione dell’ECHA con cui vengono richieste informazioni supplementari nel contesto della valutazione di sostanze, la commissione di ricorso si limita a verificare, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, se gli argomenti addotti dinanzi ad essa possano dimostrare l’esistenza di un errore che vizi detta decisione (v., in questo senso, sentenza in data odierna, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, punti da 59 a 86).

61      Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, non può quindi ritenersi che, poiché la commissione di ricorso non si è pronunciata su considerazioni contenute nella decisione dell’ECHA, tali considerazioni formino parte integrante della decisione di detta commissione e potrebbero pertanto essere esaminate nell’ambito di un ricorso contro quest’ultima decisione dinanzi al giudice dell’Unione.

62      Ne consegue che, se fosse seguito l’orientamento secondo cui la commissione di ricorso non è competente a esaminare motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali che vizino una decisione dell’ECHA, siffatti motivi non potrebbero essere utilmente fatti valere nell’ambito di un ricorso contro una decisione di detta commissione proposto dinanzi al Tribunale. Infatti, da una parte, dinanzi al Tribunale non potrebbe validamente imputarsi a tale commissione il fatto di non aver esaminato motivi per l’esame dei quali essa non era competente. Dall’altra parte, anche supponendo che la decisione dell’ECHA sia viziata da un errore sostanziale, un errore del genere non potrebbe rimettere in discussione la legittimità della decisione della commissione in questione.

63      In ogni caso, anche supponendo che, come sostiene la Repubblica federale di Germania, considerazioni contenute in una decisione dell’ECHA e sulle quali la commissione di ricorso non si sia pronunciata formino parte integrante della decisione di detta commissione, l’orientamento sostenuto da tale Stato membro potrebbe avere la conseguenza che dinanzi a tale commissione debbano essere proposti ricorsi inutili. Infatti, come risulta dall’articolo 263, quinto comma, TFUE e dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, quando è possibile proporre un ricorso contro una decisione dell’ECHA dinanzi alla commissione di ricorso, un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale è irricevibile. Pertanto, nel caso in cui una parte ricorrente intenda ottenere l’annullamento di una decisione dell’ECHA unicamente per motivi attinenti ad errori sostanziali che vizino quest’ultima decisione, essa non avrebbe altra scelta se non quella di proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, mentre un ricorso del genere sarebbe, in una tale ipotesi, necessariamente destinato al rigetto.

64      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere nel senso che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, la commissione di ricorso era competente, nella fattispecie, ad esaminare i motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali tali da viziare la decisione dell’ECHA.

2.      Sugli altri argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania

65      È alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 48 a 64 che occorre esaminare gli altri argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania.

66      In primo luogo, nell’ambito della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che, nel contesto della procedura che sfocia nell’adozione di una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza, gli Stati membri o il comitato degli Stati membri svolgono un ruolo preponderante. Per contro, il ruolo dell’ECHA si limiterebbe a rispondere a questioni giuridiche o a questioni scientifiche semplici. Poiché l’ECHA sarebbe vincolata dal consenso tra gli Stati membri o in seno al comitato degli Stati membri, la commissione di ricorso non sarebbe competente ad esaminare detto consenso, ma dovrebbe rispettarlo. In caso contrario, il ruolo particolare degli Stati membri o del comitato degli Stati membri in seno all’ECHA nell’ambito della procedura di valutazione delle sostanze sarebbe aggirato.

67      L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

68      In tale contesto, come primo punto, si deve ricordare che, qualora l’autorità designata ritenga che siano necessarie informazioni supplementari, in forza dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, essa predispone un progetto di decisione entro dodici mesi dalla pubblicazione del piano d’azione a rotazione a livello comunitario sul sito web dell’ECHA per le sostanze che devono essere valutate nel corso dell’anno. La decisione viene allora adottata secondo la procedura di cui agli articoli 50 e 52 di detto regolamento.

69      L’articolo 50 del regolamento n. 1907/2006 disciplina i diritti dei dichiaranti e degli utilizzatori a valle. Il paragrafo 1 di tale articolo prevede che l’ECHA comunica il progetto di decisione ai dichiaranti o agli utilizzatori a valle interessati. Se i dichiaranti o gli utilizzatori a valle interessati intendono formulare osservazioni, essi le comunicano entro trenta giorni dalla ricezione all’ECHA. Quest’ultima informa a sua volta, senza indugio, l’autorità designata della presentazione delle osservazioni. Detta autorità tiene conto delle osservazioni ricevute e può modificare di conseguenza il progetto di decisione.

70      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, l’autorità designata comunica all’ECHA e alle autorità competenti degli Stati membri il suo progetto di decisione nonché le osservazioni presentate dai dichiaranti o dagli utilizzatori a valle.

71      A norma dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, le disposizioni dell’articolo 51, paragrafi da 2 a 8, di detto regolamento, relative all’iter decisionale sulla valutazione del fascicolo, sono applicabili mutatis mutandis all’adozione di decisioni nell’ambito della valutazione di una sostanza.

72      In forza dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, gli Stati membri possono proporre modifiche del progetto di decisione entro trenta giorni dalla trasmissione. Se nessuna proposta di modifica è comunicata all’autorità designata, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, di detto regolamento, quale applicabile in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, l’ECHA adotta la decisione nella versione notificata.

73      Qualora l’autorità designata riceva proposte di modifica, essa può modificare il progetto di decisione in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 4, prima frase, del regolamento n. 1907/2006, quale applicabile in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento. Entro i quindici giorni successivi allo scadere del periodo di trenta giorni per la presentazione di osservazioni, detta autorità deferisce al comitato degli Stati membri e all’ECHA un progetto di decisione, corredato delle eventuali modifiche proposte, in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 4, seconda frase, di tale regolamento, quale applicabile in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento in questione, quale applicabile in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, dello stesso regolamento, essa lo invia anche ai dichiaranti e agli utilizzatori a valle interessati, i quali possono presentare le loro osservazioni. Se, entro sessanta giorni dal deferimento, il comitato degli Stati membri giunge ad un accordo unanime sul progetto di decisione, in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 6, del regolamento interessato, quale applicabile in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, l’ECHA adotta la decisione di conseguenza.

74      Per contro, se il comitato degli Stati membri non riesce a giungere a un accordo unanime, in forza dell’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento n. 1907/2006, quale applicabile in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione predispone un progetto di decisione da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 133, paragrafo 3, di tale regolamento.

75      La Repubblica federale di Germania sostiene quindi giustamente che gli Stati membri e il comitato degli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nel quadro della procedura di adozione di una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza.

76      Tuttavia, anche se gli Stati membri e il comitato degli Stati membri intervengono nel contesto della procedura che sfocia nell’adozione di una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza, si deve necessariamente constatare che detta decisione è adottata dall’ECHA. Una siffatta decisione, adottata ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3 o 6, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, non è quindi né una decisione degli Stati membri né una decisione del comitato degli Stati membri.

77      Come secondo punto, si deve rilevare che l’oggetto di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è costituito da una decisione dell’ECHA e non unicamente dalle misure messe in atto dal direttore dell’ECHA o dal suo segretariato nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione di tale decisione.

78      Nell’ambito di un ricorso contro una decisione dell’ECHA, il controllo della commissione di ricorso non verte quindi unicamente sulle misure adottate dal direttore dell’ECHA o dal suo segretariato, ma può al contrario vertere su tutti gli elementi di detta decisione.

79      Pertanto, contrariamente a quanto fa valere la Repubblica federale di Germania, nel contesto di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, nulla osta a che la commissione di ricorso esamini motivi diretti a rimettere in discussione le considerazioni contenute in detta decisione e nei confronti delle quali sia emerso un accordo unanime in seno al comitato degli Stati membri e che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 6, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, costituiscono la base sostanziale di tale decisione. Infatti, come risulta dall’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, in tale contesto, il comitato degli Stati membri interviene in quanto organo dell’ECHA.

80      Tali considerazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti della Repubblica federale di Germania riguardanti il rapporto tra gli Stati membri e il loro membro in seno al comitato degli Stati membri, relativi all’importanza di detto comitato e al fatto che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1907/2006, tale comitato è incaricato di comporre le potenziali divergenze di opinione sui progetti di decisione proposti in applicazione del titolo VI di detto regolamento.

81      Alla luce di quanto precede, occorre respingere gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al ruolo fondamentale degli Stati membri e del comitato degli Stati membri nel corso della procedura che sfocia nell’adozione di una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza.

82      Come terzo punto, si debbono esaminare gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che la procedura prevista per l’adozione delle decisioni nell’ambito della valutazione delle sostanze, che conferirebbe un ruolo fondamentale agli Stati membri al di fuori del comitato degli Stati membri o nel suo seno, rischierebbe di essere elusa se la commissione di ricorso fosse competente a sindacare le considerazioni contenute in una decisione dell’ECHA fondate su un accordo unanime ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3 o 6, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento.

83      In tale contesto, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 non può rimettere in discussione né il «dualismo» funzionale tra l’ECHA, da un lato, e gli Stati membri o il comitato degli Stati membri, dall’altro, né la limitazione sostanziale dei poteri decisionali dell’ECHA in materia di procedura di valutazione. Essa fa valere che, non essendo l’ECHA competente ad adottare una decisione in mancanza di consenso degli Stati membri o in contrasto con quest’ultimo, ciò si verifica anche per la commissione di ricorso. A tale riguardo, un confronto con le altre agenzie dell’Unione non sarebbe pertinente, poiché nessun’altra agenzia disporrebbe di norme procedurali simili e di un analogo comitato degli Stati membri, che associ gli Stati membri al processo decisionale in maniera così significativa, rendendo il potere decisionale stesso dipendente dalla loro volontà.

84      Da una parte, occorre respingere l’argomento, addotto dalla Repubblica federale di Germania, relativo al fatto che, se la commissione di ricorso potesse esaminare nel merito motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali che vizino una decisione dell’ECHA, il ruolo degli Stati membri o del Comitato degli Stati membri nel contesto della procedura prevista per l’adozione delle decisioni nell’ambito della valutazione di una sostanza rischierebbe di essere rimesso in discussione.

85      Infatti, in tale contesto, si deve ricordare che, investita di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, la commissione di ricorso non procede essa stessa ad una valutazione di tale sostanza, ma si limita a verificare se detta decisione sia viziata da errore.

86      Inoltre, quando la commissione di ricorso controlla una decisione dell’ECHA, essa non procede ad un esame analogo a quello effettuato dagli organi competenti di tale agenzia nel corso della procedura sfociata nell’adozione di tale decisione e non applica le stesse norme di procedura applicabili quando l’ECHA statuisce in primo grado, ma si limita a verificare, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, se detta decisione sia viziata da errore (v., in questo senso, sentenza in data odierna, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, punti da 59 a 86).

87      Per contro, per i motivi esposti ai precedenti punti da 48 a 64, non può dedursi dalle disposizioni pertinenti che l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse nel senso di negare la competenza della commissione di ricorso ad esaminare nel merito motivi diretti a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali tali da viziare una decisione dell’ECHA.

88      Dall’altra parte, si deve ricordare che, in applicazione dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, quando il ricorso dinanzi ad essa è fondato, è vero che la commissione di ricorso può esercitare ogni funzione che rientra nell’ambito di competenza dell’ECHA o deferire il caso all’organo di tale agenzia competente a proseguire l’azione.

89      Tuttavia, l’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 conferisce un potere discrezionale alla commissione di ricorso (sentenza in data odierna, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, punto 119). Orbene, nell’ambito dell’esercizio di tale potere discrezionale, detta commissione deve, non soltanto verificare se, a seguito dell’esame del ricorso, essa disponga degli elementi che le consentono di adottare la propria decisione, ma tener conto, altresì, delle norme che disciplinano la procedura prevista per l’adozione della decisione dell’ECHA quando tale agenzia statuisce in primo grado. Pertanto, ove tale procedura conferisca un ruolo fondamentale a taluni soggetti, come previsto, per gli Stati membri e per il comitato degli Stati membri, dalla procedura relativa all’adozione di decisioni nell’ambito della valutazione dei fascicoli e delle sostanze (v. precedenti punti da 68 a 74), la commissione di ricorso deve porsi la questione se l’adozione di una decisione finale al suo livello sia conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006 o se il rispetto delle norme che disciplinano la procedura dinanzi all’ECHA quando detta agenzia statuisce in primo grado e degli obiettivi perseguiti da queste ultime imponga il deferimento del caso all’organo competente di tale agenzia. In tale contesto, essa deve parimenti tener conto del considerando 67 di detto regolamento, da cui risulta che la procedura prevista per la valutazione delle sostanze e dei fascicoli è fondata sul principio secondo il quale un accordo collettivo tra Stati membri o in seno al comitato degli Stati membri sui progetti di decisione dovrebbe costituire la base di un sistema efficace che rispetti il principio di sussidiarietà (v., in questo senso, sentenza in data odierna, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, punti da 115 a 120).

90      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, un orientamento secondo il quale la commissione di ricorso è competente a sindacare le considerazioni, contenute in una decisione dell’ECHA quando tale agenzia statuisce in primo grado, che sono fondate su un accordo unanime ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3 o 6, del regolamento n. 1907/2006, applicabile mutatis mutandis in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento, non può rimettere in discussione il ruolo fondamentale che tali disposizioni attribuiscono agli Stati membri o al comitato degli Stati membri nel contesto dell’adozione di decisioni nell’ambito della valutazione delle sostanze.

91      In secondo luogo, nell’ambito del primo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che ogni modifica di una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza equivale ad una nuova redazione della decisione, poiché anche una modifica, o addirittura un annullamento di talune parti di tale decisione, avrebbe l’effetto di modificare la «strategia globale» della valutazione. Ogni modifica di una siffatta decisione richiederebbe quindi l’adozione di una decisione degli Stati membri poiché, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1907/2006, il comitato degli Stati membri avrebbe il compito di comporre le divergenze di opinione tra gli Stati membri in sede di procedura di valutazione. La commissione di ricorso non potrebbe modificare la «strategia di sperimentazione» decisa dagli Stati membri o dal comitato degli Stati membri.

92      L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

93      A tal riguardo, innanzitutto, si deve ricordare, come è stato esposto ai precedenti punti da 84 a 87, che, nel contesto di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, la commissione di ricorso non procede ad una valutazione della sostanza in questione, ma si limita a verificare se tale decisione sia viziata da errore.

94      Dopodiché, in base alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 48 a 64, non si può ritenere che l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse nel senso di negare la competenza della commissione di ricorso ad esaminare motivi riguardanti errori tali da viziare nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza. Ne consegue che tale commissione può legittimamente annullare una siffatta decisione qualora essa sia viziata da errori del genere, anche ove ciò rimetta parzialmente o totalmente in discussione la strategia globale perseguita dagli Stati membri nell’ambito di detta valutazione. Inoltre, nulla osta a che detta commissione limiti la portata dell’annullamento di una siffatta decisione qualora una delle richieste di informazioni contenute in quest’ultima sia separabile dalle altre. Ciò vale altresì per elementi di una richiesta di informazioni supplementari il cui annullamento non modifichi sostanzialmente tale richiesta.

95      Infine, relativamente alle conseguenze dell’annullamento di una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, da un lato, nel caso in cui, in applicazione dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, la commissione di ricorso deferisca il caso all’organo competente dell’ECHA ai fini della prosecuzione dell’azione, tale organo è tenuto a decidere se debba essere adottata una nuova decisione. In tal caso, il ruolo degli Stati membri o del comitato degli Stati membri previsto all’articolo 51, paragrafo 3 o 6, di detto regolamento non è quindi rimesso in discussione, salvo il rispetto dell’obbligo derivante dall’articolo 18 del regolamento n. 771/2008, ai sensi del quale tale organo è vincolato dalla motivazione della decisione di detta commissione, a meno che non siano mutate le circostanze. Orbene, tale obbligo costituisce unicamente la conseguenza della competenza della commissione di ricorso ad esaminare motivi riguardanti errori che vizino nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza.

96      Dall’altro lato, quanto alla possibilità, prevista dall’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, che la commissione di ricorso adotti essa stessa una decisione finale esercitando i poteri che rientrano nell’ambito di competenza dell’ECHA, si deve ricordare che, come è stato esposto al precedente punto 89, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale conferitole dall’articolo 93, paragrafo 3, di detto regolamento, detta commissione deve tener conto delle norme che disciplinano la procedura prevista per l’adozione di una decisione dell’ECHA quando tale agenzia statuisce in primo grado, del ruolo che tale procedura conferisce ai vari organi e del considerando 67 di tale regolamento, da cui risulta che la procedura prevista per la valutazione delle sostanze e dei fascicoli è fondata sul principio secondo il quale un accordo collettivo tra gli Stati membri o in seno al comitato degli Stati membri sui progetti di decisione dovrebbe costituire la base di un sistema efficace che rispetti il principio di sussidiarietà.

97      Alla luce di tali considerazioni, si deve respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che ogni modifica di una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza equivarrebbe ad una nuova redazione di tale decisione, il che non sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento n. 1907/2006.

98      In terzo luogo, nell’ambito della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che il quorum da raggiungere dinanzi alla commissione di ricorso è molto meno elevato di quello da raggiungere per adottare una decisione nell’ambito della valutazione delle sostanze ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3 o 6, del regolamento n. 1907/2006. Essa aggiunge che, ai sensi dell’articolo 20, secondo comma, del regolamento n. 771/2008, la decisione di detta commissione è adottata a maggioranza semplice dei suoi membri. Per adottare una decisione tale commissione dovrebbe quindi raggiungere un quorum molto meno elevato di quello previsto per una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza. Inoltre, sarebbe preoccupante che due soggetti partecipanti alle decisioni privi di qualificazioni tecniche di sorta possano sostituire la loro decisione profana all’opinione di esperti espressa in seno al comitato degli Stati membri.

99      L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

100    A questo proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 20, secondo comma, del regolamento n. 771/2008, le decisioni della commissione di ricorso sono adottate a maggioranza dei voti.

101    Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, il fatto che una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza possa essere adottata a livello di ECHA solo se esiste un accordo unanime ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3 o 6, del regolamento n. 1907/2006 mentre la commissione di ricorso decide a maggioranza dei voti non giustifica una limitazione della competenza di tale commissione per quanto riguarda i motivi riguardanti errori che vizino nel merito una siffatta decisione.

102    Infatti, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 82 a 89, non si può ritenere che il ruolo degli Stati membri nel contesto della procedura che sfocia nell’adozione di una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza rischi di essere rimesso in discussione nell’ambito di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

103    Tenuto conto di tali considerazioni, l’argomento relativo alle differenze riguardanti il quorum da raggiungere nel corso di una procedura dinanzi all’ECHA e quello da raggiungere nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dev’essere respinto.

104    In quarto luogo, nell’ambito della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’organico della commissione di ricorso è ridotto e che un solo membro di detta commissione è qualificato sotto il profilo tecnico. Conformemente all’articolo 89 del regolamento n. 1907/2006 e all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 771/2008, tale commissione sarebbe composta da tre membri, di cui almeno un membro qualificato sotto il profilo giuridico e almeno un membro qualificato sotto il profilo tecnico.

105    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

106    A tale riguardo, innanzitutto, occorre ricordare che, nel contesto di un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, non spetta alla commissione di ricorso procedere ad una nuova valutazione di detta sostanza. Si deve altresì ricordare che detta commissione, procedendo alla propria valutazione, non è tenuta a verificare essa stessa se occorra chiedere informazioni supplementari in ordine a tale sostanza. Infatti, nell’ambito di un siffatto ricorso, tale commissione si limita a verificare se gli argomenti svolti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare l’esistenza di un errore che vizi detta decisione.

107    Il carico di lavoro della commissione di ricorso non può quindi essere paragonato a quello dell’autorità nazionale designata nell’ambito della valutazione di una sostanza.

108    Dopodiché, si deve ricordare che, in base alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 48 a 64, non può dedursi dalle disposizioni applicabili ai ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso che l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse quella di limitare la competenza di detta commissione per quanto riguarda motivi riguardanti errori che vizino nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza. Al contrario, occorre rilevare che benché, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, in linea di principio, tale commissione sia composta da tre membri, risulta dal paragrafo 3, secondo comma, di detto articolo che il consiglio di amministrazione dell’ECHA può nominare membri supplementari e i loro supplenti su raccomandazione del direttore esecutivo, ove ciò sia necessario per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente. Inoltre, nulla osta a che siano istituite più commissioni di ricorso, come avviene per altre agenzie dell’Unione.

109    Alla luce di tali elementi, si deve concludere che l’argomento relativo al carattere ridotto dell’organico della commissione di ricorso non può rimettere in discussione il fatto che detta commissione è competente per quanto riguarda l’esame di motivi riguardanti errori che vizino nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza. Pertanto, anche tale argomento della Repubblica federale di Germania dev’essere respinto.

110    In quinto luogo, nell’ambito della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che, in forza dell’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento n. 1907/2006, i ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso hanno un effetto sospensivo. Un orientamento che consentisse a detta commissione di esercitare un sindacato di merito sulle valutazioni contenute nella decisione dell’ECHA a monte del sindacato operato dal giudice provocherebbe pertanto ritardi inutili e disfunzioni, il che non sarebbe conforme né agli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente perseguiti da detto regolamento ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, né al principio di precauzione menzionato all’articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Orbene, la possibilità che l’ECHA possa adottare decisioni nell’ambito della valutazione di sostanze avrebbe come obiettivo quello di alleviare e di sveltire l’iter decisionale. Tali decisioni costituirebbero soltanto una tappa preliminare. Permettere a tale commissione di sindacare una decisione dell’ECHA nel merito comprometterebbe tale obiettivo poiché il ritardo sarebbe allora più ampio in un caso in cui la decisione di cui trattasi fosse adottata dalla Commissione. L’articolo 3, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 41, paragrafo 1, di quest’ultima osterebbero anche ad una durata eccessiva del procedimento di ricorso.

111    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

112    Al riguardo, innanzitutto, si deve ricordare che, in base alle considerazioni esposte ai precedenti punti da 48 a 64, non si può ritenere che l’intenzione del legislatore dell’Unione fosse nel senso di negare la possibilità, per la commissione di ricorso, di rilevare errori che vizino nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza.

113    Dopodiché, relativamente agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006, occorre rilevare che, certamente, come risulta in particolare dall’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, quest’ultimo ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Tuttavia, non si tratta dei soli obiettivi perseguiti da tale regolamento. Infatti, esso mira anche alla promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano nonché alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Inoltre, come si può dedurre in particolare dal considerando 47 di tale regolamento, quest’ultimo mira ad evitare le sperimentazioni sugli animali. Per giunta, la possibilità di proporre ricorso dinanzi alla commissione di ricorso contro talune decisioni dell’ECHA, con effetto sospensivo, mira parimenti ad evitare ogni ostacolo alla libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, che sia connesso a decisioni errate. Per quanto riguarda più specificamente decisioni adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza, nelle quali siano richieste informazioni supplementari, un siffatto effetto sospensivo ha quindi lo scopo di evitare che siano realizzati studi che comportino spese per i dichiaranti e che possano implicare sperimentazioni sugli animali, mentre l’ECHA non aveva il diritto di richiederli.

114    Ancora, relativamente all’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che l’obiettivo della possibilità concessa all’ECHA di adottare decisioni nell’ambito della valutazione di una sostanza era quello di alleviare e di sveltire l’iter decisionale, occorre rilevare che dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 risulta che taluni atti dell’ECHA non sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso. Così, la procedura prevista per l’identificazione delle sostanze candidate in forza degli articoli 57 e 59 di detto regolamento prevede anche che una siffatta decisione possa essere adottata a livello di ECHA ove esista un accordo tra gli Stati membri o in seno al comitato degli Stati membri e che, in caso contrario, la decisione è adottata a livello di Commissione. Orbene, contrariamente a quanto previsto per le decisioni adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza, non può essere proposto un ricorso che abbia effetto sospensivo automatico contro un atto del genere dinanzi alla commissione di ricorso. Al contrario, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, di tale regolamento, è dinanzi al Tribunale che atti del genere possono essere impugnati e un ricorso dinanzi a quest’ultimo non ha effetto sospensivo automatico.

115    Tenuto conto di questi elementi, si deve concludere che è una scelta deliberata del legislatore dell’Unione quella di aver previsto la possibilità di proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso con effetto sospensivo automatico contro taluni atti dell’ECHA e non per altri.

116    Infine, in tale contesto, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1907/2006, membri supplementari possono essere nominati dalla commissione di ricorso ove ciò sia necessario per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente (v. precedente punto 108).

117    Tenuto conto di tali elementi, si deve concludere che l’argomento relativo a possibili ritardi causati dall’effetto sospensivo automatico dei ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso non può rimettere in discussione il fatto che detta commissione è competente per l’esame di motivi riguardanti errori che vizino nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza. Pertanto, anche tale argomento della Repubblica federale di Germania dev’essere respinto.

118    In sesto luogo, nell’ambito della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che la possibilità di un sindacato, da parte della commissione di ricorso, delle valutazioni dell’ECHA nel merito condurrebbe a risultati incoerenti in ordine al sindacato operato dal giudice dell’Unione. Da una parte, qualora la commissione di ricorso sindacasse una decisione dell’ECHA, la tutela giurisdizionale sarebbe limitata. L’ECHA non potrebbe contestare una decisione proponendo un’impugnazione o in altro modo. Dal canto loro, gli Stati membri dovrebbero accontentarsi del sindacato vertente sull’esistenza di errori di valutazione operato da detta commissione. Dall’altra parte, qualora una decisione fosse adottata dalla Commissione, il sindacato sarebbe operato dal Tribunale.

119    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

120    Al riguardo, innanzitutto, si deve rilevare che l’intensità del sindacato operato dal giudice dell’Unione su una decisione della commissione di ricorso riguardante un ricorso contro una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza non differisce rispetto a quello operato su una decisione della Commissione nell’ambito della valutazione di una sostanza. Infatti, si tratta di un sindacato di legittimità. Secondo la giurisprudenza, tale sindacato è limitato qualora si tratti della valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi. Infatti, relativamente a tali valutazioni, il giudice dell’Unione si limita ad esaminare se esse non siano viziate da un errore manifesto, da uno sviamento di potere o se l’autore della decisione non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60 e giurisprudenza citata).

121    Dopodiché, è vero che, quando il Tribunale riesamina una decisione della Commissione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, esso opera un sindacato diretto sulla decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, mentre, nel contesto di un ricorso contro una decisione della commissione di ricorso, esso si limita a sindacare la decisione di detta sezione. Come è stato esposto nei precedenti punti da 60 a 62, in questo contesto, il sindacato del Tribunale verte quindi sul sindacato operato da tale commissione.

122    Tuttavia, come risulta dall’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006 e dall’articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento, questa è la conseguenza di una scelta deliberata del legislatore dell’Unione. Infatti, come esposto ai precedenti punti 114 e 115, taluni atti dell’ECHA possono essere impugnati direttamente dinanzi al giudice dell’Unione. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, una siffatta scelta deliberata non può essere considerata come un risultato incoerente che possa giustificare una limitazione della competenza della commissione di ricorso per quanto riguarda l’esame di motivi riguardanti errori che vizino nel merito una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza.

123    Alla luce di tali considerazioni, anche tali argomenti devono essere respinti.

124    In settimo luogo, si deve respingere l’argomento relativo al fatto che il sindacato vertente sull’esistenza di errori di valutazione sarebbe un compito riservato ai giudici, che la Repubblica federale di Germania adduce nell’ambito della prima parte del quarto motivo. Infatti, da una parte, come è stato esposto ai precedenti punti da 54 a 56, il legislatore dell’Unione ha previsto che, per talune decisioni dell’ECHA, come le decisioni adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza, sia possibile un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, nell’ambito del quale tale commissione esamina se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente possano dimostrare l’esistenza di un errore che vizi la decisione di detta agenzia quando quest’ultima statuisce in primo grado. Dall’altra parte, si deve necessariamente constatare che nessun argomento della Repubblica federale di Germania può suffragare la sua affermazione secondo cui il sindacato dell’esistenza di errori di valutazione dovrebbe essere riservato ai giudici.

125    In ottavo luogo, nell’ambito del terzo motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che, conformemente al considerando 67 del regolamento n. 1907/2006, una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza è fondata su un accordo collettivo degli Stati membri o in seno al comitato degli Stati membri sui rispettivi progetti di decisione. Il ruolo dell’ECHA si limiterebbe a coordinare e a sostenere l’iter decisionale degli Stati membri. Adottando una decisione autonoma in luogo dell’ECHA per quanto riguarda il merito della valutazione, la commissione di ricorso avrebbe violato il principio di sussidiarietà e il principio di attribuzione. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo principio, la Repubblica federale di Germania fa valere che, innanzitutto, se il legislatore dell’Unione avesse voluto conferire tale competenza all’ECHA, esso le avrebbe espressamente delegato la responsabilità, come esso avrebbe fatto in particolare per il rigetto definitivo di una registrazione. Poi, l’articolo 51, paragrafi 3 e 6, del regolamento n. 1907/2006 determinerebbe le competenze dell’ECHA. Infine, neppure la formulazione dell’articolo 93, paragrafo 3, di detto regolamento permetterebbe di ritenere che la commissione di ricorso possieda una competenza più estesa. In quanto esso permetterebbe a detta commissione di esercitare ogni funzione rientrante nell’ambito di competenza dell’ECHA, si tratterebbe delle competenze limitate previste all’articolo 51 di tale regolamento. Tale commissione avrebbe parimenti la scelta di deferire un caso all’organo di tale agenzia competente a proseguire l’azione.

126    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

127    Innanzitutto, si deve respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo ad una violazione del principio di attribuzione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, in forza del quale l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e secondo il quale qualsiasi competenza non attribuita nei Trattati appartiene agli Stati membri.

128    Infatti, il regolamento n. 1907/2006 è stato adottato sulla base dell’articolo 95 CE (articolo 114 TFUE) e il regolamento n. 771/2008 lo è stato sul fondamento dell’articolo 93, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006 e dell’articolo 132 di quest’ultimo regolamento.

129    Come è stato esposto ai precedenti punti da 48 a 124, la Repubblica federale di Germania non ha addotto argomenti in grado di dimostrare che, esaminando motivi riguardanti errori che viziano nel merito una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza, la commissione di ricorso avesse agito al di fuori delle competenze conferitele dai regolamenti nn. 1907/2006 e 771/2008.

130    Alla luce di tali considerazioni, anche l’argomento relativo al principio di attribuzione dev’essere respinto.

131    Dopodiché, occorre respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che la commissione di ricorso ha violato il principio di sussidiarietà.

132    Da un lato, nei limiti in cui tale argomento riguarda il considerando 67 del regolamento n. 1907/2006, si deve ricordare che risulta da quest’ultimo che il legislatore dell’Unione ha considerato che il sistema istituito da detto regolamento, secondo il quale le decisioni prese nell’ambito della valutazione di una sostanza e adottate a livello di ECHA sono fondate su un accordo collettivo in seno al comitato degli Stati membri, era conforme al principio di sussidiarietà.

133    Orbene, come è stato esposto in particolare ai precedenti punti da 82 a 103, la competenza della commissione di ricorso per esaminare motivi diretti a rimettere in discussione nel merito la decisione di valutazione è conforme al considerando 67 del regolamento n. 1907/2006. Pertanto, tale argomento dev’essere respinto nei limiti in cui è fondato su detto considerando.

134    Dall’altro lato, nei limiti in cui l’argomento della Repubblica federale di Germania riguarda il principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, TUE, si deve ricordare che, in forza di tale principio, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possano essere conseguiti meglio a livello di Unione.

135    Orbene, si deve necessariamente constatare che la Repubblica federale di Germania non adduce alcun argomento circostanziato che possa dimostrare che il principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, TUE non è stato rispettato. Pertanto, occorre respingere l’argomento relativo a detto principio e, di conseguenza, l’insieme degli argomenti relativi ad una violazione del principio di sussidiarietà.

136    In nono luogo, nell’ambito del secondo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che la commissione di ricorso ha violato i principi elaborati dalla Corte nell’ambito della giurisprudenza secondo la quale la Commissione non potrebbe delegare competenze decisionali discrezionali alle agenzie dell’Unione (sentenze del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 9/56, EU:C:1958:7, e del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 10/56, EU:C:1958:8). Secondo detta giurisprudenza, ogni delega di poteri della Commissione alle agenzie dovrebbe essere delimitata e rispettare criteri oggettivi. Tale giurisprudenza dovrebbe essere presa in considerazione nell’applicazione del regolamento n. 1907/2006 per quanto concerne la delega delle competenze della Commissione all’ECHA riguardo alle decisioni adottate nell’ambito della valutazione. Tale delega delle competenze verterebbe non soltanto su questioni tecniche, ma anche su questioni relative alla libertà di valutazione ai sensi della giurisprudenza in questione. In detto regolamento, il legislatore dell’Unione avrebbe tenuto conto del divieto di delega nonché dell’assenza di classificazione a priori delle decisioni nell’ambito della valutazione delle sostanze, prevedendo che le decisioni di valutazione delle sostanze adottate a livello di ECHA debbano essere fondate su un consenso unanime tra gli specialisti competenti degli Stati membri quanto alla necessità di effettuare una determinata valutazione per una sostanza. Infatti, un consenso potrebbe formarsi solo in due casi. In un primo caso, si tratterebbe di una decisione vincolata qualora la decisione sia evidente alla luce della situazione in esame. In un secondo caso, si tratterebbe di una decisione discrezionale qualora la situazione sia un po’ meno chiara sotto il profilo scientifico e tecnico, ma potrebbe essere risolta in maniera chiara, alla luce delle preoccupazione di natura tecnica di ordine politico, economico e sociale. In questo caso, il consenso formale tra gli Stati membri garantirebbe l’esattezza nel merito della decisione e fornirebbe, nel contempo, una notevole legittimazione all’ECHA tramite i rappresentanti degli Stati membri eventualmente vincolati da istruzioni e democraticamente legittimati. Il carattere unanime dell’accordo permetterebbe altresì di presumere che la Commissione abbia, anch’essa, potuto adottare tale decisione con la partecipazione degli Stati membri rapidamente e senza difficoltà nel contesto di una procedura di comitato. Il fatto di passare attraverso la Commissione sarebbe in tal caso una mera formalità. In mancanza di un siffatto consenso, l’ECHA sarebbe privata del suo potere decisionale e sarebbe allora la procedura decisionale della Commissione abituale ad essere applicata conformemente agli articoli 51, paragrafo 7, e 133, paragrafo 3, di tale regolamento. Se la commissione di ricorso potesse sostituire una decisione discrezionale fondata su un accordo unanime in seno al comitato degli Stati membri con una propria decisione, essa perturberebbe l’equilibrio istituzionale complesso che esisterebbe tra gli Stati membri, l’ECHA e la Commissione. In tale ipotesi, contrariamente alla giurisprudenza sopra menzionata, un’agenzia adotterebbe una decisione discrezionale in maniera autonoma ed escludendo tutte le garanzie formali.

137    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

138    In primo luogo, nei limiti in cui la Repubblica federale di Germania fa riferimento alle sentenze del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, EU:C:1958:7), e del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (10/56, EU:C:1958:8), occorre ricordare che tali sentenze riguardano una fattispecie nella quale la Commissione aveva proceduto ad una delega dei suoi poteri. Tale giurisprudenza non è quindi destinata ad applicarsi direttamente nel caso di specie. Infatti, da una parte, i poteri dell’ECHA e della sua commissione di ricorso in discussione nel caso di specie non sono stati loro conferiti da una delega della Commissione. Si tratta di poteri conferiti dal legislatore dell’Unione nell’ambito del regolamento n. 1907/2006. Dall’altra parte, l’ECHA non è un organismo di diritto privato, ma un organismo dell’Unione, creato da detto legislatore.

139    In secondo luogo, si deve ricordare che, quanto ad un organismo dell’Unione, creato dal legislatore di quest’ultima, è stato precisato dalla giurisprudenza che un’attribuzione di poteri ad un organismo del genere è compatibile con le prescrizioni dei Trattati se non si tratta di atti che presentano carattere normativo e se i poteri attribuiti sono disciplinati in maniera precisa e possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale (v., in questo senso, sentenza del 22 gennaio 2014, Regno Unito/Parlamento e Consiglio, C‑270/12, EU:C:2014:18, punti da 41 a 55 e da 63 a 68).

140    In tale contesto, si deve constatare che la Repubblica federale di Germania non adduce argomenti diretti a dimostrare che l’attribuzione all’ECHA della competenza ad adottare decisioni nell’ambito della valutazione di una sostanza alle condizioni stabilite dall’articolo 51, paragrafo 3 o 6, del regolamento n. 1907/2006 non rispettava tali principi. Infatti, la Repubblica federale di Germania si limita a sostenere che, esaminando i motivi riguardanti errori che viziano nel merito la valutazione del benpat, la commissione di ricorso ha violato i principi testé ricordati.

141    Inoltre, nei limiti in cui gli argomenti della Repubblica federale di Germania riguardano la commissione di ricorso, si deve ricordare che sia il comitato degli Stati membri sia la commissione di ricorso fanno parte dell’ECHA. Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, annullando una decisione dell’ECHA a causa di errori sostanziali che inficiano tale decisione, detta commissione non eccede pertanto i poteri attribuiti all’ECHA in quanto agenzia.

142    In questo contesto, occorre altresì rilevare che, come risulta dall’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, le decisioni della commissione di ricorso possono dal canto loro formare oggetto di un sindacato giurisdizionale dinanzi al Tribunale.

143    In terzo luogo, nei limiti in cui gli argomenti della Repubblica federale di Germania sono diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha interferito con le competenze del comitato degli Stati membri, innanzitutto, si deve ricordare che, come è stato esposto ai precedenti punti 85 e 86, nell’ambito dell’esame del merito di un ricorso dinanzi ad essa proposto, la commissione di ricorso si limita ad esaminare se la decisione dinanzi ad essa contestata sia viziata da errore. Essa verifica quindi se l’ECHA abbia commesso un errore concernente l’applicazione di disposizioni che disciplinano l’adozione delle decisioni nell’ambito della valutazione di una sostanza.

144    Dopodiché, relativamente ai poteri di cui la commissione di ricorso dispone in forza dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006 qualora un ricorso dinanzi ad essa proposto sia fondato, anzitutto, non si può ritenere che detta commissione sia incorsa in un eccesso di potere qualora deferisca la causa all’organo competente dell’ECHA.

145    Qualora poi la commissione di ricorso decida di esercitare essa stessa ogni potere rientrante nella competenza dell’ECHA, ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, si deve ricordare che, come è stato esposto al precedente punto 89, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale conferitole da detta disposizione, essa deve tener conto delle norme che disciplinano la procedura prevista per l’adozione di una decisione dell’ECHA quando quest’ultima statuisce in primo grado, del ruolo che tale procedura conferisce ai vari organi e del considerando 67 di detto regolamento, da cui risulta che la procedura prevista per la valutazione di una sostanza e del fascicolo è fondata sul principio secondo il quale un accordo collettivo tra Stati membri o in seno al comitato degli Stati membri in ordine ai progetti di decisione dovrebbe costituire la base di un sistema efficace che rispetti il principio di sussidiarietà.

146    Infine, nei limiti in cui, con i suoi argomenti, la Repubblica federale di Germania fa valere di nuovo che l’esame di motivi riguardanti il merito di una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza non è conforme al considerando 67 del regolamento n. 1907/2006, al principio di attribuzione o al principio di sussidiarietà, occorre respingere tali argomenti per gli stessi motivi enunciati ai precedenti punti 89 e da 125 a 135.

147    Pertanto, anche tali argomenti della Repubblica federale di Germania debbono essere respinti.

148    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’insieme degli argomenti svolti dalla Repubblica federale di Germania nel contesto dei motivi dal primo al terzo nonché della prima parte del quarto motivo.

B.      Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

149    La Repubblica federale di Germania sostiene che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha adempiuto l’obbligo di motivazione. A suo dire, tenuto conto della ripartizione imprecisa delle competenze tra i diversi organi dell’ECHA e della perturbazione da temere per l’equilibrio prescritto nel sistema del regolamento n. 1907/2006, detta commissione avrebbe dovuto indicare dettagliatamente le sue competenze per sindacare nel merito le decisioni adottate nell’ambito della valutazione. Tale obbligo di motivazione non può essere adempiuto attraverso un rinvio a decisioni pronunciate dai giudici dell’Unione sulle proprie competenze in situazioni diverse.

150    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

151    Ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o ai pareri previsti dai Trattati. Per quanto riguarda più specificamente le decisioni adottate in forza del regolamento n. 1907/2006, l’articolo 130 di detto regolamento prevede che esse debbano essere motivate.

152    Risulta dalla giurisprudenza che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. Tuttavia, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, per accertare se la motivazione di una decisione soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre tener conto non solo del tenore della decisione ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 15 settembre 2016, Crosfield Italia/ECHA, T‑587/14, EU:T:2016:475, punto 31 e giurisprudenza citata).

153    Per quanto riguarda la motivazione della decisione impugnata, innanzitutto, si deve constatare che, a quanto risulta chiaramente da quest’ultima, la commissione di ricorso ha considerato che essa era competente ad esaminare i motivi del ricorso dinanzi ad essa proposto riguardanti errori tali da viziare nel merito la valutazione del benpat. Dopodiché, tenuto conto delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 43 a 148, le ragioni per le quali detta commissione dispone di siffatta competenza risultano chiaramente dalle disposizioni dei regolamenti nn. 1907/2006 e 771/2008 che le sono applicabili. Infine, si deve necessariamente constatare che la Repubblica federale di Germania non fa valere che, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, quest’ultima non abbia risposto in maniera sufficiente a taluni degli argomenti riguardanti la sua competenza.

154    Alla luce di tali elementi, si deve constatare che la motivazione della decisione impugnata permetteva alla Repubblica federale di Germania di conoscere le giustificazioni della decisione impugnata nonché al Tribunale di esercitare il suo sindacato ed era pertanto sufficiente.

155    Di conseguenza, il quinto motivo dev’essere respinto.

C.      Sulla seconda parte del quarto motivo e sul sesto motivo, diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha commesso errori nell’ambito dell’esame dei motivi dinanzi ad essa dedotti

156    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e del sesto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che, nel contesto dell’esame di motivi riguardanti questioni di merito relative alla procedura di valutazione, la commissione di ricorso ha commesso errori.

157    In particolare, la Repubblica federale di Germania fa valere errori che inficiano talune considerazioni della commissione di ricorso contenute nell’esame dei motivi dal primo al terzo del ricorso proposto dinanzi ad essa e al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata.

158    Occorre esaminare, in un primo momento, gli argomenti riguardanti l’esame del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso, in un secondo momento quelli relativi all’esame del secondo motivo di detto ricorso e, in un terzo momento, quelli riguardanti l’esame del terzo motivo di tale ricorso e il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata.

1.      Sugli argomenti relativi allesame del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso

159    Ai punti da 24 a 155 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato il primo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto, fondato sul fatto che le richieste di realizzare sperimentazioni conformemente al metodo n. 309 e al metodo n. 308 non erano conformi al principio di proporzionalità.

160    Il primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso si imperniava su quattro parti. La prima era fondata sul fatto che non era necessario procedere a sperimentazioni supplementari riguardanti il carattere persistente del benpat, la seconda sul fatto che il saggio da realizzare conformemente al metodo n. 309 non era idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito, la terza sul fatto che il saggio condotto conformemente al metodo n. 308 non era idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e la quarta sul fatto che tali saggi non costituivano né l’opzione più idonea né l’opzione meno onerosa.

161    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e nell’ambito del sesto motivo del presente ricorso, la Repubblica federale di Germania adduce argomenti diretti a rimettere in discussione le considerazioni svolte dalla commissione di ricorso nel contesto dell’esame delle prime tre parti del primo motivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

a)      Sugli argomenti relativi allesame della prima parte del primo motivo dinanzi alla commissione di ricorso

162    Ai punti da 39 a 88 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato e respinto la prima parte del primo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto, fondato sul fatto che, per quanto riguarda il carattere persistente del benpat, la realizzazione di sperimentazioni supplementari non era necessaria. Dopo l’esame degli argomenti addotti dalle società intervenienti al riguardo, essa ha concluso che questi ultimi non erano tali da dimostrare il carattere erroneo della conclusione dell’ECHA secondo la quale le richieste di informazioni supplementari in ordine al carattere persistente del benpat si giustificavano alla luce del rischio potenziale di tale sostanza per la salute umana e per l’ambiente.

163    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo del presente ricorso, la Repubblica federale di Germania fa valere che, al punto 41 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha commesso un errore, esercitando un sindacato troppo intenso. A suo parere, detta commissione avrebbe dovuto limitarsi a sindacare i limiti scientifici delle considerazioni contenute nella decisione dell’ECHA. Orbene, tale commissione avrebbe interferito con il ruolo del comitato degli Stati membri e avrebbe così ecceduto i limiti del suo potere di controllo.

164    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

165    Tali argomenti debbono essere respinti in quanto inconferenti. Infatti, come risulta dal precedente punto 34, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione dell’ECHA. Orbene, il punto 41 della decisione impugnata rientra in una parte di quest’ultima nella quale detta commissione ha respinto la prima parte del primo motivo dinanzi ad essa dedotto.

166    Pertanto, tutti gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi all’esame della prima parte del primo motivo dedotto dinanzi alla commissione di ricorso devono essere respinti.

b)      Sugli argomenti riguardanti lesame della seconda e della terza parte del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso

167    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e nell’ambito del sesto motivo del presente ricorso, la Repubblica federale di Germania fa valere argomenti diretti a rimettere in discussione l’esame, da parte della commissione di ricorso, della seconda e della terza parte del primo motivo del ricorso proposto dinanzi a detta commissione.

168    In un primo momento, saranno esaminati gli argomenti della Repubblica federale di Germania riguardanti l’esame della seconda parte del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso e, in un secondo momento, i suoi argomenti riguardanti l’esame della terza parte del primo motivo di tale ricorso.

1)      Sugli argomenti riguardanti l’esame della seconda parte del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso

169    Nella sua decisione, l’ECHA ha richiesto ai dichiaranti di realizzare un saggio di simulazione sulla degradazione ultima nelle acque di superficie conformemente al metodo n. 309, utilizzando il costituente R‑898 del benpat, così come specificato nella sezione III.3 della motivazione di tale decisione. Nell’ambito di tale motivazione, alle pagine da 8 a 10 di detta decisione, essa ha precisato che, nell’attuazione di tale saggio, era importante che i metaboliti fossero identificati per dimostrare che la degradazione nel sistema di sperimentazione era stata osservata. A suo parere, a tal fine, occorreva rispettare talune condizioni. Una di tali condizioni sarebbe stata che i metaboliti rappresentanti fasi cruciali delle vie di trasformazione (metaboliti chiave) dovevano essere rilevati e identificati attraverso «relazioni quantitative struttura – attività» e che soluzioni standard dovevano garantire che il rilevamento e la quantificazione di tali metaboliti chiave fossero possibili.

170    Nell’ambito della seconda parte del primo motivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le società intervenienti hanno sostenuto che il saggio da realizzare conformemente al metodo n. 309 non era idoneo ad ottenere i risultati ricercati. Nell’ambito della terza censura di tale parte, esse hanno fatto valere in particolare che la cattiva solubilità nell’acqua del benpat avrebbe avuto la conseguenza che una siffatta sperimentazione avrebbe prodotto metaboliti in quantità così infime da rendere impossibile la loro identificazione.

171    Ai punti da 118 a 125 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato tale censura.

172    Al punto 119 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che, nella sua decisione, l’ECHA aveva richiesto non soltanto che fosse realizzato un saggio secondo il metodo n. 309 al fine di determinare l’emivita del benpat in acque pelagiche, ma anche che i metaboliti formati a partire dal benpat fossero identificati in occasione di tale sperimentazione.

173    Al punto 121 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che risultava dalle linee guida 309 dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per le sperimentazioni di prodotti chimici che, a causa dei limiti analitici, era spesso impossibile misurare la concentrazione della sostanza sperimentata con la precisione necessaria qualora la sostanza sperimentata fosse applicata ad una concentrazione inferiore o pari a 100 μg/l. Risulterebbe altresì dalle dette linee guida che concentrazioni più elevate della sostanza sperimentata (superiori a 100 μg/l e talora a 1 mg/l) potevano essere utilizzate per l’identificazione e la quantificazione dei principali prodotti di trasformazione o qualora nessun metodo di analisi specifico con un limite di rilevamento basso fosse disponibile. Secondo tali linee guida, quando sono saggiate concentrazioni elevate della sostanza sperimentata, potrebbe non essere possibile utilizzare i risultati per stimare la costante di degradazione di primo ordine e l’emivita, poiché è probabile che la degradazione non segua la cinetica del primo ordine.

174    Al punto 122 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato la questione se fosse realistico identificare i metaboliti nel corso del saggio condotto secondo il metodo n. 309. Essa ha considerato che non era realistico sperare che tale sperimentazione permettesse di identificare i metaboliti della sostanza, poiché quest’ultima presentava una solubilità massima di 45 μg/l, mentre la concentrazione necessaria per l’identificazione dei principali prodotti di trasformazione era superiore a 100 μg/l e talora superiore a 1 mg/l. Inoltre, a detto punto, essa ha rilevato che né l’ECHA né le società intervenienti erano state in grado di individuare un metodo idoneo a identificare i principali prodotti di trasformazione che si sarebbero probabilmente formati durante la realizzazione del saggio secondo detto metodo.

175    Al punto 123 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che l’ECHA e l’autorità designata avevano sostenuto che le società intervenienti dovevano cercare di identificare i metaboliti formati durante lo studio, benché non fosse certo che esse potessero pervenirvi. Essa ha osservato che tali argomenti non dimostravano che il metodo n. 309 richiesto fosse idoneo a identificare i metaboliti del benpat e che essi fossero diretti a trasferire a dette intervenienti la responsabilità di concepire e valutare lo studio in maniera tale da consentire l’identificazione dei metaboliti.

176    Al punto 124 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che l’ECHA non aveva sufficientemente dimostrato che un saggio da realizzare secondo il metodo n. 309 sarebbe stato in grado di conseguire il suo obiettivo, in quanto detta agenzia obbligava le società intervenienti a identificare i metaboliti del benpat nell’ambito di tale sperimentazione. Basandosi su tale conclusione, essa ha accolto la terza censura della seconda parte del primo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto e ha annullato la decisione dell’ECHA nella parte in cui quest’ultima aveva chiesto a dette società di identificare, nel corso del saggio condotto secondo detto metodo, i metaboliti del benpat.

177    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e nell’ambito della prima parte del sesto motivo del presente ricorso, la Repubblica federale di Germania fa valere che tali considerazioni della commissione di ricorso sono errate.

178    Occorre esaminare, in un primo momento, gli argomenti della Repubblica federale di Germania diretti a dimostrare che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto constatare l’esistenza di una decisione autonoma e indipendente relativa all’identificazione dei metaboliti; in un secondo momento, i suoi argomenti riguardanti la competenza di detta commissione; in un terzo momento, i suoi argomenti relativi al fatto che tale commissione ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo; in un quarto momento, i suoi argomenti diretti a dimostrare il carattere erroneo della conclusione della stessa commissione secondo la quale, contrariamente a quando dichiarato dall’ECHA, non era impossibile identificare i metaboliti del benpat; in un quinto momento, i suoi argomenti relativi al fatto che l’identificazione dei metaboliti costituisce uno degli elementi del metodo n. 309; in un sesto momento, il suo argomento relativo al fatto che tale metodo può essere maggiormente precisato; in un settimo momento, il suo argomento relativo al carattere contraddittorio della decisione impugnata; in un ottavo momento, il suo argomento relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione e, infine, in un nono momento, il suo argomento relativo al fatto che la commissione di ricorso ha ignorato il carattere pertinente relativo al principio di proporzionalità.

i)      Sugli argomenti diretti a dimostrare che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto constatare l’esistenza di una decisione autonoma e indipendente relativa all’identificazione dei metaboliti

179    Nell’ambito della prima parte del sesto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso al punto 119 della decisione impugnata, le specifiche contenute nella decisione dell’ECHA relative all’identificazione dei metaboliti non costituivano una decisione autonoma e indipendente dalla richiesta sul saggio da realizzare secondo il metodo n. 309. In linea di massima, le decisioni adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza non soltanto indicherebbero le sperimentazioni da effettuare, ma fornirebbero anche particolari sulla realizzazione concreta di tali sperimentazioni al fine di garantire che i risultati siano utilizzati in maniera ottimale in vista dell’obiettivo di informazione perseguito. Il solo fatto di aver descritto le varie tappe da seguire per giungere al risultato farebbe pensare che il solo obbligo che si imponeva fosse quello di fare tutto il possibile per seguirle. Le linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche concretizzerebbero quindi gli sforzi da compiere per identificare i prodotti di trasformazione. Nessun obbligo di risultato emergerebbe dalla decisione dell’ECHA. Secondo la Repubblica federale di Germania, se l’ECHA avesse realmente voluto imporre un obbligo di risultato, non avrebbe avuto alcun senso prescrivere tali operazioni, poiché i dichiaranti sarebbero stati in tal caso tenuti a compiere ogni tipo di operazione. Neppure la frase contenuta nella decisione dell’ECHA, secondo la quale in ordine al benpat occorrerebbe rilevare e identificare i metaboliti, permetterebbe di desumere un obbligo di risultato. Sarebbe stata richiesta solo la presentazione di dati bruti, il che significherebbe che avrebbero dovuto essere forniti non soltanto gli eventuali risultati riguardanti i metaboliti, ma anche i dati disponibili che avrebbero permesso di ottenerli. Tali informazioni sarebbero ampiamente soggette ad interpretazione e potrebbero costituire una base argomentativa essenziale per l’identificazione del benpat come sostanza persistente, e ciò anche in caso di fallimento della sperimentazione, poiché i dati potrebbero allora essere sfruttati per chiedere la realizzazione di altri saggi o per integrare altre informazioni.

180    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

181    A tal riguardo, in primo luogo, si deve rilevare che, al punto 119 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha dichiarato che l’identificazione dei metaboliti costituiva una decisione autonoma e indipendente dalla richiesta di realizzare il saggio secondo il metodo n. 309, ma si è limitata a rilevare che, nella sua decisione, l’ECHA aveva richiesto non soltanto che tale sperimentazione fosse realizzata al fine di determinare l’emivita del benpat in acque pelagiche, ma anche che i metaboliti formati a partire dal benpat fossero identificati nell’ambito di tale sperimentazione.

182    In secondo luogo, nei limiti in cui gli argomenti della Repubblica federale di Germania sono diretti a dimostrare che la decisione dell’ECHA non ha costretto i suoi destinatari a identificare i metaboliti formati a partire dal benpat, innanzitutto, si deve rilevare che, secondo il dispositivo di tale decisione, i suoi destinatari erano tenuti a realizzare un saggio di simulazione sulla degradazione finale in acque di superficie secondo le specifiche contenute al punto III.3 di tale decisione.

183    Dopodiché, come risulta dal punto III.3 della decisione dell’ECHA, nell’ambito della sperimentazione di cui trattasi, i metaboliti che rappresentano tappe cruciali nelle vie di trasformazione (metaboliti chiave) dovevano essere identificati attraverso la «relazione quantitativa struttura-attività». Inoltre, a detto punto, era precisato che, per quanto riguarda il benpat, «il rilevamento e l’identificazione dei metaboliti d[ovevano] essere forniti».

184    Alla luce della formulazione della decisione dell’ECHA, non può essere contestato alla commissione di ricorso il fatto di aver considerato che, in detta decisione, tale agenzia non si era unicamente limitata a indicare il modo in cui il saggio doveva essere realizzato secondo il metodo n. 309, ma aveva previsto un obbligo per i destinatari di identificare i metaboliti formati a partire dal benpat.

185    Pertanto, si debbono respingere gli argomenti della Repubblica federale di Germania diretti a dimostrare che era erronea la considerazione della commissione di ricorso contenuta al punto 119 della decisione impugnata, secondo la quale, nella sua decisione, l’ECHA aveva richiesto che i metaboliti formati a partire dal benpat fossero identificati nell’ambito di tale saggio da realizzare secondo il metodo n. 309.

ii)    Sugli argomenti riguardanti la competenza della commissione di ricorso

186    Nell’ambito della prima parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che la questione di stabilire se una concentrazione di 45 μg/l di benpat sia inferiore alla soglia si rilevamento che corrisponderebbe a 100 μg/l è una questione tecnica di natura chimica che esulerebbe dalla competenza della commissione di ricorso. Il comitato degli Stati membri sarebbe stato convinto che l’identificazione dei metaboliti fosse possibile seguendo il metodo di sperimentazione prescritto e costituisse la migliore opportunità per giungere a risultati concludenti. Non sarebbe spettato a detta commissione sindacare tale conclusione.

187    Tali argomenti devono essere respinti per gli stessi motivi enunciati ai precedenti punti da 40 a 148.

iii) Sugli argomenti diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo

188    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e della prima parte del sesto motivo del presente ricorso, la Repubblica federale di Germania fa valere che, al punto 122 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo. A suo parere, in detto punto, la commissione di cui sopra ha deciso di smentire il parere degli Stati membri riguardo alla questione di stabilire se fosse possibile l’identificazione dei metaboliti. Orbene, si dovrebbe attribuire al comitato degli Stati membri un ampio potere discrezionale tenuto conto della sua funzione di comitato di esperti nonché della sua composizione con membri vincolati dalle istruzioni dei rispettivi Stati membri. Pertanto, tale commissione disporrebbe unicamente di un potere di controllo limitato, la cui intensità sarebbe analoga a quella del sindacato esercitato dai giudici sulle decisioni discrezionali.

189    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

190    A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nell’ambito dell’esame della seconda parte del primo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto, la commissione di ricorso non ha né proceduto ad una valutazione del benpat né ha esaminato essa stessa la questione di stabilire quali informazioni supplementari dovessero essere richieste per poter condurre a buon fine la valutazione del benpat per quanto riguarda il rischio eventuale che tale sostanza fosse persistente. Essa si è limitata a verificare se gli argomenti addotti dalle società intervenienti fossero tali da dimostrare l’esistenza di un errore che viziasse la decisione dell’ECHA.

191    In secondo luogo, occorre respingere gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che l’intensità del controllo operato dalla commissione di ricorso era eccessiva e secondo i quali quest’ultima avrebbe dovuto limitarsi a verificare se le considerazioni dell’ECHA fossero viziate da errore manifesto di valutazione.

192    In tale contesto, si deve ricordare che, effettivamente, nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il sindacato che il giudice dell’Unione opera è limitato qualora si tratti della valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi. Infatti, relativamente a tali valutazioni, il giudice dell’Unione si limita a sindacare se esse siano viziate da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o se l’autore della decisione abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60 e giurisprudenza citata).

193    Tuttavia, tale giurisprudenza non è destinata ad applicarsi al sindacato operato dalla commissione di ricorso dell’ECHA. Al riguardo, relativamente ai membri di tale organo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 771/2008, almeno un membro possiede un’adeguata formazione giuridica e almeno un altro un’adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento n. 1238/2007. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, i membri qualificati dal punto di vista tecnico sono titolari di un diploma universitario o di una qualifica equivalente ed hanno un’effettiva esperienza professionale in materia di valutazione del rischio, valutazione dell’esposizione o gestione dei rischi, relativamente agli effetti delle sostanze chimiche sulla salute umana o sull’ambiente, oppure in materie connesse. Da tali disposizioni deve dedursi che il legislatore ha inteso dotare la commissione di ricorso dell’ECHA delle competenze necessarie per consentirle di procedere essa stessa a valutazioni vertenti su elementi di fatto di ordine scientifico altamente complessi.

194    Pertanto, il sindacato, da parte della commissione di ricorso, delle valutazioni di ordine scientifico contenute in una decisione dell’ECHA non è limitato alla verifica dell’esistenza di errori manifesti. Al contrario, a tale riguardo, fondandosi sulle competenze giuridiche e scientifiche dei suoi membri, detta commissione deve verificare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare che le considerazioni sulle quali detta decisione è fondata sono viziate da errori.

195    Ne consegue che, al punto 122 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo.

196    Nessuno degli altri argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e della prima parte del sesto motivo è tale da rimettere in discussione tale conclusione.

197    Come primo punto, nell’ambito della seconda parte del quarto motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che le restrizioni sostanziali del potere decisionale dell’ECHA derivano dall’articolo 51 del regolamento n. 1907/2006 e che l’intensità del controllo operato dalla commissione di ricorso non avrebbe potuto essere modificata dal regolamento n. 771/2008, che sarebbe stato adottato sulla base dell’articolo 93, paragrafo 4, del regolamento n. 1907/2006.

198    In via preliminare, si deve rilevare che tale argomento è fondato sulla premessa secondo la quale dalle disposizioni del regolamento n. 1907/2006 risulterebbe che il controllo operato dalla commissione di ricorso nei confronti delle decisioni adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza è limitato ad un controllo dell’errore manifesto.

199    A tale riguardo, da una parte, si deve constatare che le disposizioni del regolamento n. 1907/2006 riguardanti il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non prevedono restrizioni in ordine all’intensità del controllo operato dalla commissione di ricorso.

200    Dall’altra parte, nei limiti in cui la Repubblica federale di Germania fa valere che il sindacato della commissione di ricorso è limitato per quanto riguarda le decisioni adottate sul fondamento dell’articolo 51 del regolamento n. 1907/2006, basta ricordare che le disposizioni che disciplinano il procedimento di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non prevedono norme specifiche per le decisioni adottate nell’ambito della valutazione del fascicolo o di una sostanza (v. precedente punto 53).

201    Alla luce di tali considerazioni, si deve constatare che è errata la premessa della Repubblica federale di Germania secondo la quale risulterebbe dalle disposizioni del regolamento n. 1907/2006 che il controllo operato dalla commissione di ricorso nei confronti delle decisioni adottate nell’ambito della valutazione delle sostanze è limitato ad un controllo dell’errore manifesto.

202    Pertanto, l’argomento relativo al fatto che il regolamento n. 771/2008 non potrebbe modificare l’intensità limitata del controllo che la commissione di ricorso deve operare, come previsto dal regolamento n. 1907/2006, è fondato su tale premessa erronea e deve quindi essere respinto.

203    Come secondo punto, nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e della prima parte del sesto motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che le commissioni di ricorso sono composte da soli tre membri e che, in linea di massima, soltanto uno di essi possiede una competenza tecnica. Una commissione di ricorso composta in tal modo non potrebbe garantire un esame equivalente a quello effettuato nel corso della procedura che sfocia nell’adozione di una decisione nell’ambito della valutazione di una sostanza. Il procedimento di ricorso non sarebbe adeguato alle decisioni adottate nell’ambito della valutazione del fascicolo o di una sostanza. Le possibilità di rilevamento dipenderebbero da una molteplicità di fattori che dovrebbero essere valutati caso per caso e accuratamente esaminati. Un solo membro qualificato di detta commissione non sarebbe in grado di studiare e di valutare le migliaia di pagine di uno studio. Da un lato, tale commissione non disporrebbe né delle conoscenze scientifiche richieste né del personale competente per rispondere a quesiti tecnici complessi. Dall’altro lato, essa non disporrebbe della totalità dei dati scientifici, ad esempio, delle informazioni del fascicolo di registrazione e di altre informazioni dell’ECHA e delle autorità competenti in ordine ad una sostanza.

204    A questo proposito, anzitutto, si deve rinviare alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 104 a 109 che ostano all’orientamento secondo il quale l’intensità del controllo operato dalla commissione di ricorso nei confronti di motivi riguardanti errori che viziano nel merito la valutazione del benpat avrebbe dovuto essere limitata alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto.

205    Si deve poi ricordare che, nell’ambito di un ricorso dinanzi ad essa proposto, la commissione di ricorso non deve né procedere essa stessa ad una valutazione della sostanza in questione, analoga a quella effettuata dall’autorità designata, né decidere quali informazioni supplementari siano necessarie per condurre a buon fine una siffatta valutazione. Infatti, nell’ambito di un siffatto ricorso, essa si limita ad esaminare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano idonei a dimostrare che una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza è viziata da errore.

206    Inoltre, si deve necessariamente constatare che la Repubblica federale di Germania si limita a far valere che il membro o i membri della commissione di ricorso in possesso di una competenza tecnica non sono in grado di procedere ad un sindacato in ordine alla fondatezza di una decisione dell’ECHA nell’ambito della valutazione di una sostanza, ma non adduce alcun argomento circostanziato tale da dimostrare che, malgrado le competenze di cui debbono disporre tali membri ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 1907/2006, dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 771/2008 e dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1238/2007, essi non sono in grado di operare un controllo delle considerazioni tecniche contenute in una decisione dell’ECHA nell’ambito di un procedimento in contraddittorio.

207    La Repubblica federale di Germania non espone, in particolare, le ragioni per le quali i membri della commissione di ricorso che hanno adottato la decisione impugnata non erano in possesso delle competenze tecniche necessarie che consentissero loro di individuare gli errori che viziavano la decisione dell’ECHA da essi individuati nella decisione impugnata.

208    Inoltre, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1907/2006, possono essere nominati altri membri ove ciò sia necessario per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente.

209    Infine, si deve constatare che l’orientamento proposto dalla Repubblica federale di Germania non sarebbe conforme al considerando 3 del regolamento n. 771/2008, da cui risulta che la competenza di cui dispone la commissione di ricorso è diretta a garantire che una valutazione equilibrata degli aspetti tanto giuridici quanto tecnici possa essere effettuata da detta commissione.

210    Alla luce di tali considerazioni, gli argomenti della Repubblica federale di Germania riguardanti la composizione della commissione di ricorso debbono essere respinti.

211    Come terzo punto, nei limiti in cui la Repubblica federale di Germania fa valere che una maggiore intensità di controllo può comportare ritardi nella procedura, si deve respingere tale argomento per gli stessi motivi enunciati ai precedenti punti da 110 a 117.

212    Come quarto punto, l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che una siffatta intensità di controllo avrebbe la conseguenza che le decisioni adottate nell’ambito della valutazione di una sostanza sarebbero esaminate in maniera diversa a seconda della loro adozione da parte dell’ECHA o da parte della Commissione dev’essere respinto per gli stessi motivi enunciati ai precedenti punti da 118 a 122.

213    Come quinto punto, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’intensità del controllo operato dalla commissione di ricorso non può dipendere dai motivi, dagli argomenti e dalle prove addotti dalla parte ricorrente. Non sarebbe ammissibile che la parte ricorrente possa decidere sull’intensità di tale controllo.

214    A questo proposito, si deve rilevare che, poiché, nell’ambito di un procedimento dinanzi ad essa, la commissione di ricorso si limita ad esaminare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare un errore che vizi una decisione dell’ECHA, l’estensione del controllo operato dalla commissione di ricorso dipende dagli argomenti che la parte ricorrente adduce nel contesto del ricorso.

215    Occorre tuttavia distinguere l’estensione del controllo operato dalla commissione di ricorso, da un lato, e l’intensità di tale controllo, dall’altro. Orbene, contrariamente a quanto fa valere la Repubblica federale di Germania, l’intensità del controllo non può essere determinata dai motivi, dagli argomenti e dalle prove addotti dalla parte ricorrente.

216    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’argomento relativo al fatto che l’intensità del controllo non potrebbe dipendere dagli elementi addotti dalla parte ricorrente e pertanto l’insieme degli argomenti della Repubblica federale di Germania diretti a dimostrare che, al punto 122 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo.

iv)    Sugli argomenti relativi al fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla commissione di ricorso, non era impossibile identificare i metaboliti del benpat

217    La Repubblica federale di Germania sostiene che l’affermazione della commissione di ricorso riguardante la pretesa impossibilità di identificare i metaboliti è erronea. In primo luogo, tale affermazione sarebbe fondata sulle linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche. Orbene, dette linee guida si limiterebbero a precisare che, in generale, occorre utilizzare concentrazioni di 100 μg/l per poter rilevare la presenza di metaboliti. Esse non escluderebbero tuttavia che tale rilevamento sia possibile con un livello di concentrazione minore. In secondo luogo, la commissione di ricorso avrebbe perso di vista il fatto che detto metodo è stato adottato nel 2004 e che, da allora, le capacità di rilevamento dei metodi di analisi sono state continuamente migliorate. In terzo luogo, la decisione dell’ECHA conterrebbe prescrizioni relative all’adeguamento delle sperimentazioni, che sarebbero dirette appunto a poter identificare con una probabilità elevata i metaboliti di una sostanza difficilmente solubile. In quarto luogo, i «metodi di prova del 2004» avrebbero potuto essere impiegati con un quantitativo di sostanza due volte minore, e cioè una solubilità di 45 μg/l anziché di 100 μg/l. Ciò sarebbe tanto più vero tenuto conto dei metodi di misurazione attuali.

218    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

219    A questo proposito, in primo luogo, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha escluso che, in occasione del saggio da realizzare secondo il metodo n. 309, possano essere eventualmente identificati metaboliti del benpat. Infatti, come risulta dal punto 123 di detta decisione, tale commissione si è limitata a dichiarare che non era certo che i destinatari della decisione dell’ECHA potessero riuscire a identificare i metaboliti formati a partire dal benpat nell’ambito della realizzazione della sperimentazione in questione. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, nella decisione impugnata, detta commissione non ha affermato che era impossibile l’identificabilità di metaboliti ad una concentrazione inferiore a 100 μg/l.

220    In secondo luogo, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha rimesso in discussione l’obbligo dei destinatari della decisione dell’ECHA di tener conto dei metaboliti del benpat nel caso in cui possano essere identificati metaboliti nell’ambito del saggio da realizzare secondo il metodo n. 309. Al contrario, come risulta dal punto 125 della decisione impugnata, essa ha considerato che, secondo le linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche, in linea di principio, i detti destinatari erano tenuti a compiere tutti i ragionevoli sforzi per identificare e quantificare i principali prodotti di trasformazione realizzando detta sperimentazione e a registrare tali sforzi nella conseguente relazione sullo studio. Essa si è pertanto limitata a rimettere in discussione l’obbligo di risultato riguardante l’identificazione di metaboliti del benpat nel contesto di tale sperimentazione.

221    In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore, a causa del fatto che le linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche non escludevano che un rilevamento della presenza di metaboliti fosse possibile ad un livello di concentrazione inferiore a 100 μg/l.

222    Al riguardo, si deve ricordare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha dichiarato che l’identificazione della presenza di metaboliti ad una concentrazione inferiore a 100 μg/l era impossibile. Al contrario, essa ha mantenuto in essere la decisione dell’ECHA nei limiti in cui essa obbligava i destinatari di tale decisione a compiere tutti i ragionevoli sforzi per identificare e quantificare i principali prodotti di trasformazione nel corso della realizzazione del saggio secondo il metodo n. 309 e a registrare tali sforzi nella conseguente relazione sullo studio.

223    Invece, la commissione di ricorso ha considerato che, nei limiti in cui non era certo che tale identificazione fosse possibile, un obbligo di risultato riguardante l’identificazione dei metaboliti non era giustificato. Orbene, l’eventualità che un’identificazione sia possibile ad una concentrazione di 45 μg/l non è tale da rimettere in discussione la fondatezza di tale considerazione.

224    Pertanto, occorre respingere tale argomento della Repubblica federale di Germania.

225    In quarto luogo, anche supponendo che, con i suoi argomenti, la Repubblica federale di Germania intenda far valere il carattere manifestamente erroneo della valutazione della commissione di ricorso secondo la quale non era certo che metaboliti del benpat potessero essere identificati nell’ambito di un saggio da realizzare secondo il metodo n. 309, pure tali argomenti debbono essere respinti.

226    In tale contesto, si deve ricordare che, ai punti da 121 a 123 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che risultava dalle linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche che, a causa dei limiti analitici, se la sostanza sperimentata fosse applicata ad una concentrazione di 100 μg/l, non era realistico sperare che una sperimentazione permettesse di identificare i metaboliti di detta sostanza, poiché quest’ultima presenterebbe una solubilità massima di 45 μg/l e che né l’ECHA né le società intervenienti erano state in grado di identificare un metodo adeguato per identificare i principali prodotti di trasformazione che si sarebbero probabilmente formati durante la realizzazione di detta sperimentazione.

227    Occorre altresì ricordare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il sindacato operato dal giudice dell’Unione è limitato qualora si tratti della valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi. Infatti, riguardo a siffatte valutazioni, il giudice dell’Unione si limita a esaminare se esse siano viziate da un errore manifesto, da uno sviamento di potere o se l’autore della decisione abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale (v. sentenza del 21 luglio 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 60 e giurisprudenza citata).

228    Occorre pertanto verificare se gli argomenti della Repubblica federale di Germania siano tali da dimostrare che, per quanto riguarda la valutazione in questione, la commissione di ricorso ha commesso un errore manifesto, uno sviamento di potere o se essa abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.

229    Come primo punto, la Repubblica federale di Germania fa valere che il metodo n. 309 è stato adottato nel 2004 e che, da allora, le capacità di rilevamento dei metodi di analisi sono state continuamente migliorate.

230    Al riguardo, dev’essere rilevato che, ai punti da 121 a 123 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non solamente ha esposto le ragioni per le quali non era certo che metaboliti del benpat potessero essere identificati nel contesto di un saggio da realizzare secondo il metodo n. 309, ma ha altresì constatato che né le società intervenienti, né l’ECHA, né l’autorità designata erano state in grado di individuare un metodo adeguato per identificare i principali prodotti di trasformazione che si sarebbero probabilmente formati durante la realizzazione di detta sperimentazione.

231    Di conseguenza, l’argomentazione circostanziata della Repubblica federale di Germania relativa al continuo miglioramento delle capacità di rilevamento dei metodi di analisi non è tale da dimostrare che la valutazione in questione della commissione di ricorso è manifestamente erronea.

232    Come secondo punto, la Repubblica federale di Germania fa valere che la decisione dell’ECHA conteneva precisazioni relative all’adeguamento delle sperimentazioni che mirerebbero appunto a poter identificare con un grado di probabilità elevato i metaboliti di una sostanza difficilmente solubile.

233    A questo proposito, occorre constatare che la Repubblica federale di Germania si limita a far riferimento alle precisazioni contenute nella decisione dell’ECHA, ma non indica di quali precisazioni si tratti e non espone le ragioni per le quali siffatte precisazioni potrebbero dimostrare che la valutazione della commissione di ricorso esposta al precedente punto 226 è manifestamente erronea.

234    In ogni caso, si deve necessariamente constatare che la Repubblica federale di Germania si limita a far valere che le precisazioni contenute nella decisione dell’ECHA erano dirette a permettere di identificare con un grado di probabilità elevato i metaboliti di una sostanza difficilmente solubile, ma non dimostra che sia certo che tali precisazioni permettessero di identificare metaboliti del benpat nell’ambito di un saggio realizzato secondo il metodo n. 309.

235    Pertanto, questo argomento non è tale da dimostrare che la controversa valutazione della commissione di ricorso sia manifestamente erronea.

236    Come terzo punto, la Repubblica federale di Germania sostiene che il suo personale scientifico suppone che i «metodi del saggio del 2004» avrebbero potuto essere impiegati con un quantitativo di sostanza due volte minore, e cioè una solubilità di 45 μg/l anziché di 100 μg/l.

237    A tal riguardo, basta rilevare che la Repubblica federale di Germania si limita a formulare una supposizione. Orbene, per sua stessa natura, una supposizione non è idonea a dimostrare che la controversa valutazione della commissione di ricorso sia manifestamente erronea.

238    In ogni caso, si deve rilevare che la Repubblica federale di Germania non indica in maniera circostanziata su quali elementi tale supposizione sia fondata.

239    Come quarto punto, la Repubblica federale di Germania fa valere che la decisione dell’ECHA non ha imposto ai dichiaranti l’identificazione della totalità dei metaboliti formati, ma unicamente dei metaboliti principali, e cioè dei principali prodotti di degradazione.  Orbene, di per sé solo, neppure tale argomento può dimostrare l’esistenza di un errore manifesto che vizi la controversa valutazione della commissione di ricorso.

240    Pertanto, gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla commissione di ricorso, non era impossibile identificare i metaboliti del benpat devono essere respinti nel loro insieme.

v)      Sugli argomenti relativi al fatto che l’identificazione dei metaboliti costituisce uno degli elementi del metodo n. 309

241    La Repubblica federale di Germania sostiene che l’identificazione dei metaboliti costituisce uno degli elementi del metodo n. 309 che sarebbe abitualmente prescritto dalle linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche nonché dalla trasposizione corrispondente contenuta nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento n. 1907/2006 (GU 2008, L 142, pag. 1), quale modificato ai fini del suo adeguamento al progresso tecnico dal regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009 (GU 2009, L 220, pag. 1). Sarebbe inerente a tale metodo il fatto che non sarebbe certo che la sperimentazione possa identificare effettivamente i metaboliti controversi e che l’onere della gestione dettagliata dei metaboliti gravi sul dichiarante. Non sarebbe possibile prevedere chiaramente né il risultato né lo svolgimento della sperimentazione secondo tale metodo e si verificherebbe che, nel corso di tale sperimentazione, la persona responsabile della valutazione debba adottare e applicare altre decisioni al fine di soddisfare al meglio gli obiettivi di detta valutazione. Le specifiche relative alla sperimentazione condotta secondo detto metodo non possono quindi essere qualificate come sproporzionate.

242    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

243    A tale riguardo, si deve ricordare che è stato esposto al precedente punto 219 che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha annullato la decisione dell’ECHA nella parte in cui quest’ultima decisione prevedeva un obbligo per i suoi destinatari di realizzare un saggio secondo il metodo n. 309, ma unicamente nella parte in cui la stessa prevedeva un obbligo di risultato riguardante l’identificazione dei metaboliti nel contesto della realizzazione di tale sperimentazione.

244    Pertanto, salvo l’obbligo di risultato relativo all’identificazione dei metaboliti del benpat, le specifiche relative allo svolgimento del saggio da realizzare secondo il metodo n. 309 non sono state rimesse in discussione dalla commissione di ricorso.

245    Gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che l’identificazione dei metaboliti costituisce uno degli elementi del metodo n. 309 devono essere respinti.

vi)    Sugli argomenti relativi al fatto che il metodo n. 309 può essere maggiormente precisato

246    La Repubblica federale di Germania fa valere che una definizione più precisa del metodo n. 309 è possibile. Nell’ambito della valutazione di una sostanza, i metodi di sperimentazione previsti dalla normativa potrebbero essere specificati, o addirittura parzialmente modificati, in maniera tale da poter ottimizzare i risultati, in determinati casi, grazie ad adeguamenti mirati. L’identificazione dei metaboliti nell’ambito di un saggio realizzato secondo il metodo n. 309 sarebbe utile anche per preparare un eventuale saggio secondo il metodo n. 308. In tale contesto, la Repubblica federale di Germania sostiene altresì che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto separare la richiesta di realizzare il saggio secondo il metodo n. 309 dall’identificazione dei metaboliti. Da un lato, la soppressione delle specifiche relative all’identificazione dei metaboliti comporterebbe dilazioni artificiose, che ritarderebbero inutilmente l’identificazione, e un’aggiunta di spese per la raccolta dei dati necessari. Dall’altro lato, ciò avrebbe reso più complicati la realizzazione successiva e il successo di un saggio secondo il metodo n. 308.

247    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

248    Gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che il metodo n. 309 può essere maggiormente precisato debbono essere respinti. Essi non sono tali da rimettere in discussione le considerazioni della commissione di ricorso.

249    Infatti, come viene esposto ai precedenti punti 243 e 244, nella decisione impugnata la commissione di ricorso non ha rimesso in discussione né l’utilizzazione del metodo n. 309, né la possibilità di modificare tale metodo. Essa si è limitata ad annullare la decisione dell’ECHA nella parte in cui quest’ultima prevedeva un obbligo di risultato per quanto riguarda l’identificazione dei metaboliti, per il fatto che non era certo che i destinatari di tale decisione fossero in grado di identificare i metaboliti del benpat secondo detto metodo.

vii) Sull’argomento relativo al preteso carattere contraddittorio della decisione impugnata

250    La Repubblica federale di Germania sostiene che la decisione impugnata è contraddittoria. Da una parte, la commissione di ricorso avrebbe annullato l’obbligo di identificare i metaboliti al punto 1 di detta decisione. Dall’altra parte, nella motivazione di tale decisione, essa avrebbe ammesso di non poter escludere che nessun risultato utilizzabile sui metaboliti fosse ottenuto e avrebbe precisato che i destinatari della decisione dell’ECHA avrebbero dovuto fare tutto il possibile per quantificare i principali prodotti di trasformazione durante la realizzazione del saggio secondo il metodo n. 309 e dettagliare tali sforzi nella corrispondente relazione sullo studio effettuato.

251    L’ECHA, sostenuta dalla Commissione, e le società intervenienti contestano tali argomenti.

252    L’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al preteso carattere contraddittorio della decisione impugnata dev’essere respinto.

253    Infatti, come viene esposto ai precedenti punti 243 e 244, la commissione di ricorso ha annullato la decisione dell’ECHA nella parte in cui detta decisione prevedeva un obbligo di risultato per quanto riguarda l’identificazione dei metaboliti. Orbene, in tale contesto, essa non si è fondata sulla considerazione secondo la quale non era certo che siffatta identificazione fosse possibile per quanto riguarda i metaboliti del benpat.

254    Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, l’affermazione della commissione di ricorso contenuta al punto 125 della decisione impugnata secondo la quale, nel contesto della realizzazione del saggio secondo le linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche, i destinatari di tale decisione rimanevano tenuti a compiere tutti i ragionevoli sforzi per identificare e quantificare i principali prodotti di trasformazione e a registrare tali sforzi nella conseguente relazione sullo studio non può essere considerata in contraddizione con l’annullamento da parte della commissione di ricorso della decisione dell’ECHA nella parte in cui quest’ultima decisione prevedeva un obbligo di risultato per quanto riguarda l’identificazione dei metaboliti.

viii) Sull’argomento relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

255    La Repubblica federale di Germania fa valere che la commissione di ricorso ha violato l’obbligo di motivazione. Le ragioni indicate nella decisione impugnata non giustificherebbero l’annullamento della richiesta relativa all’identificazione dei metaboliti, ma anzi il mantenimento di quest’ultima.

256    L’ECHA, sostenuta dalla Commissione, e le società intervenienti contestano tale argomento.

257    A tale riguardo, da una parte, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 22 marzo 2001, Francia/Commissione, C‑17/99, EU:C:2001:178, punto 35). Pertanto, si deve respingere la tesi della Repubblica federale di Germania diretta a rimettere in discussione la fondatezza delle considerazioni della commissione di ricorso in quanto detta tesi è addotta a sostegno del suo argomento relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione.

258    Dall’altra parte, nei limiti in cui, con la sua tesi, la Repubblica federale di Germania sosterrebbe, in sostanza, che il preteso carattere contraddittorio del ragionamento della commissione di ricorso non le permette di comprendere se la decisione impugnata fosse correttamente fondata o eventualmente inficiata da un vizio, basta ricordare, rinviando ai precedenti punti da 252 a 254, che le considerazioni della commissione di ricorso svolte ai punti da 118 a 125 della decisione impugnata non sono contraddittorie.

259    Ne consegue che l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione deve anch’esso essere respinto.

ix)    Sull’argomento relativo al fatto che la commissione di ricorso ha introdotto una soglia di probabilità sostanzialmente imprecisa e non quantificata

260    La Repubblica federale di Germania fa valere che l’orientamento della commissione di ricorso ignora il criterio pertinente relativo al principio di proporzionalità. La questione pertinente sarebbe quella di stabilire se, allo stato degli studi tossicologici previsti dalla normativa, appaia ragionevole e opportuno realizzare una sperimentazione. In altri termini, occorrerebbe determinare se tale sperimentazione possa identificare un rischio, benché la sua utilità nel caso concreto non sia certa. Orbene, nella decisione impugnata, detta commissione avrebbe introdotto una soglia di probabilità sostanzialmente imprecisa e non quantificata.

261    L’ECHA, sostenuta dalla Commissione, e le società intervenienti contestano tale argomento.

262    A tale riguardo, in primo luogo, si deve ricordare che la commissione di ricorso ha effettivamente considerato che l’ECHA non poteva legittimamente prevedere un obbligo di identificare i metaboliti del benpat se non era certo che tali metaboliti potessero essere identificati in occasione di un saggio da realizzare secondo il metodo n. 309. Tuttavia, non può essere contestato a detta commissione il fatto di aver considerato che l’ECHA non poteva legittimamente prevedere un obbligo di risultato per i destinatari della sua decisione, mentre non era certo che l’identificazione dei metaboliti del benpat potesse essere realizzata conformemente a tale metodo.

263    In secondo luogo, relativamente all’obbligo di realizzare un saggio secondo il metodo n. 309, basta ricordare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha rimesso in discussione tale obbligo. Pertanto, in tale decisione, detta commissione non ha modificato la soglia di probabilità da raggiungere per giustificare una richiesta di realizzare detta sperimentazione. Al contrario, come risulta dal punto 125 di detta decisione, tale commissione ha considerato che, secondo le linee guida 309 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche, i destinatari della decisione dell’ECHA erano tenuti a compiere tutti i ragionevoli sforzi per identificare e quantificare i principali prodotti di trasformazione nel contesto della realizzazione di tale sperimentazione e a registrare tali sforzi nella conseguente relazione sullo studio.

264    Pertanto, occorre respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che la commissione di ricorso ha introdotto una soglia di probabilità sostanzialmente imprecisa e non quantificata e, di conseguenza, l’insieme degli argomenti riguardante l’esame della seconda parte del primo motivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

2)      Sugli argomenti riguardanti l’esame della terza parte del primo motivo dinanzi alla commissione di ricorso

265    Nella sua decisione, l’ECHA ha previsto una richiesta di informazioni supplementari nel caso in cui il saggio realizzato secondo il metodo n. 309 non permettesse di accertare se il benpat fosse persistente o molto persistente ai sensi dei punti 1.1.1. e 1.2.1. dell’allegato XIII del regolamento n. 1907/2006. In tale ipotesi, era previsto che fosse effettuato un saggio di simulazione dei sedimenti realizzato conformemente al metodo n. 308 con il componente R-898 in luogo del benpat.

266    Nell’ambito del punto III.4 della motivazione della sua decisione, l’ECHA ha precisato che i sedimenti erano anche una sede ambientale problematica. Il benpat sarebbe stato molto adsorbente e, di conseguenza, esso si adsorbirebbe rapidamente e ad un grado elevato sui sedimenti. A suo parere, era altresì probabile che un livello elevato di residui non estraibili sarebbe stato prodotto nell’ambito del saggio condotto secondo il metodo n. 308 e sarebbe stato probabilmente difficile separare la degradazione dai processi di dissipazione. Al fine di facilitare l’interpretazione dei dati occorrerebbe rispettare talune condizioni. Per valutare la persistenza del benpat, sarebbe necessario operare una distinzione tra la semplice eliminazione e la degradazione. A tal fine, il rilevamento e l’identificazione dei metaboliti sarebbero condizioni fondamentali. Una temperatura elevata favorirebbe la vitalità dell’inoculo, la probabilità di formazione di metaboliti e la possibilità di identificazione dei metaboliti rispetto ad una temperatura più bassa. Di conseguenza, il saggio dovrebbe essere effettuato a 20 °C, ma tale temperatura dovrebbe essere ridotta a 12 °C utilizzando l’equazione di Arrhenius. L’R-898 dovrebbe essere utilizzato in luogo del benpat.

267    Nell’ambito della terza parte del primo motivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le società intervenienti hanno fatto valere, in sostanza, che, a causa delle proprietà del benpat, un saggio condotto secondo il metodo n. 308 non era idoneo per esaminare la sua persistenza.

268    Ai punti da 133 a 142 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato tali argomenti.

269    Al punto 136 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che il benpat presentava difficoltà particolari nel contesto della realizzazione di un saggio secondo il metodo n. 308. Non solamente il benpat potrebbe passare dalla fase acquosa alla fase solida del sistema di sperimentazione, ma potrebbe anche formare residui non estraibili nella fase solida. Come entrambe le parti dinanzi ad essa avrebbero confermato durante l’audizione, non sarebbe attualmente certo che sia possibile identificare e quantificare i residui non estraibili formati dalla sostanza nell’ambito di un saggio condotto conformemente a detto metodo. Secondo detta commissione, non era certo che tale sperimentazione permetta in pratica di misurare l’adsorbimento o la decomposizione della sostanza controversa.

270    Al punto 137 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha fatto osservare che una relazione del progetto d’iniziativa di ricerca a lungo termine del Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica (CEFIC) sollevava un certo numero di interrogativi quanto all’idoneità del metodo n. 308 ai fini della valutazione di sostanze quali il benpat. Essa ha anche fatto rilevare che l’autorità designata e l’ECHA avevano confermato nel corso dell’audizione dinanzi ad essa che non esisteva attualmente alcun modo di procedere generalmente accettato per far rientrare i residui non estraibili nella valutazione ambientale di una sostanza.

271    Al punto 138 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che, sulla base degli elementi di prova e degli argomenti presentati dinanzi ad essa, non esisteva a quel momento alcun consenso scientifico quanto alla maniera in cui i risultati di un saggio condotto secondo il metodo n. 308 dovevano essere valutati per quanto riguarda l’identità e le proprietà dei residui non estraibili.

272    Al punto 139 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che la decisione dell’ECHA imponeva la realizzazione di un saggio secondo il metodo n. 308 unicamente ove il saggio da realizzare secondo il metodo n. 309, compresa l’identificazione dei metaboliti, non permettesse di dimostrare la persistenza del benpat. Dato che l’obbligo di misurare i metaboliti formati nel contesto di quest’ultima sperimentazione era stato annullato, tale identificazione era incerta. Essa ha altresì affermato che, non appena fossero state disponibili informazioni relative ai metaboliti, esse avrebbero dovuto essere valutate e la realizzazione di uno studio secondo il metodo n. 308 avrebbe potuto eventualmente essere richiesta.

273    Al punto 140 della decisione impugnata, la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che l’ECHA non aveva dimostrato che un saggio da realizzare secondo il metodo n. 308 fosse idoneo a determinare la persistenza del benpat.

274    Al punto 141 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha escluso che fosse eventualmente possibile che un saggio condotto secondo il metodo n. 308 permettesse di determinare la persistenza del benpat. Infatti, essa ha fatto rilevare che l’ECHA avrebbe potuto essere in grado di dimostrare in un momento successivo che uno studio realizzato conformemente a tale metodo fosse idoneo per studiare la persistenza del benpat, compreso un metodo che prevedesse l’esame dell’idoneità e delle proprietà dei suoi metaboliti. Tuttavia, a suo parere, la giustificazione da parte dell’ECHA di un siffatto studio avrebbe dovuto tener conto di ogni altra informazione pertinente e divenuta di recente disponibile come i risultati del saggio da realizzare conformemente al metodo n. 309.

275    Al punto 142 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che, per queste ragioni, il terzo motivo del primo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto doveva essere accolto e la decisione dell’ECHA doveva essere annullata nella parte in cui richiedeva la realizzazione del saggio secondo il metodo n. 308.

276    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo e della seconda parte del sesto motivo del presente ricorso, la Repubblica federale di Germania fa valere che tali considerazioni della commissione di ricorso sono viziate da errore.

277    In un primo momento, occorre pronunciarsi sull’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo. In un secondo momento, saranno esaminati gli argomenti diretti a rimettere in questione la fondatezza delle considerazioni di detta commissione.

i)      Sugli argomenti diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo

278    Nel contesto della seconda parte del quarto motivo e della seconda parte del sesto motivo del ricorso dinanzi al Tribunale, la Repubblica federale di Germania fa valere che, al punto 136 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo. A suo parere, in detto punto, la commissione in parola ha contraddetto la valutazione degli Stati membri concernente la questione di stabilire se il saggio da realizzare secondo il metodo n. 308 fosse idoneo. Orbene, si dovrebbe attribuire al comitato degli Stati membri un ampio potere discrezionale tenuto conto della sua funzione di comitato di esperti e della sua composizione con membri vincolati dalle istruzioni dei rispettivi Stati membri. Pertanto, tale commissione disporrebbe unicamente di un potere di controllo limitato, la cui intensità sarebbe analoga al sindacato esercitato dai giudici sulle decisioni discrezionali.

279    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

280    Gli argomenti della Repubblica federale di Germania diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo devono essere respinti per gli stessi motivi enunciati ai precedenti punti da 190 a 216.

ii)    Sugli argomenti diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle considerazioni della commissione di ricorso

281    Nell’ambito della seconda parte del sesto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere argomenti diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle considerazioni sulle quali la commissione di ricorso ha fondato la sua conclusione secondo la quale non era dimostrato che il saggio di simulazione dei sedimenti condotto conformemente al metodo n. 308 e richiesto dall’ECHA nella sua decisione non era idoneo. Essa riconosce che una parte del benpat è irreversibilmente legata a determinate sedi ambientali e non può quindi essere rilevata in tali sedi, il che può comportare difficoltà per procedere ad una valutazione sperimentale della ripartizione della sostanza nel sistema di test e della percentuale di degradazione da indicare. Tuttavia, a suo parere, il comitato degli Stati membri ha giustamente considerato che esisteva una effettiva possibilità che il saggio realizzato secondo il metodo n. 308 producesse risultati realistici e utilizzabili, malgrado problemi legati ai residui non estraibili.

282    In primo luogo, la Repubblica federale di Germania fa valere che l’orientamento della commissione di ricorso tiene in non cale il criterio pertinente relativo al principio di proporzionalità. La questione pertinente sarebbe quella di stabilire se, allo stato degli studi tossicologici previsti dalla normativa, appaia ragionevole e opportuno realizzare una sperimentazione. In altri termini, occorrerebbe determinare se tale sperimentazione sia in grado di individuare un rischio, benché la sua utilità nel caso concreto non sia certa. Le richieste di informazioni supplementari non avrebbero ripercussioni dirette sul valore commerciale del benpat, ma costituirebbero soltanto una tappa intermedia prima di eventuali misure di gestione dei rischi. Alla luce dell’obiettivo del regolamento n. 1907/2006, che è quello di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, dell’ambiente e del principio di precauzione, l’individuazione dei rischi avrebbe dovuto essere particolarmente agevole e ampiamente possibile. Un grado di probabilità troppo elevato non può quindi essere richiesto quanto alla capacità dei test di individuare una determinata proprietà poiché, in caso contrario, solo i test i cui risultati siano relativamente prevedibili saranno autorizzati. Tuttavia, solo in via del tutto eccezionale potrebbe essere previsto prima della realizzazione di un saggio che quest’ultimo permetta effettivamente di ottenere l’informazione voluta o che altre sperimentazioni siano necessarie per individuare il rischio esistente. Secondo la Repubblica federale di Germania, detta commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la misura perseguisse lo scopo voluto e se essa fosse idonea a raggiungerlo, esaminando se le considerazioni del comitato degli Stati membri fossero manifestamente erronee.

283    La strategia di sperimentazione prevista dalla decisione dell’ECHA avrebbe soddisfatto tale criterio. Per contro, detta strategia, quale modificata dalla commissione di ricorso, non avrebbe soddisfatto tale criterio. Le modifiche effettuate da detta commissione sarebbero state fondate sull’idea secondo cui una sperimentazione può essere richiesta solo se può essere previsto in maniera sufficientemente certa che essa permetterà di ottenere risultati concludenti sulla proprietà studiata. Così procedendo, tale commissione avrebbe introdotto una soglia di probabilità sostanzialmente imprecisa e non quantificata. Sarebbe difficile prevedere in che misura una sperimentazione permetta alla fine di valutare la presenza o l’assenza della proprietà studiata. Tale soglia ridurrebbe sensibilmente le possibilità di ottenere informazioni attraverso il regolamento n. 1907/2006. Un orientamento del genere non sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti da detto regolamento. In particolare esso non sarebbe conforme al principio di precauzione, che imporrebbe di raccogliere tutte le informazioni connesse con i rischi. Le richieste di sperimentazioni in essere dopo la decisione impugnata sarebbero meno idonee a individuare il carattere di persistenza rispetto alla decisione dell’ECHA. In definitiva, ciò avrebbe avuto come conseguenza che la strategia di sperimentazione, quale modificata nella decisione impugnata, ostacolerebbe l’obiettivo di chiarimento.

284    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

285    A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, quest’ultimo ha effettivamente lo scopo di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, seconda frase, di tale regolamento, le disposizioni di quest’ultimo si fondano sul principio di precauzione.

286    Tuttavia, il regolamento n. 1907/2006 non può essere interpretato unicamente alla luce dell’obiettivo consistente nell’assicurare un livello elevato di protezione della salute umana, dell’ambiente e del principio di precauzione. Infatti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, quest’ultimo mira altresì ad assicurare la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano nonché la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Inoltre, occorre altresì tener conto della libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali e, se del caso, dell’obiettivo consistente nell’evitare le sperimentazioni sugli animali, che risulta in particolare dal considerando 47 di tale regolamento.

287    Il criterio pertinente relativo al principio di proporzionalità è il risultato della ponderazione dei vari obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1907/2006 e della messa in atto del principio di precauzione. In applicazione di tale criterio, per giustificare una richiesta di realizzare una sperimentazione, l’ECHA deve non soltanto dimostrare l’esistenza di un rischio potenziale per la salute umana o per l’ambiente e la necessità di chiarire tale rischio, ma provare altresì che esista una possibilità realistica che l’informazione richiesta permetta di adottare migliori misure di gestione dei rischi.

288    Alla luce di tali considerazioni, non può quindi essere contestato alla commissione di ricorso il fatto di aver considerato che una richiesta di realizzare una sperimentazione prevista in una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza era idonea qualora esistesse una possibilità realistica che tale sperimentazione producesse risultati adeguati per detta valutazione.

289    Alla luce di tali considerazioni, non può essere contestato alla commissione di ricorso il fatto di aver considerato che qualora, a causa delle caratteristiche particolari di una sostanza, esistessero dubbi fondati sulla questione se il metodo di sperimentazione deciso dall’ECHA permettesse di produrre risultati adeguati per la valutazione di una sostanza, l’ECHA era tenuta a dimostrare che, malgrado tali dubbi, esisteva una realistica possibilità che il metodo permettesse di produrre risultati adeguati.

290    Tenuto conto di tali considerazioni, si devono respingere gli argomenti della Repubblica federale di Germania fondati sul fatto che la commissione di ricorso ha tenuto in non cale il criterio pertinente relativo al principio di proporzionalità introducendo una soglia di probabilità troppo elevata.

291    In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania adduce argomenti diretti a dimostrare il carattere erroneo della valutazione della commissione di ricorso secondo la quale l’ECHA non ha dimostrato l’esistenza di una realistica possibilità che il saggio da realizzare secondo il metodo n. 308 producesse risultati adeguati per la valutazione del benpat.

292    In tale contesto, si deve rilevare che la valutazione controversa è fondata sull’esame di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi e ricordare che, alla luce dei limiti del sindacato del giudice dell’Unione al riguardo, occorre verificare se gli argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania siano tali da dimostrare che, per quanto riguarda detta valutazione, la commissione di ricorso abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere ovvero se essa abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale (v. precedente punto 227).

293    Come primo punto, si deve respingere l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo al fatto che tutti gli Stati membri in seno al comitato degli Stati membri hanno ritenuto che esistesse un’effettiva possibilità che il saggio da realizzare secondo il metodo n. 308 producesse risultati realistici e utilizzabili malgrado problemi legati ai residui non estraibili del benpat.  Infatti, in quanto tale, questo argomento non può dimostrare l’esistenza di un errore manifesto per quanto riguarda la valutazione controversa.

294    Come secondo punto, la Repubblica federale di Germania fa valere che la richiesta di realizzare il saggio secondo il metodo n. 308 contenuta nella decisione dell’ECHA corrispondeva allo stato degli studi tossicologici previsti dalla normativa in ordine alla procedura da seguire per valutare il criterio di persistenza, come previsto dalle linee guida 308 dell’OCSE per le sperimentazioni di sostanze chimiche. Le considerazioni della commissione di ricorso rimetterebbero in discussione tale metodo in quanto tale e non sarebbero quindi conformi al regolamento n. 440/2008.

295    A questo proposito, da una parte, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha rimesso in discussione il metodo n. 308 in quanto tale. Al contrario, come risulta dal punto 141 di detta decisione, tale commissione ha considerato che un saggio realizzato conformemente a tale metodo poteva essere idoneo nella misura in cui l’ECHA fosse in grado di dimostrare che, malgrado i problemi relativi ai residui non estraibili del benpat, una siffatta sperimentazione sarebbe stata idonea a produrre risultati adeguati per la valutazione del carattere persistente del benpat nella sede ambientale dei sedimenti.

296    Dall’altra parte, alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti punti da 285 a 290, non può essere contestato alla commissione di ricorso il fatto di non essersi limitata ad esaminare in astratto se il metodo 308 fosse idoneo per valutare la persistenza di sostanze nella sede ambientale dei sedimenti, ma di aver esaminato tale questione in maniera più concreta per quanto riguarda il benpat, tenendo conto delle caratteristiche particolari di tale sostanza.

297    Pertanto, l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo il quale le considerazioni della commissione di ricorso rimetterebbero in discussione il metodo n. 308 in quanto tale e non sarebbero quindi conformi al regolamento n. 440/2008 dev’essere respinto.

298    Come terzo punto, la Repubblica federale di Germania sostiene che la commissione di ricorso non rimette in discussione il fatto che sia possibile ottenere risultati concludenti seguendo il metodo n. 308.

299    Al riguardo, si deve rilevare che, al punto 141 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha – è vero – escluso che, malgrado i problemi connessi ai residui non estraibili, il metodo n. 308 possa produrre risultati realistici ed utilizzabili. Tuttavia, in detto punto, tale commissione ha affermato che, al fine di dimostrare l’esistenza di una realistica possibilità che un saggio realizzato secondo tale metodo producesse risultati adeguati ai fini della valutazione del benpat, spettava all’ECHA provare che, malgrado tali problemi, una siffatta possibilità era realistica.

300    In sostanza, anche se la commissione di ricorso non ha escluso che possa essere dimostrata l’esistenza di una realistica possibilità che un saggio realizzato secondo il metodo n. 308 produca risultati adeguati ai fini della valutazione del benpat, malgrado i problemi legati alla formazione dei residui non estraibili, essa ha considerato che, in tale fase, l’ECHA non lo aveva dimostrato.

301    L’argomento della Repubblica federale di Germania relativo alla mancata contestazione, da parte della commissione di ricorso, del fatto che fosse possibile ottenere risultati concludenti seguendo il metodo n. 308 deve pertanto essere respinto.

302    Come quarto punto, la Repubblica federale di Germania sostiene che il ragionamento seguito dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata è circolare, in quanto detta commissione giustifica la mancanza di prospettive di successo di un saggio realizzato secondo il metodo n. 308 con il fatto che tale commissione ha soppresso le specifiche relative all’identificazione dei metaboliti nell’ambito del test da realizzare secondo il metodo n. 309. La finalità della strategia di sperimentazione introdotta sarebbe appunto consistita nel far sì che le informazioni sui metaboliti già ottenute, se del caso, nel saggio realizzato secondo il metodo n. 309 potessero essere utilizzate nell’ambito del saggio condotto secondo il metodo n. 308, che presenterebbe difficoltà al riguardo. Ciò evidenzierebbe molto chiaramente a che punto le dichiarazioni relative a un’identificazione dei metaboliti il più possibile ampia nell’ambito di un saggio condotto secondo il metodo n. 309 sarebbero essenziali ai fini del successo delle strategie relative all’individuazione del criterio di persistenza.

303    A questo proposito, innanzitutto, si deve ricordare che la commissione di ricorso ha effettivamente annullato l’obbligo di risultato per l’identificazione di metaboliti nell’ambito del saggio realizzato secondo il metodo n. 309, per il fatto che non era certo che tale identificazione fosse possibile. Orbene, come è stato esposto ai precedenti punti da 169 a 264, nessuno degli argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania è tale da rimettere validamente in discussione le considerazioni della commissione di ricorso che giustificano tale decisione.

304    Dopodiché, si deve ricordare che, come affermato dalla commissione di ricorso al punto 125 della decisione impugnata, l’annullamento dell’obbligo di risultato riguardante l’identificazione di metaboliti nell’ambito di un saggio da realizzare secondo il metodo n. 309 non rimetteva in discussione l’obbligo delle società intervenienti di compiere tutti i ragionevoli sforzi per identificare e quantificare i principali prodotti di trasformazione dell’ambito della realizzazione di tale sperimentazione e di registrare tali sforzi nella conseguente relazione sullo studio. Pertanto, non si può ritenere che detta commissione abbia indebitamente limitato detta sperimentazione e quindi non può neppure esserle contestato il fatto di aver indebitamente limitato la prospettiva di successo del saggio secondo il metodo n. 308.

305    Infine, occorre rilevare che il motivo per il quale la commissione di ricorso ha annullato la richiesta dell’ECHA di realizzare il saggio secondo il metodo n. 308 era che tale agenzia non aveva dimostrato che, malgrado i problemi legati al fatto che il benpat produceva residui non estraibili, esistesse una possibilità realistica che il saggio condotto secondo detto metodo producesse risultati adeguati ai fini della valutazione di tale sostanza.

306    Alla luce di tali considerazioni, l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo ad un ragionamento circolare della commissione di ricorso nella decisione impugnata dev’essere respinto.

307    Come quinto punto, la Repubblica federale di Germania sostiene che né il fatto che un saggio da realizzare secondo il metodo n. 308 sia difficile da realizzare, né il fatto che non sia certo che esso permetta di ottenere informazioni sufficienti sui residui non estraibili e sui metaboliti osterebbero a che la realizzazione di tale sperimentazione sia richiesta. Se così non fosse, sostanze difficili da studiare non potrebbero essere sottoposte ad alcuna sperimentazione.

308    A tale riguardo, da un lato, si deve rilevare che la commissione di ricorso non si è fondata sulla considerazione secondo la quale era difficile realizzare un saggio secondo il metodo n. 308, ma sulla considerazione secondo la quale l’ECHA non aveva dimostrato che esistesse una possibilità realistica che detta sperimentazione producesse risultati adeguati ai fini della valutazione del benpat.

309    Dall’altro lato, si deve rilevare che, neppure ai punti 136 e 138 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è fondata sull’incertezza inerente ad ogni ricerca sperimentale. Al contrario, essa ha rilevato che, per quanto riguarda il benpat, esisteva un problema particolare riguardante l’applicazione del metodo n. 308, che era legato al fatto che tale sostanza potrebbe non soltanto passare dalla fase acquosa alla fase solida del sistema di sperimentazione, ma anche formare residui non estraibili nella fase solida. Inoltre, essa ha esposto, in sostanza, che, nel corso del procedimento svoltosi dinanzi ad essa, l’ECHA non era stata in grado di dimostrare che, malgrado tale problema, la realizzazione di una sperimentazione secondo detto metodo avrebbe potuto permettere di misurare l’adsorbimento e la degradazione di tale sostanza. Pertanto, in detta decisione, essa si è fondata sulla considerazione secondo la quale esistevano dubbi fondati in ordine alla questione di stabilire se, a causa delle caratteristiche particolari di detta sostanza, esistesse una realistica possibilità che un saggio realizzato secondo il metodo n. 308 permettesse di trarre conclusioni sul carattere persistente di tale sostanza nella sede ambientale dei sedimenti. Orbene, tenuto conto delle considerazioni svolte ai precedenti punti da 282 a 290, un orientamento del genere non può essere considerato manifestamente erroneo.

310    Ne consegue che l’argomento della Repubblica federale di Germania relativo alla circostanza che né il fatto che un saggio da realizzare secondo il metodo n. 308 sia difficile da realizzare, né il fatto che non sia certo che esso permetta di ottenere sufficienti informazioni sui residui non estraibili e sui metaboliti osterebbero a che la realizzazione di tale sperimentazione sia richiesta dev’essere respinto.

311    Pertanto, occorre respingere tutti gli argomenti diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle considerazioni della commissione di ricorso e, di conseguenza, l’insieme degli argomenti riguardanti l’esame della terza parte del primo motivo dinanzi alla commissione di ricorso.

2.      Sugli argomenti riguardante lesame del secondo motivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso

312    Ai punti da 156 a 161 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato e respinto il secondo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto.

313    Nell’ambito della seconda parte del quarto motivo del presente ricorso, la Repubblica federale di Germania fa valere che, in tale parte della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha commesso un errore. A suo parere, al punto 159 di detta decisione, tale commissione ha esercitato un controllo di intensità eccessiva e ha interferito nel ruolo del comitato degli Stati membri.

314    L’ECHA, la Commissione e le società intervenienti contestano tali argomenti.

315    Gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi ad un errore che vizia i punti da 156 a 161 della decisione impugnata devono essere respinti in quanto inconferenti. Infatti, come risulta dal precedente punto 34, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento di detta decisione nella parte in cui la commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione dell’ECHA. Orbene, il punto 159 della decisione impugnata rientra in una parte di quest’ultima nella quale tale commissione ha respinto il secondo motivo del ricorso dinanzi ad essa dedotto.

316    Pertanto, gli argomenti della Repubblica federale di Germania riguardanti l’esame del secondo motivo dinanzi alla commissione di ricorso devono essere respinti.

3.      Sugli argomenti riguardanti il terzo motivo dinanzi alla commissione di ricorso e il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata

317    A pagina 7 della sua decisione, l’ECHA ha constatato che esistevano dati probanti da cui risultava che il benpat era bioaccumulabile e tossico e che, essendo soddisfatti i criteri di bioaccumulo e di tossicità, occorreva valutare il criterio di persistenza.

318    Nell’ambito del terzo motivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, le società intervenienti hanno fatto valere che le considerazioni dell’ECHA riguardanti il carattere bioaccumulabile del benpat erano viziate da errori.

319    Ai punti da 166 a 171 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato tali argomenti.

320    Al punto 166 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che tali considerazioni dell’ECHA si collocavano in una parte della sua decisione nella quale essa aveva esposto le ragioni che giustificavano le richieste di informazioni supplementari in ordine al carattere persistente del benpat. A suo parere, in tale contesto, le informazioni sul carattere bioaccumulabile di tale sostanza non sarebbero state pertinenti.

321    Ai punti da 167 a 169 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che l’affermazione dell’ECHA, secondo la quale il benpat era bioaccumulabile, non avrebbe dovuto figurare in detta decisione. Da una parte, le società intervenienti non sarebbero state sentite su questo punto, poiché tale affermazione sarebbe stata inserita nel progetto di decisione modificato a seguito dei commenti di dette società sul progetto di decisione e nessuna proposta di modifica sarebbe stata sottoposta a riguardo. Dall’altra parte, l’affermazione in questione non sarebbe stata pertinente nell’ambito del ragionamento svolto dall’ECHA per giustificare la sua richiesta di informazioni supplementari riguardanti il rischio eventuale che il benpat fosse persistente.

322    Ai punti da 169 a 171 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esposto che occorreva eliminare l’affermazione dell’ECHA in questione dalla sua decisione. Tuttavia, a suo parere, tale errore non aveva alcuna influenza sul dispositivo della decisione dell’ECHA, era inconferente e non giustificava quindi un annullamento della stessa decisione.

323    Al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha «deciso» che l’affermazione riguardante il bioaccumulo contenuta nella motivazione della decisione dell’ECHA avrebbe dovuto essere eliminata da quest’ultima decisione.

324    Nell’ambito della terza parte del sesto motivo, la Repubblica federale di Germania fa valere che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto decidere, al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, che l’affermazione relativa al bioaccumulo contenuta nella motivazione della decisione dell’ECHA avrebbe dovuto essere soppressa. Al contrario, detta commissione avrebbe dovuto respingere il terzo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto. In primo luogo, si dovrebbe distinguere la motivazione di quest’ultima decisione, che rispecchierebbe l’opinione delle autorità degli Stati membri, dal dispositivo della stessa decisione. Di per se stessa, detta motivazione non pregiudicherebbe una procedura ai sensi dell’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, nella quale l’esistenza delle proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche della sostanza fosse valutata e i dichiaranti fossero nuovamente sentiti e coinvolti. L’affermazione dell’ECHA sul bioaccumulo non avrebbe avuto carattere vincolante. Un accertamento giuridicamente vincolante per quanto riguarda il carattere bioaccumulabile del benpat sarebbe possibile solo nell’ambito di un’altra procedura, ad esempio una procedura in applicazione dell’articolo 59 di detto regolamento. Tale affermazione non avrebbe potuto essere male interpretata dai destinatari della decisione dell’ECHA. Inoltre, l’ECHA non sarebbe soggetta ad alcun obbligo giuridico di limitare la motivazione delle sue decisioni a quanto strettamente necessario. In secondo luogo, la decisione impugnata rimarrebbe vaga. Detto dispositivo non prevederebbe l’annullamento della decisione dell’ECHA, ma raccomanderebbe che una parte della motivazione sia soppressa, senza precisare chiaramente come né da chi ciò dovrebbe essere fatto. In terzo luogo, la considerazione della commissione di ricorso secondo la quale l’eliminazione dell’affermazione dell’ECHA riguardante il carattere bioaccumulabile del benpat era giustificata perché le società intervenienti non erano state sentite su tale punto non sarebbe fondata. Nell’ambito della procedura dinanzi all’ECHA, tali società avrebbero addotto un argomento relativo al fatto che le richieste di informazioni supplementari in ordine al carattere persistente erano sproporzionate, in quanto il criterio di bioaccumulo non sarebbe ancora definito con certezza. L’affermazione controversa avrebbe risposto a tale argomento.

325    L’ECHA, sostenuta dalla Commissione, contesta tali argomenti. Essa sostiene che l’affermazione, contenuta nella decisione dell’ECHA, secondo la quale il benpat era bioaccumulabile era fuori luogo e che esisteva un rischio che, in altri contesti, come in procedure nazionali o procedure successive dirette a definire sostanze estremamente problematiche ai sensi del titolo VII del regolamento n. 1907/2006, fosse fatto riferimento a tale affermazione. Pertanto, le società intervenienti avrebbero dovuto avere la possibilità di contestare tale affermazione. Inoltre, se l’affermazione controversa non avesse alcun effetto sul resto della decisione dell’ECHA, come sosterrebbe la Repubblica federale di Germania, allora neppure un annullamento della decisione impugnata da parte del Tribunale al riguardo avrebbe effetto sul resto di tale decisione.

326    Dal canto loro, in primo luogo, le società intervenienti fanno valere che l’affermazione dell’ECHA secondo la quale il benpat era bioaccumulabile si basava su errori di analisi. In secondo luogo, esse sostengono che era giustificato sopprimere l’affermazione in questione. Esse affermano di aver legittimamente chiesto l’annullamento di tale parte della decisione dell’ECHA. Esse precisano che, senza tale soppressione, esse non avrebbero avuto la possibilità di far conoscere utilmente il loro punto di vista riguardo al criterio di bioaccumulo che non aveva posto in detta decisione. In terzo luogo, esse sostengono che, supponendo che la dichiarazione relativa al bioaccumulo nella decisione iniziale non sia definitiva, il suo annullamento non avrebbe alcuna conseguenza. La Repubblica federale di Germania non avrebbe quindi alcun interesse all’annullamento di tale parte della decisione impugnata.

327    In primo luogo, occorre rilevare che la Repubblica federale di Germania non adduce alcun argomento tale da dimostrare il carattere erroneo della conclusione della commissione di ricorso, figurante al punto 169 della decisione impugnata, secondo la quale l’affermazione che il benpat era bioccumulabile non avrebbe dovuto figurare a pagina 7 della decisione dell’ECHA.

328    Infatti, gli argomenti della Repubblica federale di Germania non sono tali da rimettere validamente in discussione la considerazione della commissione di ricorso, contenuta nel punto 166 della decisione impugnata, secondo la quale l’affermazione riguardante il carattere bioaccumulabile del benpat era fuori luogo nella parte della motivazione della decisione dell’ECHA in cui tale agenzia aveva esposto le ragioni per le quali una richiesta di informazioni supplementari riguardanti il carattere persistente del benpat era giustificata.

329    Gli argomenti della Repubblica federale di Germania non sono neppure tali da rimettere validamente in discussione la considerazione della commissione di ricorso, contenuta nel punto 168 della decisione impugnata, secondo la quale, nel contesto dell’adozione di una decisione adottata nell’ambito della valutazione di una sostanza, non è necessario pervenire ad una conclusione definitiva in ordine al carattere bioaccumulabile di tale sostanza. Infatti, mentre, per identificare una sostanza come sostanza da includere nell’allegato XIV in forza degli articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006, si deve giungere ad una conclusione definitiva riguardante il criterio che giustifica tale inclusione, come il carattere persistente, bioaccumulabile, tossico, molto bioaccumulabile o molto tossico di tale sostanza, ciò non è necessario nell’ambito della valutazione di una sostanza per giustificare una richiesta di informazioni supplementari su una sostanza. In tale contesto, è sufficiente accertare l’esistenza di un rischio eventuale.

330    In secondo luogo, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non si è limitata ad esporre, nell’ambito della motivazione, che l’ECHA non avrebbe dovuto affermare nella sua decisione che il benpat era bioaccumulabile. Infatti, come risulta dal tenore letterale del punto 3 del dispositivo di tale decisione, la commissione di ricorso ha «deciso» che l’affermazione riguardante il bioaccumulo avrebbe dovuto essere eliminata dalla decisione dell’ECHA. In tale contesto, si deve altresì rilevare che, negli altri punti di detto dispositivo, detta commissione ha annullato parzialmente la decisione dell’ECHA, ha respinto per il resto il ricorso, ha fissato la data entro cui le informazioni richieste dovevano essere fornite e si è pronunciata sulle spese.

331    Innanzitutto, alla luce della formulazione del punto 3 della decisione impugnata e del suo contesto, tale punto non può essere considerato come un elemento della motivazione di detta decisione, ma dev’essere considerato come parte del dispositivo di tale decisione.

332    Dopodiché, non può ritenersi che un eventuale accoglimento degli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto decidere, al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, che l’affermazione relativa al bioaccumulo contenuta nella motivazione della decisione dell’ECHA avrebbe dovuto essere soppressa non avrebbe effetto. Infatti, poiché tale punto forma parte del dispositivo della decisione impugnata, se tali argomenti fossero accolti, occorrerebbe annullare parzialmente la decisione impugnata.

333    Come ulteriore punto, si deve respingere l’argomento delle società intervenienti relativo al fatto che la Repubblica federale di Germania non dispone di un interesse ad agire per quanto riguarda l’annullamento parziale della decisione impugnata.

334    Al riguardo, basta ricordare che l’articolo 263 TFUE opera una distinzione tra il diritto di presentare un ricorso di annullamento delle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri, da un lato, e quello delle persone fisiche e giuridiche, dall’altro, attribuendo nel suo secondo comma agli Stati membri il diritto di contestare, con un ricorso di annullamento, la legittimità delle decisioni di un’agenzia dell’Unione senza che l’esercizio di questo diritto sia subordinato alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire. Uno Stato membro non è tenuto quindi a dimostrare che un atto di un’agenzia che esso impugna produca effetti giuridici nei propri confronti affinché il suo ricorso sia ricevibile (v., in questo senso, sentenza del 10 aprile 2008, Paesi Bassi/Commissione, T‑233/04, EU:T:2008:102, punto 37 e giurisprudenza citata).

335    Infine, si debbono accogliere gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto decidere, al punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, che l’affermazione relativa al bioaccumulo contenuta nella motivazione della decisione dell’ECHA avrebbe dovuto essere soppressa. Infatti, come detta commissione ha esposto al punto 170 della decisione impugnata, gli errori da essa individuati ai punti da 166 a 169 della decisione dell’ECHA non erano tali da rimettere in discussione il dispositivo di quest’ultima decisione e il terzo motivo del ricorso dinanzi ad essa proposto era quindi inconferente. Di conseguenza, nel dispositivo della decisione impugnata tale commissione avrebbe dovuto limitarsi a respingere tale motivo.

336    Questa conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento dell’ECHA relativo al fatto che le società intervenienti avrebbero dovuto avere la possibilità di contestare l’affermazione di detta agenzia riguardante il bioaccumulo, alla luce del rischio che vi sia fatto riferimento in altre procedure.

337    Infatti, da una parte, dato che la decisione dell’ECHA verteva unicamente sulle richieste di informazioni supplementari ritenute necessarie da tale agenzia per condurre a buon fine la valutazione del benpat per quanto riguarda il rischio eventuale che tale sostanza sia persistente, l’affermazione concernente il carattere bioaccumulabile del benpat non era un punto della motivazione di detta decisione sul quale il dispositivo di tale decisione fosse fondato. Di conseguenza, nulla ostava a che tale punto della motivazione fosse rimesso in discussione nell’ambito di una procedura successiva. Pertanto, nel caso in cui l’ECHA o la Commissione si fondassero sull’affermazione in questione in una procedura del genere, ad esempio una procedura avente lo scopo di identificare il benpat come sostanza bioaccumulabile, in forza degli articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006, nulla osterebbe a che le società intervenienti contestassero tale affermazione in tale procedura o, se del caso, in un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso o dinanzi al giudice dell’Unione. Ciò varrebbe altresì nel caso di procedure dinanzi alle autorità nazionali.

338    Dall’altra parte, si deve constatare che nulla osta a che, nel contesto della motivazione di una decisione, la commissione di ricorso si pronunci su argomenti dinanzi ad essa addotti. Tuttavia, qualora tali argomenti siano inconferenti, ciò non può avere alcuna ripercussione sul dispositivo della sua decisione.

339    Ne consegue che va accolta la terza parte del sesto motivo, senza che sia necessario pronunciarsi sugli argomenti della Repubblica federale di Germania diretti a dimostrare che, al punto 167 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto dichiarare che i diritti della difesa delle società intervenienti erano stati violati.

340    Pertanto, occorre annullare il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata e, per il resto, respingere il ricorso.

IV.    Sulle spese

341    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

342    Nella fattispecie, il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata deve certamente essere annullato per le ragioni esposte ai precedenti punti da 330 a 340. Tuttavia, come è stato esposto ai punti da 327 a 329, la commissione di ricorso poteva legittimamente dichiarare, nella motivazione di detta decisione, che l’ECHA non avrebbe dovuto affermare che il benpat era bioaccumulabile. Di conseguenza, l’annullamento del punto 3 di detto dispositivo non può essere considerato sostanziale ai fini della ripartizione delle spese. Poiché la Repubblica federale di Germania è risultata soccombente nella parte essenziale delle sue conclusioni, essa dev’essere condannata alle spese sostenute dall’ECHA e dalle società intervenienti, conformemente alle conclusioni di queste ultime.

343    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione A-026-2015 della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), dell’8 settembre 2017, è annullata nella parte in cui, al punto 3 del dispositivo di tale decisione, la commissione di ricorso ha deciso che l’affermazione riguardante il bioaccumulo contenuta nella motivazione della decisione dell’ECHA, del 1° ottobre 2015, con cui venivano richieste sperimentazioni supplementari concernenti la sostanza benpat (CAS 68953-84-4), avrebbe dovuto essere soppressa.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese, le spese sostenute dall’ECHA nonché quelle sostenute dalla Envigo Consulting Ltd e dalla Djchem Chemicals Poland S.A.

4)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Gratsias

Labucka

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2019.

Firme


Indice


I. Fatti e decisione impugnata

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sui motivi dal primo al terzo, nonché sulla prima parte del quarto motivo, diretti a dimostrare che la commissione di ricorso non era competente ad esaminare i motivi del ricorso dinanzi ad essa proposto vertenti su giudizi di merito relativi alla valutazione del benpat

1. Sugli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi ai ruoli rispettivi del comitato degli Stati membri, dell’ECHA e della commissione di ricorso

2. Sugli altri argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania

B. Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

C. Sulla seconda parte del quarto motivo e sul sesto motivo, diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha commesso errori nell’ambito dell’esame dei motivi dinanzi ad essa dedotti

1. Sugli argomenti relativi all’esame del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso

a) Sugli argomenti relativi all’esame della prima parte del primo motivo dinanzi alla commissione di ricorso

b) Sugli argomenti riguardanti l’esame della seconda e della terza parte del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso

1) Sugli argomenti riguardanti l’esame della seconda parte del primo motivo del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso

i) Sugli argomenti diretti a dimostrare che la commissione di ricorso non avrebbe dovuto constatare l’esistenza di una decisione autonoma e indipendente relativa all’identificazione dei metaboliti

ii) Sugli argomenti riguardanti la competenza della commissione di ricorso

iii) Sugli argomenti diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo

iv) Sugli argomenti relativi al fatto che, contrariamente a quanto dichiarato dalla commissione di ricorso, non era impossibile identificare i metaboliti del benpat

v) Sugli argomenti relativi al fatto che l’identificazione dei metaboliti costituisce uno degli elementi del metodo n. 309

vi) Sugli argomenti relativi al fatto che il metodo n. 309 può essere maggiormente precisato

vii) Sull’argomento relativo al preteso carattere contraddittorio della decisione impugnata

viii) Sull’argomento relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

ix) Sull’argomento relativo al fatto che la commissione di ricorso ha introdotto una soglia di probabilità sostanzialmente imprecisa e non quantificata

2) Sugli argomenti riguardanti l’esame della terza parte del primo motivo dinanzi alla commissione di ricorso

i) Sugli argomenti diretti a dimostrare che la commissione di ricorso ha ecceduto i limiti del suo potere di controllo

ii) Sugli argomenti diretti a rimettere in discussione la fondatezza delle considerazioni della commissione di ricorso

2. Sugli argomenti riguardante l’esame del secondo motivo del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso

3. Sugli argomenti riguardanti il terzo motivo dinanzi alla commissione di ricorso e il punto 3 del dispositivo della decisione impugnata

IV. Sulle spese


*      Lingua processuale: il tedesco.