Language of document : ECLI:EU:T:2014:702





Ordinanza del Tribunale (Nona sezione) del 10 luglio 2014 –
H / Consiglio e altri

(causa T‑271/10)

«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Politica estera e di sicurezza comune – Esperto nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina – Decisione di riassegnazione – Incompetenza del Tribunale – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 114) (v. punti 25, 28)

2.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso diretto contro atti adottati dal capo della Missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito del distacco di un esperto nazionale presso detta missione – Atti rientranti nella politica estera e di sicurezza comune dell’Unione – Esclusione (Artt. 24, § 1, comma 2, TUE e 40 TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2009/906/PESC) (v. punti 34, 35)

3.                     Ricorso di annullamento – Legittimazione passiva – Missione di polizia dell’Unione europea – Atti adottati dal capo di una simile missione nell’ambito del distacco di un esperto nazionale – Imputabilità alle autorità nazionali – Irricevibilità del ricorso – Competenza dei giudici nazionali (Art. 263, comma 1, TFUE; decisione del Consiglio 2009/906/PESC, artt. 5, § 4, 6, §§ 2 e 5, e 8, § 2) (v. punti 44‑52)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento, da una parte, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale dell’EUPM, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser – Prosecutor» presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, dall’altra, ove necessario, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo della missione di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’ 8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU L 322, pag. 22), che conferma la decisione del 7 aprile 2010 nonché, in secondo luogo, domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra H sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione.